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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/07/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4448/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4448/2024 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Parte_2 Avv. BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Controparte_2
Avv. BOSCHI GABRIELE
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 22 luglio 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Bartoli Ciancaleoni per gli attori Nessuno per i convenuti Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4448/2024 promossa da:
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. C.F._3 Rappresentati e difesi dall'Avv. BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO (CF
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore C.F._4 ATTORE/I contro
(CF ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._5 Rappresentata e difesa dall'Avv. BOSCHI GABRIELE (CF ) ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, stante la mancanza di alcuna prova,
IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza e l'inammissibilità delle eccezioni e deduzioni tutte della in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa del presente atto e, per l'effetto, RIGETTARE integralmente l'opposizione avversaria, con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e anche della fase di convalida di sfratto;
- ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza ed inammissibilità della proposta opposizione in quanto ingiustificata sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, respingere le domande tutte degli opponenti;
- ACCERTARE e DICHIARARE in ogni caso la morosità accumulata dagli odierni convenuti e, per l'effetto, CONDANNARE (C.F. ) ed Controparte_2 C.F._5 [...]
(C.F. ), insieme e in solido tra loro al pagamento della somma di CP_1 C.F._2
€ 16.200,00 (euro sedicimiladuecento/00) per canoni scaduti e non pagati fino al mese di aprile 2025 pagina 2 di 4 compreso in cui è avvenuto l'effettivo rilascio dell'immobile, a cui vanno aggiunti gli interessi, oltre alle spese (v. all. n. 6 e n. 6a) e alle competenze professionali per il procedimento di convalida di sfratto, per il precetto e per l'esecuzione del rilascio stesso, oltre alle spese successive consequenziali.
- ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza nei fatti di causa dei presupposti ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto, CONDANNARE (C.F. ) ed Controparte_2 C.F._5 [...]
(C.F. ), al risarcimento del danno da lite temeraria in favore di CP_1 C.F._2
e rimettendosi, per la quantificazione dello stesso, alla Parte_2 Parte_1 valutazione equitativa dell'Ecc.mo Giudice adito ex art. 1226 c.c. si chiede comunque che in tale quantificazione venga comunque considerato l'ammontare dei danni riscontrati sull'immobile all'esito del rilascio e reimmissione nel possesso.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio nonché del precedente giudizio di sfratto.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
In via preliminare :
- Respingere la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e sussistendo in ogni caso gravi motivi contrari.;
- Nel merito, previo mutamento del rito e fissazione dell'udienza di discussione con termine per il deposito di memorie integrative, in accoglimento dell'opposizione proposta, a) Respingere la domanda di parte attrice.
Salvis juribus e con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da e si è rivelata infondata e deve, Controparte_2 Controparte_1 pertanto, essere respinta. Da evidenziare il comportamento processuale tenuto dagli opponenti i quali, dopo che è stata pronunciata l'ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. si sono disinteressati del presente giudizio, rimanendo contumaci. Si ribadisce anche in questa sede ciò che è stato affermato nella fase sommaria e cioè che al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo , né di determinare unilateralmente il canone, anche laddove si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, seppure si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Sent. 261/2008), ovvero secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Ord 2154 del 29.01.2021) “il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento , ai sensi dell'art 1460 c.c., non solo quando venga completamente pagina 3 di 4 a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. Nel caso di specie, non solo i conduttori non hanno dato alcuna prova delle generiche contestazioni relative alla “presenza di infiltrazioni e muffe piuttosto copiose”, non potendosi considerare tale le foto allegate alla comparsa di costituzione, dalle quali non risulta possibile individuare con certezza né che si tratti dei locali oggetto di locazione, né che le muffe derivino da vizi dell'immobile piuttosto che da una mancata areazione dei locali da parte dei conduttori. Non risulta neppure provato che gli attuali opponenti abbiano mai contestato lo stato dell'immobile ai locatori, antecedentemente alla notifica dell'intimazione di sfratto per morosità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 12.11.2024;
dichiara risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti registrato in data 18.12.2020 al nr.
