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Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/07/2023, n. 31437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31437 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: La RO ND, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/03/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO Costantini;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito i difensori, avvocati Diego IO Orazio RA e SC PP, difensori di fiducia di La RO ND, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ND La RO, con due distinti atti redatti a cura dei difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di cui ai capi A), D), K) e Z). 1.2. Le indagini effettuate hanno portato i Giudici della cautela a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di ND Penale Sent. Sez. 6 Num. 31437 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 20/06/2023 La RO all'articolazione locale di 'ndrangheta operante nel comune di Tropea riconducibile all'omonima "famiglia La RO" ex art. 416-bis cod. pen. (capo A) nonché per i reati fine - tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. - di concorso nel delitto di estorsione ai danni di IA NO, titolare della "Tuttocarta s.r.l.", costretto a pagare la percentuale del cinque per cento per ogni fornitura effettuata presso strutture turistico-ricettive della zona, ed ai danni dell'imprenditore Naso TR, costretto a pagare euro 25.000, poi suddivisa tra i soggetti a capo delle varie articolazioni territoriali della cosca (capi D e K); altro delitto contestato in via provvisoria vedrebbe il ricorrente aver illegalmente detenuto più armi da fuoco munite di silenziatore e relativo munizionamento (capo Z). 1.3. Il Tribunale del riesame, rigettate le eccezioni di nullità in ordine alla dedotta omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte del Giudice delle indagini preliminari e le eccezioni afferenti all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezze in ordine alle ipotesi di reato contestate in via provvisoria e le esigenze cautelari ai fini dell'adozione della misura cautelare in carcere. 2. Le difese di ND La RO, con distinti atti a firma degli avvocati Diego RA e SC PP, in gran parte sovrapponibili, che saranno enunciati secondo quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., deducono: - vizi di motivazione e violazione di legge processuale quanto a prospettata nullità dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche ed in merito alla sussistenza dei presupposti per la convalida da parte del giudice delle indagini preliminari del provvedimento emesso in via d'urgenza dal Pubblico Ministero con riferimento alle operazioni di intercettazioni la cui richiesta era stata avanzata dalla Questura di Vibo Valentia il 2 agosto 2018; si osserva come la motivazione del provvedimento non esplicita i gravi indizi di reato ed i soggetti coinvolti essendo i fatti posti a base della richiesta risalenti nel tempo;
i provvedimenti di urgenza del pubblico ministero sono privi di autonoma valutazione in punto di assoluta indispensabilità e necessità ed il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari di convalida del provvedimento d'urgenza è carente dell'adeguata motivazione in ordina ai presupposti richiesti dagli artt. 266 e 267 cod. proc. pen.; - inutilizzabilità delle intercettazioni relative al traffico telematico sullo smattphone in uso a La RO IO il cui provvedimento autorizzativo avveniva in difetto dei presupposti come avvenuto per gli altri provvedimenti;
il ricorrente, inoltre, osserva come il fatto che dalle precedenti attività tecniche di indagine non fossero emersi elementi significativi costituisce elemento favorevole e non può essere considerato il presupposto per giustificare una più penetrante attività di 2 captazione nei confronti della persona sottoposta ad indagini;
si osserva, ancora, come l'autorizzazione alla captazione telematica avveniva nell'ambito di un procedimento a carico di ignoti (n. 806/2018 RGNR mod. 44 DDA), senza che sia stata esplicitata la ragione per il passaggio a carico di "noti" del procedimento (n. 806/2018 RGNR mod. 21 DDA); - vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; il Tribunale ha ritenuto ND La RO inserito nella compagine di 'ndrangheta quale braccio armato senza analizzare adeguatamente le risultanze emerse dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle pregresse decisioni giudiziarie, assegnando preminente valore al solo fenomeno criminale della provincia di Vibo Valentia, a circostanze episodiche emerse da letture forzate del contenuto delle captazioni e dell'esame dei movimenti intervenuti in un contenuto lasso di tempo;
