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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/05/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5551/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5551/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2 [...]
Controparte_3
CONVENUTI
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per l'avv. GAZZOLO LAURA Parte_1
Per l'avv. AVVOCATURA Controparte_4
DELLO STATO GENOVA avv. EUGENIO COSTA Per Controparte_5
l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA e
[...] l'avv. avv. Eugenio Costa. Sono altresì presenti i dottori e Testimone_1 Tes_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Gazzolo insiste nella domanda riportandosi agli atti e alla memoria integrativa. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. L'avv. Costa si richiama alla comparsa di costituzione. Il giudice rimette le parti dinnanzi a sé alle ore 12.30 e seguenti per la lettura del provvedimento
Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 7 Successivamente lo stesso giorno, alle ore 12.40 il giudice dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto ed di diritto della decisione. Il giudice
Barbara Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5551/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAZZOLO Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 2/31, 16121 GENOVA presso il difensore avv. GAZZOLO LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_4 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA, avv. EUGENIO COSTA, elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2, 16129 GENOVA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA, avv. Eugenio Costa, elettivamente domiciliato in
VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2, 16129 GENOVA presso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO GENOVA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.5.24 chiedeva di accertare l'illegittimità del Parte_1
provvedimento Prot. 31391 del 30.4.2024, con il quale la gli aveva negato il nulla Controparte_4
osta al rilascio della patente di guida cat. A per difetto dei cd. requisiti morali ai sensi dell'art. 120
d.lgs. 285/1992 (di seguito, C.d.S.).
In fatto esponeva di avere prenotato per il giorno 02/05/2024, previo versamento di € 625,00, l'esame pratico per il conseguimento della patente A presso l'Autoscuola Draivo, avente sede in Genova, Via pagina 2 di 7 Rolando 183 r, ma che in data 30/04/2024, con nota prot. n. 0031391, la Prefettura di Genova aveva comunicato all'Ufficio Motorizzazione Civile di Genova la presenza di cause ostative al conseguimento della patente per carenza di requisiti morali ex art. 120 C.d.S.. La Motorizzazione consegnava copia del diniego all'Autoscuola per la successiva consegna dell'atto all'interessato.
Sosteneva l'illegittimità del provvedimento prefettizio che aveva dichiarato l'esistenza di causa ostativa al conseguimento del titolo abilitativo alla guida in ragione dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della successiva dichiarazione di estinzione della pena irrogata per il reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, D.p.r. 309/1990) posto che nel novero dei “provvedimenti riabilitativi”, previsti dall'art. 120 comma 1 C.d.S., non rientra solo il provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p., ma anche l'esito positivo del c.d. “affidamento in prova” ex art. 47 Ord. Pen. stante la ratio comune dei due istituti, per come statuito dal Giudice di legittimità con ordinanza Sez. II, 01/08/2022, n. 23815 (prod. 4).
Si costituivano in giudizio la , in persona del Prefetto p.t., nonché, per Controparte_7 quanto possa occorrere, per il , in persona del p.t. e il Controparte_4 CP_8 [...]
in persona del Ministro p.t., sostenendo che il tenore dell'art. 120 C.d.S., Controparte_2 nell'identificare i provvedimenti idonei a neutralizzare una condanna relativa ad uno dei reati ostativi, non ammetteva equipollenti rispetto al conseguimento della riabilitazione ex art. 178 c.p..
Parte convenuta, evidenziava che l'art. 120 C.d.S. distingue la situazione dei soggetti che non hanno ancora conseguito il titolo abilitativo da quella dei soggetti che, pur avendo conseguito il titolo, sono risultati destinatari di un successivo provvedimento di revoca della patente di guida. La prima ipotesi, disciplinata dal comma 1 dell'art. 120, contempla una serie di circostanze ostative al rilascio del titolo abilitativo la cui valenza preclusiva può essere superata soltanto dall'intervenuta riabilitazione.
Dunque, il requisito della riabilitazione, che riguarda non solo le condanne, ma anche le misure di prevenzione, è previsto nel solo caso di richiesta da parte di soggetto che non ha mai conseguito la patente di guida.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di:
“- accertare e dichiarare l'annullabilità e/o nullità e/o inefficacia e/o illegittimità per difetto di motivazione e di sussistenza dei presupposti, in fatto e diritto, per quanto esposto in atti e/o meglio visto in corso di causa, dell'atto amministrativo (N. Prot. 31394 del 30/04/2024) di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida (patente categoria A) richiesto dall'attore, nonché di ogni altro provvedimento propedeutico, presupposto, consequenziale e/o connesso, dello stesso.
- Conseguentemente di provvedere alla disapplicazione del provvedimento di diniego al rilascio della patente categoria “A” e di ogni altro suo provvedimento propedeutico, presupposto, consequenziale e/o pagina 3 di 7 connesso, ed accertare e dichiarare il diritto dell'attore a conseguire la patente di guida Parte_1 categoria “A” sussistendone i presupposti di legge, previa ammissione all'esame di prova pratica di guida;
- Con vittoria di spese, oltre Iva e CPA, ed attribuzione ai difensori che si dichiarano antistatari”.
La presente controversia è stata radicata davanti al Giudice ordinario in aderenza a Cass. SS. UU., ord.
n. 26391/2020, che, pur riguardando specificamente la questione della giurisdizione sui ricorsi avverso i provvedimenti di revoca della patente di guida a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 dell'art. 120 del Codice della Strada, svolge argomentazioni più generali, spendibili anche nel caso di specie (cfr., in particolare, p. 18, in corsivo quanto in evidenza: “A questa conclusione (natura di diritto soggettivo della posizione del privato;
esclusione dell'effetto degradatorio del diritto ad interesse legittimo;
giurisdizione del giudice ordinario) si perviene anche considerando che la revoca della patente disposta dal prefetto, quantunque non costituisca più attività vincolata, incide direttamente su una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, sicché il relativo contenzioso è destinato a svolgersi (salvo il caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qui non ricorrente) davanti al giudice ordinario, che è il giudice naturale dei diritti fondamentali”).
Il provvedimento impugnato si inserisce in una fase precedente al conseguimento della patente di guida e, pertanto, la relativa fattispecie è da inquadrare nel comma 1 dell'art. 120 del Codice della Strada, il quale nel dettare la disciplina dei cc.dd. requisiti morali per l'ottenimento della patente dispone che sono “fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”;
Dopo essere stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Genova del 24/04/2019, divenuta irrevocabile il 16/07/2019, per una fattispecie rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 120 Cd.S., con ordinanza del 01/10/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Genova l'attore, avendo già anche beneficiato di una riduzione della pena per liberazione anticipata, è stato ammesso ad espiare la pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L. 354/75. Il Magistrato di Sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Genova, con Decreto N. 5645 del 23.10.2021, dando atto che la suddetta misura non è stata revocata ed “anzi l' attesta il buon esito della prova”, ha proposto al CP_9
Tribunale di Sorveglianza di Genova di dichiarare estinte la pena detentiva e, considerate le difficili condizioni economiche del soggetto e l'inopportunità di costringerlo in uno stato di difficoltà con l'applicazione della pena pecuniaria accessoria di € 20.000,00, la pena pecuniaria. Con Ordinanza N.
2592 del 20/07/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Genova in Camera di Consiglio ha disposto in conformità alla proposta suddetta.
pagina 4 di 7 La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza n. 23815 del 2022, ha ritenuto che l'espressione “fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi”, di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S., ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
Sebbene la fattispecie in cui si è pronunciato riguardasse un caso di rilascio di nuova patente di guida a seguito di revoca della stessa, il Giudice di legittimità, condividendo le conclusioni dell'
[...]
, e pur facendo specifico richiamo alla sentenza Corte cost. n. 152 del 2021, che ha Parte_2 escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al co. 1 dello art. 120 C.d.S. ha, infatti, affermato che la clausola di salvezza prevista dall'art. 120, comma 1, C.d.S., “ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p.c., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.”.
In particolare, la Suprema Corte ha addotto a sostegno dell'interpretazione estensiva della locuzione almeno due ordini di argomenti:
- il primo, letterale, secondo cui, mancando un rinvio formale o espresso all'istituto della riabilitazione ex artt. 178, 179 del Codice penale, l'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore (“provvedimenti riabilitativi”) è in grado di abbracciare anche provvedimenti diversi dalle sentenze di riabilitazione;
- il secondo, di carattere sistematico, a mente del quale entrambi gli istituti (riabilitazione, da un lato, ed estinzione della pena a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, dall'altro) comportano l'estinzione degli effetti penali della condanna - si cita sul punto Cass. pen., III
Sez., sent. n. 27689/2010, secondo cui sarebbe da interpretare in tal senso il riferimento ad “ogni altro effetto penale” contenuto all'art. 47 comma 12 della l. 354/1975, il quale verrebbe quindi a coincidere con l'effetto prescritto per la riabilitazione dall'art. 178 Cod. pen..
Simili argomentazioni sono condivisibili e applicabili anche al caso di specie.
Nel caso in esame, ha positivamente concluso la misura alternativa dell'affidamento in Parte_1 prova al servizio sociale, all'esito della quale il Tribunale di Sorveglianza, in data 20/07/2022, ha dichiarato l'estinzione delle pene detentiva e pecuniaria inflittegli per cui il divieto a conseguire il titolo di guida disposto dall'art. 120, comma 1, C.d.s., non si applica al caso in esame.
Pur essendosi trovato nelle condizioni soggettive ostative all'ottenimento del titolo di guida, l'attore ha positivamente svolto un percorso riabilitativo, onde l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del pagina 5 di 7 titolo abilitativo alla guida – previo superamento della prova pratica – in ragione dell'intervenuto provvedimento avente effetto riabilitativo.
All'argomento del convenuto secondo cui “il riferimento dell'art. 120, comma 1, deve invero essere ricondotto al combinato disposto degli artt. 178 e 179 c.p., che, in tema di condizioni per la riabilitazione, richiedono, diversamente dall'affidamento in prova, condizioni ulteriori (in particolare, prove effettive e costanti di buona condotta per almeno un triennio dal giorno in cui è stata eseguita o si
è estinta la pena principale nonché, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato)” ha già risposto la sentenza citata laddove fa notare che la stessa giurisprudenza delle Sezioni penali della
Corte di Cassazione ha evidenziato “che l'art. 47, comma 12, ord. pen. fa esplicito riferimento all'estinzione degli “effetti penali”. Dunque, il legislatore ha testualmente previsto una efficacia estintiva estesa complessivamente “agli effetti penali”. La terza sezione penale, modificando un precedente orientamento, ha equiparato l'art. 47, comma 12, ord. penit., all'art. 178 cod. pen, sia pure al fine della impossibilità della valutazione della sentenza di condanna ai fini della recidiva. In tale occasione si è sottolineato che gli "effetti penali" menzionati dalla norma (e menzionati anche, significativamente, dall'art. 106 cod. pen.) sarebbero, né più né meno, nonostante l'ellitticità della espressione, coincidenti con gli "effetti penali della condanna" di cui all'art. 178 cod. pen. (Sez. 3,
Sentenza n. 27689 del 2010). Tale interpretazione è stata successivamente condivisa anche dalle
Sezioni Unite Penali (sentenza n. 5859 del 2012)”.
In ordine alla insistita necessità che ricorrano “condizioni ulteriori”, intese come “prove effettive e costanti di buona condotta”, da cui non deflette il convenuto, si osserva che dalla analitica documentazione prodotta dalla difesa attorea risulta che ha creato una famiglia con due bambini Pt_1
piccoli con la quale vive nella abitazione in comproprietà con la compagna (v. prod.7) e da anni ha un regolare lavoro come operaio edile della GeoTecno S.r.l. di Genova, seppure con contratto di lavoro non a tempo indeterminato (v. prod. 3 e 8 – buste paga) con il quale provvede al mantenimento dei propri familiari essendo l'unico che lavora.
