Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Improcedibile
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/07/2025, n. 6634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6634 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06634/2025REG.PROV.COLL.
N. 08690/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8690 del 2023, proposto da Viariso s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato LO Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villaputzu, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Gallus, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 636/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villaputzu;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società Viariso s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Sardegna, Sez. I, ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 0005077 del 28 aprile 2022, (con il quale il responsabile dell’U.T.C. del Comune di Villaputzu ha respinto la “ richiesta ripristino destinazione d’uso di un edificio sito in località Porto Corallo, Foglio 51 Mappale 1167, Villaputzu ”) e (in parte qua) dell’allegata deliberazione di C.C. n. 34 del 19 dicembre 2015 nonché della nota prot. n. 0006173 del 24 maggio 2022 (con la quale è stato confermato il precedente provvedimento di reiezione della richiesta di ripristino della destinazione d’uso del predetto edificio).
Il giudice di primo grado ha disposto la compensazione per metà le spese del giudizio, condannando la ricorrente alla rifusione in favore del Comune resistente della restante parte delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge (se dovuti).
2. La società appellante premette quanto segue.
Dichiara di essere divenuta proprietaria di un immobile ubicato nel territorio del Comune di Villaputzu – Località Porto Corallo, costituito da più corpi di fabbrica realizzati in un’unica soluzione nella seconda metà degli anni ’50, in origine sprovvisti di titolo edificatorio.
In data 25 febbraio 1986, la conduttrice dell’edificio (sig.ra NE SI) chiedeva il cambio di destinazione d’uso per una porzione dell’edificato (da residenziale ad artigianale/commerciale), autorizzato con concessione n. 1022/1987 in data 22 giugno 1987.
La pratica di condono del compendio veniva presentata il 3 ottobre 1986 (pratica n. 126) e autorizzata mediante concessione edilizia in sanatoria del 25 marzo 1997, previo rilascio del nulla osta paesaggistico della R.A.S. in data 22 maggio 1991 e accatastamento in data 30 ottobre 1992 (prot. n. CA0231268) con i seguenti dati: foglio 51, mapp. 1167 senza subalterni, cat. A7 (destinazione d’uso abitativa).
Nel 2012, su richiesta del dante causa dell’attuale appellante (sig. DD LO), veniva rilasciato il provvedimento unico prot. n. 11350 del 19 dicembre 2012 (cod. univ. SUAPE n. 65), autorizzativo di un intervento di adeguamento funzionale, di ampliamento volumetrico e di miglioramento della qualità architettonica dell’edificio; con successivo provvedimento unico prot. n. 6849 del 7 agosto 2014 (cod. univ. SUAPE n. 288) veniva approvata una variante al suddetto titolo edilizio.
Infine, con istanza prot. n. 9217 del 9 novembre 2015, veniva richiesto il mutamento della destinazione d’uso della parte dell’immobile ad uso residenziale in locale commerciale, al fine di realizzarvi un ristorante-pizzeria. Sull’istanza interveniva la deliberazione n. 34 del 19 dicembre 2015, con la quale il Consiglio Comunale di Villaputzu, rilevata la compatibilità della proposta imprenditoriale con la destinazione urbanistica dell’area e con le esigenze del comparto, così disponeva:
i) dava atto, per quanto qui interessa, che “ il Signor DD LO dovrà per il mutamento della destinazione d’uso predisporre apposita richiesta attraverso la piattaforma SUAP (trattandosi di un’attività produttiva) e che lo stesso è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura tripla ” e che “ tale mutamento della destinazione d’uso è subordinato al rispetto di tutti i parametri e/o standard urbanistici previsti dalla normativa comunale e sovra comunale, nonché di eventuali autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli Enti competenti ”;
ii) conferiva incarico “ al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per l’adozione degli atti conseguenti ”. Il signor DD non si attivava mediante presentazione al SUAPE della pratica necessaria per il rilascio del titolo e per l’avvio dell’attività, né corrispondeva gli oneri concessori dovuti.
