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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1611/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1611/2023 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MICHELE DELUCA Parte_1 P.IVA_1
(CF ) e dell'Avv. Prof. GIOVANNI BATTISTA DELUCA C.F._1
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) QUALE MANDATARIA DI CP_1 P.IVA_2 CP_2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPINA PANTALISSI (CF
[...] P.IVA_3
C.F._3
APPELLATA (CF ) Controparte_3 P.IVA_4
CP_4 C.F._4
(CF ) Controparte_5 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI avverso la sentenza n. 35/2023 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il pagina 1 di 15 26/01/2023
CONCLUSIONI
In data 16.01.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza disattesa e rejetta, in accoglimento dell'impugnazione,
1) Accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità del contratto di “mutuo” fondiario del 17.2.2011, per notaio di Livorno, repertorio n. 46802, Persona_1 raccolta 22540, registrato a Livorno il 17.2.2011 al n. 1674,
2) Per conseguenza, ordinare al Conservatore dei RR. II. competente la cancellazione dell'ipoteca concessa in favore della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. dall'attrice/odierna appellante e iscritta in forza dell'atto del 17 febbraio 2011 per notaio di Livorno sui beni ivi descritti, con esonero Persona_1 del Conservatore da ogni responsabilità;
3) Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per QUALE MANDATARIA DI CP_1 Controparte_2
… affinché la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, rigetti l'appello perché infondato in fatto ed in diritto confermando, in ogni sua parte, la Sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 35/2023 pubblicata il 26/01/2023, il Tribunale di Livorno ha così deciso:
RESPINGE Le domande della parte attrice e degli intervenuti.
Condanna la e , in solido tra Parte_1 CP_4 Controparte_5 loro, a rimborsare a , quale procuratore di Controparte_6 CP_2
, le spese di lite, che si liquidano in € 4.607,00 per la fase di studio, €
[...]
pagina 2 di 15 3.039,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di volta a sentir accertare la Pt_1 nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato il 17 febbraio 2011, con il quale la Cassa di Risparmio di San Miniato (di seguito ) aveva mutuato la CP_7 somma di € 800.000 alla mutuo a garanzia del quale Controparte_3
l'attrice aveva concesso in favore della ipoteca di primo grado su immobili CP_7 di sua proprietà.
A fondamento della domanda, aveva allegato che la aveva Pt_1 CP_7 utilizzato la somma mutuata anziché come pattuito, per liquidità in favore della per il pagamento di esposizioni debitorie di quest'ultima nei suoi CP_3 confronti, così sostituendo un proprio credito chirografario con un credito ipotecario, con un comportamento contrario a buona fede, soprattutto nei confronti di essa terza datrice di ipoteca.
L'attrice, con riguardo al contratto di conto corrente recante un saldo negativo, in essere con la aveva, altresì, dedotto violazione del divieto di anatocismo, CP_7 il superamento dei tassi soglia vigenti nei diversi periodi per effetto delle rilevazioni introdotte dalla L. n.108/96 e la indeterminatezza degli interessi convenzionali, in quanto individuati mediante il rinvio agli usi su piazza.
Si era costituita in giudizio nella sua qualità di procuratrice di CP_1
società cessionaria del credito derivante dal contratto di Controparte_2 mutuo su menzionato, eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Con comparsa di intervento volontario ex art.105 c.p.c. si erano costituiti in giudizio anche e , quali garanti delle CP_4 Controparte_5 obbligazioni assunte dalla con il contratto di mutuo ipotecario, CP_3 associandosi alla domanda di nullità dello stesso proposta e deducendo la pagina 3 di 15 conseguente nullità della fideiussione rilasciata dal e dei contratti di CP_4 pegno sottoscritti da entrambi gli intervenuti a garanzia del contratto di mutuo.
