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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/08/2025, n. 6417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6417 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesca Savignano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 44819/2023 R.G. promossa da:
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Michele Sgarbossa (C.F. ) ed elettivamente domiciliata all'Indirizzo di posta C.F._1 certificata del predetto difensore
OPPONENTE contro
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Giorgio Colombo (C.f. ) e Giuseppe Abbruzzese (C.F. C.F._2 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Milano, Via Broletto n. 20
[...]
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE:
“In via pregiudiziale: Si eccepisce, per i motivi tutti esposti nei precedenti scritti difensivi, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, indicando quale Giudice competente il Tribunale di Padova. Nel merito: in accoglimento dell'opposizione, revocare il D.I. n. 15892/2023 del 17.10.2023 – R.G. n. 24144/2023, e-messo dal Tribunale di Milano in data 12.10.2023, in quanto nullo o annullabile, attesi i motivi tutti indicati negli atti di causa. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria: Si chiede che venga disposto l'interpello sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che sull'autocarro avente telaio numero ZCFC235B705189082 dato in locazione alla
[...]
venivano installati accessori per euro 19.000,00, come da docc. nn. 1 e 2 di controparte Parte_1 che si rammostrano?
1 2) “Vero che sull'autocarro con telaio numero ZCFA 71 JG 602 676984, dato in locazione alla
[...] venivano installati accessori per quasi 40.000,00 €, come risulta dai docc. nn. 3 e 4 di Parte_1 parte convenuta che si rammostrano?
3) “Vero che sull'autocarro con telaio ZCFC 135B805284480, dato in locazione alla Parte_1 venivano installati accessori per euro 16.120,00, come risulta dai docc. nn. 5 e 6 di parte convenuta che si rammostrano?”
4) “Vero che sull'autocarro con telaio ZCFC 135 B 105284787, dato in locazione alla Parte_1 venivano installati accessori per euro 16.120,00, come risulta dai docc. nn. 7 e 8 di parte convenuta che si rammostrano?”
5) “Vero che sull'autocarro con telaio WJME 62 RP 40 C14 135, rispetto al prezzo di vendita dell'autocarro di euro 152.490,00, venivano installati accessori per euro 54.290,00, come risulta dai docc. nn. 9 e 10 di parte convenuta che si rammostrano? Disporre l'integrazione della perizia, affinchè il CTU tenga nel debito conto i valori reali degli automezzi, rappresentanti dalle fatture di vendita da Iveco S.p.A. a di cui Controparte_2 all'ordine di esibizione disposto dal G.I., che considerano anche il valore degli allestimenti speciali degli autocarri, non valutati nella maniera corretta dal CTU”.
PARTE OPPOSTA: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE,
- respingere le domande formulate da con l'atto di citazione in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni, in fatto e in diritto, esposte negli atti di causa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 15892/2023, R.g. n. 24144/2023, emesso in data 12 ottobre 2023, depositato il 17 ottobre 2023, in ogni sua parte;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA,
- condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, della somma di Euro 124.767,84, oltre intessi contrattuali dalla risoluzione dei contratti di leasing sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
IN OGNI CASO
- condannare alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio, oltre spese vive,
[...] rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza anche in via istruttoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto Pa 1. (in prosieguo, ) ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 15892/2023 del 17.10.23 (R.G. n. 24144/2023), col quale questo Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
124.767,84, oltre interessi e spese, a titolo di canoni e penale negoziale relativi a cinque contratti di locazione finanziaria (nn. A1A00139, A1A98500, A1A91627, A1A98496 e Z0051314) di altrettanti veicoli, già al netto del ricavato della rivendita dei beni, a seguito della restituzione.