Successivamente, con p.e.c. prot. n. 15567 del 16.12.2021, il sig. DD LO chiedeva al Comune il ripristino della legittima destinazione d’uso – abitativa dell’immobile, accompagnando l’istanza con una relazione tecnica esplicativa a firma del proprio tecnico, mediante la quale, previo riepilogo delle pratiche edilizie avvicendatesi nel corso degli anni, venivano illustrati i motivi per i quali i cambi di destinazione d’uso intervenuti sull’immobile (il primo risalente all’anno 1987 su immobile non condonato e il secondo nell’anno 2015) erano da ritenersi improcedibili e, pertanto, tamquam non essent . In conclusione, il sig. DD chiedeva al Comune di non tener conto delle pratiche di mutamento della destinazione d’uso intervenute e di ripristinare l’unica destinazione (a suo dire) regolarmente autorizzata, con concessione in sanatoria in data 25 marzo 1997, ossia quella abitativa.
Con la nota prot. n. 0005077 del 28 aprile 2022 (impugnata in primo grado), l’Amministrazione comunale ha riscontrato la richiesta da ultimo richiamata, comunicando che “ la destinazione d’uso del fabbricato in oggetto è stata da ultimo determinata, conformemente a quanto da Lei richiesto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19-12-2015 che ad ogni buon fine si allega in copia ”.
Il sig. DD, con nota acquisita al protocollo dell’Amministrazione comunale al n. 0005846 del 16 maggio 2022, evidenziava le criticità legate all’erronea destinazione d’uso del compendio e contestava le conclusioni dell’Amministrazione comunale; il Comune confermava le proprie precedenti determinazioni.
3. Tanto premesso, la società appellante, ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
3.1. Evidenzia che il T.a.r. Sardegna ha respinto il ricorso, sostanzialmente, sul presupposto per cui l’immobile avrebbe (almeno parzialmente) destinazione commerciale, in forza della concessione n. 1022/1987, rilasciata all’epoca alla conduttrice sig.ra NE SI; autorizzazione che non è stata annullata né in sede di autotutela né in sede giurisdizionale.
Inoltre, il signor DD, nel presentare l’istanza del 9 novembre 2015, avrebbe espressamente riconosciuto che l’immobile era parzialmente destinato a locale commerciale, con ciò prestando acquiescenza agli effetti derivanti dal cambio di destinazione d’uso autorizzato nel 1987.
Sulla base di questa premessa, il giudice di primo grado ha respinto le censure relative alla dedotta violazione dell’art. 10 - bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. (il T.a.r. ha ritenuto irrilevante l’omissione della comunicazione del preavviso di rigetto, posto che la richiesta di ripristino della destinazione d’uso residenziale formulata dal sig. DD non avrebbe comunque potuto essere accolta).
In altri termini, il giudice di primo grado ha ritenuto che, anche volendo considerare improduttiva di effetti la deliberazione di C.C. n. 34/2015, in ogni caso l’istanza formulata dal sig. DD non avrebbe potuto avere esito positivo perché l’immobile ha una parziale destinazione commerciale, per effetto dell’autorizzazione rilasciata alla sig.ra NE.
A giudizio della società appellante, la sua partecipazione alla fase pre-decisionale avrebbe potuto consentire di porre in evidenza aspetti che il Comune non ha tenuto nella dovuta considerazione.
Secondo la prospettazione difensiva della società appellante, l’omissione del preavviso di rigetto ha consentito all’Amministrazione di ignorare le deduzioni che la società avrebbe potuto formulare, contribuendo all’adozione di provvedimenti non preceduti da alcun previo apprezzamento della intera fattispecie, senza alcuna indagine sulla dedotta improcedibilità delle precedenti autorizzazioni.
Richiama l’art. 21 octies della legge n. 241/1990 e s.m.i., a norma del quale “ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis ”.
L’omissione del preavviso di diniego avrebbe effetto viziante sul provvedimento finale.
3.2. Relativamente al secondo motivo di impugnazione, mediante il quale era stato dedotto il vizio di difetto di motivazione per avere l’Amministrazione effettuato un rinvio per relationem alla deliberazione di C.C. n. 34/2015, senza, tuttavia, illustrare le ragioni del rigetto dei rilievi formulati dal dante causa sig. DD, il Tribunale di primo grado avrebbe assunto una posizione di non liquet .
La società appellante ribadisce la carenza di motivazione e di istruttoria degli atti impugnati.