Il e la avevano, altresì, chiesto dichiararsi la nullità del CP_4 CP_5 contratto di conto corrente in relazione alle clausole con le quali sarebbero stati pattuiti interessi superiori al tasso soglia ed interessi anatocistici e sarebbero state applicate commissioni di massimo scoperto ed altre spese non pattuite.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito solo Parte_1
o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Pt_1
Appello quale mandataria di cessionaria CP_1 Controparte_2 del credito della ex Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., la
[...] nonché e Controparte_3 CP_4 CP_5
(di seguito anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Violazione dell'art. 38 e ss. d. lgs. 385/1993 (c.d. TUB) e degli artt. 1813 e ss. e 1852 c.c. - sull'esatta qualificazione giuridica della fattispecie negoziale del
17.2.2011: pactum de non petendo e non contratto di mutuo, per difetto di effettiva traditio delle somme;
2. Violazione degli artt. 2 Cost., 38 ss. D. Lgs. 385/1993, 1175, 1176, 1375,
1418 ss, 1813 ss. c.c. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - violazione dei doveri di correttezza e buona fede: concessione del credito e distrazione delle somme dall'utilizzo convenuto con il terzo datore di ipoteca omessa motivazione della sentenza;
3. Violazione degli artt. (2 Cost, 38 ss. D. Lgs. 385/1993, 1175, 1176, 1375,
1418 ss., 1813 ss. e) 2043 c.c. e 132, n. 4, c.p.c. - sull'abusiva erogazione del credito;
omessa motivazione della sentenza;
4. Violazione degli artt. 38 D. Lgs. 385/1993, 1343, 1418 ss. e 1813 ss c.p.c. -
pagina 4 di 15 sulla mancanza della causa tipica di un contratto di mutuo nella fattispecie negoziale del 17.2.2011;
5. Violazione degli artt. 1283, 1284, 1346. 1418, 1813 ss. sul fondamento dei pagamenti posti in essere dalla banca con il netto ricavato del mutuo: debitoria determinata da clausole nulle e/o illecite e/o indeterminate
6. La condanna alle spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, quale mandataria di Controparte_2 CP_1 nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure
[...] mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Per contro, nonostante la rituale evocazione in giudizio, la
[...]
(di seguito solo ), Controparte_3 CP_3 CP_4
e non si sono costituiti, di talché ne è stata dichiarata la Controparte_5 contumacia.
In data 16.01.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
pagina 5 di 15 Col primo motivo di gravame quale terzo datore di ipoteca, denuncia Pt_1 violazione dell'art. 38 e ss. D. Lgs. 385/1993 (c.d. TUB) e degli artt. 1813 e segg.
e 1852 c.c., per avere il Tribunale omesso di dare alla fattispecie negoziale del
17.02.2011, l'esatta qualificazione giuridica: pactum de non petendo e non contratto di mutuo, per difetto di effettiva traditio delle somme.
Con In particolare, l'APPELLANTE sostiene che la grazie ad artifici contabili, contestualmente all'apparente erogazione della somma, invece di rendere disponibile il danaro “a scopo di liquidità” (come era stato espressamente previsto sia nel contratto sia nella delibera di autorizzazione alla concessione di ipoteca da parte sua), avrebbe provveduto all'estinzione di pregresse esposizioni debitorie nei confronti di sé stessa.
Il Tribunale - dopo aver rilevato che il contratto di mutuo fondiario di € Con 800.000,00 concluso in data 17 febbraio 2011 tra la e la fosse CP_3 stato concesso “a scopo di liquidità” - ha escluso che la diversa destinazione della somma mutuata comportasse nullità del contratto, avendo, altresì, statuito che non potesse sostenersi “la assenza di traditio della somma mutuata, considerato che dalla documentazione prodotta in atti emerge che la società mutuataria ha avuto la giuridica disponibilità della stessa, elemento di per sé sufficiente a dimostrare la avvenuta erogazione della stessa (v.Cass.n.37654/21)”.
Concorda la Corte con tale argomentazione posto che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi”
(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022).
Tale circostanza è indirettamente ammessa anche dall'APPELLANTE, laddove si duole dell'uso non concordato della somma mutuata per l'estinzione di pregresse pagina 6 di 15 esposizioni debitorie da parte del mutuatario, di talché non è dato dubitare dell'esistenza del mutuo.
La Corte regolatrice ha avuto, inoltre, occasione di statuire che persino “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23149 del 25/07/2022).
La sentenza appellata va, dunque, confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame denuncia violazione degli artt. 2 Cost., Pt_1
38 TUB, 1175, 1176, 1375, 1418 e segg. e 1813 ss. c.c., nonché dell'art. 132, n.
4, c.p.c., per asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede, da parte della nella concessione del credito e per la distrazione delle somme CP_7 dall'utilizzo, con esso concordato quale terzo datore di ipoteca, lamentando sul punto l'omessa motivazione della sentenza.
La censura è infondata, in quanto strumentale non già ad una domanda di risarcimento danni, ma a quella volta a sentir “accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità del contratto di mutuo fondiario del 17.2.2011, per notaio di Livorno, repertorio n. 46802, raccolta 22540, registrato a Persona_1
Livorno il 17.2.2011 al n. 1674”
pagina 7 di 15 La violazione dell'obbligo di buona fede costituisce, infatti, violazione di una norma di condotta tale da integrale profili di responsabilità, ma non profili di nullità del contratto.
