Articolo 1 della Legge 21 marzo 1967, n. 153
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22 aprile 1967
Art. 1. Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156 , sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri e' modificato come segue:
"Allo stesso fine la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova e' autorizzata a percepire, con le modalita' di riscossione della sovraimposta camerale un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C, gruppo 34°".

Entrata in vigore il 22 aprile 1967