2 L'opponente ha eccepito, in rito, l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, in favore di quello di
Padova, e, nel merito:
(i) la mancanza di prova scritta del credito, perché documentato dalle sole fatture commerciali e perché il documento 19 avverso non ha valore di riconoscimento del debito, essendo stato sottoscritto dall'amministratore unico dell'opponente, già in precedenza dichiarato fallito Parte_2 personalmente e, quindi, privo di “qualifica e/o potere”;
(ii) l'indeterminatezza del credito, essendo stati richieste, in aggiunta ai canoni, voci di credito incomprensibili, quali “Insoluto Prelievo Globale” e “XDD” ed essendo stati duplicate le spese di recupero dei mezzi;
(iii) l'inesistenza del credito, perché il valore di mercato dei beni locati, ricollocati dopo la restituzione, era di gran lunga maggiore del prezzo di vendita effettivamente realizzato ed avrebbe potuto coprire l'intero debito, essendo anzi di importo addirittura superiore. Più precisamente, l'opponente ha Contr lamentato che , con una operazione infragruppo, ha “(s)venduto” i veicoli per cui è causa alla propria controllante IVECO s.p.a. ad un prezzo di favore (=meno della metà del valore di mercato), al fine di lucrare l'importo in contestazione, e che ciò sarebbe dimostrato dal fatto, documentato dalle visure estratte dal P.R.A., che la predetta IVECO s.p.a. ha rivenduto gli stessi beni ad un prezzo di gran lunga maggiore, superiore al doppio di quello pagato per acquistarli, realizzando complessivamente la somma di € 154.111,00, che è ben superiore al credito ingiunto (€ 124.747,74);
(iv) l'eccessività della penale negoziale, pattuita nella somma dei canoni a scadere fino al termine dei contratti, attualizzati al tasso rilevato dalla BCE e maggiorata dell'importo per l'esercizio del diritto di opzione, tenuto anche conto del fatto che essa ha regolarmente versato i canoni fino a giugno 2021;
(v) l'applicazione di interessi anatocistici.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'incompetenza territoriale di questo
Tribunale e per l'infondatezza della domanda di pagamento. Contr Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le deduzioni avverse, allegando che, a partire da luglio
2021, ha interrotto il pagamento del canone di tutti e cinque i contratti di leasing e che essa, Pt_1 avvalendosi della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, con missiva del 5 maggio 2022 ha comunicato la risoluzione di diritto dei rapporti e, ottenuta la restituzione dei mezzi locati, li ha rivenduti al prezzo complessivo di € 153.827,00, che ha decurtato dal debito dell'opponente, ma previamente informando della migliore offerta ricevuta e che avrebbe Pt_1 atteso dieci giorni per eventuali offerte migliorative, non pervenute.
Ha replicato che:
3 - le parti hanno pattuito espressamente il Foro di Milano “in via esclusiva” e comunque, essendo il credito liquido, in ogni caso sussiste la competenza di questo Tribunale, quale luogo del domicilio della creditrice CNH, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.;
- essa non era a conoscenza del fallimento di personalmente e, quindi, “la Parte_2 decadenza dalla carica (nota della scrivente: di amministratore unico di non è alla stessa Pt_1 opponibile”;
- la voce in fattura “Insoluto Prelievo Globale” non è un addebito, ma serve solo ad individuare l'
“insoluto della fattura” stessa, mentre la voce “XDD” concerne una parte del prezzo di vendita
(che, per impostazione del sistema gestionale interno, viene scorporato in due voci, denominate
“Diminuzione IR” e “XDD”). Le spese di recupero dei beni, pur previste contrattualmente, non erano state proprio addebitate;
- le visure del P.R.A. non erano idonee a documentare che le vendite dei mezzi concessi in leasing erano state effettuate da IVECO s.p.a. e il prezzo di vendita corrispondeva al valore di mercato, tanto più che i mezzi erano stati restituiti danneggiati ed erano stati riparati e muniti di accessori ed optionals. Ha evidenziato che il prezzo di rivendita da parte del concessionario deve tener conto anche “dei costi di manutenzione necessari, oltre che di gestione ed utili del rivenditore”;
- il credito era documentato dai contratti, dai piani di ammortamento, dai verbali di consegna e dalle comunicazioni di risoluzione, tutti allegati al ricorso monitorio;
- la penale non era eccessiva e consentiva ad essa di “conseguire solo ed esclusivamente l'utile che avrebbe percepito se avesse adempiuto le proprie obbligazioni”, senza alcuna Parte_1 locupletazione in suo favore;
- la contestazione concernente l'anatocismo degli interessi era generica ed infondata, giacché i contratti prevedono che gli interessi moratori debbano essere calcolati sull'intera rata, comprensiva della quota relativa agli interessi corrispettivi, in conformità al disposto dell'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Previa concessione della provvisoria esecutività, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto e in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi negoziali.