il Tribunale avrebbe, inoltre, omesso di fornire risposta sia in ordine alle deduzioni difensive che facevano presente come la figura di ND La RO non fosse emerse in altra indagine ("Rinascita-Scott") che pure aveva disvelato le dinamiche dell'associazione mafiosa in questione, sia in merito al fatto che l'attività di gestione di alcune strutture turistico-ricettive ("bed and Breakfast") costituiva il risultato di anni di risparmi come dimostrato dalla documentazione allegata che confutava la tesi secondo cui fosse espressiva di impiego di capitali illeciti;
- vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il capo D) di estorsione nei confronti di LO UN, titolare della "Tuttocarta s.r.l."; secondo il ricorrente il Tribunale non ha individuato il reale soggetto appellato "ND" nel corso della captazione tra La RO IO e La RO SC, nome comune appartenente anche ad altro soggetto convivente con il nucleo familiare di La RO (ND De TT, compagno di La RO RI, figlia di La RO IO), mentre, sotto altro profilo, i Giudici della cautela hanno assegnato al contenuto delle intercettazioni un significato non idoneo a fondare la sussistenza dei gravi indizi;
con il venir meno della gravità indiziaria non sussiste l'ipotizzata aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. non essendo sufficiente l'appartenenza o vicinanza familiare di uno degli indagati;
- vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il capo K) di estorsione nei confronti di TR Naso;
il Tribunale ha valorizzato parte di captazioni in realtà non significative in considerazione di carenza di minacce o violenze rivolte alla parte offesa;
proprio dalla risultanze contenute nella richiesta di misura cautelare era possibile escludere l'implicazione del ricorrente che non era logico si fosse recato per chiedere il versamento della somma di denaro a titolo di estorsione allorché la stessa era stata consegnata ad IO e SC La RO;
la circostanza dimostra come ND La RO 3 non abbia avuto alcun ruolo nella vicenda;
proprio il venir meno di regole e gerarchie tipiche del fenomeno associativo mafioso fanno ritenere illogica l'interpretazione assegnata al contenuto delle captazioni ed insussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per le stesse ragioni espresse in ordine al capo D); - vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il capo Z); il Tribunale attribuisce un significato estraneo al contenuto delle intercettazioni, inidoneo a dimostrare che il ricorrente detenesse armi che agevolassero l'associazione mafiosa;
- vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, specie in ordine al decorso del tempo dalla commissione dei fatti contestati, ambito su cui il Tribunale ha omesso di motivare. Con "motivi nuovi" trasmessi dall'avvocato Diego RA si ribadiscono le ragioni in ordine ai motivi afferenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi A), D), K) e Z) contestati in via provvisoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, deve essere dichiarato inammissibile. 2. I primi due motivi con cui si contesta la legittimità dei provvedimenti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche e telematiche, risultano manifestamente infondati, generici ed indeducibili. In ordine alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni in ragione della inadeguatezza della motivazione alla base dei provvedimenti di autorizzazione, il Tribunale ha confutato il motivo osservando come, da un canto, fosse ben possibile per il giudice riferirsi per relationem alla richiesta del pubblico ministero, d'altro canto, come i provvedimenti risultassero adeguatamente motivati, smentendo che provvedimenti trovassero la loro fonte unicamente in pregressi procedimenti penali ovvero fonti confidenziali. I Giudici del riesame hanno escluso che la notizia confidenziale di un ufficiale di polizia giudiziaria avesse costituito unico elemento posto a giustificazione delle stesse, con pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1 -bis e 203, comma 1 -bis, cod. proc. pen., soltanto qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, 4 mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 1, n. 11640 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 279322). Le stesse difese, invero, nonostante rivolgano critiche alla motivazione del decreto, fanno riferimento all'eccentrico concetto di "carenza di autonoma valutazione" del provvedimento (che trova la sua corretta collocazione tra le disposizioni che disciplinano la motivazione del provvedimento cautelare emesso dal Giudice delle indagini preliminari e che aveva costituito deduzione formulata in sede di riesame a cui il Tribunale ha fornito adeguata risposta), mostrando di non condividerne il contenuto tanto da criticare le ragioni espresse negli stessi anche con riferimento all'urgenza, così implicitamente riconoscendo la loro adeguata motivazione in ordine ad entrambi i profili. Nondimeno, si osserva la manifesta infondatezza della deduzione sotto tenuto conto che, per costanze giurisprudenza di questa Corte, «l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza. (Sez. 6, Sentenza n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271741), né il ricorrente indica quali sarebbero le captazioni, se del caso, interessate dalla nullità del provvedimento d'urgenza del Pubblico Ministero e prima della convalida del Giudice delle indagini preliminari che potrebbero poter in concreto aver inciso in maniera rilevante sul compendio indiziario (Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012, Ponzoni, Rv. 252644). Generiche risultano le critiche sollevate in sede di legittimità in ordine alla differente tipologia di procedimento (a carico di ignoti o di noti) nel quale sarebbero state autorizzate ed eseguite le intercettazioni;
in assenza di idonea allegazione che consenta a questa Corte di comprendere l'esatta consistenza della questione dedotta e la sua reale incidenza sull'utilizzabilità del contenuto delle intercettazione deve ritenersi che si sia in presenza di un mero errore materiale dell'atto (che neppure viene con la dovuta chiarezza indicato) nella parte in cui indica una tipologia di procedimento (mod. 44 a carico di ignoti), invece di altro (nnod. 21 a carico di noti), circostanza resa palese dall'identità di numero (806) dato che appare arduo possa costituire una pura coincidenza. 3. Il terzo, quarto e quinto motivo, con cui si contesta complessivamente la motivazione resa in ordine ai delitti contestati in via provvisoria (in tal senso è declinato l'atto di ricorso siglato dall'avvocato PP, pagg. 10 e 11) e la 5 lettura dei dati processuali ed il significato delle intercettazioni, sono inammissibili sotto plurimi profili. 3.1. Deve, innanzitutto, rinviarsi al consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle' ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi si risolvono nella censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti. Dette censure attingono, infatti, il merito della decisione in quanto tese, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884), specie con riferimento, in ipotesi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, all'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, che costituisce questione di fatto che, se logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3.2. Contrariamente a quanto sostenuto nella parte in cui genericamente si afferma che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame non avrebbe preso in esame i rilievi posti in quella sede cautelare, critica apodittica nella parte in cui non dà conto del contenuto delle specifiche omesse risposte, il Tribunale del riesame ha, comunque, delineato il quadro associativo che costituiva la premessa al fine di valutare l'adeguatezza o meno degli elementi poi valorizzati per la sussistenza dei gravi indizi, evidenziando le varie compagini esistenti sul territorio calabrese con particolare riferimento alla provincia di Vibo Valentia. Con ragionamento non connotato da manifesta illogicità il Collegio della cautela ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di ND La RO facendo esplicito riferimento alla specifica "competenza" della "famiglia La RO", per come ricostruita attraverso il richiamo all'attività processuale, alle sentenze passate in giudicato ed alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia;
