Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 2 916 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PROLO LIA LA CORTE SUPREMA D CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Massimo GENGHINI R.G.N. 10520/99 .6809 Consigliere Cron D'ANGELO Dott. Bruno Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 15/11/01 Dott. Francesco Antonio MAIORANO LAMORGESE Consigliere Dott. Antonio ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: OT IE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE SANCTIS 15, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINI ANTONIO, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FF.SS. SPA TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato CIABATTINI LIDIA, rappresentata e difesa dall'avvocato 2001 TOSI PAOLO, giusta delega in atti;
4435 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 6041/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 23/05/98 R.G.N. 820/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/01 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito l'Avvocato FIORILLO per delega TOSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. I D A M E R -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza del Pretore della stessa sede in data 17 aprile 1996, rigettava le domande proposte dall'attuale ricorrente ER OT contro la datrice di lavoro (ed attuale resistente) Ferrovie dello stato - società di trasporti e servizi per azioni per ottenere la promozione alla nona categoria, in dipendenza dell'asserito esercizio effettivo delle mansioni corrispondenti (di capo reparto nucleo dati elettrocontabili), sebbene le mansioni stesse fossero formalmente assegnate ad altro dipendente - a ciò premettendo: - Il posto di capo reparto nucleo dati elettrocontabili era assegnato ad altro dipendente della società (tale LA), "al quale era comunque riferibile la responsabilità" del reparto stesso;
tuttavia il OT coordinava gli altri dipendenti del reparto, essendone il più alto in grado dopo il capo, ma "resta comunque il fatto che la responsabilità del reparto fosse affidata ad altro soggetto" (il LA, appunto); - é ben vero, peraltro, che "vi é in effetti stata, quale sicuro esercizio di fatto di un'attribuzione propria del capo reparto, la firma di congedi e permessi ad alcuni dipendenti, ma tale situazione non si é protratta oltre due mesi"; "per il resto l'attività di coordinamento svolta dal OT deve essere sempre considerata in riferimento al soggetto capo reparto che ne assumeva comunque la responsabilità"; parimenti "l'attività di supplenza, non coinvolgente anche tale profilo del riferimento finale dell'atto, non può essere rilevante ai fini di cui all'art. 13 dello statuto (dei lavoratori) e del CCNL". Avverso la sentenza d'appello, il soccombente ER OT propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L'intimata Ferrovie dello stato-società di servizi e servizi per azioni resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione.
1.Con il primo motivo di ricorso - denunciando vizio di motivazione (360, n.5, c.p.c.) ER OT censura la sentenza impugnata per avergli - negato l'inquadramento nella maggiore qualifica pretesa (nona categoria), in dipendenza dell'esercizio delle mansioni corrispondenti (di capo reparto nucleo dati elettrocontabili), omettendo di considerare che l'altro dipendente della stessa società (tale LA) – al quale erano formalmente assegnate quelle mansioni – era di fatto capo settore macchine e, come tale, prestava la - propria opera in settore e luogo affatto diversi rispetto a quelli del nucleo dati elettrocontabili. -Con il secondo motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.2103 c.c., 13 I. n. 300/70, 1375 c.C., 35 cost.) - si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sufficiente l'attribuzione "formale" ad altro dipendente (il LA, appunto) delle mansioni di capo reparto nucleo dati elettrocontabili per negare al ricorrente l'inquadramento nella qualifica corrispondente (nona categoria), sebbene dalle prove assunte (ed, in particolare, dalla deposizione del teste Di Bella) risultasse che lo stesso ricorrente svolgeva tutte le mansioni del capo reparto nucleo dati elettrocontabili (quali: firma dei documenti contabili, di permessi e di congedi del personale, contatti con la direzione di Firenze, rapporti diretti con il capo dell'unità territoriale, coordinamento dell'attività di di due segretari di settimo livello, di una di sesto e di un applicato di quinta categoria), che erano state precedentemente svolte da altro dipendente (tale 2 Toscano), di cui il OT aveva preso il posto (di capo reparto nucleo dati elettrocontabili, appunto). -Con il terzo motivo - denunciando vizio di motivazione (360, n.5, c.p.c.) — si censura la sentenza impugnata per avere, bensì, riconosciuto l'esercizio di mansioni superiori da parte del ricorrente, immotivatamente ritenendo, tuttavia, che quelle mansioni sarebbero state svolte come "attività di supplenza". -Con il quarto motivo denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 414, 420, 437 c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere fondato le proprie conclusioni circa la concentrazione temporale, in un periodo infratrimestrale, delle concessioni di congedi e permessi ad alcuni dipendenti (considerate mansioni di capo reparto) – sulla base di documentazione, della quale ha ammesso la produzione in appello. Il ricorso non é fondato.