Il giudice non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto, ha respinto le prove orali richieste, ha ordinato a IVECO S.P.A., in accoglimento dell'istanza ex art. 210 cpc, di depositare copia delle fatture di acquisto dei mezzi per cui è causa ed ha disposto indagini tecniche finalizzate a stimare il valore di
4 Contr mercato dei beni concessi in leasing, all'epoca della rivendita da a Iveco s.p.a., tenuto conto delle condizioni di conservazione e della vetustà.
Assegnati i termini previsti dall'art. 189 cpc, la causa è stata riservata in decisione, previa sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, e viene oggi decisa.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata, alla luce del chiaro tenore letterale della clausola di pattuizione del foro di Milano in via esclusiva (art. 20 delle condizioni generali di contratto:
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di
Milano).
I precedenti richiamati dall'opponente sono inconferenti, in quanto relativi a fattispecie in cui la clausola derogatoria della competenza non conteneva l'indicazione della specificazione di esclusività del foro indicato (cfr. Cass. n. 2018).
3. Nel merito, il credito ingiunto concerne i canoni insoluti delle cinque locazioni finanziarie sopra indicate, maturati dal mese di luglio 2021 alla data di risoluzione dei contratti (maggio 2022), nonché la penale negoziale, pattuita nella somma corrispondente ai canoni dalla risoluzione alla scadenza negoziale, oltre interessi e importo per l'esercizio dell'opzione.
I leasing sono stati stipulati a decorrere da ottobre 2017 in avanti e ricadono, ratione temporis, nell'ambito della disciplina posta dalla L. n. 124/2017, art. 1, commi 136-140, a mente della quale:
In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni
a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente (comma
138).
Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in
5 una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore (comma 139).
3.1. Nel caso in esame i rapporti sono suffragati documentalmente dai contratti scritti, dai verbali di consegna e dalle fatture commerciali, allegati al ricorso monitorio.
E', poi, incontroverso che i leasing sono stati tutti risolti per inadempimento dell'opponente all'obbligazione pecuniaria, a decorrere da luglio 2021, che tutti i mezzi per cui è causa sono stati restituiti e che la concedente li ha rivenduti, ma senza utilizzare le modalità previste dal citato comma
139.
E' rimasta indimostrata l'allegazione della concedente, non suffragata documentalmente e contestata da che essa avrebbe comunicato all'utilizzatrice, a mezzo PEC, le migliori offerte di acquisto Pt_1 ricevute.
3.2. All'esito delle indagini tecniche disposte dalla scrivente, è risultata fondata l'eccezione sollevata dall'opponente con riguardo al prezzo di vendita dei mezzi per cui è causa, che effettivamente è inferiore a quello di mercato.
Dalle fatture di vendita versate in atti da IVECO s.p.a., su ordine del giudice ex art. 210 cpc, emerge che la predetta società ha acquistato:
- il veicolo targato FX079DE, ad € 60.900,00 (e non € 60.000,00, come indicato in citazione) e che esso è stato rivenduto in data 24.03.23 a € 119.500,00 (= +€ 59.500,00);
- il veicolo targato FM261KP, ad € 21.422,00 e che esso è stato rivenduto in data 20.06.23 a €
43.700,00 (= + € 22.278,00);
- il veicolo targato FT785WG, ad € 15.100,00 e che esso è stato rivenduto in data 31.10.22 a €
25.620,00 (= +€ 10.520,00);
- il veicolo targato FT790WG, ad € 20.605,00 e che esso è stato rivenduto in data 28.02.23 a €
36.478,00 (= +€ 15.873,00);
- il veicolo targato FM504KP, ad € 35.800,00 e che esso è stato rivenduto in data 23.12.22 a €
81.740,00(= + € 45.940,00).
6 La differenza tra il prezzo di vendita a IVECO (totali € 153.727,00) e quello di rivendita (€
307.038,00), ammonta a € 153.311,00, importo addirittura maggiore del debito ingiunto in pagamento
(€ 124.747,74).
Il CTU, ing. , ha stimato il valore commerciale dei beni sopra indicati, al momento della Persona_1 vendita a IVECO s.p.a., rispettivamente in € 76.718,00, € 28.874,00, € 25.137,00, € 25.802,00 e €
47.710,00, pari a complessivi di € 204.241,00 (oltre IVA). Contr A tale stima è pervenuto considerando i prezzi di acquisto, pagati da , comprensivi di dotazioni e optionals, e decurtandoli del deprezzamento derivante dai chilometri percorsi e dall'uso, secondo il listino Eurotax Giallo, relativo alle vendite agli utilizzatori finali, nonché dei danni al momento della restituzione, relativi ad uno solo dei mezzi, quello sopra indicato per secondo (€ 3.316,00, oltre IVA, Contr docc. 30 e 31 di ).
Correttamente il consulente non ha tenuto conto dei valori (inferiori) risultanti dal listino Eurotax blu, relativo alle vendite ai commercianti per la successiva rivendita agli utilizzatori finali, come richiesto dalla creditrice opposta, in quanto quella di cederli ad un rivenditore (peraltro appartenente al medesimo gruppo societario), anziché ad utilizzatori finali, è stata una scelta esclusiva della concedente, la quale, non solo non ha seguito la procedura di legge (prevista dal citto comma 139), ma nemmeno ha allegato le ragioni per le quali non ha optato per la vendita a utilizzatori finali, potenzialmente più remunerativa. In mancanza di qualunque giustificazione, il conseguimento di minori introiti, rispetto a quelli astrattamente ottenibili sul mercato, è una conseguenza che non può ricadere sull'opponente (cfr. Cass., ord. 14 ottobre 2021 n. 28022, sulla responsabilità del concedente, ex art. 1227, secondo comma, c.c. per vendita a prezzo vile in caso di negligenza).
Parimenti corretta è la decisione del CTU di tener conto dei danni ad un solo veicolo, documentati da una fotografia, e di non considerare, invece, gli asseriti danni indicati nelle “perizie valutative”, Contr prodotte da con le relative schede, in quanto predisposte unilateralmente da tecnici della creditrice opposta e prive di riscontro documentale (per esempio, fotografico) dei danni, quindi, non verificabili.
Quanto, infine, alla valorizzazione delle dotazioni, F.D. ha contestato che la cella isotermica di cui è dotato un furgone subisca, in conseguenza dell'uso, un deprezzamento analogo a quello del mezzo sul quale è installato, ma non ne ha spiegato le ragioni: la tesi, contestata con specifiche argomentazioni dal CTU, è rimasta apoditticamente affermata e non può essere condivisa.
3.3. A fronte della contestazione concernente addebiti non previsti contrattualmente e non comprensibili, la creditrice opposta ha chiarito che le voci contestate (“Insoluto Globale” e “XXD”)
7 non sono addebiti ed effettivamente negli estratti conto allegati al ricorso monitorio le somme appostate a tale titolo risultano stornate.
Quanto alle spese di recupero, non risultano richieste. L'ulteriore importo contestato concerne i bolli.
La doglianza circa l'errata applicazione degli interessi è a tal punto generica che non può essere esaminata.
Quanto all'asserito anatocismo, legittimamente l'opposta ha invocato l'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, che prevede la maturazione di interessi moratori sull'intera rata periodica, comprensiva della quota per interessi corrispettivi. L'eccezione è infondata.
Infine, la clausola penale pattuita tra le parti e richiesta in pagamento è legittima, perché del tutto conforme alla legge (comma 138 sopra richiamato) e deve escludersi che sussistano i presupposti per la riduzione giudiziale, giacché non consente indebite locupletazioni in favore della concedente, ma solo di conseguire ciò che avrebbe ottenuto dal regolare adempimento dei contratti.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore della creditrice opposta, della somma di € 74.353,84 (= € 278.594,84 - € 204.241,00), oltre interessi negoziali, dalla risoluzione al saldo.
Le spese di giudizio, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo nei minimi tariffari, data la non complessità della causa, e seguono la soccombenza, ad eccezione dei costi della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono posti a carico della creditrice opposta, in base al principio di causalità, giacché, ove essa, avesse seguito la procedura prevista dalla legge (comma 139 sopra citato) non vi sarebbe stata la necessità di disporre le indagini.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 15892/2023 (RG n. 24144/2023) e condanna Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di
[...] Controparte_1
€ 74.353,84, oltre interessi negoziali, dalla risoluzione al saldo.
Condanna inoltre l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Pone definitivamente a carico di le spese relative alla CTU. Controparte_1
Milano, 02/08/2025.
Il Giudice Francesca Savignano
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Francesca Savignano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 44819/2023 R.G. promossa da:
(P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Michele Sgarbossa (C.F. ) ed elettivamente domiciliata all'Indirizzo di posta C.F._1 certificata del predetto difensore
OPPONENTE contro
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Giorgio Colombo (C.f. ) e Giuseppe Abbruzzese (C.F. C.F._2 C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Milano, Via Broletto n. 20
[...]
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI PARTE OPPONENTE:
“In via pregiudiziale: Si eccepisce, per i motivi tutti esposti nei precedenti scritti difensivi, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, indicando quale Giudice competente il Tribunale di Padova. Nel merito: in accoglimento dell'opposizione, revocare il D.I. n. 15892/2023 del 17.10.2023 – R.G. n. 24144/2023, e-messo dal Tribunale di Milano in data 12.10.2023, in quanto nullo o annullabile, attesi i motivi tutti indicati negli atti di causa. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria: Si chiede che venga disposto l'interpello sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che sull'autocarro avente telaio numero ZCFC235B705189082 dato in locazione alla
[...]
venivano installati accessori per euro 19.000,00, come da docc. nn. 1 e 2 di controparte Parte_1 che si rammostrano?
1 2) “Vero che sull'autocarro con telaio numero ZCFA 71 JG 602 676984, dato in locazione alla
[...] venivano installati accessori per quasi 40.000,00 €, come risulta dai docc. nn. 3 e 4 di Parte_1 parte convenuta che si rammostrano?
3) “Vero che sull'autocarro con telaio ZCFC 135B805284480, dato in locazione alla Parte_1 venivano installati accessori per euro 16.120,00, come risulta dai docc. nn. 5 e 6 di parte convenuta che si rammostrano?”
4) “Vero che sull'autocarro con telaio ZCFC 135 B 105284787, dato in locazione alla Parte_1 venivano installati accessori per euro 16.120,00, come risulta dai docc. nn. 7 e 8 di parte convenuta che si rammostrano?”
5) “Vero che sull'autocarro con telaio WJME 62 RP 40 C14 135, rispetto al prezzo di vendita dell'autocarro di euro 152.490,00, venivano installati accessori per euro 54.290,00, come risulta dai docc. nn. 9 e 10 di parte convenuta che si rammostrano? Disporre l'integrazione della perizia, affinchè il CTU tenga nel debito conto i valori reali degli automezzi, rappresentanti dalle fatture di vendita da Iveco S.p.A. a di cui Controparte_2 all'ordine di esibizione disposto dal G.I., che considerano anche il valore degli allestimenti speciali degli autocarri, non valutati nella maniera corretta dal CTU”.
PARTE OPPOSTA: NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE,
- respingere le domande formulate da con l'atto di citazione in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni, in fatto e in diritto, esposte negli atti di causa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 15892/2023, R.g. n. 24144/2023, emesso in data 12 ottobre 2023, depositato il 17 ottobre 2023, in ogni sua parte;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA,
- condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore di , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, della somma di Euro 124.767,84, oltre intessi contrattuali dalla risoluzione dei contratti di leasing sino al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata in corso di causa;
IN OGNI CASO
- condannare alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio, oltre spese vive,
[...] rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza anche in via istruttoria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto Pa 1. (in prosieguo, ) ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 15892/2023 del 17.10.23 (R.G. n. 24144/2023), col quale questo Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € Controparte_1
124.767,84, oltre interessi e spese, a titolo di canoni e penale negoziale relativi a cinque contratti di locazione finanziaria (nn. A1A00139, A1A98500, A1A91627, A1A98496 e Z0051314) di altrettanti veicoli, già al netto del ricavato della rivendita dei beni, a seguito della restituzione.
2 L'opponente ha eccepito, in rito, l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, in favore di quello di
Padova, e, nel merito:
(i) la mancanza di prova scritta del credito, perché documentato dalle sole fatture commerciali e perché il documento 19 avverso non ha valore di riconoscimento del debito, essendo stato sottoscritto dall'amministratore unico dell'opponente, già in precedenza dichiarato fallito Parte_2 personalmente e, quindi, privo di “qualifica e/o potere”;
(ii) l'indeterminatezza del credito, essendo stati richieste, in aggiunta ai canoni, voci di credito incomprensibili, quali “Insoluto Prelievo Globale” e “XDD” ed essendo stati duplicate le spese di recupero dei mezzi;
(iii) l'inesistenza del credito, perché il valore di mercato dei beni locati, ricollocati dopo la restituzione, era di gran lunga maggiore del prezzo di vendita effettivamente realizzato ed avrebbe potuto coprire l'intero debito, essendo anzi di importo addirittura superiore. Più precisamente, l'opponente ha Contr lamentato che , con una operazione infragruppo, ha “(s)venduto” i veicoli per cui è causa alla propria controllante IVECO s.p.a. ad un prezzo di favore (=meno della metà del valore di mercato), al fine di lucrare l'importo in contestazione, e che ciò sarebbe dimostrato dal fatto, documentato dalle visure estratte dal P.R.A., che la predetta IVECO s.p.a. ha rivenduto gli stessi beni ad un prezzo di gran lunga maggiore, superiore al doppio di quello pagato per acquistarli, realizzando complessivamente la somma di € 154.111,00, che è ben superiore al credito ingiunto (€ 124.747,74);
(iv) l'eccessività della penale negoziale, pattuita nella somma dei canoni a scadere fino al termine dei contratti, attualizzati al tasso rilevato dalla BCE e maggiorata dell'importo per l'esercizio del diritto di opzione, tenuto anche conto del fatto che essa ha regolarmente versato i canoni fino a giugno 2021;
(v) l'applicazione di interessi anatocistici.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per l'incompetenza territoriale di questo
Tribunale e per l'infondatezza della domanda di pagamento. Contr Radicatosi il contraddittorio, ha contestato le deduzioni avverse, allegando che, a partire da luglio
2021, ha interrotto il pagamento del canone di tutti e cinque i contratti di leasing e che essa, Pt_1 avvalendosi della clausola risolutiva espressa pattuita all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, con missiva del 5 maggio 2022 ha comunicato la risoluzione di diritto dei rapporti e, ottenuta la restituzione dei mezzi locati, li ha rivenduti al prezzo complessivo di € 153.827,00, che ha decurtato dal debito dell'opponente, ma previamente informando della migliore offerta ricevuta e che avrebbe Pt_1 atteso dieci giorni per eventuali offerte migliorative, non pervenute.
Ha replicato che:
3 - le parti hanno pattuito espressamente il Foro di Milano “in via esclusiva” e comunque, essendo il credito liquido, in ogni caso sussiste la competenza di questo Tribunale, quale luogo del domicilio della creditrice CNH, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.;
- essa non era a conoscenza del fallimento di personalmente e, quindi, “la Parte_2 decadenza dalla carica (nota della scrivente: di amministratore unico di non è alla stessa Pt_1 opponibile”;
- la voce in fattura “Insoluto Prelievo Globale” non è un addebito, ma serve solo ad individuare l'
“insoluto della fattura” stessa, mentre la voce “XDD” concerne una parte del prezzo di vendita
(che, per impostazione del sistema gestionale interno, viene scorporato in due voci, denominate
“Diminuzione IR” e “XDD”). Le spese di recupero dei beni, pur previste contrattualmente, non erano state proprio addebitate;
- le visure del P.R.A. non erano idonee a documentare che le vendite dei mezzi concessi in leasing erano state effettuate da IVECO s.p.a. e il prezzo di vendita corrispondeva al valore di mercato, tanto più che i mezzi erano stati restituiti danneggiati ed erano stati riparati e muniti di accessori ed optionals. Ha evidenziato che il prezzo di rivendita da parte del concessionario deve tener conto anche “dei costi di manutenzione necessari, oltre che di gestione ed utili del rivenditore”;
- il credito era documentato dai contratti, dai piani di ammortamento, dai verbali di consegna e dalle comunicazioni di risoluzione, tutti allegati al ricorso monitorio;
- la penale non era eccessiva e consentiva ad essa di “conseguire solo ed esclusivamente l'utile che avrebbe percepito se avesse adempiuto le proprie obbligazioni”, senza alcuna Parte_1 locupletazione in suo favore;
- la contestazione concernente l'anatocismo degli interessi era generica ed infondata, giacché i contratti prevedono che gli interessi moratori debbano essere calcolati sull'intera rata, comprensiva della quota relativa agli interessi corrispettivi, in conformità al disposto dell'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Previa concessione della provvisoria esecutività, ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto e in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi negoziali.
Il giudice non ha concesso la provvisoria esecutività del decreto, ha respinto le prove orali richieste, ha ordinato a IVECO S.P.A., in accoglimento dell'istanza ex art. 210 cpc, di depositare copia delle fatture di acquisto dei mezzi per cui è causa ed ha disposto indagini tecniche finalizzate a stimare il valore di
4 Contr mercato dei beni concessi in leasing, all'epoca della rivendita da a Iveco s.p.a., tenuto conto delle condizioni di conservazione e della vetustà.
Assegnati i termini previsti dall'art. 189 cpc, la causa è stata riservata in decisione, previa sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, e viene oggi decisa.
2. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata, alla luce del chiaro tenore letterale della clausola di pattuizione del foro di Milano in via esclusiva (art. 20 delle condizioni generali di contratto:
Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di
Milano).
I precedenti richiamati dall'opponente sono inconferenti, in quanto relativi a fattispecie in cui la clausola derogatoria della competenza non conteneva l'indicazione della specificazione di esclusività del foro indicato (cfr. Cass. n. 2018).
3. Nel merito, il credito ingiunto concerne i canoni insoluti delle cinque locazioni finanziarie sopra indicate, maturati dal mese di luglio 2021 alla data di risoluzione dei contratti (maggio 2022), nonché la penale negoziale, pattuita nella somma corrispondente ai canoni dalla risoluzione alla scadenza negoziale, oltre interessi e importo per l'esercizio dell'opzione.
I leasing sono stati stipulati a decorrere da ottobre 2017 in avanti e ricadono, ratione temporis, nell'ambito della disciplina posta dalla L. n. 124/2017, art. 1, commi 136-140, a mente della quale:
In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni
a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente (comma
138).
Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in
5 una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore (comma 139).
3.1. Nel caso in esame i rapporti sono suffragati documentalmente dai contratti scritti, dai verbali di consegna e dalle fatture commerciali, allegati al ricorso monitorio.
E', poi, incontroverso che i leasing sono stati tutti risolti per inadempimento dell'opponente all'obbligazione pecuniaria, a decorrere da luglio 2021, che tutti i mezzi per cui è causa sono stati restituiti e che la concedente li ha rivenduti, ma senza utilizzare le modalità previste dal citato comma
139.
E' rimasta indimostrata l'allegazione della concedente, non suffragata documentalmente e contestata da che essa avrebbe comunicato all'utilizzatrice, a mezzo PEC, le migliori offerte di acquisto Pt_1 ricevute.
3.2. All'esito delle indagini tecniche disposte dalla scrivente, è risultata fondata l'eccezione sollevata dall'opponente con riguardo al prezzo di vendita dei mezzi per cui è causa, che effettivamente è inferiore a quello di mercato.
Dalle fatture di vendita versate in atti da IVECO s.p.a., su ordine del giudice ex art. 210 cpc, emerge che la predetta società ha acquistato:
- il veicolo targato FX079DE, ad € 60.900,00 (e non € 60.000,00, come indicato in citazione) e che esso è stato rivenduto in data 24.03.23 a € 119.500,00 (= +€ 59.500,00);
- il veicolo targato FM261KP, ad € 21.422,00 e che esso è stato rivenduto in data 20.06.23 a €
43.700,00 (= + € 22.278,00);
- il veicolo targato FT785WG, ad € 15.100,00 e che esso è stato rivenduto in data 31.10.22 a €
25.620,00 (= +€ 10.520,00);
- il veicolo targato FT790WG, ad € 20.605,00 e che esso è stato rivenduto in data 28.02.23 a €
36.478,00 (= +€ 15.873,00);
- il veicolo targato FM504KP, ad € 35.800,00 e che esso è stato rivenduto in data 23.12.22 a €
81.740,00(= + € 45.940,00).
6 La differenza tra il prezzo di vendita a IVECO (totali € 153.727,00) e quello di rivendita (€
307.038,00), ammonta a € 153.311,00, importo addirittura maggiore del debito ingiunto in pagamento
(€ 124.747,74).