ha evidenziato gli elementi da cui è emerso che - da anni - la 6 compagine dominava le più significative attività economiche del territorio di Tropea con particolare attenzione al settore turistico ed a quello del "movimento terra" e che fosse in stretto contatto con la "cosca O". Una volta inquadrato il contesto associativo di appartenenza in ordine al quale nessuna censura risulta essere stata formulata dal ricorrente, il Tribunale ha preso in esame la figura di ND la RO, figlio di SC e nipote di IO La RO, facendo presente come il ricorrente fosse ii braccio operativo della cosca ai diretti ordini dello zio IO, figura di vertice del locale sodalizio, attivo proprio nel portare a compimento atti di intimidazione nei confronti di imprenditori estorti come emerso dalle intercettazioni (a titolo di esempio il Collegio della cautela cita la lottizzazione CI e il cantiere "Eurospin" di Tropea) oltre che gravemente indiziato in ordine ai reati fine di estorsione aggravata di cui alle contestazioni provvisorie. Le difese mettono in discussione il significato assegnato al contenuto delle intercettazioni e delle emergenze processuali in merito al ruolo di esattore del La RO attraverso richiami di dati processuali asseritamente omessi ma di cui non si rende nota la valenza determinante o idonea a mutare gli esiti del giudizio cautelare fondato invece sul loro palese tenore laddove danno anche conto della strumentale copertura dell'attività di gestore di alcuni "Bed and Breakfast" la cui diretta riconducibilità al sodalizio emerge dall'interessamento dello "Zio IO" per conto del nipote ND e del fratello SC verso un funzionario della Regione Calabria. I Giudici della cautela hanno assegnato importanza ai plurimi tentativi di acquistare un locale da IC SS, il cui rifiuto di vendere faceva emergere come dietro tutti gli affari di tale settore ci fossero proprio i componenti della "famiglia", reso palese dalle captazioni da cui si evinceva come parte degli introiti illeciti venissero dispensati anche al ricorrente. A conforto della tesi che vedeva la radicata partecipazione al sodalizio del ricorrente quale operativo nel settore delle intimidazioni, venivano, altresì, apprezzate le risultanze investigative che nel 2014 conducevano all'arresto del medesimo trovato in possesso di un ordigno esplosivo insieme ad altro complice. 3.3. Di analoga decisività risultano le emergenze processuali valorizzate in ordine ai capi D), K) e Z), rilevandosi come le censure risultano apodittiche e prive di effettiva consistenza e, quindi, inidonee a confutare il chiaro tenore delle intercettazioni sia in ordine alla partecipazione quale concorrente - in particolare nella veste di esattore - delle estorsioni ai danni di imprenditori, sia in ordine al possesso di armi di cui discorre con lo zio IO La RO. Inconferente risulta, infine, il giudizio della difesa in ordine alla ritenuta illogica condotta di ND La RO che sarebbe andato a riscuotere la somma estorta 7 all'imprenditore TR Naso nonostante la parte offesa avesse già pagato il giorno prima, inconveniente commentato in termini negativi dallo zio con il padre di ND che il ricorrente tenta di confutare con argomenti che - ancora una volta - attingono al precluso merito nella parte in cui si tenta di assegnare un significato non decisivo al chiaro tenore del contenuto delle captazioni. 4. Generico risulta il motivo che censura la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della dedotta datazione dei fatti. Si premette il pacifico principio di diritto espresso da questa Suprema Corte secondo cui, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale, che può essere superata solo quando emerga la rescissione dal vincolo associativo, e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Quanto all'adeguatezza, deve osservarsi che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 48 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 273, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., esclusivamente nella parte in cui tale norma prevede la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa, ribadendo la legittimità della scelta del legislatore al ricorso in via esclusiva alla misura carceraria nei confronti di chi risulti inserito a pieno titolo nell'associazione (in tal senso, tra le tante, v. Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, Curcio, Rv. 269510; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726). Ciò premesso, il Tribunale della cautela, attenendosi al dato normativo, ha rilevato l'assenza di elementi da cui desumere la recisione dei rapporti con il sodalizio mafioso di riferimento, osservando come il medesimo si fosse già reso responsabile di altri significativi reati che davano conto di come le condotte contestate ed accertate in termini di gravità indiziaria fossero significative del pericolo di reiterazione, così da ritenere irrilevante il decorso del tempo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto la ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente 8 provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1 -bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere IO Costantini;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito i difensori, avvocati Diego IO Orazio RA e SC PP, difensori di fiducia di La RO ND, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ND La RO, con due distinti atti redatti a cura dei difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di cui ai capi A), D), K) e Z). 