Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 13/3/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5762/2024 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv. Maria Montanino, presso lo studio della quale elett.te domicilia in Pompei
(NA) alla Via Parroco Federico n. 35
-opponente
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso dall'Avv. Sergio CP_1
Sica, dell'Avvocatura interna, con cui elett.te domicilia in Castellammare di IA
(NA) alla Via Savorito n. 8, presso la sede CP_1
-opposto
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti dell avverso l'avviso di addebito n.40020190006063916000 , notificato CP_1 il 3/9/2024, con cui è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro
7.190,97 per contributi previdenziali dovuti all' gestione Artigiani, per il periodo CP_1 ottobre 2017 – dicembre 2019.
Parte opponente ha contestato, con varie argomentazioni, la fondatezza della pretesa creditoria dell sostenendo, in particolare, di aver svolto, nel periodo oggetto di CP_1 causa, attività di lavoro dipendente a tempo pieno.
L si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_1
Ciò detto , si osserva che l'opposizione proposta è fondata e va accolta, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta in corso di causa (cfr. provvedimento di
Osserva il Giudicante che la Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass, civ., sez. 1^,
26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio , in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Di conseguenza, va dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto l' ha CP_1 già effettuato lo sgravio per le somme erroneamente richieste.
In considerazione del fatto che lo sgravio è avvenuto solo nel febbraio 2025, quindi dopo il deposito del ricorso giudiziale, l' Ente impositore titolare del credito CP_1 inizialmente fatto valere, per il principio della soccombenza virtuale va condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione ad avviso di addebito proposta da Parte_1 con ricorso del 11/10/2024 nei confronti dell' così provvede: a)accoglie CP_1
l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto;
b)dichiara cessata la materia del contendere;
d) condanna l al pagamento delle spese processuali , CP_1 che liquida in complessivi euro 2697,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA
e CPA come per legge e imborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché l'ulteriore somma di euro 43,00 a titolo di contributo unificato.
Torre Annunziata, li 24/3/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco