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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2037/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Livio Parte_1 C.F._1
Salvatore Mandarà
- attrice - contro (c.f. ) RT C.F._2
- convenuta contumace –
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, è stato da subito convertito (con ordinanza in data 23.7.20241) in giudizio ordinario di cognizione, atteso che, risultata irreperibile la conduttrice ( , la notifica dell'atto introduttivo è stata (legittimamente) RT eseguita nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. Ciò posto, va anzitutto scrutinata la domanda di risoluzione del contratto di locazione, stipulato tra le parti in data 1.12.2021 e registrato in data 9.12.2021, relativo all'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Vittoria, via Bologna n. 99, per il dedotto inadempimento della convenuta, consistito nel mancato pagamento dei canoni scaduti da dicembre 2023 a giugno 2024 (n. 7 mensilità), oltre ad € 100,00 a saldo della mensilità di novembre 2023, per un importo complessivo di € 2.900,00; l'attore ha quindi chiesto, in citazione, la convalida dell'intimato sfratto, non anche l'ingiunzione di pagamento dei canoni ex art. 664 c.p.c.. Ora, parte attrice ha dimostrato l'esistenza del contratto (scritto e registrato) fonte del rapporto dedotto in giudizio ed ha allegato l'inadempimento della convenuta nel pagamento dei canoni scaduti alla data dell'intimazione di sfratto, sopra indicati, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico, in base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533, secondo cui “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: 1 Notificata alla convenuta contumace, nelle forme dell'art. 143 c.p.c., in data 23.1.2025. pagina 1 di 2 sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. nello stesso senso Cass. 2387/2004, Cass. 8615/2006, Cass. 26953/2008, Cass. 936/2010, Cass. 15659/2011 e Cass. 826/2015). Stante la contumacia di parte convenuta, nessuna prova è stata offerta del pagamento delle somme pretese. Va, allora, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento (senz'altro grave ex art. 5 L. 392/78, tanto più che la mora riguarda molteplici mensilità del canone locatizio) della conduttrice;
per l'effetto, quest'ultima va condannata al rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile locato, libero e sgombro da persone e cose, entro la data stabilita in dispositivo.
Va, per contro, dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti da dicembre 2023 sino a febbraio 2025, oltre che dei canoni da scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile: tale domanda, non formulata in seno all'intimazione di sfratto, è stata proposta per la prima volta dall'intimante in note scritte depositate in data 5.2.2025, laddove per contro, con ordinanza di mutamento del rito del 23.7.2024, il giudice aveva assegnato all'intimante, per l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria, termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'udienza ex art. 420 c.p.c., fissata per il 22.11.2024; poi, con ordinanza del 22.11.2024, il giudice, rilevata la mancata notifica al convenuto contumace dell'ordinanza di mutamento del rito del 23.7.2024, ha disposto che l'intimante procedesse all'omessa notifica, assegnando al solo intimato (non anche all'intimante, che ne aveva già beneficiato) termine (perentorio) sino a dieci giorni prima dell'udienza del 14.2.2025, per l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente decidendo nella controversia civile n. 2037/2024 R.G., nella contumacia di RT
, per inadempimento della conduttrice, il contratto di locazione stipulato CP_2 tra le parti in data 1.12.2021 e registrato in data 9.12.2021, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Vittoria, via Bologna n. 99.