In dettaglio, fin dalla presentazione dell’istanza p.e.c. prot. n. 15567 del 16 dicembre 2021, l’istante aveva evidenziato i motivi per i quali le richieste di cambio di destinazione d’uso effettuate in precedenza dovevano essere considerate tamquam non essent . In particolare, nella relazione tecnica allegata alla domanda si evidenziava che:
a) il primo parziale cambio di destinazione d’uso autorizzato in data 22 giugno 1987 non poteva avere prodotto effetti, considerato che l’immobile, a quell’epoca, era abusivo, in quanto condonato solo nel 1997;
b) l’autorizzazione rilasciata sulla pratica SUAPE prot. n. 11350 del 19 dicembre 2012 e sulla relativa variante presentata nell’anno 2014 erano decadute, in difetto di esecuzione dell’intervento di ampliamento e adeguamento;
c) l’assenso al cambio di destinazione d’uso di cui alla deliberazione di C.C. n. 34/2015 non avrebbe prodotto alcun effetto, non essendo stata seguita dalla presentazione delle necessarie pratiche edilizie al SUAPE.
3.3. Con riguardo al terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, il T.a.r. Sardegna ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il ripristino della destinazione ad uso abitativo, avendo in sostanza il signor DD prestato acquiescenza al primo parziale cambio di destinazione d’uso autorizzato nell’anno 1987 su richiesta della sig.ra NE.
La decisione sarebbe erronea; l’autorizzazione rilasciata alla sig.ra NE non potrebbe considerarsi valida ed efficace, atteso che l’immobile, a quella data (anno 1987), era privo di titolo edificatorio. Peraltro, l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria era indispensabile per legittimare l’immobile, stante il vincolo paesaggistico già allora vigente sull’area; per tale ragione che il sig. DD LO aveva presentato la pratica di condono edilizio.
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r. Sardegna, la modifica apportata nell’anno 1987 avrebbe dovuto essere considerata tamquam non esset .
In conclusione, la società appellante ritiene che l’immobile abbia sempre conservato la destinazione d’uso (civile abitazione) impressa nell’unico titolo edilizio (a suo dire) regolarmente rilasciato, ovvero la ricordata C.E. del 25 marzo 1997.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Villaputzu, contestando la fondatezza del ricorso in appello.
5. Con ordinanza n. 4709/2023 è stata respinta la istanza cautelare presentata in via incidentale dalla società appellante, con la seguente motivazione:
“ Considerato che non si ravvisano i presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare, in quanto:
a) sotto il profilo del fumus, la società appellante chiede che vengano considerati “tamquam non esset” atti amministrativi risalenti nel tempo, non riconducibili (prima facie) alle ipotesi di nullità previste dal legislatore (art. 21 - septies della l. n. 241/1990 e s.m.i.) e per i quali non risulta essere stata proposta domanda di nullità da parte della società (odierna appellante) o dal suo dante causa nel termine decadenziale previsto dall’art. 31, comma 4, del c.p.a.; la destinazione commerciale di una parte del fabbricato in questione trova conferma nella stessa relazione tecnica commissionata dal signor DD (dante causa della società appellante), redatta dall’ing. Elisabetta Massa in data 9 marzo 2022 (depositata nel giudizio di primo grado);
b) sotto il profilo del periculum, la società appellante fa un generico riferimento alla possibilità di accedere ad agevolazioni fiscali e a incentivi economici (asseritamente prorogati fino al 31 dicembre 2023); trattasi in ogni caso di profili di natura economica, suscettibili di ristoro per equivalente; … ”; le spese della fase cautelare, liquidate in € 1.500,00 in favore del Comune di Villaputzu sono state poste a carico della società appellante.
6. Con nota depositata in data 27 marzo 2025, la società appellante ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso in appello, in ragione del tempo intercorso; ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio.
7. Con memoria depositata in data 2 aprile 2025, il Comune di Villaputzu ha preso atto della dichiarazione della appellante.
8. All’udienza pubblica del 15 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. In relazione alla dichiarazione della società appellante, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso in appello, per sopravvenuto difetto di interesse.
Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598; 22 giugno 2021, n. 4789).
10. La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio e della successiva evoluzione processuale giustifica l’equa compensazione delle spese della fase di merito del giudizio, ferma restando la condanna della società appellante al pagamento delle spese della fase cautelare, già liquidate con ordinanza n. 4709/2023.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese della fase di merito del giudizio di appello, ferma restando la condanna della società appellante al pagamento delle spese della fase cautelare, già liquidate con ordinanza n. 4709/2023.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO