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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 01/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 669/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 1.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 669/2024 promossa da:
(c.f. ), n.q. di esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale su (c.f. ), erede di Persona_1 C.F._2
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Persona_2 C.F._3
Novara, via Mario Greppi n. 2, presso lo studio dell'Avv. UBEZZI CAMILLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro Controparte_1
(c.f. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Novara, via A. Costa n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. BATTAGLIESE ROSA, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE: previo ogni utile accertamento anche istruttorio e declaratoria del caso in ordine ai fatti di causa,
- accertare e dichiarare che il Sig. in data 04.06.2021 subiva infortunio Persona_2 lavorativo con le modalità meglio descritte in narrativa al presente ricorso;
- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra quale genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale della minore , nella qualità di erede Persona_1 del compianto , ad ottenere il riconoscimento e la corresponsione Persona_2
1 dell'indennizzo previsto dalla legge in suo favore per beneficio una tantum e rendita vitalizia quantificata in complessivi Euro 11.481,02, oltre alla rivalutazione monetaria ed ai relativi arretrati, sussistendo il nesso di causalità fra prestazione lavorativa e decesso del Sig. avvenuto nell'orario di lavoro;
Persona_2
- per l'effetto, condannare l , in persona del legale rapp.te pro tempore, alla CP_2 corresponsione delle somme dovute a titolo di risarcimento per l'occorso infortunio lavorativo che si quantificano nell'importo complessivo unitario di Euro 11.481,02 o nella diversa maggiore o minor somma che risulterà provata in corso di causa o a seguito dell'eventuale espletamento della consulenza tecnica. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
PER IL CONVENUTO: respingere la domanda perché infondata. Spese secondo la Legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.6.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che in data 4.6.2021, era deceduto in orario Persona_2 di lavoro, mentre si trovava alla guida dell'autoarticolato Renault/Margaritelli sull'autostrada A4, all'altezza della progressiva chilometrica 210+200, tra Ospitaletto e Brescia Ovest. Deduceva che il medesimo era, dal 7.4.2021, alle dipendenze della società come autotrasportatore. Controparte_3
Gli eredi, il 3.11.2021, avevano presentato, per il tramite del loro Difensore, richiesta di indennizzo all' (doc. 3 ric.). Il 10.11.2021, l' aveva rigettato la CP_2 CP_2 domanda, ritenendo che l'evento fosse riconducibile a rischio elettivo (doc. 4 ric.). I medesimi avevano, quindi, reiterato la richiesta, producendo consulenza di parte (docc.
5-6 ric.), in cui si sosteneva l'erroneità delle conclusioni a cui era addivenuta la Polizia stradale prima e l' poi. CP_2
L'opposizione amministrativa (doc. 9 ric.) avverso il rigetto era stata a sua volta respinta (doc. 10 ric.). Agiva, in questa sede, nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo, negato Persona_1 dall'Istituto. Rammentava il disposto dell'art. 2, d.p.r. n. 1124/1965, deducendo la sussistenza di nesso eziologico tra il rischio assicurato e l'attività lavorativa, atteso che l'evento si era verificato durante l'orario di lavoro, mentre era intento allo Persona_2 svolgimento delle sue mansioni (conduzione di autoarticolato). La Polizia stradale aveva rinvenuto, tra i rottami all'interno della cabina, un telefono cellulare in funzione, che riproduceva un filmato pornografico. Richiamando la
2 consulenza di parte, ella riteneva che tale circostanza non fosse espressiva di imperizia nel lavoro. Evidenziava, infatti, che il conducente avesse azionato la segnalazione luminosa di pericolo (cd. quattro frecce) e avesse frenato. I consulenti di parte avevano, inoltre, ritenuto la probabilità che il cellulare si fosse attivato proprio a causa dell'urto. Inoltre, l'elaborato peritale aveva evidenziato una discrasia tra le rilevazioni dei cronotachigrafi dei due veicoli coinvolti nell'urto, pari a 6/7 secondi, tale che, secondo i dati dagli stessi evincibili, il mezzo condotto dallo avrebbe percorso circa 90 metri Per_2 in più dell'altro prima dell'urto, circostanza impossibile, dal momento che esso si era arrestato al momento della collisione.
Facendo proprio il parere dei consulenti, domandava “una più completa descrizione dello scenario dell'incidente stradale e dell'analisi dei due cronotachigrafi”.
Da ciò sosteneva potesse escludersi che l'evento si fosse verificato per rischio generico, piuttosto che per rischio lavorativo specifico.
Argomentava, poi, sulla sussistenza della causa violenta.
In base al disposto dell'art. 85, d.p.r. n. 1124/1965, quantificava l'importo dell'indennizzo spettante alla minore in euro 6.481,02 e domandava altresì il riconoscimento del beneficio una tantum, di cui alla l. n. 222/2007, nella misura di euro 5.000.
Si costituiva l con memoria difensiva depositata il 7.2.2025. CP_2
Riferiva che dipendente di il 4.6.2021 era deceduto Per_2 Controparte_3 alla guida di un mezzo stradale, in seguito a incidente, mentre si stava recando a Padova
a caricare della merce. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'acquisizione degli atti della Polizia stradale e in autonoma ispezione, la pratica era stata definita negativamente il 23.9.2021, essendosi accertato che l'infortunio si era verificato per rischio elettivo, consistente nell'uso del telefono cellulare durante la guida. In seguito all'opposizione, era stato acquisito parere tecnico della CP_4 che aveva indotto l'Istituto a confermare le proprie determinazioni. Nel questionario sottopostogli, il datore di lavoro aveva addebitato l'infortunio a dichiarando che fino alle 10.57 era stato in diretta Facebook e l'impatto era Per_2 avvenuto alle 11.04. Sentita dagli ispettori, la rappresentante datoriale Parte_2 aveva dichiarato di aver già richiamato verbalmente due volte a causa della sua Per_2 abitudine di essere in diretta su Facebook durante la guida e che la società non aveva intenzione di confermare il contratto, dopo il periodo di prova. Dalle risultanze dell'apparato satellitare presente sul veicolo, era emerso che alle 11.05 lo stesso era passato dalla velocità di 84 km/h a zero. Dal verbale della Polizia stradale, era risultato che conducente CP_5 dell'autoarticolato tg. FM569ZH/XA843MR percorreva l'autostrada A4 ed era stato costretto a frenare fino alla velocità di 13 km/h, allorché era stato urtato dal veicolo condotto da tg. FX258XG/AF41003 che, non essendosi avveduto per tempo del Per_2
3 rallentamento, aveva accennato a un'energica frenata, visibile sul manto stradale, ma aveva raggiunto e tamponato il mezzo che lo precedeva a circa 80 km/h. Tra i rottami della cabina, era stato rinvenuto un telefono cellulare ancora in funzione, sul cui schermo appariva una pagina web, che riproduceva un filmato pornografico. Gli operanti avevano, quindi, concluso che l'incidente si era verificato per una momentanea distrazione di che, intento a guardare le immagini riprodotte sul Per_2 telefono, non si era avveduto tempestivamente del rallentamento del flusso veicolare. Il tecnico CON.T.A.R.P. ing. pur non potendo esprimersi con certezza Tes_1 circa l'utilizzo del cellulare, aveva a sua volta rilevato che i cronotachigrafi dei due mezzi non erano sincronizzati ma, traslando il grafico di circa otto secondi, si sarebbe potuta desumere la dinamica dell'incidente: in particolare, la frenata era iniziata solo tre secondi prima dell'urto, a una distanza di circa 30 metri e ciò avrebbe confermato che il lavoratore non si era accorto della decelerazione del mezzo davanti a lui, se non quando la sagoma aveva assunto rilevanza nel proprio campo visivo, troppo tardi per evitare l'incidente. Riteneva, pertanto, che l'evento si fosse verificato per rischio elettivo. L' rivendicava, infine, la propria competenza, con riguardo alla CP_1 quantificazione delle prestazioni economiche eventualmente spettanti.
All'udienza del 21.2.2025, la ricorrente veniva invitata a depositare la documentazione attestante l'avvenuta presentazione di domanda amministrativa, anche con riguardo a e la discendenza di quest'ultima da A ciò Persona_1 Persona_2 la ricorrente provvedeva il 27.2.2025. All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
***
1. Le questioni preliminari sollevate d'ufficio, riguardanti la procedibilità della domanda e la sussistenza del rapporto di filiazione, possono ritenersi superate, alla luce della documentazione depositata dalla ricorrente, avendo anche l' confermato la CP_2 corretta presentazione della domanda amministrativa anche in nome della minore.
2. Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Le circostanze di verificazione dell'incidente stradale sono sostanzialmente incontestate tra le parti, le quali, invece, controvertono sulle cause dello stesso: l' CP_2 ha ritenuto l'evento ascrivibile a rischio elettivo, mentre la ricorrente, senza offrire una spiegazione causale alternativa, ha contestato l'assunto dell' , secondo il quale il CP_1 tamponamento si sarebbe verificato perché, intento all'uso del telefono cellulare,
[...] si sarebbe avveduto troppo tardi della frenata del veicolo che lo precedeva. Per_2
Prima di esaminare le prove prodotte dalle parti e le ricostruzioni tecniche offerte, è utile premettere un breve inquadramento giuridico della questione controversa.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure esimere, se esclusiva,
4 la responsabilità dell'imprenditore, escludendo il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno subito nei confronti del datore di lavoro;
così come, il diritto dell' di CP_2 esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore;
ma non comporta certo, di per sè, l'esclusione dell'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione gestita dall' . CP_2
8.- La colpa del lavoratore non solo non rileva, ma è invece alla base del complessivo sistema protettivo apprestato dall'ordinamento il quale, in armonia con gli artt. 32 e 38 della Cost., si prefigge, anzitutto, lo scopo di proteggere, realmente, il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (appunto anche da quelli derivanti da colpa) e di garantirgli, in secondo luogo, i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono comunque derivate” (Cass., sez. lav., 20.7.2017, n. 17917).
Ancor prima, si era osservato che “La colpa del lavoratore, consistente nell'effettuare l'operazione lavorativa con imprudenza (spesso conseguente all'acquisita familiarità con gli strumenti e le situazioni di lavoro), negligenza, imperizia, non incide perciò sulla tutela antinfortunistica, nel senso di escluderla od attenuarla (Cass. 27 maggio 1986 n. 3576). Viene ricondotta nell'ambito della colpa anche la consapevole inosservanza delle direttive datoriali per l'esecuzione del lavoro (Cass. 25 novembre 1975, n. 3950). Dalla specifica disciplina positiva sembra potersi desumere che nella nozione di colpa è compresa anche la colpa grave. Tale sarebbe quella di un lavoratore che lavori ad una macchina priva dei congegni di sicurezza (Cass. 9 settembre 1991, n. 9456). Tuttavia, il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale quando sia caratterizzato da esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. 21.5.2002 n. 7454; Cass. 19.8.1996 n. 7636; Cass. 17.2.1999 n. 1331). La giurisprudenza ha così, codificato la nozione di rischio elettivo, qualificato come una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351, Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. 3 maggio 1995 n. 6088; Cass. 1° settembre 1997 n. 8269). Nella giurisprudenza di legittimità più recente, esso viene configurato come l'unico limite che esclude la occasione di lavoro (Cass. 19-4-1999 n. 3885; Cass. 2-6-1999 n. 5419; Cass. 9-10-2000 n. 13447; Cass. 8-3-2001 n. 3363). Se ne deduce che l'elemento psicologico del lavoratore, anche solo colposo, nella causazione dell'infortunio, quando è particolarmente qualificato per la sua abnorme deviazione dalla corretta esecuzione del lavoro, può comportare un aggravamento del rischio tutelato, talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escluderla” (Cass., sez. lav., 18.3.2004, n. 5525). La S.C. ha così enucleato la nozione di rischio elettivo, per quanto attiene l'attività lavorativa diretta, e non l'infortunio in itinere, ove la valutazione è più rigorosa (Sez. L, Sentenza n. 11417 del 18/05/2009): in materia di assicurazione obbligatoria contro gli
5 infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. In materia è stato autorevolmente osservato, da Cass. 15047/2007 (rel. De Matteis): "Quanto alla nozione di rischio elettivo, esso è qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351; Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. maggio 1995 n. 6088;Cass. 1 settembre 1997 n. 8269; Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312). Nella giurisprudenza di legittimità più recente, esso viene configurato come l'unico limite che incide sulla occasione di lavoro, escludendola (Cass. 19 aprile 1999 n. 3885; Cass. 2 giugno 1999 n. 5419; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363). Con formula ormai consolidata e tralaticia, il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive, come nella fattispecie esaminata da Cass. 25 novembre 1975 n. 3950, la quale ha ritenuto non costituire rischio elettivo, ma infortunio sul lavoro connotato eventualmente da colpa del lavoratore, quello di un fattorino che, contrariamente alle direttive aziendali, si attrezzi con un proprio ciclomotore per provvedere ad una più rapida consegna dei plichi della quale è incaricato); c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicchè l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Questi elementi concorrono a distinguere il rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa, costituita da imprudenza, negligenza, imperizia, nel quale permane la copertura infortunistica”. 3. Ora, non vi sono dubbi, in astratto, che la ricostruzione operata dal convenuto, sulla base dei rilievi della Polizia stradale e del parere del proprio consulente, concreti una fattispecie di rischio elettivo.
Nella condotta del conducente che, per distrazione causata dall'uso del telefono cellulare, riduca la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede e non avvedendosi della frenata di questo, lo tamponi, può ravvisarsi la violazione di due diversi precetti normativi, contenuti nel d. lgs. n. 285/1992 (codice della strada): l'art. 149, comma
6 primo, che prevede che “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono” e l'art. 173, secondo comma che, nella versione vigente al momento dell'infortunio, disponeva che “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani”.
Ora, se la violazione della prima disposizione da parte dell'autista impegnato nelle sue mansioni configura un'imprudenza tale da rientrare, comunque, nell'ambito della copertura infortunistica, ciò non può dirsi della seconda, specie nel caso in cui l'apparecchio venga utilizzato per finalità personali, del tutto estranee alla prestazione lavorativa. 4. Venendo, ora, alle prove documentali in atti, l' ha fondato la propria CP_2 determinazione sulle risultanze dell'indagine ispettiva (doc. 6 ) e sulla relazione CP_2 di Polizia stradale (doc. 7 ), oltre che sul parere tecnico, sul quale si tornerà nel CP_2 prosieguo.
Nella relazione, si legge che l'incidente ebbe a verificarsi al Km 210+170 dell'autostrada A4, direzione Venezia, tra l'autoarticolato A, condotto da Per_3
che trasportava materiale edile e l'autoarticolato B, condotto da
[...] [...]
che tamponò il primo. A bordo di entrambi vi era il solo conducente. Il clima Per_2 era buono, il manto stradale asciutto e il traffico intenso. Gli operanti non hanno ravvisato alcun difetto manutentivo, né violazioni delle normative in materia di revisione periodica degli automezzi.
Mentre il primo veicolo rallentava “per adeguarsi al traffico veicolare” “sulla medesima corsi sopraggiungeva (…) che, non avvedendosi in tempo Persona_2 del rallentamento, accennava ad una energica frenata, come rilevato dalle tracce lasciate impresse sul manto stradale, ma raggiungeva e tamponava violentemente il veicolo A. Dall'analisi dei dati dello strumento cronotachigrafo emergeva che lo stesso procedeva ad 84 km/h decelerando siano ad 80 km/h, in corrispondenza dell'urto”. I veicoli proseguivano brevemente la marcia a seguito dell'urto, per poi arrestarsi (p. 4).
Aggiungono gli operanti, alla successiva p. 5, che “tra i rottami all'interno della cabina di guida veniva rinvenuto un telefono cellulare appartenente verosimilmente al deceduto ed ancora in funzione. Sullo schermo apparivano le immagini di una pagina web in riproduzione filmato del tipo pornografico” e che “Si procedeva ad ulteriore richiesta alla per l'acquisizione delle segnalazioni dei Parte_3 pannelli a messaggio variabile (PMV), onde verificare la segnalazione di un cantiere in lento movimento tra Ospitaletto e Brescia Ovest. Dal riscontro con i dati ricevuti si rilevava che dal Km. 205+600 est i pannelli a messaggio variabile davano il messaggio
“cantiere in lento movimento” dalle ore 10.26. Riguardo all'avanzamento del cantiere,
7 lo stesso veniva segnalato alle ore 11.02 (due minuti prima dell'evento), in avanzamento al Km. 212+658 (circa 2,5 Km più avanti del sinistro)”.
La relazione ispettiva (doc. 6 ) riferisce che la responsabile della datrice di CP_2 lavoro aveva riferito all'ispettrice di aver visto un video, pubblicato Parte_2 cinque minuti prima dell'incidente e realizzato da mentre era alla guida, con il Per_2 telefono in mano. La società aveva conferito mandato all'avv. per chiedere i CP_6 danni ai familiari di Dal sistema satellitare a bordo del mezzo, installato dal Per_2 precedente proprietario, era emersa conferma del tragitto percorso e dell'arresto improvviso alle ore 11:05, in cui la velocità era passata da 84 Km/h a zero. Dai colloqui effettuati con , era emerso che quest'ultima aveva già richiamato verbalmente il Pt_2 lavoratore, perché aveva pubblicato su Facebook video in diretta, girati mentre era alla guida.
L'ispettrice riferisce altresì che il mezzo era stato appena revisionato e non è stato sequestrato, precisa che “tutto era in regola”. Le indagini avevano anche escluso potesse trattarsi di colpo di sonno, poiché in tali casi, il corpo, rilassandosi, tende a sollevare il piede dall'acceleratore e si nota un rallentamento e poi una leggera sbandata, segni, tutti, assenti nel caso di specie. Conclude riferendo di aver visionato i video pubblicati da inviati dalla datrice di lavoro e riepiloga i divieti e le sanzioni previste per l'uso Per_2 del cellulare alla guida. 5. La ricorrente ha depositato una relazione tecnica (doc. 6 ric.), redatta dall'ing.
[...]
e dal rag. nell'interesse degli eredi di Per_4 Persona_5 Persona_2
Essi sostengono innanzitutto, sulla base delle “verifiche effettuate dagli scriventi presso laboratori specializzati nella riparazioni di telefoni (…) che è verosimile ritenere che al momento del sinistro il telefono cellulare fosse con lo schermo oscurato e che lo stesso si sia attivato solo a seguito delle varie sollecitazioni meccaniche ricevute”.
I CCTTPP ritengono, poi, che la circostanza che avesse attivato la Per_2 segnalazione luminosa di pericolo (cd. quattro frecce) e frenato prima della collisione sarebbe incompatibile con il dedotto uso del cellulare durante la guida.
I periti procedono, poi, a riesaminare i dati estratti dalla Polizia dai due cronotachigrafi, evidenziando che essi sono disallineati di 6/7 secondi.
Apparentemente trascurando questo dato, poi, essi argomentano che “risulta evidente l'incongruenza dei dati dei due cronotachigrafi, in quanto, a partire dallo stesso orario 11:04:00, il veicolo - A – avrebbe percorso 422 m mentre il veicolo -B- avrebbe percorso 511 m, ovverosia circa 90 metri in più e ciò risulta impossibile dato che i due mezzi hanno colliso, rimanendo attaccati nel successivo scarrocciamento”.
Senza formulare ipotesi su possibili cause alternative dell'evento, essi concludono nel senso della necessità di ulteriori indagini e in particolare dell'analisi dei cronotachigrafi. 6. Tale relazione tecnica non appare affatto credibile ed è evidentemente viziata dal punto di vista logico e motivazionale.
Quanto all'ipotesi per cui il cellulare possa essersi attivato in seguito all'impatto, i CCTTPP non esplicitano né chi avrebbero concretamente contattato per avere tale
8 informazione, né tantomeno sulla base di quali considerazioni tecniche l'ipotesi sia stata formulata.
Anche a voler dare credito a tale ipotesi, però, ritenendo “verosimile” lo sblocco del telefono in seguito all'impatto, appare del tutto incredibile che l'apparecchio possa avere altresì avviato, sempre senza intervento umano, la riproduzione di un video.
Non può, poi, condividersi la secca affermazione, non supportata da alcuna considerazione tecnica, per cui la frenata e l'attivazione delle luci non sarebbero compatibili con la ricostruzione della Polizia. Al contrario, nella relazione di Polizia sopra riassunta è ben spiegato che la breve e violenta traccia di frenata è compatibile con l'essersi accorto solo all'ultimo momento che il veicolo davanti a lui stava Per_2 rallentando e l'avere egli tentato una manovra in extremis, purtroppo tardiva e insufficiente a evitare l'impatto.
L'apparente incompatibilità delle risultanze dei due cronotachigrafi è, all'evidenza, spiegata dalla lieve sfasatura oraria, rilevata dai consulenti stessi. In tal senso, con considerazioni dotate di linearità logica, è il CT dell' (doc. 8 ): CP_2 CP_2
“Per quanto riguarda l'analisi della dinamica del tamponamento, basandosi sulle registrazioni dei cronotachigrafi, si rileva che il mezzo che precedeva quello dell'infortunato, un autoarticolato Volvo con rimorchio TZ (targa FM569ZH/XA843MR), rallentava da 85 km/h a 15 Km/h in circa 30 secondi percorrendo circa 420 metri di strada prima di essere tamponato. Il cronotachigrafo del mezzo condotto da mostra un andamento che non è sincronizzato con Persona_2 quello dell'altro veicolo, ma si ritiene che traslando il grafico di qualche secondo (circa 8 s), facendo coincidere il momento dell'urto nei due (quando la velocità del mezzo Volvo è aumentata e quella del mezzo Renault è bruscamente diminuita), si può comunque dedurre la cinematica dell'incidente. Risulterebbe che la frenata sia iniziata soltanto circa 3 secondi prima dell'urto a una distanza relativa dell'ordine dei 30 metri conferma che il lavoratore non si è accorto della decelerazione dell'altro automezzo se non quando la sagoma del mezzo che aveva davanti ha assunto rilevanza nel proprio campo visivo, troppo tardi per evitare il tamponamento” (p. 2).
D'altro canto, non può non osservarsi che quella effettuata dalla Polizia e fatta propria dall' è l'unica ricostruzione delle cause dell'incidente, che collima con CP_2 tutti gli indizi raccolti e riportati nei documenti in atti.
Né i consulenti, né la Difesa della ricorrente hanno tentato di fornire ricostruzioni causali alternative, tali da rendere giustificabile l'istanza di dare ingresso a un accertamento peritale ufficioso che, allo stato, si presenterebbe del tutto esplorativo, in quanto volto a ricercare possibili cause alternative all'infortunio, alle quali, allo stato, non pare ricondurre alcun elemento in atti.
Le prove testimoniali richieste da parte ricorrenti sono in parte irrilevanti, in quanto volte alla conferma di documenti in atti e in parte inammissibili, in quanto volte alla conferma delle valutazioni espresse dai CCTTPP. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 11.481,02),
9 della sua natura documentale, della limitata attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. 8. Dal momento che il presente provvedimento contiene dati personali di particolare delicatezza, riguardanti anche una minore, si dispone che, in caso di diffusione, tali dati debbano essere omessi.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 vantaggio dell' , liquidate in complessivi euro 2.500, oltre a rimborso spese CP_2 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge;
3) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi i dati personali del lavoratore deceduto e delle parti diverse dall' . CP_2
Così deciso il 1.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 1.4.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 669/2024 promossa da:
(c.f. ), n.q. di esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale su (c.f. ), erede di Persona_1 C.F._2
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Persona_2 C.F._3
Novara, via Mario Greppi n. 2, presso lo studio dell'Avv. UBEZZI CAMILLA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro Controparte_1
(c.f. ), in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'Istituto in Novara, via A. Costa n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. BATTAGLIESE ROSA, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE: previo ogni utile accertamento anche istruttorio e declaratoria del caso in ordine ai fatti di causa,
- accertare e dichiarare che il Sig. in data 04.06.2021 subiva infortunio Persona_2 lavorativo con le modalità meglio descritte in narrativa al presente ricorso;
- accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra quale genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale della minore , nella qualità di erede Persona_1 del compianto , ad ottenere il riconoscimento e la corresponsione Persona_2
1 dell'indennizzo previsto dalla legge in suo favore per beneficio una tantum e rendita vitalizia quantificata in complessivi Euro 11.481,02, oltre alla rivalutazione monetaria ed ai relativi arretrati, sussistendo il nesso di causalità fra prestazione lavorativa e decesso del Sig. avvenuto nell'orario di lavoro;
Persona_2
- per l'effetto, condannare l , in persona del legale rapp.te pro tempore, alla CP_2 corresponsione delle somme dovute a titolo di risarcimento per l'occorso infortunio lavorativo che si quantificano nell'importo complessivo unitario di Euro 11.481,02 o nella diversa maggiore o minor somma che risulterà provata in corso di causa o a seguito dell'eventuale espletamento della consulenza tecnica. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
PER IL CONVENUTO: respingere la domanda perché infondata. Spese secondo la Legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.6.2024, la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente che in data 4.6.2021, era deceduto in orario Persona_2 di lavoro, mentre si trovava alla guida dell'autoarticolato Renault/Margaritelli sull'autostrada A4, all'altezza della progressiva chilometrica 210+200, tra Ospitaletto e Brescia Ovest. Deduceva che il medesimo era, dal 7.4.2021, alle dipendenze della società come autotrasportatore. Controparte_3
Gli eredi, il 3.11.2021, avevano presentato, per il tramite del loro Difensore, richiesta di indennizzo all' (doc. 3 ric.). Il 10.11.2021, l' aveva rigettato la CP_2 CP_2 domanda, ritenendo che l'evento fosse riconducibile a rischio elettivo (doc. 4 ric.). I medesimi avevano, quindi, reiterato la richiesta, producendo consulenza di parte (docc.
5-6 ric.), in cui si sosteneva l'erroneità delle conclusioni a cui era addivenuta la Polizia stradale prima e l' poi. CP_2
L'opposizione amministrativa (doc. 9 ric.) avverso il rigetto era stata a sua volta respinta (doc. 10 ric.). Agiva, in questa sede, nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo, negato Persona_1 dall'Istituto. Rammentava il disposto dell'art. 2, d.p.r. n. 1124/1965, deducendo la sussistenza di nesso eziologico tra il rischio assicurato e l'attività lavorativa, atteso che l'evento si era verificato durante l'orario di lavoro, mentre era intento allo Persona_2 svolgimento delle sue mansioni (conduzione di autoarticolato). La Polizia stradale aveva rinvenuto, tra i rottami all'interno della cabina, un telefono cellulare in funzione, che riproduceva un filmato pornografico. Richiamando la
2 consulenza di parte, ella riteneva che tale circostanza non fosse espressiva di imperizia nel lavoro. Evidenziava, infatti, che il conducente avesse azionato la segnalazione luminosa di pericolo (cd. quattro frecce) e avesse frenato. I consulenti di parte avevano, inoltre, ritenuto la probabilità che il cellulare si fosse attivato proprio a causa dell'urto. Inoltre, l'elaborato peritale aveva evidenziato una discrasia tra le rilevazioni dei cronotachigrafi dei due veicoli coinvolti nell'urto, pari a 6/7 secondi, tale che, secondo i dati dagli stessi evincibili, il mezzo condotto dallo avrebbe percorso circa 90 metri Per_2 in più dell'altro prima dell'urto, circostanza impossibile, dal momento che esso si era arrestato al momento della collisione.
Facendo proprio il parere dei consulenti, domandava “una più completa descrizione dello scenario dell'incidente stradale e dell'analisi dei due cronotachigrafi”.
Da ciò sosteneva potesse escludersi che l'evento si fosse verificato per rischio generico, piuttosto che per rischio lavorativo specifico.
Argomentava, poi, sulla sussistenza della causa violenta.
In base al disposto dell'art. 85, d.p.r. n. 1124/1965, quantificava l'importo dell'indennizzo spettante alla minore in euro 6.481,02 e domandava altresì il riconoscimento del beneficio una tantum, di cui alla l. n. 222/2007, nella misura di euro 5.000.
Si costituiva l con memoria difensiva depositata il 7.2.2025. CP_2
Riferiva che dipendente di il 4.6.2021 era deceduto Per_2 Controparte_3 alla guida di un mezzo stradale, in seguito a incidente, mentre si stava recando a Padova
a caricare della merce. All'esito dell'istruttoria, consistita nell'acquisizione degli atti della Polizia stradale e in autonoma ispezione, la pratica era stata definita negativamente il 23.9.2021, essendosi accertato che l'infortunio si era verificato per rischio elettivo, consistente nell'uso del telefono cellulare durante la guida. In seguito all'opposizione, era stato acquisito parere tecnico della CP_4 che aveva indotto l'Istituto a confermare le proprie determinazioni. Nel questionario sottopostogli, il datore di lavoro aveva addebitato l'infortunio a dichiarando che fino alle 10.57 era stato in diretta Facebook e l'impatto era Per_2 avvenuto alle 11.04. Sentita dagli ispettori, la rappresentante datoriale Parte_2 aveva dichiarato di aver già richiamato verbalmente due volte a causa della sua Per_2 abitudine di essere in diretta su Facebook durante la guida e che la società non aveva intenzione di confermare il contratto, dopo il periodo di prova. Dalle risultanze dell'apparato satellitare presente sul veicolo, era emerso che alle 11.05 lo stesso era passato dalla velocità di 84 km/h a zero. Dal verbale della Polizia stradale, era risultato che conducente CP_5 dell'autoarticolato tg. FM569ZH/XA843MR percorreva l'autostrada A4 ed era stato costretto a frenare fino alla velocità di 13 km/h, allorché era stato urtato dal veicolo condotto da tg. FX258XG/AF41003 che, non essendosi avveduto per tempo del Per_2
3 rallentamento, aveva accennato a un'energica frenata, visibile sul manto stradale, ma aveva raggiunto e tamponato il mezzo che lo precedeva a circa 80 km/h. Tra i rottami della cabina, era stato rinvenuto un telefono cellulare ancora in funzione, sul cui schermo appariva una pagina web, che riproduceva un filmato pornografico. Gli operanti avevano, quindi, concluso che l'incidente si era verificato per una momentanea distrazione di che, intento a guardare le immagini riprodotte sul Per_2 telefono, non si era avveduto tempestivamente del rallentamento del flusso veicolare. Il tecnico CON.T.A.R.P. ing. pur non potendo esprimersi con certezza Tes_1 circa l'utilizzo del cellulare, aveva a sua volta rilevato che i cronotachigrafi dei due mezzi non erano sincronizzati ma, traslando il grafico di circa otto secondi, si sarebbe potuta desumere la dinamica dell'incidente: in particolare, la frenata era iniziata solo tre secondi prima dell'urto, a una distanza di circa 30 metri e ciò avrebbe confermato che il lavoratore non si era accorto della decelerazione del mezzo davanti a lui, se non quando la sagoma aveva assunto rilevanza nel proprio campo visivo, troppo tardi per evitare l'incidente. Riteneva, pertanto, che l'evento si fosse verificato per rischio elettivo. L' rivendicava, infine, la propria competenza, con riguardo alla CP_1 quantificazione delle prestazioni economiche eventualmente spettanti.