Ne consegue che, sulla base della documentazione versata agli atti del presente giudizio, l'unico presupposto mancante ai fini dell'ottenimento di una sentenza di riabilitazione appaia rappresentato dall'elemento temporale, ossia i “tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta” ex art. 179 comma 1 Cod. pen. - essendo la pena dichiarata estinta il 20/07/2022, sicché l'attore, come chiarito dalla difesa, dovrebbe attendere il 20/07/2025 per poter presentare al
Tribunale di Sorveglianza istanza di riabilitazione e in circa sei mesi potrebbe ottenere la pronuncia, ma correrebbe l'anno 2026 e detta tempistica è inconciliabile con le esigenze lavorative e lo esporrebbe al pagina 6 di 7 rischio di non poter mantenere il suo posto di lavoro come dimostra la dichiarazione del datore di lavoro inerente la richiesta che l'attore si munisca di mezzo di trasporto proprio (doc. 13).
Va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente a sostenere l'esame per il conseguimento della patente di guida (v. Tribunale di Genova, ord. in R.G. 5741/2023 del 10 – 13.5,2024; Tribunale di Genova, sentenza del 26.1.2024, n. 219 in R.G. 9057/2023; Tribunale di Genova, sentenza del 24.4.2024, n.
1237 in R.G. 5790/2023).
Stante il disposto dell'art. 4 all. E l. n. 2248/1865, dall'accertamento dell'illegittimità del provvedimento Prot. 31391 del 30.4.2024, non può discendere l'annullamento di quest'ultimo, ma soltanto la sua disapplicazione, come del resto richiesto dalla difesa dell'attore.
La domandava, dunque, accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 13.8.2022, secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile, in € 851,00 per la fase di studio della controversia;
€ 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, in € 903,00 per la fase di trattazione ed in € 1.453,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 3.809,00, oltre IVA cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali, ed in € 545,00 per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo a dei requisiti morali necessari a sostenere l'esame per conseguire il rilascio Parte_1
del titolo abilitativo alla guida e, per l'effetto, dispone la disapplicazione del provvedimento avverso il quale si agisce.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre IVA cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali, ed in €
545,00 per spese.
Genova, 29 maggio 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5551/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2 [...]
Controparte_3
CONVENUTI
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 9.45 innanzi al dott. Barbara Romano, sono comparsi:
Per l'avv. GAZZOLO LAURA Parte_1
Per l'avv. AVVOCATURA Controparte_4
DELLO STATO GENOVA avv. EUGENIO COSTA Per Controparte_5
l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA e
[...] l'avv. avv. Eugenio Costa. Sono altresì presenti i dottori e Testimone_1 Tes_2
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Gazzolo insiste nella domanda riportandosi agli atti e alla memoria integrativa. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. L'avv. Costa si richiama alla comparsa di costituzione. Il giudice rimette le parti dinnanzi a sé alle ore 12.30 e seguenti per la lettura del provvedimento
Il giudice
Barbara Romano
pagina 1 di 7 Successivamente lo stesso giorno, alle ore 12.40 il giudice dà lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto ed di diritto della decisione. Il giudice
Barbara Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Barbara Romano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5551/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAZZOLO Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 2/31, 16121 GENOVA presso il difensore avv. GAZZOLO LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), con Controparte_4 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA, avv. EUGENIO COSTA, elettivamente domiciliato in VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2, 16129 GENOVA presso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA
Controparte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_2
AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA, avv. Eugenio Costa, elettivamente domiciliato in
VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2, 16129 GENOVA presso il difensore avv. AVVOCATURA
DELLO STATO GENOVA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.5.24 chiedeva di accertare l'illegittimità del Parte_1
provvedimento Prot. 31391 del 30.4.2024, con il quale la gli aveva negato il nulla Controparte_4
osta al rilascio della patente di guida cat. A per difetto dei cd. requisiti morali ai sensi dell'art. 120
d.lgs. 285/1992 (di seguito, C.d.S.).
In fatto esponeva di avere prenotato per il giorno 02/05/2024, previo versamento di € 625,00, l'esame pratico per il conseguimento della patente A presso l'Autoscuola Draivo, avente sede in Genova, Via pagina 2 di 7 Rolando 183 r, ma che in data 30/04/2024, con nota prot. n. 0031391, la Prefettura di Genova aveva comunicato all'Ufficio Motorizzazione Civile di Genova la presenza di cause ostative al conseguimento della patente per carenza di requisiti morali ex art. 120 C.d.S.. La Motorizzazione consegnava copia del diniego all'Autoscuola per la successiva consegna dell'atto all'interessato.