La Corte regolatrice sul punto è chiara nell'affermare che “i principi di buona fede e correttezza sono previsti dal codice civile, come tali, in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337), a quella dell'interpretazione del contratto (art. 1366) ed a quella della sua esecuzione (art. 1375), sicché la violazione dell'obbligo di attenervisi, sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire
l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25047 del 27/11/2009).
La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata, con la sopra estesa motivazione integrativa.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame denuncia violazione degli artt. 2 Cost, 38 ss. Pt_1
D. Lgs. 385/1993, 1175, 1176, 1375, 1418 ss., 1813 ss. e 2043 c.c. nonché dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per quanto concerne la pretesa abusiva erogazione del credito, mediante abuso della posizione di contraente forte, da parte della CP_7 su cui vi sarebbe stata omessa motivazione.
Rileva, in primo luogo, il Collegio che “l'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete
pagina 8 di 15 prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito impugnata, in quanto il tribunale non aveva provveduto, a decorrere dall'esercizio antecedente all'operazione di finanziamento controversa e, successivamente, sino all'ultimo esercizio precedente la dichiarazione di fallimento, al vaglio analitico della situazione economico-patrimoniale della società successivamente fallita, attraverso il riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perdite registratesi nel medesimo lasso temporale)” (Cass.
Sez. 1 - Sentenza n. 29840 del 27/10/2023).
La banca può essere, dunque, responsabile per concessione abusiva del credito, in caso di nuova finanza illecita o di mantenimento dei contratti in corso, che abbiano cagionato una diminuzione del patrimonio dell'imprenditore, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio, a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., anche se la S.C., con Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021, ha precisato che “non integra un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi”.
pagina 9 di 15 Orbene, nella fattispecie, neppure sotto il profilo dell'abuso della posizione di contraente forte da parte della in violazione dell'art. 38 comma 2 T.U.B. è CP_7 stato allegato alcun profilo responsabilità della stessa a fondamento di un'azione risarcitoria.
La domanda riproposta in questa sede riguarda, infatti, come già evidenziato la pretesa inesistenza o nullità del contratto di mutuo.
In tal senso, va integrata la motivazione della sentenza che va, comunque, confermata.
IV. quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con quarto motivo di appello denuncia violazione degli artt. 38 TUB, Pt_1
1343, 1418 e segg. e 1813 e segg. c.p.c., per mancanza della causa tipica di un contratto di mutuo, nella fattispecie negoziale del 17.02.2011.
In particolare, l'APPELLANTE deduce che il contratto per cui è lite, alla luce del vero scopo perseguito in concreto dalla banca mutuante, di “consolidare” il proprio (presunto) credito e di “lucrare” una garanzia reale da parte di terzi, invece del dichiarato “scopo di liquidità”, fosse in concerto privo della causa tipica di un contratto di mutuo, consistente nello scambio tra il denaro che il mutuante eroga al mutuatario ed il corrispettivo che questi deve pagare sotto forma di interessi nel corso della restituzione del capitale.
La critica è priva di pregio, atteso che come statuito dalla Corte regolatrice, il cui orientamento questo Collegio condivide e fa proprio, “il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
né - si è detto - l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo,
pagina 10 di 15 dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12).
Invece, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. (v. per utili riferimenti Cass. n.
25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione
è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)” (Cass.
Civile Sez. 3 sentenza n. 9838 del 14/04/2021).
Sempre in parte motiva di tale pronuncia di legittimità, si legge altresì: “Il punto centrale della questione, in sostanza, è che in tutti i casi in cui sia dedotta
l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora - invece - venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell' interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale. Pertanto, per distinguere l'un tipo dall'altro, ove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate;
la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
negli altri casi,
pagina 11 di 15 l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso”.
Ebbene, ciò è quanto si rinviene nella fattispecie concreta, avendo le parti all'art. 1 del contratto di mutuo del 17.02.2011 previsto per quanto qui d'interesse, quanto segue:
Si può, dunque, addivenire alla conclusione che la dichiarata finalità di liquidità del mutuo in oggetto costituisce un mero motivo del contratto mutuo fondiario de quo, che quindi non può essere qualificato come mutuo di scopo, “poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25793 del 22/12/2015).
Anche sul punto, dunque, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quinto rilievo critico denuncia violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, Pt_1
1418, 1813 e segg. c.c. sul fondamento dei pagamenti posti in essere dalla con il netto ricavato del mutuo, pagamenti che sarebbero indebiti in CP_7 quanto determinati da clausole nulle e/o illecite e/o indeterminate
(capitalizzazione trimestrale interessi, c.m.s., rinvio agli usi ecc., valute) e/o da di interessi convenzionali non concordati per iscritto.
pagina 12 di 15 Al riguardo, il primo giudice si è così espresso: “risulta irrilevante l'indagine che la parte attrice e la parte intervenuta hanno sollecitato, anche in sede di precisazione delle conclusioni, sul conto corrente n. cc 1630200479, perché
l'eventuale accertamento di applicazione di interessi usurari ovvero anatocistici o di spese non pattuite su detto conto corrente, con conseguente potenziale insussistenza del saldo negativo indicato dalla banca (e quindi nullità del contratto di mutuo, in quanto contratto al fine di estinguere un debito derivante da saldo passivo “falso e apparente” del conto corrente) non può condurre alla nullità del contratto di mutuo, nel quale si dichiara soltanto il bisogno di liquidità del mutuatario”.
L'APPELLANTE critica, dunque, tale passaggio motivazionale per il fatto che, a suo dire, essendo nullo il contratto del 17.02.2011, anche a volerlo qualificare come mutuo, la somma pagata col retratto del medesimo sarebbe stata determinata in base a conteggi posti in essere in forza di clausole contrattuali palesemente illecite e/o di interessi convenzionali ultralegali, mai stabiliti e concordati dalle parti per iscritto e dell'applicazione di c.d. valute diverse da quelle del dì dell'effettuazione dell'operazione.
A giudizio del Collegio, la destinazione del retratto del mutuo per pagare pretese somme indebite risulta effettivamente irrilevante, non essendo stata prevista in contratto, ma essendo riconducibile alla mera volontà del mutuatario, il quale, conseguito il retratto del mutuo per ottenere liquidità, l'hai poi destinata, per esclusiva volontà propria, a ripianare pregresse passività.
Pertanto, in difetto di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente ed il mutuo in argomento, non avrebbe potuto far valere l'illegittimità di Pt_1 eventuali clausole del contratto di conto corrente per inferirne la nullità del mutuo e l'invalidità della prestata garanzia reale.
Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza impugnata non risulta scalfita.
pagina 13 di 15 VI. sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ultimo rilievo critico l'APPELLANTE si duole della propria condanna alle spese di lite e sostiene che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la invocata riforma della sentenza dovrebbe comportare, inevitabilmente, anche la riforma del capo relativo alle spese processuali, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che dovrebbe portare inevitabilmente all'accoglimento delle proprie domande.
In realtà, osserva il Collegio, che per quanto sopra argomentato correttamente il giudice di prime cure ha pronunciato la condanna alle spese del grado di Pt_1
a fronte della sua legittima soccombenza e quindi in corretta applicazione del principio di causalità che impone alla parte soccombente l'onere di pagare le spese di lite sostenute dalla controparte.
Pertanto, anche sul punto la sentenza appellata merita piena conferma.
VII. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese CP_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in Pt_1 relazione ed all'attività svolta, con applicazione dei valori compresi tra i minimi ed i medi, in quanto più aderenti al valore dichiarato della controversia, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Nei rapporti processuali con le parti appellate rimata contumaci è dato compensare per intero le spese del presente grado del giudizio a fronte della Con stessa linea difensiva tenuta dalle stesse nei confronti di sostanzialmente adesiva a quella di . Pt_1
Inoltre, non è dato vagliare la fondatezza delle ulteriori domande formulate in primo grado dal e dalla quali garanti in quanto qui non Pt_2 CP_5 riproposte.
pagina 14 di 15 Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di quale mandataria di Parte_1 CP_1 [...]
