Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza dell'8/04/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4104/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv.
Salvatore Agnello;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti ricorrente concludeva come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 aprile 2024, la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2024 00003098 78 000, notificato il 19.03.2024, per il valore di €.
1.012,63 relativo a presunti contributi non versati per gestione aziende con lavoratori dipendenti per il mese 09/2022 per la matricola 2108678268. CP_1
27.12.2006 (recupero delle agevolazioni a seguito di irregolarità contributiva, ndr) per il mese di settembre 2022.; che la società, rapportandosi con il proprio consulente, è giunta alla conclusione che tali note di rettifica derivino da una precedente posizione che la società riteneva risolta, circostanza corroborata dal DURC regolare che l'azienda aveva in quel periodo;
che nello specifico in data 29.11.2022 la Night&Day aveva ricevuto note di rettifica contenente una richiesta di €.
18,76 per il periodo 12/2019, €. 15,00 per il periodo 01/2020 nonché l'avviso di addebito n.
59320220004726612000 per il valore di €. 52.269,89 relativo a presunti contributi non versati per gestione aziende con lavoratori dipendenti nel periodo tra il 09/2015 ed 03/2018. 4; che la società provvedeva al pagamento delle somme di minore importo, mentre l'avviso di addebito n.
59320220004726612000 era già stato impugnato presso la sezione Lavoro del Tribunale di Catania alla data del 15.11.2022 con ricorso RG n. 11086/2022 e successivamente riunito ad un precedente ricorso presentato dall'azienda che considerato che in tali precedenti note di Parte_2
rettifica non era presente alcuna irregolarità per il mese di settembre 2022, l'azienda in data
12.04.2023 inviava una prima comunicazione mediante cassetto bidirezionale;
che dato che secondo l' il problema scaturiva dal presunto debito di €. 33,76 che l'azienda aveva pagato a dicembre CP_1
2022, il consulente aziendale in data 20.04.2023 inviava secondo contatto all' facendo notare CP_1
CP_ la sussistenza di un macroscopico errore;
che stante le risposte dell' la società inviava ricorso amministrativo in data 21.04.2023 richiedendo l'annullamento delle note di rettifica, ma l' in CP_1
data 21.07.2023 disponeva la reiezione del ricorso, che a seguito della reiezione del ricorso amministrativo l'Ente provvedeva a notificare l'avviso di addebito impugnato;
che l'avviso di addebito qui impugnato è illegittimo non solo per motivi di fatto, ma anche per i motivi di diritto;
che va eccepita l'illegittimità del recupero basato su un DURC inesistente ed, in ogni caso, il recupero è contrario all'art. 1, c. 1175, L. 296/06, secondo cui “i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva”; che le note di rettifica, secondo quanto sostenuto dall'Ente, sarebbero relative a presunte irregolarità relative al mese di settembre 2022; che tuttavia nell'invito a regolarizzare del 29.11.2022 erano presenti solo 3 addebiti;
uno da €. 18,76 per il periodo 12/2019, uno da €. 15,00 per il periodo 01/2020 e l'avviso di addebito n. 59320220004726612000 per il valore di €. 52.269,89 relativo a presunti contributi non versati per gestione aziende con lavoratori dipendenti nel periodo tra il 09/2015 ed 03/2018 per la matricola 2108678268; che per questi tre debiti va ricordato come la società abbia CP_1 provveduto a regolarizzare i due importi di €.18,72 e €. 15,00 con F24 nel mese di Dicembre 2022 mentre l'importo di €. 52.269,89 di cui all'avviso di addebito, stante l'intervenuta sospensione, è irrilevante ai fini della regolarità contributiva, che lo stesso art. 3 comma 2 del Decreto Ministeriale del 30.01.2015 statuisce espressamente che la regolarità contributiva sussiste anche in presenza di avvisi e/o cartelle in presenza di contenzioso giudiziario, dall'iscrizione a ruolo del giudizio sino alla decisione;
validità decorrente dal 15.11.2022, data in cui il giudizio è stato iscritto a ruolo;
che stante l'assenza di ulteriori irregolarità (l'azienda ha avuto il DURC regolare, ndr), non è chiaro il motivo per cui l'Ente ha effettuato il recupero ex art. 1 Legge 296/2006.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: accogliere il presente ricorso e pertanto annullare le due note di rettifica notificate in data 11.04.2023 per illegittimità delle stesse;
Contestualmente si chiede di dichiarare nullo, illegittimo, ovvero privare di effetti giuridici con qualsivoglia formula, l'avviso di addebito n. 593 2024 00003098 78 000 di euro 1.012,63, dichiarando, pertanto, assolutamente non dovute tutte le somme (comprese le accessorie) indebitamente richieste nell'avviso di addebito.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva l' resistente svolgendo ampie ed Controparte_2 argomentate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza dell'8.04.2025 come sostituita dalle note depositate da parte ricorrente nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
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Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 dlgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva, poi, il decidente che gli importi posti a fondamento dell'avviso di addebito impugnato sono derivati dall'asserito inadempimento di un invito a regolarizzare.
La decadenza dalle agevolazioni viene fatta discendere dall'irregolarità contributiva della ditta ricorrente concretizzatasi nel mancato pagamento tempestivo di alcune delle inadempienze riportate nell'Invito a Regolarizzare del 29.11.2022 dove erano presenti solo 3 addebiti;
uno da €. 18,76 per il periodo 12/2019, uno da €. 15,00 per il periodo 01/2020 e l'avviso di addebito n.
59320220004726612000 per il valore di €. 52.269,89 relativo a presunti contributi non versati per gestione aziende con lavoratori dipendenti nel periodo tra il 09/2015 ed 03/2018 per la matricola
2108678268. CP_1
Orbene, rileva il decidente che, come risulta dagli atti, per quanto riguarda questi tre debiti la società ha provveduto a regolarizzare i due importi di €.18,72 e €. 15,00 con F24 nel mese di Dicembre 2022 (All. 6, F24, parte ricorrente) mentre l'importo di €. 52.269,89 di cui all'avviso di addebito, stante l'intervenuta sospensione (All. 14 – provvedimento di sospensione parte ricorrente), deve ritenersi irrilevante ai fini della regolarità contributiva
Non solo, all'esito del giudizio di impugnazione di cui è stato oggetto, l'avviso di addebito n.
59320220004726612000 per il valore di €. 52.269,89 è stato annullato con la Sentenza del
Tribunale di Catania – Sez. lavoro - n. 3836/2024 pubbl. il 12/07/2024. Si osserva che il giudizio di impugnazione promosso relativamente alla predetta sentenza non investe il capo relativo alla pronuncia di annullamento dell'avviso di addebito n. 59320220004726612000 che, quindi, è divenuto giudicato.
Pertanto, alcuna somma era dovuta per tale avviso di addebito nel mentre le altre due inadempienze erano state regolarizzate.
Da ciò discende che le somme portate dall'avviso di addebito in questa sede impugnato non sono dovute.
Per le motivazioni su esposte l'opposizione deve essere accolta.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'illegittimità delle due note di rettifica notificate in data 11.04.2023, nonché dei crediti portati dall'avviso di addebito n. 593 2024 00003098 78 000 che annulla;
CP_1
condanna l' a rifondere in favore dell'opponente le spese del giudizio che liquida in CP_1 complessivi € 721,00 di cui € 678,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al
15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario
Catania, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta