Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8045/2023 (riun 6843/2024) R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 19.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da
, rappr e difesa dall' avv. De Leo Daniele Parte_1
opponente contro
rappr e difeso Controparte_1 dall' avv. M.Raho
opposto e
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_2 opposto contumace
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito n 35920230000667539000000
e preavviso di fermo n 05980202400006205000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.7.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n
35920230000667539000000 notificato il 7.7.2023 con il quale l' aveva CP_1 chiesto al ricorrente il pagamento dei contribute dovuti a titolo di gestione commercianti dal 1/2021 al 12/2021.
A fondamento del ricorso eccepiva l' infondatezza della pretesa dell' CP_1 di iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti e chiedeva dichiararsi l' illegittimità dell' avviso di addebito opposto.
Con memoria di costituzione del 3.7.2024 l' dava atto di aver CP_1 provveduto a riesaminare in autotutela la posizione del ricorrente provvedendo alla cancellazione dello stesso dalla gestione commercianti e all' annullamento del' avviso di addebito opposto.
0598020240000620500 notificato in data 29.5.2024 derivante dal mancato pagamento dell' avviso di addebito n 35920230000667539000. Eccepiva l' illegittimità del preavviso di fermo in quanto emesso in costanza di sospensione dell' avviso di addebito n 35920230000667539000 e per infondatezza della pretesa dell' di iscrizione del ricorrente alla CP_1 gestione commercianti.
Con memoria del 3.7.2024 l' dava atto di aver provveduto in autotutela CP_1 alla cancellazione della posizione assicurativa del ricorrente in sede di autotutela e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All' odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza ex art 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla documentazione esibita, risulta che il credito riportato nell' avviso di addebito 35920230000667539000000 (relativo al preavviso di fermo n 05980202400006205000) è stato sgravato a seguito dell' annullamento in autotutela da parte dell' dell' iscrizione di parte CP_1 ricorrente alla gestione commercianti.
Alla luce di siffatta affermazione, quindi, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alle somme richieste con l' avviso di addebito n 35920230000667539000000.
Da tanto consegue l' inefficacia del preavviso di fermo amministrativo opposto n 05980202400006205000 relativo al mancato pagamento delle somme richieste con l' avviso di addebito n 35920230000667539000000.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' per CP_1 soccombenza virtuale il quale non ha neppure documentato di aver tempestivamente notiziato dello sgravio Controparte_2 dell' avviso di addebito ai fini dell' annullamento del preavviso di fermo.
Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese processuali nei confronti di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. Dichiara in parte cessata la materia del contendere con riferimento alle somme richieste con l' avviso di addebito n 35920230000667539000000.
2. Dichiara l' inefficacia del preavviso di fermo n 05980202400006205000 opposto relative alle somme richieste con l' avviso di addebito
35920230000667539000000.
3. condanna l' alla rifusione in favore dell' opponente delle spese CP_1 di lite che liquida nella misura di euro 2500,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce,19.3.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Francesca Costa)