CP_2 Controparte_3 CP_4
e avverso la sentenza n. 35/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_5
Livorno e pubblicata il 26/01/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 13.883,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1611/2023 promossa da:
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MICHELE DELUCA Parte_1 P.IVA_1
(CF ) e dell'Avv. Prof. GIOVANNI BATTISTA DELUCA C.F._1
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) QUALE MANDATARIA DI CP_1 P.IVA_2 CP_2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPINA PANTALISSI (CF
[...] P.IVA_3
C.F._3
APPELLATA (CF ) Controparte_3 P.IVA_4
CP_4 C.F._4
(CF ) Controparte_5 C.F._5
APPELLATI CONTUMACI avverso la sentenza n. 35/2023 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il pagina 1 di 15 26/01/2023
CONCLUSIONI
In data 16.01.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, ogni altra istanza disattesa e rejetta, in accoglimento dell'impugnazione,
1) Accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità del contratto di “mutuo” fondiario del 17.2.2011, per notaio di Livorno, repertorio n. 46802, Persona_1 raccolta 22540, registrato a Livorno il 17.2.2011 al n. 1674,
2) Per conseguenza, ordinare al Conservatore dei RR. II. competente la cancellazione dell'ipoteca concessa in favore della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a. dall'attrice/odierna appellante e iscritta in forza dell'atto del 17 febbraio 2011 per notaio di Livorno sui beni ivi descritti, con esonero Persona_1 del Conservatore da ogni responsabilità;
3) Condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per QUALE MANDATARIA DI CP_1 Controparte_2
… affinché la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, rigetti l'appello perché infondato in fatto ed in diritto confermando, in ogni sua parte, la Sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 35/2023 pubblicata il 26/01/2023, il Tribunale di Livorno ha così deciso:
RESPINGE Le domande della parte attrice e degli intervenuti.
Condanna la e , in solido tra Parte_1 CP_4 Controparte_5 loro, a rimborsare a , quale procuratore di Controparte_6 CP_2
, le spese di lite, che si liquidano in € 4.607,00 per la fase di studio, €
[...]
pagina 2 di 15 3.039,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase istruttoria, € 8.013,00 per la fase decisionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di volta a sentir accertare la Pt_1 nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato il 17 febbraio 2011, con il quale la Cassa di Risparmio di San Miniato (di seguito ) aveva mutuato la CP_7 somma di € 800.000 alla mutuo a garanzia del quale Controparte_3
l'attrice aveva concesso in favore della ipoteca di primo grado su immobili CP_7 di sua proprietà.
A fondamento della domanda, aveva allegato che la aveva Pt_1 CP_7 utilizzato la somma mutuata anziché come pattuito, per liquidità in favore della per il pagamento di esposizioni debitorie di quest'ultima nei suoi CP_3 confronti, così sostituendo un proprio credito chirografario con un credito ipotecario, con un comportamento contrario a buona fede, soprattutto nei confronti di essa terza datrice di ipoteca.
L'attrice, con riguardo al contratto di conto corrente recante un saldo negativo, in essere con la aveva, altresì, dedotto violazione del divieto di anatocismo, CP_7 il superamento dei tassi soglia vigenti nei diversi periodi per effetto delle rilevazioni introdotte dalla L. n.108/96 e la indeterminatezza degli interessi convenzionali, in quanto individuati mediante il rinvio agli usi su piazza.
Si era costituita in giudizio nella sua qualità di procuratrice di CP_1
società cessionaria del credito derivante dal contratto di Controparte_2 mutuo su menzionato, eccependo il difetto di legittimazione passiva e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda.
Con comparsa di intervento volontario ex art.105 c.p.c. si erano costituiti in giudizio anche e , quali garanti delle CP_4 Controparte_5 obbligazioni assunte dalla con il contratto di mutuo ipotecario, CP_3 associandosi alla domanda di nullità dello stesso proposta e deducendo la pagina 3 di 15 conseguente nullità della fideiussione rilasciata dal e dei contratti di CP_4 pegno sottoscritti da entrambi gli intervenuti a garanzia del contratto di mutuo.