Sosteneva l'illegittimità del provvedimento prefettizio che aveva dichiarato l'esistenza di causa ostativa al conseguimento del titolo abilitativo alla guida in ragione dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali e della successiva dichiarazione di estinzione della pena irrogata per il reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, D.p.r. 309/1990) posto che nel novero dei “provvedimenti riabilitativi”, previsti dall'art. 120 comma 1 C.d.S., non rientra solo il provvedimento di riabilitazione ex art. 178 c.p., ma anche l'esito positivo del c.d. “affidamento in prova” ex art. 47 Ord. Pen. stante la ratio comune dei due istituti, per come statuito dal Giudice di legittimità con ordinanza Sez. II, 01/08/2022, n. 23815 (prod. 4).
Si costituivano in giudizio la , in persona del Prefetto p.t., nonché, per Controparte_7 quanto possa occorrere, per il , in persona del p.t. e il Controparte_4 CP_8 [...]
in persona del Ministro p.t., sostenendo che il tenore dell'art. 120 C.d.S., Controparte_2 nell'identificare i provvedimenti idonei a neutralizzare una condanna relativa ad uno dei reati ostativi, non ammetteva equipollenti rispetto al conseguimento della riabilitazione ex art. 178 c.p..
Parte convenuta, evidenziava che l'art. 120 C.d.S. distingue la situazione dei soggetti che non hanno ancora conseguito il titolo abilitativo da quella dei soggetti che, pur avendo conseguito il titolo, sono risultati destinatari di un successivo provvedimento di revoca della patente di guida. La prima ipotesi, disciplinata dal comma 1 dell'art. 120, contempla una serie di circostanze ostative al rilascio del titolo abilitativo la cui valenza preclusiva può essere superata soltanto dall'intervenuta riabilitazione.
Dunque, il requisito della riabilitazione, che riguarda non solo le condanne, ma anche le misure di prevenzione, è previsto nel solo caso di richiesta da parte di soggetto che non ha mai conseguito la patente di guida.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di:
“- accertare e dichiarare l'annullabilità e/o nullità e/o inefficacia e/o illegittimità per difetto di motivazione e di sussistenza dei presupposti, in fatto e diritto, per quanto esposto in atti e/o meglio visto in corso di causa, dell'atto amministrativo (N. Prot. 31394 del 30/04/2024) di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida (patente categoria A) richiesto dall'attore, nonché di ogni altro provvedimento propedeutico, presupposto, consequenziale e/o connesso, dello stesso.
- Conseguentemente di provvedere alla disapplicazione del provvedimento di diniego al rilascio della patente categoria “A” e di ogni altro suo provvedimento propedeutico, presupposto, consequenziale e/o pagina 3 di 7 connesso, ed accertare e dichiarare il diritto dell'attore a conseguire la patente di guida Parte_1 categoria “A” sussistendone i presupposti di legge, previa ammissione all'esame di prova pratica di guida;
- Con vittoria di spese, oltre Iva e CPA, ed attribuzione ai difensori che si dichiarano antistatari”.
La presente controversia è stata radicata davanti al Giudice ordinario in aderenza a Cass. SS. UU., ord.
n. 26391/2020, che, pur riguardando specificamente la questione della giurisdizione sui ricorsi avverso i provvedimenti di revoca della patente di guida a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 2 dell'art. 120 del Codice della Strada, svolge argomentazioni più generali, spendibili anche nel caso di specie (cfr., in particolare, p. 18, in corsivo quanto in evidenza: “A questa conclusione (natura di diritto soggettivo della posizione del privato;
esclusione dell'effetto degradatorio del diritto ad interesse legittimo;
giurisdizione del giudice ordinario) si perviene anche considerando che la revoca della patente disposta dal prefetto, quantunque non costituisca più attività vincolata, incide direttamente su una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, sicché il relativo contenzioso è destinato a svolgersi (salvo il caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qui non ricorrente) davanti al giudice ordinario, che è il giudice naturale dei diritti fondamentali”).