CONDANNA al rilascio, in favore di RT Parte_1 dell'immobile predetto, libero e sgombro da persone e cose, fissando per l'esecuzione ex art. 56 L. 392/78 la data del 7.7.2025. DICHIARA inammissibile la domanda di condanna della convenuta al pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino al rilascio. CONDANNA alla rifusione, in favore di delle RT Parte_1 spese processuali che liquida in € 1.000,00 per compensi difensivi ed € 385,36 per spese vive, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 11.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2037/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Livio Parte_1 C.F._1
Salvatore Mandarà
- attrice - contro (c.f. ) RT C.F._2
- convenuta contumace –
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, è stato da subito convertito (con ordinanza in data 23.7.20241) in giudizio ordinario di cognizione, atteso che, risultata irreperibile la conduttrice ( , la notifica dell'atto introduttivo è stata (legittimamente) RT eseguita nei suoi confronti ai sensi dell'art. 143 c.p.c.. Ciò posto, va anzitutto scrutinata la domanda di risoluzione del contratto di locazione, stipulato tra le parti in data 1.12.2021 e registrato in data 9.12.2021, relativo all'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Vittoria, via Bologna n. 99, per il dedotto inadempimento della convenuta, consistito nel mancato pagamento dei canoni scaduti da dicembre 2023 a giugno 2024 (n. 7 mensilità), oltre ad € 100,00 a saldo della mensilità di novembre 2023, per un importo complessivo di € 2.900,00; l'attore ha quindi chiesto, in citazione, la convalida dell'intimato sfratto, non anche l'ingiunzione di pagamento dei canoni ex art. 664 c.p.c.. Ora, parte attrice ha dimostrato l'esistenza del contratto (scritto e registrato) fonte del rapporto dedotto in giudizio ed ha allegato l'inadempimento della convenuta nel pagamento dei canoni scaduti alla data dell'intimazione di sfratto, sopra indicati, assolvendo così all'onere probatorio posto a suo carico, in base ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 30.10.2001 n. 13533, secondo cui “deve affermarsi che il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: 1 Notificata alla convenuta contumace, nelle forme dell'art. 143 c.p.c., in data 23.1.2025. pagina 1 di 2 sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (v. nello stesso senso Cass. 2387/2004, Cass. 8615/2006, Cass. 26953/2008, Cass. 936/2010, Cass. 15659/2011 e Cass. 826/2015). Stante la contumacia di parte convenuta, nessuna prova è stata offerta del pagamento delle somme pretese. Va, allora, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione inter partes per inadempimento (senz'altro grave ex art. 5 L. 392/78, tanto più che la mora riguarda molteplici mensilità del canone locatizio) della conduttrice;
per l'effetto, quest'ultima va condannata al rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile locato, libero e sgombro da persone e cose, entro la data stabilita in dispositivo.
Va, per contro, dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti da dicembre 2023 sino a febbraio 2025, oltre che dei canoni da scadere sino all'effettivo rilascio dell'immobile: tale domanda, non formulata in seno all'intimazione di sfratto, è stata proposta per la prima volta dall'intimante in note scritte depositate in data 5.2.2025, laddove per contro, con ordinanza di mutamento del rito del 23.7.2024, il giudice aveva assegnato all'intimante, per l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria, termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'udienza ex art. 420 c.p.c., fissata per il 22.11.2024; poi, con ordinanza del 22.11.2024, il giudice, rilevata la mancata notifica al convenuto contumace dell'ordinanza di mutamento del rito del 23.7.2024, ha disposto che l'intimante procedesse all'omessa notifica, assegnando al solo intimato (non anche all'intimante, che ne aveva già beneficiato) termine (perentorio) sino a dieci giorni prima dell'udienza del 14.2.2025, per l'eventuale integrazione dell'atto introduttivo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente decidendo nella controversia civile n. 2037/2024 R.G., nella contumacia di RT
, per inadempimento della conduttrice, il contratto di locazione stipulato CP_2 tra le parti in data 1.12.2021 e registrato in data 9.12.2021, avente ad oggetto l'immobile adibito ad uso abitativo, sito in Vittoria, via Bologna n. 99.
CONDANNA al rilascio, in favore di RT Parte_1 dell'immobile predetto, libero e sgombro da persone e cose, fissando per l'esecuzione ex art. 56 L. 392/78 la data del 7.7.2025. DICHIARA inammissibile la domanda di condanna della convenuta al pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino al rilascio. CONDANNA alla rifusione, in favore di delle RT Parte_1 spese processuali che liquida in € 1.000,00 per compensi difensivi ed € 385,36 per spese vive, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ragusa, in data 11.6.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
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