Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4325 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. ssa Clara Ruggiero, all' udienza del 3.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 24181 del R.G. anno 2024 tra
, e , tutti rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_3 giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall'Avv. Ignazio Sposito RICORRENTE contro
, in persona del l.r. p.t., elettivamente domiciliato presso Controparte_1 la sede legale in Napoli al c.so Garibaldi, 387, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pasquale Allocca e Luca Lepre;
RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato in data 11.11.2024 i ricorrenti convenivano in giudizio l' CP_2 esponendo di essere dipendenti con le qualifiche e la decorrenza meglio indicate
[...] nell' atto introduttivo. Lamentavano che, durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non avevano percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio ovvero non avevano percepito le seguenti spettanze connesse all'espletamento delle loro mansioni e/o collegate al loro status personale e professionale: indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011 (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione); indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011 (erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione); indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981; Deducevano di aver chiesto l'adeguamento dell'indennità corrisposta nei periodi di ferie alla retribuzione versata nei normali periodi di lavoro e hanno richiesto, altresì, il pagamento delle differenze retributive maturate, mediante presentazione di un reclamo gerarchico, ai sensi dell'art. 10 R.D. n. 148/1931 che, però, non era stato riscontrato dalla convenuta. Complessivamente i ricorrenti, riportandosi ad orientamenti eurocomunitari, sostengono che nel concetto di normale retribuzione, erogata durante il periodo annuale di ferie, debba comprendersi ogni emolumento fisso e continuativo ed in particolare quelli connessi all'espletamento delle mansioni svolte, ad esclusione dei
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento delle seguenti somme:
PAR. 202 - Per la perequativa come detto è previsto l'importo di € 4,00 per 30 giorni.
Il Totale è di € 120. Per cinque anni sono € 600,00
Per la compensativa come detto i ricorrenti percepiscono l'im-porto di € 1,50 per 30 giorni. Il Totale è di € 45,00. Per cinque anni sono € 225,00
Per l'indennità di turno come detto i ricorrenti percepiscono l'im-porto di € 0,52 per
30 giorni. Il Totale è di € 15,16. Per cinque anni sono € 78
PAR. 202 - Per la perequativa come detto è previsto l'importo di € 4,00 per 30 giorni.
Il Totale è di € 120. Per cinque anni sono € 600,00
Per l'indennità di turno come detto i ricorrenti percepiscono l'im-porto di € 0,52 per
30 giorni. Il Totale è di € 15,16. Per cinque anni sono € 78
PAR. 158 - Per la perequativa come detto è previsto l'importo di € 4,00 per 30 giorni.
Il Totale è di € 120. Per cinque anni sono € 600,00
Per la compensativa come detto i ricorrenti percepiscono l'im-porto di € 1,50 per 30 giorni. Il Totale è di € 45,00. Per cinque anni sono € 225,00
Per l'indennità di turno come detto i ricorrenti percepiscono l'im-porto di € 0,52 per
30 giorni. Il Totale è di € 15,16. Per cinque anni sono € 78
Pertanto si richiede la condanna dell' a corrispondere al sig. Parte_1
l'importo di € 903,00, al sig. l'importo di € 678,00, al sig. Parte_2 Parte_3
l'importo di € 903,00 di oltre interessi e rivalutazioni per le causali di cui al
[...] presente ricorso, nonché agli interessi dalla domanda e la liquidazione del maggior danno;
2) condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;
3) dichiarare, come per legge, provvisoriamente esecutiva l'emananda sentenza. “
L' si costituiva in giudizio e resisteva alle opposte pretese eccependo in via CP_2 preliminare l' intervenuta prescrizione e deducendo: - Che tutte le giornate di ferie maturate erano state regolarmente e correttamente retribuite secondo quanto stabilito dalla contrattazione nazionale di riferimento, quando fruite dal lavoratore;
- Che i giorni di ferie risultavano essere 25 + 1 di anzianità, per un totale di 26 (art. 5 CCNL, “26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno…” cui vanno aggiunti i 4 giorni di permesso di cui al CCNL 28 novembre 2015, per un ammontare finale complessivo di 30 giorni;
- Che in particolare, con riferimento all'indennità perequativa e compensativa, questa veniva riconosciuta al fine di operare un'omogeneizzazione del costo del lavoro in vista della fusione aziendale e garantire a tutti i lavoratori condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento;
- Che la percezione delle indennità rivendicate era, pertanto, legata al requisito oggettivo della effettiva presenza fisica e non al mero svolgimento di attività afferenti al contenuto della prestazione ordinaria resa dal lavoratore e non quindi nell'ambito della retribuzione fissa, bensì della retribuzione variabile, legando le stesse all'effettiva prestazione lavorativa resa;
- Che la percezione di tali indennità non era legata allo svolgimento tout court di qualsivoglia mansione inerente la prestazione lavorativa, e che quindi contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non può essere sussunta nella fattispecie esaminata dalla Corte di Giustizia nelle sentenze citate;