1.2. Le indagini effettuate hanno portato i Giudici della cautela a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione di ND Penale Sent. Sez. 6 Num. 31437 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 20/06/2023 La RO all'articolazione locale di 'ndrangheta operante nel comune di Tropea riconducibile all'omonima "famiglia La RO" ex art. 416-bis cod. pen. (capo A) nonché per i reati fine - tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. - di concorso nel delitto di estorsione ai danni di IA NO, titolare della "Tuttocarta s.r.l.", costretto a pagare la percentuale del cinque per cento per ogni fornitura effettuata presso strutture turistico-ricettive della zona, ed ai danni dell'imprenditore Naso TR, costretto a pagare euro 25.000, poi suddivisa tra i soggetti a capo delle varie articolazioni territoriali della cosca (capi D e K); altro delitto contestato in via provvisoria vedrebbe il ricorrente aver illegalmente detenuto più armi da fuoco munite di silenziatore e relativo munizionamento (capo Z). 1.3. Il Tribunale del riesame, rigettate le eccezioni di nullità in ordine alla dedotta omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte del Giudice delle indagini preliminari e le eccezioni afferenti all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezze in ordine alle ipotesi di reato contestate in via provvisoria e le esigenze cautelari ai fini dell'adozione della misura cautelare in carcere. 2. Le difese di ND La RO, con distinti atti a firma degli avvocati Diego RA e SC PP, in gran parte sovrapponibili, che saranno enunciati secondo quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., deducono: - vizi di motivazione e violazione di legge processuale quanto a prospettata nullità dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche ed in merito alla sussistenza dei presupposti per la convalida da parte del giudice delle indagini preliminari del provvedimento emesso in via d'urgenza dal Pubblico Ministero con riferimento alle operazioni di intercettazioni la cui richiesta era stata avanzata dalla Questura di Vibo Valentia il 2 agosto 2018; si osserva come la motivazione del provvedimento non esplicita i gravi indizi di reato ed i soggetti coinvolti essendo i fatti posti a base della richiesta risalenti nel tempo;
i provvedimenti di urgenza del pubblico ministero sono privi di autonoma valutazione in punto di assoluta indispensabilità e necessità ed il provvedimento del Giudice delle indagini preliminari di convalida del provvedimento d'urgenza è carente dell'adeguata motivazione in ordina ai presupposti richiesti dagli artt. 266 e 267 cod. proc. pen.; - inutilizzabilità delle intercettazioni relative al traffico telematico sullo smattphone in uso a La RO IO il cui provvedimento autorizzativo avveniva in difetto dei presupposti come avvenuto per gli altri provvedimenti;
il ricorrente, inoltre, osserva come il fatto che dalle precedenti attività tecniche di indagine non fossero emersi elementi significativi costituisce elemento favorevole e non può essere considerato il presupposto per giustificare una più penetrante attività di 2 captazione nei confronti della persona sottoposta ad indagini;
si osserva, ancora, come l'autorizzazione alla captazione telematica avveniva nell'ambito di un procedimento a carico di ignoti (n. 806/2018 RGNR mod. 44 DDA), senza che sia stata esplicitata la ragione per il passaggio a carico di "noti" del procedimento (n. 806/2018 RGNR mod. 21 DDA); - vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; il Tribunale ha ritenuto ND La RO inserito nella compagine di 'ndrangheta quale braccio armato senza analizzare adeguatamente le risultanze emerse dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dalle pregresse decisioni giudiziarie, assegnando preminente valore al solo fenomeno criminale della provincia di Vibo Valentia, a circostanze episodiche emerse da letture forzate del contenuto delle captazioni e dell'esame dei movimenti intervenuti in un contenuto lasso di tempo;