All'udienza del 21.2.2025, la ricorrente veniva invitata a depositare la documentazione attestante l'avvenuta presentazione di domanda amministrativa, anche con riguardo a e la discendenza di quest'ultima da A ciò Persona_1 Persona_2 la ricorrente provvedeva il 27.2.2025. All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
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1. Le questioni preliminari sollevate d'ufficio, riguardanti la procedibilità della domanda e la sussistenza del rapporto di filiazione, possono ritenersi superate, alla luce della documentazione depositata dalla ricorrente, avendo anche l' confermato la CP_2 corretta presentazione della domanda amministrativa anche in nome della minore.
2. Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
Le circostanze di verificazione dell'incidente stradale sono sostanzialmente incontestate tra le parti, le quali, invece, controvertono sulle cause dello stesso: l' CP_2 ha ritenuto l'evento ascrivibile a rischio elettivo, mentre la ricorrente, senza offrire una spiegazione causale alternativa, ha contestato l'assunto dell' , secondo il quale il CP_1 tamponamento si sarebbe verificato perché, intento all'uso del telefono cellulare,
[...] si sarebbe avveduto troppo tardi della frenata del veicolo che lo precedeva. Per_2
Prima di esaminare le prove prodotte dalle parti e le ricostruzioni tecniche offerte, è utile premettere un breve inquadramento giuridico della questione controversa.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che “Il comportamento colposo del lavoratore può invece ridurre oppure esimere, se esclusiva,
4 la responsabilità dell'imprenditore, escludendo il diritto dell'infortunato al risarcimento del danno subito nei confronti del datore di lavoro;
così come, il diritto dell' di CP_2 esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore;
ma non comporta certo, di per sè, l'esclusione dell'operatività dell'indennizzo sociale previsto dall'assicurazione gestita dall' . CP_2
8.- La colpa del lavoratore non solo non rileva, ma è invece alla base del complessivo sistema protettivo apprestato dall'ordinamento il quale, in armonia con gli artt. 32 e 38 della Cost., si prefigge, anzitutto, lo scopo di proteggere, realmente, il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro (appunto anche da quelli derivanti da colpa) e di garantirgli, in secondo luogo, i mezzi adeguati allo stato di bisogno discendente dalle conseguenze che ne sono comunque derivate” (Cass., sez. lav., 20.7.2017, n. 17917).
Ancor prima, si era osservato che “La colpa del lavoratore, consistente nell'effettuare l'operazione lavorativa con imprudenza (spesso conseguente all'acquisita familiarità con gli strumenti e le situazioni di lavoro), negligenza, imperizia, non incide perciò sulla tutela antinfortunistica, nel senso di escluderla od attenuarla (Cass. 27 maggio 1986 n. 3576). Viene ricondotta nell'ambito della colpa anche la consapevole inosservanza delle direttive datoriali per l'esecuzione del lavoro (Cass. 25 novembre 1975, n. 3950). Dalla specifica disciplina positiva sembra potersi desumere che nella nozione di colpa è compresa anche la colpa grave. Tale sarebbe quella di un lavoratore che lavori ad una macchina priva dei congegni di sicurezza (Cass. 9 settembre 1991, n. 9456). Tuttavia, il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale quando sia caratterizzato da esorbitanza, atipicità ed eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cass. 21.5.2002 n. 7454; Cass. 19.8.1996 n. 7636; Cass. 17.2.1999 n. 1331). La giurisprudenza ha così, codificato la nozione di rischio elettivo, qualificato come una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351, Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. 3 maggio 1995 n. 6088; Cass. 1° settembre 1997 n. 8269). Nella giurisprudenza di legittimità più recente, esso viene configurato come l'unico limite che esclude la occasione di lavoro (Cass. 19-4-1999 n. 3885; Cass. 2-6-1999 n. 5419; Cass. 9-10-2000 n. 13447; Cass. 8-3-2001 n. 3363). Se ne deduce che l'elemento psicologico del lavoratore, anche solo colposo, nella causazione dell'infortunio, quando è particolarmente qualificato per la sua abnorme deviazione dalla corretta esecuzione del lavoro, può comportare un aggravamento del rischio tutelato, talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escluderla” (Cass., sez. lav., 18.3.2004, n. 5525). La S.C. ha così enucleato la nozione di rischio elettivo, per quanto attiene l'attività lavorativa diretta, e non l'infortunio in itinere, ove la valutazione è più rigorosa (Sez. L, Sentenza n. 11417 del 18/05/2009): in materia di assicurazione obbligatoria contro gli
5 infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro - si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. In materia è stato autorevolmente osservato, da Cass. 15047/2007 (rel. De Matteis): "Quanto alla nozione di rischio elettivo, esso è qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come una deviazione puramente arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione (Cass. 18 agosto 1977 n. 3789; Cass. 24 luglio 1991 n. 8292; Cass. 17 novembre 1993 n. 11351; Cass. 3 febbraio 1995 n. 1269; Cass. maggio 1995 n. 6088;Cass. 1 settembre 1997 n. 8269; Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312). Nella giurisprudenza di legittimità più recente, esso viene configurato come l'unico limite che incide sulla occasione di lavoro, escludendola (Cass. 19 aprile 1999 n. 3885; Cass. 2 giugno 1999 n. 5419; Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447; Cass. 8 marzo 2001 n. 3363). Con formula ormai consolidata e tralaticia, il rischio elettivo può essere individuato attraverso il concorso simultaneo dei seguenti elementi caratterizzanti: a) vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) diretto a soddisfare impulsi meramente personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive, come nella fattispecie esaminata da Cass. 25 novembre 1975 n. 3950, la quale ha ritenuto non costituire rischio elettivo, ma infortunio sul lavoro connotato eventualmente da colpa del lavoratore, quello di un fattorino che, contrariamente alle direttive aziendali, si attrezzi con un proprio ciclomotore per provvedere ad una più rapida consegna dei plichi della quale è incaricato); c) che affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicchè l'evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Questi elementi concorrono a distinguere il rischio elettivo dall'atto lavorativo compiuto con colpa, costituita da imprudenza, negligenza, imperizia, nel quale permane la copertura infortunistica”. 3. Ora, non vi sono dubbi, in astratto, che la ricostruzione operata dal convenuto, sulla base dei rilievi della Polizia stradale e del parere del proprio consulente, concreti una fattispecie di rischio elettivo.