2.1.In materia di inquadramento dei lavoratori, il procedimento logico, che il giudice di merito deve seguire, si articola - secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 6560/2001, 2001, 2451, 15597/2000, 3195/99) - in tre fasi nettamente distinte e reciprocamente indipendenti tra loro: a) individuazione dei criteri posti dalla legge (o da fonti secondarie) e/o dalla contrattazione collettiva, in linea generale ed astratta, per la distinzione tra le diverse categorie e qualifiche rispettivamente previste;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto, rilevanti ai fini dell'inquadramento del lavoratore;
3) comparazione, tra le previsioni normative e le mansioni accertate, al fine di verificare se le mansioni concrete siano riconducibili alle astratte previsioni dei criteri discretivi tra categorie e qualifiche. Coerentemente, solo la prima delle operazioni prospettate può essere denunciata e censurata in cassazione (anche) sotto il profilo della 3 violazione di norme di diritto (art.360, n.3, c.p.c.) : ne possono, infatti, risultare violati oltre che, ovviamente, le previsioni di legge (o di fonte secondaria) sui - criteri discretivi tra categorie e qualifiche diverse soltanto le norme di - ermeneutica contrattuale (art.1362 e seguenti c.c.) nella interpretazione - riservata al giudice di merito (e, come tale, censurabile anche sotto il profilo del vizio di motivazione) – delle previsioni di contratti collettivi di diritto comune su quegli stessi criteri. Le altre due operazioni, invece, costituiscono giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, come tali, sono censurabili in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360, n.5, c.p.c.), ed incensurabili nella stessa sede, se sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi. L'inquadramento in categoria o qualifica superiore, poi, prescinde dalla formale attribuzione da parte del datore di lavoro - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, la sentenza n.6600/2000) - e dipende, per quanto si é detto, dall'esercizio effettivo delle mansioni corrispondenti. La sentenza impugnata si é uniformata ai principi di diritto enunciati – che questa Corte intende ribadire e non merita, quindi, le censure che le - vengono mosse dal ricorrente con i primi tre motivi.
2.2.Formano, infatti, oggetto di accertamento del giudice di merito - sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi e, perciò, insindacabile in sede di legittimità le mansioni in concreto svolte dall'attuale ricorrente e la loro - inidoneità a fondarne il diritto al proprio inquadramento nella qualifica superiore pretesa (nona categoria, quale capo reparto nucleo dati elettrocontabili). - cheLa sentenza impugnata, infatti, prende in esame tutte le mansioni risultano svolte dall'attuale ricorrente e, motivatamente, ne esclude la corrispondenza alla qualifica superiore pretesa oppure accerta, del pari motivatamente, che mansioni corrispondenti a tale qualifica sono state 4 esercitate per un periodo inferiore ai tre mesi e, perciò, insufficiente a fondare la "promozione automatica" alla stessa qualifica (ai sensi dell'art.2103 c.c.). Non assume, invece, rilievo determinante - nell'economia della motivazione del Tribunale, che riposa essenzialmente (se non proprio esclusivamente) sull'accertamento delle mansioni esercitate dall'attuale ricorrente - l'attribuzione della qualifica, dallo stesso pretesa, ad altro dipendente dello stesso datore di lavoro. Peraltro, l'accertata "natura vicaria" di (alcune delle) mansioni esercitate dall'attuale ricorrente é compatibile con l'asserita assegnazione ad altre funzioni del sostituito (vedi Cass.n.2637/2000). Tanto basta per rigettare i primi tre motivi del ricorso. Parimenti infondato, tuttavia, é il quarto motivo.
3.1.Nel rito del lavoro, il divieto di nuove prove in grado d'appello (sancito dall'art.437 c.p.c.) si riferisce secondo l'orientamento consolidato di questa - Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.817, 15197/2000, 655, 7919/99) · - soltanto alle prove costituende, che richiedono ulteriore attività processuale, e f non anche ai nuovi documenti purché ritualmente prodotti (previa - indicazione specifica nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato, mediante deposito insieme a tali atti, ai sensi degli art.414, 416 c.p.c., richiamati dagli art. 434 e 436 dello stesso codice di rito) – documenti - che sono, di conseguenza, sottratti alla valutazione preventiva di "indispensabilità" ed assoggettati, invece, al giudizio di "rilevanza" in sede di decisione della causa. La sentenza impugnata non si discosta dal principio di diritto enunciato che questa Corte intende ribadire e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il quarto motivo di ricorso. 5 3.2.La circostanza che l'esercizio di mansioni, corrispondenti alla superiore qualifica pretesa dall'attuale ricorrente, é concentrato in un periodo inferiore ai tre mesi risulta dal Tribunale accertata sulla base di documenti - prodotti nel giudizio d'appello. Ora non é contestata la ritualità della produzione di tali documenti, che peraltro non é preclusa – per quanto si é detto - dal divieto di nuove prove in grado d'appello. Pertanto la sentenza impugnata non merita censure, (neanche) laddove pone gli stessi documenti a base della propria decisione sul merito senza - previamente sottoporli a verifica di "indispensabilità" - all'esito di un giudizio, sia pure implicito, di "rilevanza".
4.Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Cosi' deciso in Roma, il 15 novembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente вляем Д in ✓ CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, EB. 2002 3 3 5 0 . 1 N IL CANCELLIERE, . T A 3 R S 7 S A - ' A 8 L T - L , 1 E A 1 D خ S I E ا E S P S G N ن I E G S N E I G L O A A A O L D T L T E I E , R D I O R D T S O I G E R 6