il Tribunale avrebbe, inoltre, omesso di fornire risposta sia in ordine alle deduzioni difensive che facevano presente come la figura di ND La RO non fosse emerse in altra indagine ("Rinascita-Scott") che pure aveva disvelato le dinamiche dell'associazione mafiosa in questione, sia in merito al fatto che l'attività di gestione di alcune strutture turistico-ricettive ("bed and Breakfast") costituiva il risultato di anni di risparmi come dimostrato dalla documentazione allegata che confutava la tesi secondo cui fosse espressiva di impiego di capitali illeciti;
- vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il capo D) di estorsione nei confronti di LO UN, titolare della "Tuttocarta s.r.l."; secondo il ricorrente il Tribunale non ha individuato il reale soggetto appellato "ND" nel corso della captazione tra La RO IO e La RO SC, nome comune appartenente anche ad altro soggetto convivente con il nucleo familiare di La RO (ND De TT, compagno di La RO RI, figlia di La RO IO), mentre, sotto altro profilo, i Giudici della cautela hanno assegnato al contenuto delle intercettazioni un significato non idoneo a fondare la sussistenza dei gravi indizi;
con il venir meno della gravità indiziaria non sussiste l'ipotizzata aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. non essendo sufficiente l'appartenenza o vicinanza familiare di uno degli indagati;
- vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il capo K) di estorsione nei confronti di TR Naso;
il Tribunale ha valorizzato parte di captazioni in realtà non significative in considerazione di carenza di minacce o violenze rivolte alla parte offesa;
proprio dalla risultanze contenute nella richiesta di misura cautelare era possibile escludere l'implicazione del ricorrente che non era logico si fosse recato per chiedere il versamento della somma di denaro a titolo di estorsione allorché la stessa era stata consegnata ad IO e SC La RO;
la circostanza dimostra come ND La RO 3 non abbia avuto alcun ruolo nella vicenda;
proprio il venir meno di regole e gerarchie tipiche del fenomeno associativo mafioso fanno ritenere illogica l'interpretazione assegnata al contenuto delle captazioni ed insussistente l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. per le stesse ragioni espresse in ordine al capo D); - vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il capo Z); il Tribunale attribuisce un significato estraneo al contenuto delle intercettazioni, inidoneo a dimostrare che il ricorrente detenesse armi che agevolassero l'associazione mafiosa;
- vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, specie in ordine al decorso del tempo dalla commissione dei fatti contestati, ambito su cui il Tribunale ha omesso di motivare. Con "motivi nuovi" trasmessi dall'avvocato Diego RA si ribadiscono le ragioni in ordine ai motivi afferenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi A), D), K) e Z) contestati in via provvisoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, deve essere dichiarato inammissibile. 2. I primi due motivi con cui si contesta la legittimità dei provvedimenti di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche e telematiche, risultano manifestamente infondati, generici ed indeducibili. In ordine alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni in ragione della inadeguatezza della motivazione alla base dei provvedimenti di autorizzazione, il Tribunale ha confutato il motivo osservando come, da un canto, fosse ben possibile per il giudice riferirsi per relationem alla richiesta del pubblico ministero, d'altro canto, come i provvedimenti risultassero adeguatamente motivati, smentendo che provvedimenti trovassero la loro fonte unicamente in pregressi procedimenti penali ovvero fonti confidenziali. I Giudici del riesame hanno escluso che la notizia confidenziale di un ufficiale di polizia giudiziaria avesse costituito unico elemento posto a giustificazione delle stesse, con pertinente riferimento a giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1 -bis e 203, comma 1 -bis, cod. proc. pen., soltanto qualora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, 4 mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 1, n. 11640 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 279322). Le stesse difese, invero, nonostante rivolgano critiche alla motivazione del decreto, fanno riferimento all'eccentrico concetto di "carenza di autonoma valutazione" del provvedimento (che trova la sua corretta collocazione tra le disposizioni che disciplinano la motivazione del provvedimento cautelare emesso dal Giudice delle indagini preliminari e che aveva costituito deduzione formulata in sede di riesame a cui il Tribunale ha fornito adeguata risposta), mostrando di non condividerne il contenuto tanto da criticare le ragioni