012183 serie 3T, per colpa dei conduttori;
condanna e in solido, al pagamento di € 16.200,00 Controparte_2 Controparte_1 corrispondenti ai canoni scaduti e non pagati fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile oltre interessi;
condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di giudizio, che Controparte_2 Controparte_1 liquida in € 183,13 per spese ed € 4.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 22 luglio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4448/2024 tra
(CF ) Parte_1 C.F._1
Parte_2 Avv. BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO ATTORE/I e
(CF ) Controparte_1 C.F._2
Controparte_2
Avv. BOSCHI GABRIELE
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 22 luglio 2025 innanzi al dott. Giulio Berti, sono comparsi:
L'Avv Bartoli Ciancaleoni per gli attori Nessuno per i convenuti Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato . la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4448/2024 promossa da:
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. C.F._3 Rappresentati e difesi dall'Avv. BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO (CF
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore C.F._4 ATTORE/I contro
(CF ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) C.F._5 Rappresentata e difesa dall'Avv. BOSCHI GABRIELE (CF ) ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso lo Studio del difensore CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2 Voglia l'Ill.mo Giudice adito, stante la mancanza di alcuna prova,
IN VIA PRINCIPALE
- ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza e l'inammissibilità delle eccezioni e deduzioni tutte della in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa del presente atto e, per l'effetto, RIGETTARE integralmente l'opposizione avversaria, con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio e anche della fase di convalida di sfratto;
- ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza ed inammissibilità della proposta opposizione in quanto ingiustificata sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, respingere le domande tutte degli opponenti;
- ACCERTARE e DICHIARARE in ogni caso la morosità accumulata dagli odierni convenuti e, per l'effetto, CONDANNARE (C.F. ) ed Controparte_2 C.F._5 [...]
(C.F. ), insieme e in solido tra loro al pagamento della somma di CP_1 C.F._2
€ 16.200,00 (euro sedicimiladuecento/00) per canoni scaduti e non pagati fino al mese di aprile 2025 pagina 2 di 4 compreso in cui è avvenuto l'effettivo rilascio dell'immobile, a cui vanno aggiunti gli interessi, oltre alle spese (v. all. n. 6 e n. 6a) e alle competenze professionali per il procedimento di convalida di sfratto, per il precetto e per l'esecuzione del rilascio stesso, oltre alle spese successive consequenziali.
- ACCERTARE e DICHIARARE la sussistenza nei fatti di causa dei presupposti ex art. 96 c.p.c. e per l'effetto, CONDANNARE (C.F. ) ed Controparte_2 C.F._5 [...]
(C.F. ), al risarcimento del danno da lite temeraria in favore di CP_1 C.F._2
e rimettendosi, per la quantificazione dello stesso, alla Parte_2 Parte_1 valutazione equitativa dell'Ecc.mo Giudice adito ex art. 1226 c.c. si chiede comunque che in tale quantificazione venga comunque considerato l'ammontare dei danni riscontrati sull'immobile all'esito del rilascio e reimmissione nel possesso.
Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio nonché del precedente giudizio di sfratto.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
In via preliminare :
- Respingere la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e sussistendo in ogni caso gravi motivi contrari.;
- Nel merito, previo mutamento del rito e fissazione dell'udienza di discussione con termine per il deposito di memorie integrative, in accoglimento dell'opposizione proposta, a) Respingere la domanda di parte attrice.
Salvis juribus e con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da e si è rivelata infondata e deve, Controparte_2 Controparte_1 pertanto, essere respinta. Da evidenziare il comportamento processuale tenuto dagli opponenti i quali, dopo che è stata pronunciata l'ordinanza di rilascio ex art 665 c.p.c. si sono disinteressati del presente giudizio, rimanendo contumaci. Si ribadisce anche in questa sede ciò che è stato affermato nella fase sommaria e cioè che al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo , né di determinare unilateralmente il canone, anche laddove si verifichi una riduzione o una diminuzione del godimento del bene, seppure si assuma che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore, e ciò perché la sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c. è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte (Cass. Sent. 261/2008), ovvero secondo un più recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Ord 2154 del 29.01.2021) “il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento , ai sensi dell'art 1460 c.c., non solo quando venga completamente pagina 3 di 4 a mancare la prestazione del locatore ma anche nell'ipotesi di suo inesatto adempimento, tale da non escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, purché la sospensione del pagamento del canone appaia giustificata, in ossequio all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte. Nel caso di specie, non solo i conduttori non hanno dato alcuna prova delle generiche contestazioni relative alla “presenza di infiltrazioni e muffe piuttosto copiose”, non potendosi considerare tale le foto allegate alla comparsa di costituzione, dalle quali non risulta possibile individuare con certezza né che si tratti dei locali oggetto di locazione, né che le muffe derivino da vizi dell'immobile piuttosto che da una mancata areazione dei locali da parte dei conduttori. Non risulta neppure provato che gli attuali opponenti abbiano mai contestato lo stato dell'immobile ai locatori, antecedentemente alla notifica dell'intimazione di sfratto per morosità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Conferma l'ordinanza di rilascio emessa in data 12.11.2024;
dichiara risolto il contratto di locazione intercorrente tra le parti registrato in data 18.12.2020 al nr.
012183 serie 3T, per colpa dei conduttori;
condanna e in solido, al pagamento di € 16.200,00 Controparte_2 Controparte_1 corrispondenti ai canoni scaduti e non pagati fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile oltre interessi;
condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di giudizio, che Controparte_2 Controparte_1 liquida in € 183,13 per spese ed € 4.800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
PERUGIA, 22 luglio 2025
Il Giudice dott. Giulio Berti
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