Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
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N. 294/2024 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO, presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 294/2024 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 8.4.2025 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, in data 8.4.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: ; P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. BARBIERO Antonio del foro di
Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via Scite n. 23); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore; codice fiscale: ; P.IVA_2 parte rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato–Sezione Distrettuale di
Messina ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Messina (via dei Mille is. 221); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza–ingiunzione (sanzione ex artt.: 4-bis, comma 2, D. Lgs. n. 181/2000, così come sostituito dall'art. 5, co. 3, l. mm. 183/2010;
3, co. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. a), della legge 4/11/2010, n. 183;
39, co. 1 e 2, D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con L. 6/8/2008 n. 133;
22 e ss. L n. 689/1981 e modif. succ.).
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… - in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1728/2023 del Tribunale di Messina - Prima Sezione Civile - Giudice Dott.ssa Assunta Cardamone, nell'ambito del giudizio R.G. 6445/ 2019, con cui sono riunite la n. 645/2020 Reg. Gen. E la n. 64672020 Reg. Gen. depositata in cancelleria in data 3 ottobre 2023 , mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “ annullamento delle Ordinanze Ingiunzioni " e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio …”.
Per parte appellata:
“… - in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
- in via preliminare di rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
- nel merito, rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 1.4.2024 ed iscritta a ruolo in pari data conveniva in giudizio davanti a questa Parte_1
Corte l' Controparte_2
, riproponendo le domande,
[...] eccezioni e difese disattese dal Tribunale Civile di Messina–Ufficio del Giudice Unico– Sezione Prima con sentenza n. 1728 emessa in data 3.10.2024 nei riuniti procedimenti già iscritti ai nn. 6445/2019-645 e 646/2020 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale attrice opponente)
l'annullamento delle ordinanze ingiunzionali emesse dall' Controparte_1
di Messina:
[...]
- le prime tre, successivamente all'accesso ispettivo effettuato in data 28.2.2014;
- la quarta, all'esito dell'accesso ispettivo del 12 maggio 2015; in forza delle quali è stato ordinato ed ingiunto ad , n.q. di Parte_2 rappresentante legale della società appellante di pagare le sanzioni amministrative di: per le prime due, euro 10.400,00 e 1.000,00, oltre spese di notifica;
nonché dell'ulteriore importo pari a: per la terza, euro 500,00; per la quarta, euro 3.965,00, oltre spese di notifica;
siccome responsabile delle violazioni di cui:
- all'art.
4-bis, comma 2, D. Lgs. n. 181/2000, così come sostituito dall'art. 5, co. 3, l. mm.
183/2010 (in quanto, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, quale datore di lavoro privato non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.
9- bis, co. 2, D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 608/1996 e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al
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D. Lgs. n. 152 del 26/05/1997, ovvero copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D. Lgs. n. 152/1997);
- all'art. 3, co. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. a), della legge 4/11/2010, n. 183
(per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico);
- all'art. 39, co. 1 e 2, D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito con L. 6/8/2008 n. 133 (poiché il datore di lavoro ha omesso di registrare sul libro unico del lavoro, fatti salvi i casi di errore meramente materiale, i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui all'art. 39, commi 1 e 2, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali);
- nuovamente, all'art. 3, co. 3, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile
2002 n. 73, primo periodo, come sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. a), della legge 4/11/2010, n. 183 (per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico;
ordinanze ingiunzionali emesse ai nn.: 19/0778, prot. n. 219/23115; 19/0776, prot. n. 2019/23102; in data 25.11.2019 e notificate il 29.11.2019; 19/0777, prot. n. 2019/23108, del 25.11. 2019, notificata in data 13.1.2020;
19/0780, prot. n. 2019/24592, dell'11.12.2019, notificata il 13.1.2020;
lamentava che l'impugnata sentenza erroneamente ovvero ingiustamente (con vizio
d'insufficiente o mancata motivazione) ne avrebbe disatteso le difese, e ciò poiché:
1. la notificazione del verbale d'accertamento era avvenuta tardivamente, ossia oltre i 90 giorni di rito (avendo il datore di lavoro sede in Italia) e in difetto di ragionevole motivazione, avendo la contestazione tratto scaturigine da unico accertamento (quello originario); ed invero:
“… Il termine previsto di 90 giorni ex art. 14 L. 689/81 entro il quale deve concludersi il procedimento di accertamento con la notifica al destinatario non è certamente da confondere con il termine quinquennale per l'adozione della ordinanza – ingiunzione. Con la cd. depenalizzazione l. 689/81il legislatore ha istituito un procedimento per l'accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo, distinto, autonomo, rispetto al termine quinquennale previsto per la emissione della Ordinanza–Ingiunzione. In tale ambito, non vi è dubbio che l'organo accertatore ha omesso ogni qualsivoglia considerazione rispetto alla mancata osservanza del termine. La notifica della contestazione dell'illecito è avvenuta con notevole ritardo, oltre ogni ragionevole previsione se si considera che ha raggiunto il destinatario a distanza di 14 mesi dalla data di accesso nei luoghi di lavoro. L'accertamento non è accompagnato di un minimo di motivazione circa il grave ritardo rispetto al termine previsto dalla legge per la conclusione dell'accertamento. Al Giudice di prime cure è sfuggita evidentemente il fatto che gli elementi raccolti per la contestazione dell'illecito, riguardante la condotta del datore di lavoro che avrebbe proceduto all'assunzione di manodopera in assenza della preventiva comunicazione all'ente deputato allo scopo, coincidono perfettamente con tutti gli elementi che la Guardia di Finanza ha acquisito ab origine già nel corso del primo accesso effettuato nella mattinata del 28 Febbraio 2014. Le risultanze dell'accertamento del 28 febbraio 2014, riversate nel verbale di contestazioni, hanno invero riguardato l'omessa comunicazione “
” che il datore deve trasmettere telematicamente circa l'assunzione di manodopera …”; Pt_3
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“… Il fatto che il termine di 90 gg. non è perentorio ma ordinatorio non significa ovvero non legittima la proroga della conclusione della attività all'infinito, fuori da qualsivoglia controllo o sindacato in sede giurisdizionale …”;
2. la contestazione era stata fondata sulle dichiarazioni dell'unico lavoratore individuato come “irregolare”, e ciò sebbene nello stesso verbale formato nell'immediatezza si fosse dato atto che costui (tal , di nazionalità rumena) non _1 comprendeva né parlava la lingua italiana; ma, pur ciononostante, l'adito Giudice aveva ugualmente prestato fede ai dicta dei verbalizzanti al riguardo;
3. in fatto, s'era trascurato di considerare che il , il quale nell'occorso fungeva da _1 conducente d'un mezzo pesante pe il trasporto d'agrumi, non era stato assunto per svolgere attività di lavoro quale dipendente a tempo indeterminato, bensì s'era lui offerto per il predetto trasporto, sicché difettava il presupposto dell'infrazione contestata, e in diritto che difettava altresì la competenza territoriale dell'autorità ingiungente;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa inibitoria ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese
e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
L'appellata p.a. si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data
27.11.2024 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito: l'irregolarità dell'attività introduttiva del gravame, sebbene ininfluente sotto il profilo dell'ammissibilità e della tardività dello stesso, in quanto introdotto con citazione anziché con ricorso;
l'inammissibilità dell'impugnazione:
I. per vizio di specificità dei motivi dedotti, in violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C.;
e, nel merito, la piena ed integrale infondatezza dei motivi d'impugnazione:
sub 1., poiché:
“… il Giudice ha correttamente rilevato che il primo accesso è stato compiuto in data 28.02.2014, ma le operazioni di accertamento si sono concluse in data 16.04.2015 con la redazione del Verbale unico di accertamento e notificazione. Soltanto da tale data poteva iniziare a decorrere il termine di cui all'art. 14 L. n. 689/'81 per la notifica della contestazione della violazione amministrativa …”;
sub 2., che:
“… è sufficiente richiamare il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, nel quale viene accertato che “i verbalizzanti hanno attestato di aver visto i lavoratori … intenti ad espletare attività lavorativa presso la ditta Gold Fruit di Olivieri Gaetano”. Di conseguenza il giudice di prime cure ha correttamente concluso che
“tale accertamento, ai sensi dell'art. 2700 c.c., è coperto da fede privilegiata e, pertanto, il ricorrente può contestare la veridicità solo in sede di querela di falso”. In ogni caso, si rileva che nessun elemento probatorio è stato fornito da controparte per contestare l'accertamento svolto in sede ispettiva …”;
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sub 3., che:
“… L'appellante, in un primo momento, sembra contestare la sussistenza di un rapporto di lavoro tra la società e il conducente del veicolo, subito dopo, contesta la competenza territoriale dell'Autorità che ha irrogato la sanzione. Ad ogni buon conto, entrambe le censure si limitano ad affermazioni apodittiche e prive di argomentazione in ordine a una diversa ricostruzione in fatto e in diritto della controversia …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Differito il procedimento dall'udienza collegiale di prima comparizione del 20.12.2024 a quella del 4.3.2025 per la discussione (previa constatazione della vigenza del cd. “rito lavoro” in subiecta materia) e quindi (per sovraccarico di ruolo del relatore) all'8.4.2025, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la discussione e la precisazione delle conclusioni, senza alcuna ulteriore attività, la Corte decideva come da dispositivo in pari data.
*
In sede di note autorizzate: la sola parte costituita che s'avvaleva delle concesse facoltà difensive, id est quella appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 3 e 27.3.2025) rilevava sub
1. che:
- “… In un caso analogo, invero la Corte di cassazione, VI Sezione Civile, Ordinanza 19 gennaio 2022 n. 1510, ha statuito << l'atto non è suscettibile la fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà >>. L'accertamento dei Militari della G. d F. è basato esclusivamente sulla dichiarazione dello straniero << lo straniero non parla in lingua italiana>> che cozza poiché manifestamente illogiche e contraddittorie le conclusioni a cui sono approdati i PP. UU. che hanno redatto e sottoscritto il verbale di accertamento …”;
- “… Un arco temporale così lungo, oltre 14 mesi dal primo accesso, oltre a non rendere trasparente l'iter logico seguito preclude in fatto l'attività di difesa … In materia, la Corte di cassazione con sentenza n. 7641 del 22.03.2025 afferma il seguente principio di diritto “ il termine di novanta giorni è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria”. In altri termini, secondo la Corte di cassazione, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost. in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art. 97 Cost., ad imporre all'interprete di ritenere che il termine di 90 giorni per la notifica della sanzione sia un termine di decadenza …”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quella in rito sub I., in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C., si osserva che:
là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla
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ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434 C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze "affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice";
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo Giudice;
e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piana lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire (per come, del resto ampiamente sintetizzato retro anche con riferimento alle note difensive autorizzate emesse dalla parte appellante).
*
Venendo ora al merito, rileva il Collegio:
quanto al tema sub 1., che:
- il primo Giudice, in parte qua, ha emesso articolata motivazione, rilevando:
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in primis, in diritto, che:
“… la legge n. 689 del 1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione …”;
richiamando a conferma di ciò l'indirizzo risalente di legittimità di cui alle SS.UU., sentenza 27/4/2006 n. 9591, nonché quello più recente della Sez. L, 6/9/2018, n.