Il provvedimento impugnato si inserisce in una fase precedente al conseguimento della patente di guida e, pertanto, la relativa fattispecie è da inquadrare nel comma 1 dell'art. 120 del Codice della Strada, il quale nel dettare la disciplina dei cc.dd. requisiti morali per l'ottenimento della patente dispone che sono “fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”;
Dopo essere stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Genova del 24/04/2019, divenuta irrevocabile il 16/07/2019, per una fattispecie rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 120 Cd.S., con ordinanza del 01/10/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Genova l'attore, avendo già anche beneficiato di una riduzione della pena per liberazione anticipata, è stato ammesso ad espiare la pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L. 354/75. Il Magistrato di Sorveglianza dell'Ufficio di Sorveglianza di Genova, con Decreto N. 5645 del 23.10.2021, dando atto che la suddetta misura non è stata revocata ed “anzi l' attesta il buon esito della prova”, ha proposto al CP_9
Tribunale di Sorveglianza di Genova di dichiarare estinte la pena detentiva e, considerate le difficili condizioni economiche del soggetto e l'inopportunità di costringerlo in uno stato di difficoltà con l'applicazione della pena pecuniaria accessoria di € 20.000,00, la pena pecuniaria. Con Ordinanza N.
2592 del 20/07/2022 il Tribunale di Sorveglianza di Genova in Camera di Consiglio ha disposto in conformità alla proposta suddetta.
pagina 4 di 7 La Corte di Cassazione, con la citata ordinanza n. 23815 del 2022, ha ritenuto che l'espressione “fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi”, di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S., ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
Sebbene la fattispecie in cui si è pronunciato riguardasse un caso di rilascio di nuova patente di guida a seguito di revoca della stessa, il Giudice di legittimità, condividendo le conclusioni dell'
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, e pur facendo specifico richiamo alla sentenza Corte cost. n. 152 del 2021, che ha Parte_2 escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al co. 1 dello art. 120 C.d.S. ha, infatti, affermato che la clausola di salvezza prevista dall'art. 120, comma 1, C.d.S., “ricomprende non solo l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p.c., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.”.
In particolare, la Suprema Corte ha addotto a sostegno dell'interpretazione estensiva della locuzione almeno due ordini di argomenti:
- il primo, letterale, secondo cui, mancando un rinvio formale o espresso all'istituto della riabilitazione ex artt. 178, 179 del Codice penale, l'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore (“provvedimenti riabilitativi”) è in grado di abbracciare anche provvedimenti diversi dalle sentenze di riabilitazione;
- il secondo, di carattere sistematico, a mente del quale entrambi gli istituti (riabilitazione, da un lato, ed estinzione della pena a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, dall'altro) comportano l'estinzione degli effetti penali della condanna - si cita sul punto Cass. pen., III
Sez., sent. n. 27689/2010, secondo cui sarebbe da interpretare in tal senso il riferimento ad “ogni altro effetto penale” contenuto all'art. 47 comma 12 della l. 354/1975, il quale verrebbe quindi a coincidere con l'effetto prescritto per la riabilitazione dall'art. 178 Cod. pen..
Simili argomentazioni sono condivisibili e applicabili anche al caso di specie.
Nel caso in esame, ha positivamente concluso la misura alternativa dell'affidamento in Parte_1 prova al servizio sociale, all'esito della quale il Tribunale di Sorveglianza, in data 20/07/2022, ha dichiarato l'estinzione delle pene detentiva e pecuniaria inflittegli per cui il divieto a conseguire il titolo di guida disposto dall'art. 120, comma 1, C.d.s., non si applica al caso in esame.
Pur essendosi trovato nelle condizioni soggettive ostative all'ottenimento del titolo di guida, l'attore ha positivamente svolto un percorso riabilitativo, onde l'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del pagina 5 di 7 titolo abilitativo alla guida – previo superamento della prova pratica – in ragione dell'intervenuto provvedimento avente effetto riabilitativo.