espresse negli stessi anche con riferimento all'urgenza, così implicitamente riconoscendo la loro adeguata motivazione in ordine ad entrambi i profili. Nondimeno, si osserva la manifesta infondatezza della deduzione sotto tenuto conto che, per costanze giurisprudenza di questa Corte, «l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal pubblico ministero è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo ogni discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza. (Sez. 6, Sentenza n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271741), né il ricorrente indica quali sarebbero le captazioni, se del caso, interessate dalla nullità del provvedimento d'urgenza del Pubblico Ministero e prima della convalida del Giudice delle indagini preliminari che potrebbero poter in concreto aver inciso in maniera rilevante sul compendio indiziario (Sez. 6, n. 18725 del 19/04/2012, Ponzoni, Rv. 252644). Generiche risultano le critiche sollevate in sede di legittimità in ordine alla differente tipologia di procedimento (a carico di ignoti o di noti) nel quale sarebbero state autorizzate ed eseguite le intercettazioni;
in assenza di idonea allegazione che consenta a questa Corte di comprendere l'esatta consistenza della questione dedotta e la sua reale incidenza sull'utilizzabilità del contenuto delle intercettazione deve ritenersi che si sia in presenza di un mero errore materiale dell'atto (che neppure viene con la dovuta chiarezza indicato) nella parte in cui indica una tipologia di procedimento (mod. 44 a carico di ignoti), invece di altro (nnod. 21 a carico di noti), circostanza resa palese dall'identità di numero (806) dato che appare arduo possa costituire una pura coincidenza. 3. Il terzo, quarto e quinto motivo, con cui si contesta complessivamente la motivazione resa in ordine ai delitti contestati in via provvisoria (in tal senso è declinato l'atto di ricorso siglato dall'avvocato PP, pagg. 10 e 11) e la 5 lettura dei dati processuali ed il significato delle intercettazioni, sono inammissibili sotto plurimi profili. 3.1. Deve, innanzitutto, rinviarsi al consolidato principio di diritto secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle' ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi si risolvono nella censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti. Dette censure attingono, infatti, il merito della decisione in quanto tese, implicitamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884), specie con riferimento, in ipotesi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, all'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, che costituisce questione di fatto che, se logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3.2. Contrariamente a quanto sostenuto nella parte in cui genericamente si afferma che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame non avrebbe preso in esame i rilievi posti in quella sede cautelare, critica apodittica nella parte in cui non dà conto del contenuto delle specifiche omesse risposte, il Tribunale del riesame ha, comunque, delineato il quadro associativo che costituiva la premessa al fine di valutare l'adeguatezza o meno degli elementi poi valorizzati per la sussistenza dei gravi indizi, evidenziando le varie compagini esistenti sul territorio calabrese con particolare riferimento alla provincia di Vibo Valentia. Con ragionamento non connotato da manifesta illogicità il Collegio della cautela ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di ND La RO facendo esplicito riferimento alla specifica "competenza" della "famiglia La RO", per come ricostruita attraverso il richiamo all'attività processuale, alle sentenze passate in giudicato ed alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia;
ha evidenziato gli elementi da cui è emerso che - da anni - la 6 compagine dominava le più significative attività economiche del territorio di Tropea con particolare attenzione al settore turistico ed a quello del "movimento terra" e che fosse in stretto contatto con la "cosca O". Una volta inquadrato il contesto associativo di appartenenza in ordine al quale nessuna censura risulta essere stata formulata dal ricorrente, il Tribunale ha preso in esame la figura di ND la RO, figlio di SC e nipote di IO La RO, facendo presente come il ricorrente fosse ii braccio operativo della cosca ai diretti ordini dello zio IO, figura di vertice del locale sodalizio, attivo proprio nel portare a compimento atti di intimidazione nei confronti di imprenditori estorti come emerso dalle intercettazioni (a titolo