Nella condotta del conducente che, per distrazione causata dall'uso del telefono cellulare, riduca la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precede e non avvedendosi della frenata di questo, lo tamponi, può ravvisarsi la violazione di due diversi precetti normativi, contenuti nel d. lgs. n. 285/1992 (codice della strada): l'art. 149, comma
6 primo, che prevede che “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono” e l'art. 173, secondo comma che, nella versione vigente al momento dell'infortunio, disponeva che “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani”.
Ora, se la violazione della prima disposizione da parte dell'autista impegnato nelle sue mansioni configura un'imprudenza tale da rientrare, comunque, nell'ambito della copertura infortunistica, ciò non può dirsi della seconda, specie nel caso in cui l'apparecchio venga utilizzato per finalità personali, del tutto estranee alla prestazione lavorativa. 4. Venendo, ora, alle prove documentali in atti, l' ha fondato la propria CP_2 determinazione sulle risultanze dell'indagine ispettiva (doc. 6 ) e sulla relazione CP_2 di Polizia stradale (doc. 7 ), oltre che sul parere tecnico, sul quale si tornerà nel CP_2 prosieguo.
Nella relazione, si legge che l'incidente ebbe a verificarsi al Km 210+170 dell'autostrada A4, direzione Venezia, tra l'autoarticolato A, condotto da Per_3
che trasportava materiale edile e l'autoarticolato B, condotto da
[...] [...]
che tamponò il primo. A bordo di entrambi vi era il solo conducente. Il clima Per_2 era buono, il manto stradale asciutto e il traffico intenso. Gli operanti non hanno ravvisato alcun difetto manutentivo, né violazioni delle normative in materia di revisione periodica degli automezzi.
Mentre il primo veicolo rallentava “per adeguarsi al traffico veicolare” “sulla medesima corsi sopraggiungeva (…) che, non avvedendosi in tempo Persona_2 del rallentamento, accennava ad una energica frenata, come rilevato dalle tracce lasciate impresse sul manto stradale, ma raggiungeva e tamponava violentemente il veicolo A. Dall'analisi dei dati dello strumento cronotachigrafo emergeva che lo stesso procedeva ad 84 km/h decelerando siano ad 80 km/h, in corrispondenza dell'urto”. I veicoli proseguivano brevemente la marcia a seguito dell'urto, per poi arrestarsi (p. 4).
Aggiungono gli operanti, alla successiva p. 5, che “tra i rottami all'interno della cabina di guida veniva rinvenuto un telefono cellulare appartenente verosimilmente al deceduto ed ancora in funzione. Sullo schermo apparivano le immagini di una pagina web in riproduzione filmato del tipo pornografico” e che “Si procedeva ad ulteriore richiesta alla per l'acquisizione delle segnalazioni dei Parte_3 pannelli a messaggio variabile (PMV), onde verificare la segnalazione di un cantiere in lento movimento tra Ospitaletto e Brescia Ovest. Dal riscontro con i dati ricevuti si rilevava che dal Km. 205+600 est i pannelli a messaggio variabile davano il messaggio
“cantiere in lento movimento” dalle ore 10.26. Riguardo all'avanzamento del cantiere,
7 lo stesso veniva segnalato alle ore 11.02 (due minuti prima dell'evento), in avanzamento al Km. 212+658 (circa 2,5 Km più avanti del sinistro)”.
La relazione ispettiva (doc. 6 ) riferisce che la responsabile della datrice di CP_2 lavoro aveva riferito all'ispettrice di aver visto un video, pubblicato Parte_2 cinque minuti prima dell'incidente e realizzato da mentre era alla guida, con il Per_2 telefono in mano. La società aveva conferito mandato all'avv. per chiedere i CP_6 danni ai familiari di Dal sistema satellitare a bordo del mezzo, installato dal Per_2 precedente proprietario, era emersa conferma del tragitto percorso e dell'arresto improvviso alle ore 11:05, in cui la velocità era passata da 84 Km/h a zero. Dai colloqui effettuati con , era emerso che quest'ultima aveva già richiamato verbalmente il Pt_2 lavoratore, perché aveva pubblicato su Facebook video in diretta, girati mentre era alla guida.