Il e la avevano, altresì, chiesto dichiararsi la nullità del CP_4 CP_5 contratto di conto corrente in relazione alle clausole con le quali sarebbero stati pattuiti interessi superiori al tasso soglia ed interessi anatocistici e sarebbero state applicate commissioni di massimo scoperto ed altre spese non pattuite.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito solo Parte_1
o anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Pt_1
Appello quale mandataria di cessionaria CP_1 Controparte_2 del credito della ex Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., la
[...] nonché e Controparte_3 CP_4 CP_5
(di seguito anche APPELLATI) proponendo gravame avverso la suddetta
[...] sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Violazione dell'art. 38 e ss. d. lgs. 385/1993 (c.d. TUB) e degli artt. 1813 e ss. e 1852 c.c. - sull'esatta qualificazione giuridica della fattispecie negoziale del
17.2.2011: pactum de non petendo e non contratto di mutuo, per difetto di effettiva traditio delle somme;
2. Violazione degli artt. 2 Cost., 38 ss. D. Lgs. 385/1993, 1175, 1176, 1375,
1418 ss, 1813 ss. c.c. e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - violazione dei doveri di correttezza e buona fede: concessione del credito e distrazione delle somme dall'utilizzo convenuto con il terzo datore di ipoteca omessa motivazione della sentenza;
3. Violazione degli artt. (2 Cost, 38 ss. D. Lgs. 385/1993, 1175, 1176, 1375,
1418 ss., 1813 ss. e) 2043 c.c. e 132, n. 4, c.p.c. - sull'abusiva erogazione del credito;
omessa motivazione della sentenza;
4. Violazione degli artt. 38 D. Lgs. 385/1993, 1343, 1418 ss. e 1813 ss c.p.c. -
pagina 4 di 15 sulla mancanza della causa tipica di un contratto di mutuo nella fattispecie negoziale del 17.2.2011;
5. Violazione degli artt. 1283, 1284, 1346. 1418, 1813 ss. sul fondamento dei pagamenti posti in essere dalla banca con il netto ricavato del mutuo: debitoria determinata da clausole nulle e/o illecite e/o indeterminate
6. La condanna alle spese.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, quale mandataria di Controparte_2 CP_1 nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure
[...] mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Per contro, nonostante la rituale evocazione in giudizio, la
[...]
(di seguito solo ), Controparte_3 CP_3 CP_4
e non si sono costituiti, di talché ne è stata dichiarata la Controparte_5 contumacia.
In data 16.01.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
pagina 5 di 15 Col primo motivo di gravame quale terzo datore di ipoteca, denuncia Pt_1 violazione dell'art. 38 e ss. D. Lgs. 385/1993 (c.d. TUB) e degli artt. 1813 e segg.
e 1852 c.c., per avere il Tribunale omesso di dare alla fattispecie negoziale del
17.02.2011, l'esatta qualificazione giuridica: pactum de non petendo e non contratto di mutuo, per difetto di effettiva traditio delle somme.
Con In particolare, l'APPELLANTE sostiene che la grazie ad artifici contabili, contestualmente all'apparente erogazione della somma, invece di rendere disponibile il danaro “a scopo di liquidità” (come era stato espressamente previsto sia nel contratto sia nella delibera di autorizzazione alla concessione di ipoteca da parte sua), avrebbe provveduto all'estinzione di pregresse esposizioni debitorie nei confronti di sé stessa.
Il Tribunale - dopo aver rilevato che il contratto di mutuo fondiario di € Con 800.000,00 concluso in data 17 febbraio 2011 tra la e la fosse CP_3 stato concesso “a scopo di liquidità” - ha escluso che la diversa destinazione della somma mutuata comportasse nullità del contratto, avendo, altresì, statuito che non potesse sostenersi “la assenza di traditio della somma mutuata, considerato che dalla documentazione prodotta in atti emerge che la società mutuataria ha avuto la giuridica disponibilità della stessa, elemento di per sé sufficiente a dimostrare la avvenuta erogazione della stessa (v.Cass.n.37654/21)”.
Concorda la Corte con tale argomentazione posto che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi”
(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022).
Tale circostanza è indirettamente ammessa anche dall'APPELLANTE, laddove si duole dell'uso non concordato della somma mutuata per l'estinzione di pregresse pagina 6 di 15 esposizioni debitorie da parte del mutuatario, di talché non è dato dubitare dell'esistenza del mutuo.
La Corte regolatrice ha avuto, inoltre, occasione di statuire che persino “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23149 del 25/07/2022).
La sentenza appellata va, dunque, confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame denuncia violazione degli artt. 2 Cost., Pt_1
38 TUB, 1175, 1176, 1375, 1418 e segg. e 1813 ss. c.c., nonché dell'art. 132, n.
4, c.p.c., per asserita violazione dei doveri di correttezza e buona fede, da parte della nella concessione del credito e per la distrazione delle somme CP_7 dall'utilizzo, con esso concordato quale terzo datore di ipoteca, lamentando sul punto l'omessa motivazione della sentenza.
La censura è infondata, in quanto strumentale non già ad una domanda di risarcimento danni, ma a quella volta a sentir “accertare e dichiarare la inesistenza e/o la nullità del contratto di mutuo fondiario del 17.2.2011, per notaio di Livorno, repertorio n. 46802, raccolta 22540, registrato a Persona_1
Livorno il 17.2.2011 al n. 1674”
pagina 7 di 15 La violazione dell'obbligo di buona fede costituisce, infatti, violazione di una norma di condotta tale da integrale profili di responsabilità, ma non profili di nullità del contratto.