- Che secondo la CGUE non esiste un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, rimettendo, invece, allo Stato membro o alle parti sociali il compito di eventualmente fissare nella propria legislazione un siffatto principio;
- Che la tutela minima dei livelli retributivi non deve condurre il Giudice interno a ritenere operante un principio di onnicomprensività della retribuzione, da erogare durante le ferie;
- Che nella quantificazione degli istituti indiretti, il compenso per lavoro notturno o straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme di legge o di contratto collettivo;
- Che tale disciplina collettiva, stabilendo un trattamento di maggior favore, può derogare, ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, l. 14 luglio 1959 n. 741, anche al criterio di computo della tredicesima mensilità dettato - richiamando la “retribuzione globale di fatto" - dall'accordo interconfederale per l'industria 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, escludendo la computabilità dei compensi aggiuntivi nella tredicesima e prevedendo l'attribuzione di benefici diversi a favore del lavoratore.;
- Che “ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, l'art. 5 della l. n. 260 del 1949 contiene una esplicita definizione di "normale retribuzione" limitativa dell'ambito della locuzione "globale di fatto", sicché va escluso il computo del compenso per il lavoro straordinario, che non fa parte della retribuzione normale, anche se corrisposto in misura fissa e stabile;
- Che la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario non fa parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile;
- Che l'importo dell'indennità di turno ex Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 non è considerato utile agli effetti di alcun istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o contratto aziendali e neanche, quindi, ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità e dunque tale importo non fa parte della retribuzione normale di cui all'art. 1 del contratto nazionale di lavoro 12 marzo 1980 e troverà definitiva collocazione nell'ambito del rinnovo del contratto nazionale vigente;
- Che dunque dalla retribuzione “normale” sicuramente vanno esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, legati a specifiche prestazioni di servizio. Tanto premesso, richiamati gli accordi e le norme collettive di riferimento chiedeva che questo giudice volesse:
1. Rigettare il ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2. Dichiarare la prescrizione del diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via subordinata, che la condanna fosse ridotta.
Alla udienza odierna, svoltasi con modalità cartolare, lette le note pervenute nel termine assegnato alle parti, questo Giudice pronunciava sentenza.
***** Il ricorso va accolto.
Si può integralmente richiamare il precedente di cui a Cass. civ. Sez. lavoro, Sent.,17.5.19, n. 13425.
La Corte, con una sentenza assolutamente logica e completamente aderente i principi euorounitari che conformano la materia, ha statuito quanto segue:
4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3" Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, Per_1 Per_2 punto 22; del 29 novembre 2017, King, C-214/16, punto 33, nonchè del 4 ottobre 2018,
, C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare Per_4
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_3
15 settembre 2011, AM e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonchè dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_5
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C- 350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 nonchè). CP_3
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Persona_5 CP_3
e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente Per_6 collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza AM e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza AM e a, cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He, C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C155/10, cit., punto 26) che Per_6 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Applicando i principi suddetti alle ulteriori indennità di cui è causa, le stesse sono correlate alla presenza del lavoratore e, dunque, con palese evidenza, allo svolgimento delle sue mansioni. Ciò già basta per accogliere la domanda posto che, ovviamente, si deve tener conto della correlazione alle mansioni non quando l'istante è in ferie (e dunque le mansioni non le svolge) ma quando è in servizio. Tale conclusione è assolutamente peraltro in linea con il precedente di cui alla sentenza Z.J.R. Lock, (C-
539/12) della Cgue dove è stata ritenuta non conforme al diritto dell'Unione la mancata inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, la indennità percepita per le ore di volo (ovviamente nel periodo in cui il lavoratore non era in ferie). La tesi in questa sede propugnata ha trovato conforto anche presso la Corte di Appello di Napoli e da ultimo in sede di legittimità. Sulla questione si è espressa altresì la Corte di Cassazione sezione Lavoro con recentissima Ordinanza del 27.09.2024 n. 25850, la quale ha condiviso le conclusioni della Corte di Appello di Napoli n. 2346/2023 RG 2430.2022 secondo cui la Corte territoriale accoglieva l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale Pt_4 della medesima sede n. 2146/2022, e, in riforma di tale sentenza, dichiarava il diritto di detto lavoratore di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno.