L'ispettrice riferisce altresì che il mezzo era stato appena revisionato e non è stato sequestrato, precisa che “tutto era in regola”. Le indagini avevano anche escluso potesse trattarsi di colpo di sonno, poiché in tali casi, il corpo, rilassandosi, tende a sollevare il piede dall'acceleratore e si nota un rallentamento e poi una leggera sbandata, segni, tutti, assenti nel caso di specie. Conclude riferendo di aver visionato i video pubblicati da inviati dalla datrice di lavoro e riepiloga i divieti e le sanzioni previste per l'uso Per_2 del cellulare alla guida. 5. La ricorrente ha depositato una relazione tecnica (doc. 6 ric.), redatta dall'ing.
[...]
e dal rag. nell'interesse degli eredi di Per_4 Persona_5 Persona_2
Essi sostengono innanzitutto, sulla base delle “verifiche effettuate dagli scriventi presso laboratori specializzati nella riparazioni di telefoni (…) che è verosimile ritenere che al momento del sinistro il telefono cellulare fosse con lo schermo oscurato e che lo stesso si sia attivato solo a seguito delle varie sollecitazioni meccaniche ricevute”.
I CCTTPP ritengono, poi, che la circostanza che avesse attivato la Per_2 segnalazione luminosa di pericolo (cd. quattro frecce) e frenato prima della collisione sarebbe incompatibile con il dedotto uso del cellulare durante la guida.
I periti procedono, poi, a riesaminare i dati estratti dalla Polizia dai due cronotachigrafi, evidenziando che essi sono disallineati di 6/7 secondi.
Apparentemente trascurando questo dato, poi, essi argomentano che “risulta evidente l'incongruenza dei dati dei due cronotachigrafi, in quanto, a partire dallo stesso orario 11:04:00, il veicolo - A – avrebbe percorso 422 m mentre il veicolo -B- avrebbe percorso 511 m, ovverosia circa 90 metri in più e ciò risulta impossibile dato che i due mezzi hanno colliso, rimanendo attaccati nel successivo scarrocciamento”.
Senza formulare ipotesi su possibili cause alternative dell'evento, essi concludono nel senso della necessità di ulteriori indagini e in particolare dell'analisi dei cronotachigrafi. 6. Tale relazione tecnica non appare affatto credibile ed è evidentemente viziata dal punto di vista logico e motivazionale.
Quanto all'ipotesi per cui il cellulare possa essersi attivato in seguito all'impatto, i CCTTPP non esplicitano né chi avrebbero concretamente contattato per avere tale
8 informazione, né tantomeno sulla base di quali considerazioni tecniche l'ipotesi sia stata formulata.
Anche a voler dare credito a tale ipotesi, però, ritenendo “verosimile” lo sblocco del telefono in seguito all'impatto, appare del tutto incredibile che l'apparecchio possa avere altresì avviato, sempre senza intervento umano, la riproduzione di un video.
Non può, poi, condividersi la secca affermazione, non supportata da alcuna considerazione tecnica, per cui la frenata e l'attivazione delle luci non sarebbero compatibili con la ricostruzione della Polizia. Al contrario, nella relazione di Polizia sopra riassunta è ben spiegato che la breve e violenta traccia di frenata è compatibile con l'essersi accorto solo all'ultimo momento che il veicolo davanti a lui stava Per_2 rallentando e l'avere egli tentato una manovra in extremis, purtroppo tardiva e insufficiente a evitare l'impatto.
L'apparente incompatibilità delle risultanze dei due cronotachigrafi è, all'evidenza, spiegata dalla lieve sfasatura oraria, rilevata dai consulenti stessi. In tal senso, con considerazioni dotate di linearità logica, è il CT dell' (doc. 8 ): CP_2 CP_2
“Per quanto riguarda l'analisi della dinamica del tamponamento, basandosi sulle registrazioni dei cronotachigrafi, si rileva che il mezzo che precedeva quello dell'infortunato, un autoarticolato Volvo con rimorchio TZ (targa FM569ZH/XA843MR), rallentava da 85 km/h a 15 Km/h in circa 30 secondi percorrendo circa 420 metri di strada prima di essere tamponato. Il cronotachigrafo del mezzo condotto da mostra un andamento che non è sincronizzato con Persona_2 quello dell'altro veicolo, ma si ritiene che traslando il grafico di qualche secondo (circa 8 s), facendo coincidere il momento dell'urto nei due (quando la velocità del mezzo Volvo è aumentata e quella del mezzo Renault è bruscamente diminuita), si può comunque dedurre la cinematica dell'incidente. Risulterebbe che la frenata sia iniziata soltanto circa 3 secondi prima dell'urto a una distanza relativa dell'ordine dei 30 metri conferma che il lavoratore non si è accorto della decelerazione dell'altro automezzo se non quando la sagoma del mezzo che aveva davanti ha assunto rilevanza nel proprio campo visivo, troppo tardi per evitare il tamponamento” (p. 2).
D'altro canto, non può non osservarsi che quella effettuata dalla Polizia e fatta propria dall' è l'unica ricostruzione delle cause dell'incidente, che collima con CP_2 tutti gli indizi raccolti e riportati nei documenti in atti.
Né i consulenti, né la Difesa della ricorrente hanno tentato di fornire ricostruzioni causali alternative, tali da rendere giustificabile l'istanza di dare ingresso a un accertamento peritale ufficioso che, allo stato, si presenterebbe del tutto esplorativo, in quanto volto a ricercare possibili cause alternative all'infortunio, alle quali, allo stato, non pare ricondurre alcun elemento in atti.
Le prove testimoniali richieste da parte ricorrenti sono in parte irrilevanti, in quanto volte alla conferma di documenti in atti e in parte inammissibili, in quanto volte alla conferma delle valutazioni espresse dai CCTTPP. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 11.481,02),
9 della sua natura documentale, della limitata attività processuale svolta e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 2.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. 8. Dal momento che il presente provvedimento contiene dati personali di particolare delicatezza, riguardanti anche una minore, si dispone che, in caso di diffusione, tali dati debbano essere omessi.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a Parte_1 vantaggio dell' , liquidate in complessivi euro 2.500, oltre a rimborso spese CP_2 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge;
3) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi i dati personali del lavoratore deceduto e delle parti diverse dall' . CP_2
Così deciso il 1.4.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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