La Corte regolatrice sul punto è chiara nell'affermare che “i principi di buona fede e correttezza sono previsti dal codice civile, come tali, in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337), a quella dell'interpretazione del contratto (art. 1366) ed a quella della sua esecuzione (art. 1375), sicché la violazione dell'obbligo di attenervisi, sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire
l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25047 del 27/11/2009).
La sentenza appellata va, dunque, sul punto confermata, con la sopra estesa motivazione integrativa.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame denuncia violazione degli artt. 2 Cost, 38 ss. Pt_1
D. Lgs. 385/1993, 1175, 1176, 1375, 1418 ss., 1813 ss. e 2043 c.c. nonché dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per quanto concerne la pretesa abusiva erogazione del credito, mediante abuso della posizione di contraente forte, da parte della CP_7 su cui vi sarebbe stata omessa motivazione.
Rileva, in primo luogo, il Collegio che “l'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete
pagina 8 di 15 prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito impugnata, in quanto il tribunale non aveva provveduto, a decorrere dall'esercizio antecedente all'operazione di finanziamento controversa e, successivamente, sino all'ultimo esercizio precedente la dichiarazione di fallimento, al vaglio analitico della situazione economico-patrimoniale della società successivamente fallita, attraverso il riscontro dei netti patrimoniali e della relativa evoluzione alla luce degli utili ovvero delle perdite registratesi nel medesimo lasso temporale)” (Cass.
Sez. 1 - Sentenza n. 29840 del 27/10/2023).
La banca può essere, dunque, responsabile per concessione abusiva del credito, in caso di nuova finanza illecita o di mantenimento dei contratti in corso, che abbiano cagionato una diminuzione del patrimonio dell'imprenditore, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio, a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., anche se la S.C., con Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021, ha precisato che “non integra un'abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi di impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione "ex ante", di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito a detti scopi”.
pagina 9 di 15 Orbene, nella fattispecie, neppure sotto il profilo dell'abuso della posizione di contraente forte da parte della in violazione dell'art. 38 comma 2 T.U.B. è CP_7 stato allegato alcun profilo responsabilità della stessa a fondamento di un'azione risarcitoria.
La domanda riproposta in questa sede riguarda, infatti, come già evidenziato la pretesa inesistenza o nullità del contratto di mutuo.
In tal senso, va integrata la motivazione della sentenza che va, comunque, confermata.
IV. quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con quarto motivo di appello denuncia violazione degli artt. 38 TUB, Pt_1
1343, 1418 e segg. e 1813 e segg. c.p.c., per mancanza della causa tipica di un contratto di mutuo, nella fattispecie negoziale del 17.02.2011.
In particolare, l'APPELLANTE deduce che il contratto per cui è lite, alla luce del vero scopo perseguito in concreto dalla banca mutuante, di “consolidare” il proprio (presunto) credito e di “lucrare” una garanzia reale da parte di terzi, invece del dichiarato “scopo di liquidità”, fosse in concerto privo della causa tipica di un contratto di mutuo, consistente nello scambio tra il denaro che il mutuante eroga al mutuatario ed il corrispettivo che questi deve pagare sotto forma di interessi nel corso della restituzione del capitale.
La critica è priva di pregio, atteso che come statuito dalla Corte regolatrice, il cui orientamento questo Collegio condivide e fa proprio, “il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire;
né - si è detto - l'istituto mutuante è abilitato a controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo,
pagina 10 di 15 dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12).
Invece, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 cod. civ. (v. per utili riferimenti Cass. n.
25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione
è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)” (Cass.
Civile Sez. 3 sentenza n. 9838 del 14/04/2021).
Sempre in parte motiva di tale pronuncia di legittimità, si legge altresì: “Il punto centrale della questione, in sostanza, è che in tutti i casi in cui sia dedotta
l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora - invece - venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell' interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale;
in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale. Pertanto, per distinguere l'un tipo dall'altro, ove manchi un interesse del mutuante allo scopo, sul mutuatario non grava uno specifico obbligo di destinazione delle somme erogate;
la qualificazione in termini di mutuo di scopo si può, invece, affermare quando sia rinvenibile un obbligo specifico del mutuatario nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - alla specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo;
negli altri casi,
pagina 11 di 15 l'inosservanza della destinazione indicata in contratto non rileva ai fini della validità o meno del contratto stesso”.
