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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/07/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1535/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il giorno 1 Dicembre 1956, c.f.: Parte_1
C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Galbo
-appellante -
CONTRO
con sede in Roma, c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino;
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1096 del Parte_1
10.11.2017 con cui il Tribunale di Trapani, su ricorso di Controparte_1
gli aveva intimato il pagamento della somma di € 17.484,15, oltre interessi e
[...] spese della procedura, per somministrazione di energia elettrica.
La società opposta, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n.320 del 5.05.2020, sulla scorta di quanto ricavabile dalle fatture prodotte in giudizio, revocava l'ingiunzione e condannava l'opponente al pagamento di euro 15.033,39 e alle spese di lite.
Il soccombente ha interposto appello, del quale nel Controparte_1
costituirsi, ha dedotto l'infondatezza. Precisate le conclusioni con il deposito di note telematiche, la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 30.4.2024.
MOTIVAZIONE
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel respingere la richiesta di c.t.u. finalizzata all'accertamento dei consumi di energia elettrica;
censura inoltre la decisione perché, a suo dire, ingiustamente fondata sull'inversione dell'onere probatorio, posto a carico dell'opponente.
I motivi, che per la loro stretta correlazione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Inconferente è anzitutto il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di illecita sottrazione di energia elettrica realizzata mediante manomissione del contatore, circostanza, nel caso in esame, mai allegata dalla società creditrice.
Come evidenziato dal Tribunale, nella concreta fattispecie, l'utente non ha mai denunciato, in sede di opposizione o prima, il malfunzionamento del contatore né risulta aver mai sollecitato una verifica del suo corretto funzionamento. Neppure è stata mai contestata la rispondenza dei consumi indicati nelle bollette ai dati all'uopo rilevati e comunicati dalla società di distribuzione a quella di somministrazione.
Rettamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto la parziale fondatezza della pretesa della ricorrente in monitorio, in assenza di puntuali e circostanziate contestazioni sull'effettività del consumo e/o sul corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione (Cass. 17401/2024).
Altro motivo attiene alla parziale compensazione delle spese di lite, erronea, secondo l'appellante, a fronte della riduzione del credito accertato rispetto a quello asserito dalla controparte.
Neanche tale censura è condivisibile, dal momento che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non legittima, dunque, la compensazione delle spese di lite, possibile solo quando ricorra, il che è da escludere nel caso specifico, taluna delle altre cause previste dall'art. 92 c.p.c. (Cass.
S.U. 32061/2022).
pag. 2/3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. Parte_1
n.320 del 5.05.2020;
condanna l'appellante a rifondere a le spese di questo grado Controparte_1
del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1535/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
nata a [...] il giorno 1 Dicembre 1956, c.f.: Parte_1
C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Galbo
-appellante -
CONTRO
con sede in Roma, c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino;
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1096 del Parte_1
10.11.2017 con cui il Tribunale di Trapani, su ricorso di Controparte_1
gli aveva intimato il pagamento della somma di € 17.484,15, oltre interessi e
[...] spese della procedura, per somministrazione di energia elettrica.
La società opposta, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Trapani, con sentenza n.320 del 5.05.2020, sulla scorta di quanto ricavabile dalle fatture prodotte in giudizio, revocava l'ingiunzione e condannava l'opponente al pagamento di euro 15.033,39 e alle spese di lite.
Il soccombente ha interposto appello, del quale nel Controparte_1
costituirsi, ha dedotto l'infondatezza. Precisate le conclusioni con il deposito di note telematiche, la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 30.4.2024.
MOTIVAZIONE
L'appellante sostiene che il Giudice di prime cure ha errato nel respingere la richiesta di c.t.u. finalizzata all'accertamento dei consumi di energia elettrica;
censura inoltre la decisione perché, a suo dire, ingiustamente fondata sull'inversione dell'onere probatorio, posto a carico dell'opponente.
I motivi, che per la loro stretta correlazione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
Inconferente è anzitutto il richiamo alla giurisprudenza formatasi in tema di illecita sottrazione di energia elettrica realizzata mediante manomissione del contatore, circostanza, nel caso in esame, mai allegata dalla società creditrice.
Come evidenziato dal Tribunale, nella concreta fattispecie, l'utente non ha mai denunciato, in sede di opposizione o prima, il malfunzionamento del contatore né risulta aver mai sollecitato una verifica del suo corretto funzionamento. Neppure è stata mai contestata la rispondenza dei consumi indicati nelle bollette ai dati all'uopo rilevati e comunicati dalla società di distribuzione a quella di somministrazione.
Rettamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto la parziale fondatezza della pretesa della ricorrente in monitorio, in assenza di puntuali e circostanziate contestazioni sull'effettività del consumo e/o sul corretto funzionamento dell'apparecchio di misurazione (Cass. 17401/2024).
Altro motivo attiene alla parziale compensazione delle spese di lite, erronea, secondo l'appellante, a fronte della riduzione del credito accertato rispetto a quello asserito dalla controparte.
Neanche tale censura è condivisibile, dal momento che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza e non legittima, dunque, la compensazione delle spese di lite, possibile solo quando ricorra, il che è da escludere nel caso specifico, taluna delle altre cause previste dall'art. 92 c.p.c. (Cass.
S.U. 32061/2022).
pag. 2/3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. Parte_1
n.320 del 5.05.2020;
condanna l'appellante a rifondere a le spese di questo grado Controparte_1
del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre al rimborso forfetario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello, in data 8 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario est.
Gabriele Strano Il Presidente
Giuseppe Lupo
pag. 3/3