Il CTU, ing. , ha stimato il valore commerciale dei beni sopra indicati, al momento della Persona_1 vendita a IVECO s.p.a., rispettivamente in € 76.718,00, € 28.874,00, € 25.137,00, € 25.802,00 e €
47.710,00, pari a complessivi di € 204.241,00 (oltre IVA). Contr A tale stima è pervenuto considerando i prezzi di acquisto, pagati da , comprensivi di dotazioni e optionals, e decurtandoli del deprezzamento derivante dai chilometri percorsi e dall'uso, secondo il listino Eurotax Giallo, relativo alle vendite agli utilizzatori finali, nonché dei danni al momento della restituzione, relativi ad uno solo dei mezzi, quello sopra indicato per secondo (€ 3.316,00, oltre IVA, Contr docc. 30 e 31 di ).
Correttamente il consulente non ha tenuto conto dei valori (inferiori) risultanti dal listino Eurotax blu, relativo alle vendite ai commercianti per la successiva rivendita agli utilizzatori finali, come richiesto dalla creditrice opposta, in quanto quella di cederli ad un rivenditore (peraltro appartenente al medesimo gruppo societario), anziché ad utilizzatori finali, è stata una scelta esclusiva della concedente, la quale, non solo non ha seguito la procedura di legge (prevista dal citto comma 139), ma nemmeno ha allegato le ragioni per le quali non ha optato per la vendita a utilizzatori finali, potenzialmente più remunerativa. In mancanza di qualunque giustificazione, il conseguimento di minori introiti, rispetto a quelli astrattamente ottenibili sul mercato, è una conseguenza che non può ricadere sull'opponente (cfr. Cass., ord. 14 ottobre 2021 n. 28022, sulla responsabilità del concedente, ex art. 1227, secondo comma, c.c. per vendita a prezzo vile in caso di negligenza).
Parimenti corretta è la decisione del CTU di tener conto dei danni ad un solo veicolo, documentati da una fotografia, e di non considerare, invece, gli asseriti danni indicati nelle “perizie valutative”, Contr prodotte da con le relative schede, in quanto predisposte unilateralmente da tecnici della creditrice opposta e prive di riscontro documentale (per esempio, fotografico) dei danni, quindi, non verificabili.
Quanto, infine, alla valorizzazione delle dotazioni, F.D. ha contestato che la cella isotermica di cui è dotato un furgone subisca, in conseguenza dell'uso, un deprezzamento analogo a quello del mezzo sul quale è installato, ma non ne ha spiegato le ragioni: la tesi, contestata con specifiche argomentazioni dal CTU, è rimasta apoditticamente affermata e non può essere condivisa.
3.3. A fronte della contestazione concernente addebiti non previsti contrattualmente e non comprensibili, la creditrice opposta ha chiarito che le voci contestate (“Insoluto Globale” e “XXD”)
7 non sono addebiti ed effettivamente negli estratti conto allegati al ricorso monitorio le somme appostate a tale titolo risultano stornate.
Quanto alle spese di recupero, non risultano richieste. L'ulteriore importo contestato concerne i bolli.
La doglianza circa l'errata applicazione degli interessi è a tal punto generica che non può essere esaminata.
Quanto all'asserito anatocismo, legittimamente l'opposta ha invocato l'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, che prevede la maturazione di interessi moratori sull'intera rata periodica, comprensiva della quota per interessi corrispettivi. L'eccezione è infondata.
Infine, la clausola penale pattuita tra le parti e richiesta in pagamento è legittima, perché del tutto conforme alla legge (comma 138 sopra richiamato) e deve escludersi che sussistano i presupposti per la riduzione giudiziale, giacché non consente indebite locupletazioni in favore della concedente, ma solo di conseguire ciò che avrebbe ottenuto dal regolare adempimento dei contratti.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente condannata al pagamento, in favore della creditrice opposta, della somma di € 74.353,84 (= € 278.594,84 - € 204.241,00), oltre interessi negoziali, dalla risoluzione al saldo.
Le spese di giudizio, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo nei minimi tariffari, data la non complessità della causa, e seguono la soccombenza, ad eccezione dei costi della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono posti a carico della creditrice opposta, in base al principio di causalità, giacché, ove essa, avesse seguito la procedura prevista dalla legge (comma 139 sopra citato) non vi sarebbe stata la necessità di disporre le indagini.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 15892/2023 (RG n. 24144/2023) e condanna Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di
[...] Controparte_1
€ 74.353,84, oltre interessi negoziali, dalla risoluzione al saldo.
Condanna inoltre l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Pone definitivamente a carico di le spese relative alla CTU. Controparte_1
Milano, 02/08/2025.
Il Giudice Francesca Savignano
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