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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 17179 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31/07/1977, residente in [...]17, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Santunione del Foro di Bologna, con studio in Bologna, Via
Rubbiani n. 3 ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in
Bologna, Via Rubbiani n. 3, parte attrice contro
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 24/09/1968 attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna in via del Gomito, 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Graziani del Foro di
Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Goito
n.11 parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
pagina 1 di 8
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 18/03/2025; il P.M è intervenuto.
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 01/08/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la ricorrente e in BOLOGNA il 06/09/2014, unione dalla Controparte_1
quale due nascevano due figlie: nata a [...] Persona_1
il 9/3/2014 e nata a [...] il [...]. Persona_2
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal 09/04/2020, data nella quale erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 24/11/2020.
La sig.ra , riportava che, il 02/04/2021, poco dopo l'emissione della Parte_1
sentenza di separazione giudiziale di cui sopra, il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, all'esito di dibattimento, con sentenza n. 3463 del
17/11/2020 condannava alla pena di anni tre di reclusione per i Controparte_1
reati di cui agli articoli 61 n. 11 quinquies, 572 c.p. posti in essere in danno della signora anche alla presenza delle figlie minori. Pt_1
La ricorrente aggiungeva inoltre che il padre negli anni non avesse mai posto fine al perdurante atteggiamento di disinteresse nei confronti del nucleo familiare, lasciando la donna da sola a prendersi cura delle figlie. Chiedeva altresì
l'assegnazione della casa già familiare (alloggio ACER) sita in Bologna, Via
Zanardi n. 395/17, l'affidamento esclusivo alla sig.ra delle figlie con Parte_1
annesso monitoraggio dei servizi sociali competenti data la condotta violenta del padre e che fosse determinato in 400,00 euro mensili (200,00 euro per ogni figlia)
pagina 2 di 8 l'obbligo in capo al resistente di contribuire al mantenimento delle figlie, oltre al
50 % delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla domanda di Controparte_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio, ma proponeva una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni riguardanti le figlie e i rapporti economici tra le parti, tra cui un mantenimento per le minori di 200,00 euro mensili totali (100,00 euro per figlia), diminuendo l'importo dei 300,00 euro mensili previsti nella sentenza di separazione.
All'udienza del 30/05/2024 venivano sentite entrambe le parti, che si riportavano agli scritti difensivi depositati dai rispettivi avvocati;
il Giudice incaricava i
Servizi Sociali territorialmente competenti a monitorare il nucleo familiare e concedeva loro termine per il deposito della relativa relazione
La causa veniva istruita tramite approfondimenti demandati al Servizio sociale.
Il 17/01/2025 la difesa di parte attrice depositava, così come disposto dal Giudice all'udienza del 10/10/2024, il foglio di precisazione delle conclusioni, con il quale ribadiva le richieste avanzate in ricorso introduttivo;
lo stesso faceva la difesa di parte resistente nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il
20/01/2025.
Con comparsa conclusionale depositata il 14/02/2025la difesa di parte ricorrente ribadiva il totale disinteresse manifestato dal padre negli anni, ribadendo, in primo luogo, il mancato versamento di goni tipo di contributo al mantenimento per le figlie da parte del sig. la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la CP_1
decisione.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile il 06/09/2014 in
BOLOGNA, vivono separati in forza di sentenza del Tribunale di Bologna resa nel 2020.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pagina 3 di 8 pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
Sull'affido e sul collocamento della prole
Relativamente alla gestione dei figli della coppia deve essere confermato il regime di affido esclusivo in considerazione delle pregresse condotte maltrattanti e violente del convenuto,ciò che impedisce un'efficace gestione comune delle figlie. Il Servizio riferisce “ Il servizio scrivente ha instaurato una collaborazione positiva con la signora che si rivolge al servizio mostrando Pt_1
consapevolezza circa il percorso;
la figura materna è disponibile e attenta ai bisogni delle minori, supportando loro nel percorso di crescita e riservando cura all'aspetto emotivo delle minori”
La madre non solo è una figura genitoriale oggetto di positiva valutazione da parte del Servizio, ma rappresenta anche l'unica figura di riferimento delle due figlie minori: “Rispetto al legame affettivo delle minori con la madre, si rappresenta Pt_ che le stesse individuano la signora come unica figura di riferimento;
le minori appaiono serene e vivaci, a loro agio nel rapporto con la madre che viene
Pt_ rispettata nel suo ruolo. La signora è puntuale rispetto al percorso scolastico delle minori e si occupa delle attività extrascolastiche come le attività sportive e il supporto ai compiti. Da quando è nata la sorellina le minori si rendono spesso disponibili a intrattenere la piccola e stanno imparando, insieme alla mamma che le coinvolge, in maniera positiva e attenta, a convivere con la neonata”.
La madre potrà assumere in autonomia le decisioni in ambito sanitario scolastico e per la richiesta di documenti,
Le minori saranno collocate presso la madre con conseguente assegnazione della casa familiare.
Il Servizio sociale quando le minori saranno pronte organizzerà incontri protetti padre figlie con facoltà di liberalizzarli in base all'andamento degli incontri.
Il Servizio sociale continuerà a monitorare il nucleo familiare per altri due anni.
Sul mantenimento delle figlie minori
pagina 4 di 8 Il padre è attualmente ristretto in carcere, in precedenza lavorava presso Interporto
La signora lavora e guadagna 1500,00 euro circa al mese,paga 350,00 Pt_1
euro di affitto, prenderà integralmente l'assegno unico..
pagina 5 di 8 Alla luce della situazione attuale del padre, prossima, tuttavia, al termine e della gestione esclusiva delle figlie svolta dalla madre, nonché delle loro esigenze si reputa equo porre a carico del padre un contributo mensile pari ad euro 300,00 da corrispondersi come disposto nella sentenza di separazione oltre rivalutazione
Istat e il 50% delle spese straordinarie.
pagina 6 di 8 Le spese legali seguono la soccombenza del resistente e sono compensate per un quarto in considerazione del quantum di mantenimento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio civile/concordatario contratto il 06/09/2014 in BOLOGNA tra Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Controparte_1
24/09/1968), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
BOLOGNA, atto n.398__ , Parte 1 __ anno 2014;
2) dispone che la prole minore della coppia, sia affidata alla madre in via esclusiva con facoltà di assumere in autonomia decisioni in ambito sanitario, scolastico e per la richiesta di documenti
3) valutato il preminente interesse della prole minore, stabilisce che la stessa abbia residenza con la madre presso l'abitazione familiare, che resta assegnata alla madre;
4) dispone che i Servizi sociali regolamentino le visite paterne, secondo il calendario e le modalità ritenute più opportune, inizialmente con la presenza di un educatore professionale in maniera da non destabilizzare le minori e successivamente con facoltà di liberalizzarle qualora le stesse dovessero dare buoni esiti o interromperle se disturbanti per le bambine;
5) 5) dispone che i Servizi vigilino sulle condizioni di vita delle minori per i prossimi due anni dalla presente sentenza e pongano in essere tutti gli interventi necessari per le stesse e per i genitori, segnalando eventuali situazioni pregiudizievoli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
6) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di
€ 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate pagina 7 di 8 secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di Bologna;
7) condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente le spese di lite nella misura di euro 3800,00 oltre rimborso forfettario,Iva e cpa come per legge.Compensa per un quarto le suddette spese legali
8) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
BOLOGNA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 4 giugno 2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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