di esempio il Collegio della cautela cita la lottizzazione CI e il cantiere "Eurospin" di Tropea) oltre che gravemente indiziato in ordine ai reati fine di estorsione aggravata di cui alle contestazioni provvisorie. Le difese mettono in discussione il significato assegnato al contenuto delle intercettazioni e delle emergenze processuali in merito al ruolo di esattore del La RO attraverso richiami di dati processuali asseritamente omessi ma di cui non si rende nota la valenza determinante o idonea a mutare gli esiti del giudizio cautelare fondato invece sul loro palese tenore laddove danno anche conto della strumentale copertura dell'attività di gestore di alcuni "Bed and Breakfast" la cui diretta riconducibilità al sodalizio emerge dall'interessamento dello "Zio IO" per conto del nipote ND e del fratello SC verso un funzionario della Regione Calabria. I Giudici della cautela hanno assegnato importanza ai plurimi tentativi di acquistare un locale da IC SS, il cui rifiuto di vendere faceva emergere come dietro tutti gli affari di tale settore ci fossero proprio i componenti della "famiglia", reso palese dalle captazioni da cui si evinceva come parte degli introiti illeciti venissero dispensati anche al ricorrente. A conforto della tesi che vedeva la radicata partecipazione al sodalizio del ricorrente quale operativo nel settore delle intimidazioni, venivano, altresì, apprezzate le risultanze investigative che nel 2014 conducevano all'arresto del medesimo trovato in possesso di un ordigno esplosivo insieme ad altro complice. 3.3. Di analoga decisività risultano le emergenze processuali valorizzate in ordine ai capi D), K) e Z), rilevandosi come le censure risultano apodittiche e prive di effettiva consistenza e, quindi, inidonee a confutare il chiaro tenore delle intercettazioni sia in ordine alla partecipazione quale concorrente - in particolare nella veste di esattore - delle estorsioni ai danni di imprenditori, sia in ordine al possesso di armi di cui discorre con lo zio IO La RO. Inconferente risulta, infine, il giudizio della difesa in ordine alla ritenuta illogica condotta di ND La RO che sarebbe andato a riscuotere la somma estorta 7 all'imprenditore TR Naso nonostante la parte offesa avesse già pagato il giorno prima, inconveniente commentato in termini negativi dallo zio con il padre di ND che il ricorrente tenta di confutare con argomenti che - ancora una volta - attingono al precluso merito nella parte in cui si tenta di assegnare un significato non decisivo al chiaro tenore del contenuto delle captazioni. 4. Generico risulta il motivo che censura la sussistenza delle esigenze cautelari sulla base della dedotta datazione dei fatti. Si premette il pacifico principio di diritto espresso da questa Suprema Corte secondo cui, nel caso di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale, che può essere superata solo quando emerga la rescissione dal vincolo associativo, e una presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. Quanto all'adeguatezza, deve osservarsi che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 48 del 2015, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 273, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., esclusivamente nella parte in cui tale norma prevede la presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere nei confronti del concorrente esterno nel delitto di associazione mafiosa, ribadendo la legittimità della scelta del legislatore al ricorso in via esclusiva alla misura carceraria nei confronti di chi risulti inserito a pieno titolo nell'associazione (in tal senso, tra le tante, v. Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 1, n. 13593 del 9/11/2016, Curcio, Rv. 269510; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726). Ciò premesso, il Tribunale della cautela, attenendosi al dato normativo, ha rilevato l'assenza di elementi da cui desumere la recisione dei rapporti con il sodalizio mafioso di riferimento, osservando come il medesimo si fosse già reso responsabile di altri significativi reati che davano conto di come le condotte contestate ed accertate in termini di gravità indiziaria fossero significative del pericolo di reiterazione, così da ritenere irrilevante il decorso del tempo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 6. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto la ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente 8 provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1 -bis dell'art. cit.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 20/06/2023.