21706;
in secundis, in fatto, che:
“… il primo accesso ispettivo è avvenuto in data 28 febbraio 2014; le operazioni di accertamento, invece, si sono concluse in data 16 aprile 2015 – come risulta dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 02 del 2015, codice di reparto ME142, depositato nei fascicoli di parte resistente. Il lasso di tempo intercorso tra l'accesso ispettivo e la conclusione delle operazioni di accertamento si giustifica, in applicazione dei principi sopra richiamati, in considerazione dell'attività complessa di verifica fiscale svolta. Ebbene, da tale data ultima data dovrebbe decorrere il termine di 90 giorni per la notifica al trasgressore. Tuttavia, l'amministrazione resistente ha proceduto a contestare immediatamente gli illeciti amministrativi al trasgressore con il verbale unico di accertamento n. 2 del 16 aprile 2015, da cui sono scaturite le ordinanze-ingiunzione nn. 19/0776 prot. n. 2019/23102, 19/0777 prot. n. 2019/23108, 19/0778 prot. n. 2019/23115 ad oggi opposte;
ed infatti, il verbale di illecito amministrativo risulta essere sottoscritto sia dai verbalizzanti, che dall' stesso …”; Pt_2
- ha obiettato parte appellante che, pur vero (e condivisibile in linea generale) il primo dei due argomenti in diritto suesposti, comunque non potrebbe dilatarsi abnormemente il periodo di durata della fase di accertamento e vaglio occorrente e in spregio ai diritti di difesa della parte privata cui essa sarebbe, in definitiva, comunque preordinata, e ciò segnatamente là dove, come nel caso di specie, di attività ulteriori rispetto a quella originaria non vi sarebbe traccia;
ed in proposito il Collegio rileva:
quanto al primo profilo, che con l'ultimo utile pronunciamento in tema la giurisprudenza di legittimità ha rettamente chiarito (così Cass. Sez. L, ordinanza n. 20977 del 26/7/2024)
– in conformità a indirizzo ormai consolidato – che:
«… in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale … in ossequio al principio in virtù del quale l'accertamento non coincide con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisiti afferenti alle condotte da contestare
…»;
sicché, là dove – come nella vicenda di processo – per quanto consta dalla produzione acquisita in atti risulta che:
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a) l'accesso ispettivo ebbe luogo in data 28.2.2014;
b) (come dalla comparsa di costituzione di prime cure della p.a. resistente) nell'occorso,
i militari della verbalizzante pattuglia della GdF constatavano la presenza in sito di 6 lavoratori la cui posizione richiedeva accertamenti approfonditi perché ne fosse verificata l'eventuale irregolarità; l'accertamento, in ogni caso, avveniva anche a fini tributari, con revisione delle posizioni del datore di lavoro in materia di IVA, imposte sui redditi ed IRAP per il più ampio lasso di tempo decorso tra il 1/172011 ed il 28/2/2014;
c) la GdF emetteva quindi il verbale (unico) d'accertamento e notificazione d'infrazione per lavoro “nero” in data 6.4.2015 (ossia, quattordici mesi dopo il primo accesso) e stilava il conseguente rapporto – che inoltrava solo successivamente all'
[...]
competente – in data 25.6.2015; Controparte_1
d) (come dal rapporto suddetto si evince) i verbalizzanti, successivamente all'accesso richiamato, disposto in materia di IVA, imposte sui redditi ed IRAP e da eseguirsi dal 1.1.2011, in occasione del quale constavano – dopo l'avvenuta presentazione in azienda dell' (legale rappresentante della società datrice di lavoro) e Parte_2
a seguito d'ispezione dei locali e delle adiacenze e pertinenze, tra cui il magazzino, nonché d'una autovettura e del pc della società in questione – la presenza e la prestazione di attività di lavoro in sito da parte di n. 6 soggetti (tali: , quale Per_2 impiegata d'ordine; , , CP_3 Controparte_4 CP_5 Per_3 quali operai;
, quale bracciante ed autista agricolo): CP_6
d.1) senza osservazioni di sorta al riguardo parte dell' conseguivano dichiarazione Pt_2 dai prefati circa: la data d'adibizione al lavoro (quali dipendenti a tempo indeterminato); le mansioni e l'orario; le modalità di pagamento;
l'identità dei colleghi di lavoro;
per la prima, nel caso del come decorrente dal 20.1.2014 e in quello dello CP_3
dal 24.2.2014; Per_3 per l'ultima, con puntuale conferma delle relative generalità da parte sia del sia dello;
CP_3 Per_3
d.2) quanto alla conoscenza parlata o scritta della lingua italiana da parte dei lavoratori suddetti, davano atto che il non parlava né comprendeva l'italiano, non CP_3 specificando tuttavia come fossero stati acquisiti i dati relativi alla sua posizione e comunque sottoscritti per asseverazione dal medesimo nel verbale ad esso relativo;
verbale che, sia detto incidentalmente, non è stato però oggetto anche sul punto di querela di falso (donde la sua piena utilizzabilità ed attendibilità pure in tema);
d.3)