All'argomento del convenuto secondo cui “il riferimento dell'art. 120, comma 1, deve invero essere ricondotto al combinato disposto degli artt. 178 e 179 c.p., che, in tema di condizioni per la riabilitazione, richiedono, diversamente dall'affidamento in prova, condizioni ulteriori (in particolare, prove effettive e costanti di buona condotta per almeno un triennio dal giorno in cui è stata eseguita o si
è estinta la pena principale nonché, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato)” ha già risposto la sentenza citata laddove fa notare che la stessa giurisprudenza delle Sezioni penali della
Corte di Cassazione ha evidenziato “che l'art. 47, comma 12, ord. pen. fa esplicito riferimento all'estinzione degli “effetti penali”. Dunque, il legislatore ha testualmente previsto una efficacia estintiva estesa complessivamente “agli effetti penali”. La terza sezione penale, modificando un precedente orientamento, ha equiparato l'art. 47, comma 12, ord. penit., all'art. 178 cod. pen, sia pure al fine della impossibilità della valutazione della sentenza di condanna ai fini della recidiva. In tale occasione si è sottolineato che gli "effetti penali" menzionati dalla norma (e menzionati anche, significativamente, dall'art. 106 cod. pen.) sarebbero, né più né meno, nonostante l'ellitticità della espressione, coincidenti con gli "effetti penali della condanna" di cui all'art. 178 cod. pen. (Sez. 3,
Sentenza n. 27689 del 2010). Tale interpretazione è stata successivamente condivisa anche dalle
Sezioni Unite Penali (sentenza n. 5859 del 2012)”.
In ordine alla insistita necessità che ricorrano “condizioni ulteriori”, intese come “prove effettive e costanti di buona condotta”, da cui non deflette il convenuto, si osserva che dalla analitica documentazione prodotta dalla difesa attorea risulta che ha creato una famiglia con due bambini Pt_1
piccoli con la quale vive nella abitazione in comproprietà con la compagna (v. prod.7) e da anni ha un regolare lavoro come operaio edile della GeoTecno S.r.l. di Genova, seppure con contratto di lavoro non a tempo indeterminato (v. prod. 3 e 8 – buste paga) con il quale provvede al mantenimento dei propri familiari essendo l'unico che lavora.
Ne consegue che, sulla base della documentazione versata agli atti del presente giudizio, l'unico presupposto mancante ai fini dell'ottenimento di una sentenza di riabilitazione appaia rappresentato dall'elemento temporale, ossia i “tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta” ex art. 179 comma 1 Cod. pen. - essendo la pena dichiarata estinta il 20/07/2022, sicché l'attore, come chiarito dalla difesa, dovrebbe attendere il 20/07/2025 per poter presentare al
Tribunale di Sorveglianza istanza di riabilitazione e in circa sei mesi potrebbe ottenere la pronuncia, ma correrebbe l'anno 2026 e detta tempistica è inconciliabile con le esigenze lavorative e lo esporrebbe al pagina 6 di 7 rischio di non poter mantenere il suo posto di lavoro come dimostra la dichiarazione del datore di lavoro inerente la richiesta che l'attore si munisca di mezzo di trasporto proprio (doc. 13).
Va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente a sostenere l'esame per il conseguimento della patente di guida (v. Tribunale di Genova, ord. in R.G. 5741/2023 del 10 – 13.5,2024; Tribunale di Genova, sentenza del 26.1.2024, n. 219 in R.G. 9057/2023; Tribunale di Genova, sentenza del 24.4.2024, n.
1237 in R.G. 5790/2023).
Stante il disposto dell'art. 4 all. E l. n. 2248/1865, dall'accertamento dell'illegittimità del provvedimento Prot. 31391 del 30.4.2024, non può discendere l'annullamento di quest'ultimo, ma soltanto la sua disapplicazione, come del resto richiesto dalla difesa dell'attore.
La domandava, dunque, accolta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 13.8.2022, secondo i parametri minimi per le cause di valore indeterminabile, in € 851,00 per la fase di studio della controversia;
€ 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, in € 903,00 per la fase di trattazione ed in € 1.453,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 3.809,00, oltre IVA cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali, ed in € 545,00 per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo a dei requisiti morali necessari a sostenere l'esame per conseguire il rilascio Parte_1
del titolo abilitativo alla guida e, per l'effetto, dispone la disapplicazione del provvedimento avverso il quale si agisce.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre IVA cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali, ed in €
545,00 per spese.
Genova, 29 maggio 2025
Il giudice
Barbara Romano
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