Art. 1. Articolo unico.
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156 , sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri e' modificato come segue:
"Allo stesso fine la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova e' autorizzata a percepire, con le modalita' di riscossione della sovraimposta camerale un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C, gruppo 34°".
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 156 , sulla costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri e' modificato come segue:
"Allo stesso fine la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova e' autorizzata a percepire, con le modalita' di riscossione della sovraimposta camerale un tributo a carico dei contribuenti camerali commisurato allo 0,30 per cento dell'imponibile dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e di categoria C, gruppo 34°".