Ebbene, ciò è quanto si rinviene nella fattispecie concreta, avendo le parti all'art. 1 del contratto di mutuo del 17.02.2011 previsto per quanto qui d'interesse, quanto segue:
Si può, dunque, addivenire alla conclusione che la dichiarata finalità di liquidità del mutuo in oggetto costituisce un mero motivo del contratto mutuo fondiario de quo, che quindi non può essere qualificato come mutuo di scopo, “poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25793 del 22/12/2015).
Anche sul punto, dunque, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col quinto rilievo critico denuncia violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, Pt_1
1418, 1813 e segg. c.c. sul fondamento dei pagamenti posti in essere dalla con il netto ricavato del mutuo, pagamenti che sarebbero indebiti in CP_7 quanto determinati da clausole nulle e/o illecite e/o indeterminate
(capitalizzazione trimestrale interessi, c.m.s., rinvio agli usi ecc., valute) e/o da di interessi convenzionali non concordati per iscritto.
pagina 12 di 15 Al riguardo, il primo giudice si è così espresso: “risulta irrilevante l'indagine che la parte attrice e la parte intervenuta hanno sollecitato, anche in sede di precisazione delle conclusioni, sul conto corrente n. cc 1630200479, perché
l'eventuale accertamento di applicazione di interessi usurari ovvero anatocistici o di spese non pattuite su detto conto corrente, con conseguente potenziale insussistenza del saldo negativo indicato dalla banca (e quindi nullità del contratto di mutuo, in quanto contratto al fine di estinguere un debito derivante da saldo passivo “falso e apparente” del conto corrente) non può condurre alla nullità del contratto di mutuo, nel quale si dichiara soltanto il bisogno di liquidità del mutuatario”.
L'APPELLANTE critica, dunque, tale passaggio motivazionale per il fatto che, a suo dire, essendo nullo il contratto del 17.02.2011, anche a volerlo qualificare come mutuo, la somma pagata col retratto del medesimo sarebbe stata determinata in base a conteggi posti in essere in forza di clausole contrattuali palesemente illecite e/o di interessi convenzionali ultralegali, mai stabiliti e concordati dalle parti per iscritto e dell'applicazione di c.d. valute diverse da quelle del dì dell'effettuazione dell'operazione.
A giudizio del Collegio, la destinazione del retratto del mutuo per pagare pretese somme indebite risulta effettivamente irrilevante, non essendo stata prevista in contratto, ma essendo riconducibile alla mera volontà del mutuatario, il quale, conseguito il retratto del mutuo per ottenere liquidità, l'hai poi destinata, per esclusiva volontà propria, a ripianare pregresse passività.
Pertanto, in difetto di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente ed il mutuo in argomento, non avrebbe potuto far valere l'illegittimità di Pt_1 eventuali clausole del contratto di conto corrente per inferirne la nullità del mutuo e l'invalidità della prestata garanzia reale.
Anche sotto tale profilo, quindi, la sentenza impugnata non risulta scalfita.
pagina 13 di 15 VI. sesta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con l'ultimo rilievo critico l'APPELLANTE si duole della propria condanna alle spese di lite e sostiene che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la invocata riforma della sentenza dovrebbe comportare, inevitabilmente, anche la riforma del capo relativo alle spese processuali, alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che dovrebbe portare inevitabilmente all'accoglimento delle proprie domande.
In realtà, osserva il Collegio, che per quanto sopra argomentato correttamente il giudice di prime cure ha pronunciato la condanna alle spese del grado di Pt_1
a fronte della sua legittima soccombenza e quindi in corretta applicazione del principio di causalità che impone alla parte soccombente l'onere di pagare le spese di lite sostenute dalla controparte.
Pertanto, anche sul punto la sentenza appellata merita piena conferma.
VII. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese CP_1 processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in Pt_1 relazione ed all'attività svolta, con applicazione dei valori compresi tra i minimi ed i medi, in quanto più aderenti al valore dichiarato della controversia, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Nei rapporti processuali con le parti appellate rimata contumaci è dato compensare per intero le spese del presente grado del giudizio a fronte della Con stessa linea difensiva tenuta dalle stesse nei confronti di sostanzialmente adesiva a quella di . Pt_1
Inoltre, non è dato vagliare la fondatezza delle ulteriori domande formulate in primo grado dal e dalla quali garanti in quanto qui non Pt_2 CP_5 riproposte.
pagina 14 di 15 Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di quale mandataria di Parte_1 CP_1 [...]
CP_2 Controparte_3 CP_4
e avverso la sentenza n. 35/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_5
Livorno e pubblicata il 26/01/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 13.883,50 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.02.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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