Come rilevato dalla Suprema Corte “ Applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1362 c.c.), non poteva che concludersi che l'indennità perequativa/compensativa - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - era senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.”
Secondo la Corte, inoltre, l'indennità di turno è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore allora appellante era tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza, e che essa non aveva alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, e andava a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed era, quindi, assimilabile a quelle "integrazioni collegate ... alle qualifiche professionali", che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie. Infine, per la Corte la ricostruzione così operata non introduceva certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale.
La Corte di Appello di Napoli ha dedotto l'illegittimità dell'esclusione dell'indennità perequativa, compensativa e di turno dalle voci di retribuzione normale, quale parametro per la determinazione dell'indennità di ferie, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".
Non risultano condivisibili le censure della società datrice, ha osservato la Cassazione, secondo le quali essendo confluite diverse voci retributive previste dalla contrattazione di II livello nell'indennità perequativa/compensativa, detta indennità è determinata da alcune voci che appaiono tener conto della qualifica dei lavoratori sono corrisposte solo in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese (indennità KM). Per la stessa, gli importi correlativi all'indennità perequativa e all'indennità compensativa, conglobando in sé pregresse e varie indennità tutte legate ad effettive e/o particolari prestazioni rese, erano stati legittimamente e correttamente considerati assimilabili alle indennità saltuarie e variabili di cui all'art. 9 del CCNL del 12.3.1980.
Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione, circa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa, l'argomento della datrice che fa leva sul dato che in tali indennità sarebbero confluite varie indennità precedenti corrisposte in occasione dello svolgimento delle mansioni con valore di rimborso spese è meramente assertiva. Correttamente la Corte di Appello di Napoli ha fatto riferimento alla natura di tali indennità come già conformate nella contrattazione di rango non nazionale, che veniva in considerazione. Parimenti plausibile è la motivazione resa dalla Corte territoriale di secondo grado, ha osservato la Suprema Corte, circa l'indennità di turno;
motivazione che peraltro non risulta specificamente censurata dalla ricorrente dove ha concluso che è assimilabile alle "integrazioni collegate ... alle qualifiche professionali".
Pertanto, ad avviso di questo Giudice, sono pienamente condivisibili le conclusioni rassegnate nella recente sentenza della Corte di cassazione, assolutamente peraltro in linea con i principi di diritto della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (quale la sentenza del 2006) aventi efficacia vincolante diretta e prevalente Persona_7 sull'ordinamento nazionale.
Per la determinazione del dovuto può farsi utile riferimento ai conteggi depositati dai ricorrenti che appaiono privi di errori formali o di calcolo e sono incontestati nei criteri di calcolo e che conduce all' importo complessivo di euro 903,00 per Pt_1
, di euro 678,00 per e di euro 903,00 per .
[...] Parte_2 Parte_3
Non opera la prescrizione delle somme, che costituiscono credito di lavoro, in costanza di rapporto: la Corte di cassazione, con orientamento ormai consolidato ed assolutamente condivisibile per la sua intrinseca logicità, ha affermato che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Fornero (l. 92/12) e dal c.d. Jobs Act (d.lgs. 23/15), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può più considerarsi assistito da un regime di stabilità, essendo la reintegrazione ormai relegata a strumento di tutela recessivo rispetto all'indennità risarcitoria per cui la nuova disciplina sui licenziamenti manca pertanto dei presupposti necessari a scongiurare il timore di un licenziamento ingiusto in capo al lavoratore che intenda far valere i propri diritti in costanza del rapporto di lavoro;
ne deriva che, fintantoché il rapporto di lavoro non sia cessato, la prescrizione dei crediti da lavoro non può iniziare a decorrere (Cass. Sentenza 6 settembre 2022, n. 26246; Cass. Sentenza 20 ottobre 2022, n. 30957). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non è prodotta ricevuta di versamento del contributo unificato in formato PDF.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede: 1) Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: euro 903,00 in favore di , euro 678,00 in favore di Parte_1 Parte_2
ed euro 903,00 in favore di , oltre gli interessi legali e
[...] Parte_3 rivalutazione monetaria sui singoli importi su indicati rivalutati di anno in anno dal dì del dovuto di ciascuno di essi all'effettivo soddisfo;
2) Condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€. 1526,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito. Si comunichi.
NAPOLI, lì 3.6.2025. IL GIUDICE Dott.ssa Clara Ruggiero