8 Parte_ Documento in com.jniwrapper.win32.automation accertavano dalle acquisite Comunicazioni Obbligatorie Unificate (cd. ) che le Pt_3 posizioni dei menzionati e – quali dipendenti a tempo CP_3 Per_3 indeterminato – erano state oggetto di regolarizzazione ben tardivamente rispetto al dies di legge, e cioè quanto al primo solo in data 3.3.2014 e quanto al secondo in data
23.4.2014;
d.4) eseguivano ulteriori attività di verifica a seguito di produzione in data 19.3.2015 da parte del datore di lavoro di documentazione (tra cui le buste paga) inerente alle posizioni dei prefati SCALZO e SIMIONICA, come regolarizzati solo successivamente rispetto alla data del 28.2.2014;
e) prima dell'emissione delle ordinanze ingiunzionali de quibus, avvenuta nel rispetto del termine prescrizionale (quinquennale) di legge, non pervenivano scritti difensivi da parte del datore di lavoro;
f) con il ricorso in opposizione introduttivo delle prime cure, la difesa della società odierna appellante rilevava l'omessa indicazione delle modalità d'assunzione a verbale del (ad es., quanto all'eventuale ausilio d'un interprete), deducendo solo – CP_3 in potenziale rilievo contrario alla piena utilizzabilità dei dati da esso rivenienti – che l'emersa ignoranza dell'italiano da parte di costui avrebbe meritato approfondimenti purtroppo non avvenuti;
è palese come, pur essendo stato ultimato il percorso accertativo propedeutico all'emissione e notificazione dell'avviso d'accertamento in ben quattordici mesi, in detto lasso di tempo sia stata comunque svolta effettivamente attività d'indagine – quella sub d.3) e sub d.4) – e questa fosse necessitata anche dall'iniziativa difensiva della società odierna appellante (di cui non consta, peraltro, quando fosse stata promossa ma solo che si compì nel marzo del 2015, ossia appena un mese prima della conclusione di detto iter); donde la chiara evidenza del difetto di lungaggini ingiustificate e/o ingiustificabili al riguardo ovvero di lesioni del diritto al contraddittorio della parte datoriale e, dunque, l'infondatezza piena nel merito della doglianza in scrutinio.
Parimenti infondate sono poi le censure sub 2. e sub 3.:
- quanto alla prima, per ciò che s'è retro rilevato e chiarito sub d.1), d.2), d.4) ed f), nel senso che il e lo allorché furono individuati dalla GdF in azienda CP_3 Per_3 erano già ivi stati adibiti da tempo alle mansioni concrete di operai dipendenti a tempo indeterminato (che il primo fosse un lavoratore autonomo o un imprenditore in proprio, è stato ampiamente smentito dai dati tutti suesposti, univocamente conducenti in contrario rilievo) nel difetto d'osservanza puntuale e tempestiva delle norme di legge al riguardo, donde la ritualità e fondatezza delle contestazioni di cui alle ordinanze ingiunzionali poi formalizzate contro Parte_1
- quanto alla seconda nel palese vizio di specificità del profilo d'incompetenza amministrativa dedotto.
Di qui, con le superiori integrazioni motive, il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
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*
Consegue alla superiore integrale soccombenza ut supra declaranda la condanna della parte appellante alla rifusione in favore della p.a. controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D.
Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti (in relazione all'ammontare della sanzione inflitta, pari a complessivi euro 16.000 circa):
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
secondo grado: Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € € 5.201 a € 26.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
fase decisionale, valore medio: € 1.911,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 871,35 totale € 6.680,35
poi dimidiato fino ad euro 3.340,175 come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez.
VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1
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all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al
70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa
Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso
…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. 6–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale
– è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, riguarda solo la sussistenza Pt_5 del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di
11 Parte_ Documento in com.jniwrapper.win32.automation versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto iscritto a ruolo e notificato in data 1.4.2024 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 1728 in data 3.10.2024 nei riuniti procedimenti già iscritti ai nn. 6445/2019-645 e 646/2020 RGAC;
appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore; così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.340,175 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 8.4.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore (dott. Augusto SABATINI)
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