Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 09/05/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02112/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2112 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Carmen Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di AN, con domicilio ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Augusta, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego n. 20240052691 del 23/07/2024, emesso dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, (protocollato e reso pubblico sul portale della Soprintendenza in data 24.07.2024) avente ad oggetto “ Progetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con medesima volumetria e spostamento di sedime di immobili esistenti ”, in riferimento alla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata in data 26/10/2023, relativa all'immobile ubicato in C.da Costa Saracena, Comune di Augusta (SR);
- nonché di tutti gli altri atti, ancorché non conosciuti, agli stessi presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, fra i quali, ove occorra, la nota endoprocedimentale della Sezione Beni Archeologici, datata 15/07/2024, e il parere negativo della S.18.3 espresso in data 03.03.2024 contrario al progetto in epigrafe.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana e della Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società -OMISSIS- agisce per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di diniego n. 20240052691 del 23 luglio 2024, emesso dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa sul “ Progetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con medesima volumetria e spostamento di sedime di immobili esistenti ”, in riferimento alla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata in data 26 ottobre 2023, relativa all'immobile ubicato in C.da Costa Saracena, Comune di Augusta, nonché per l’annullamento degli ulteriori atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali.
In punto di fatto, parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- la -OMISSIS- è proprietaria di un terreno sito in contrada Costa Saracena, nel Comune di Augusta, identificato al catasto al foglio 188, particelle 435, 436 e 437, su cui insiste un fabbricato “ in grave stato di degrado e a rischio di crollo ”;
- detto terreno è soggetto a vincoli paesaggistici e archeologici e rientra in una zona classificata come “ area di interesse archeologico ” ai sensi del Codice dei Beni Culturali; la zona, inoltre, sarebbe caratterizzata da particolari criticità geologiche legate alla presenza di cavità carsiche;
- in data 15 settembre 2023, il Comune di Augusta, su richiesta della ricorrente, ha rilasciato il certificato di sussistenza dei vincoli, classificando l’area come “ area di interesse archeologico ” ;
- in data 26 ottobre 2023, l’odierna ricorrente ha presentato, quindi, un progetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione degli immobili presenti nel suddetto terreno, con lo spostamento dell’area di sedime per delocalizzare il manufatto rispetto alle aree soggette a rischio geologico, mantenendo la stessa volumetria degli edifici preesistenti;
- in data 10 giugno 2024, la Soprintendenza di Siracusa ha emesso un preavviso di diniego, rilevando la presenza di vincoli paesaggistici e archeologici, ai sensi dell’art. 142 del Codice dei Beni Culturali;
- in data 20 giugno 2024, la società ricorrente ha presentato le proprie controdeduzioni, contestando la tardività del preannunciato provvedimento e rilevando l’intervenuta formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 46 della L.R. 17/2004; essa ha, altresì, rilevato l’erronea qualificazione dell’area, che risulta essere “ area di interesse archeologico ” e non “ bene archeologico ”, con le relative conseguenze;
- in data 15 luglio 2024, la Sezione Beni Archeologici della Soprintendenza ha emesso una nota endoprocedimentale, richiamando un parere negativo della S.18.2 espresso in data 3 marzo 2024, dichiarando che l’intervento avrebbe dovuto essere denegato perché possibile causa di danni ai beni culturali presenti;
- in data 23 luglio 2024, la Soprintendenza di Siracusa, pur a fronte delle controdeduzioni della ricorrente, ha rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica, ritenendo il progetto non compatibile con la tutela paesaggistica e archeologica dell’area, con parere pubblicato in data 24 luglio 2024.
Avverso detto diniego, l’odierna ricorrente ha formulato le seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 46 L.R. n. 17/2004 e del principio del silenzio-assenso.
A parere della ricorrente, la Soprintendenza avrebbe adottato il diniego avversato in violazione dell’art. 46 L.R. n. 17/2004, in applicazione del quale – decorsi centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica – detta autorizzazione deve intendersi rilasciata per silenzio assenso. Nel caso di specie, a fronte della domanda presentata in data 26 ottobre 2023, la Soprintendenza si è pronunciata con provvedimento del 23 luglio 2024, con un ritardo di oltre cinque mesi rispetto al termine perentorio previsto dalla legge.
L’Amministrazione avrebbe erroneamente richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 155/2021, la quale si è limitata a prendere atto dell’abrogazione del silenzio-assenso di cui all’art. 46 L.R. n. 17/2004 ad opera della L.R. n. 5/2011, senza pregiudicare la possibilità di una sua successiva reintroduzione, effettivamente avvenuta con L.R. n. 7/2019.
Il provvedimento, inoltre, sarebbe stato adottato anche in violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, essendo viziato da carenza di motivazione in merito al ritardo nella sua adozione e alla mancata applicazione dell’istituto del silenzio-assenso, nonostante le controdeduzioni presentate in data 20 giugno 2024 dalla ricorrente.
II) Violazione dell'art. 146, D. Lgs. n. 42/2004 .
Il provvedimento impugnato risulterebbe, altresì, viziato da violazione dell’art. 146, comma 9, D.lgs. n. 42/2004, in quanto basato su un parere reso oltre il termine perentorio di sessanta giorni ivi previsto e, quindi, privo di efficacia vincolante.
III) Errata interpretazione del PI IS .
Il diniego avversato sarebbe stato adottato dalla Soprintendenza in base ad una erronea interpretazione dell’art. 26 delle N.T.A. del PI IS, secondo cui “ in queste aree non è consentito effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici ”. Detta norma sarebbe stata applicata dall’Amministrazione in modo eccessivamente restrittivo, non tenendo conto del fatto che il progetto presentato dalla Società ricorrente prevede esclusivamente uno spostamento dell’area di sedime e un livellamento minimo del terreno, senza sbancamenti significativi né alterazioni tali da modificare in modo rilevante i caratteri morfologici e paesaggistici dell’area.
Ne deriverebbe, altresì, una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Soprintendenza ha denegato l’istanza in questione anziché valutare la possibilità di concedere l’autorizzazione, impartendo specifiche prescrizioni volte a minimizzare l’eventuale impatto paesaggistico dell’intervento.
IV) Motivazione carente, contraddittoria o insufficiente - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Violazione degli artt. 3 e 7 della l. r. 7/2019 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 come recepito dall’art.3 della L.r. 10/91 per difetto assoluto di motivazione e, in subordine, motivazione erronea e/o insufficiente. Violazione dei Principi di Trasparenza e Buon Andamento dell’Amministrazione Violazione dell’art. Art. 97 della Costituzione Italiana. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 .
In particolare, il provvedimento impugnato sarebbe carente di puntuale motivazione con riguardo ai seguenti profili:
a) Lettura errata e arbitraria della sentenza della Corte Costituzionale (n. 155/2021);
b) Carenza di motivazione , essendosi limitata l’Amministrazione a considerazioni generiche circa l’esistenza di vincoli archeologici, senza esporre in modo dettagliato e specifico le proprie valutazioni circa le caratteristiche dell’area, il progetto presentato e l’impatto effettivo sul paesaggio dell’intervento ivi previsto;
c) Insufficienza della motivazione , poiché il provvedimento impugnato non dà atto delle valutazioni dell’Amministrazione in ordine alla comparazione degli interessi coinvolti e alla possibilità di adottare misure diverse dal diniego e proporzionate rispetto al caso di specie;
d) Ulteriore contraddittorietà della motivazione poiché la Soprintendenza avrebbe applicato vincoli relativi a beni archeologici su un’area di interesse archeologico, senza motivare adeguatamente in ordine alla equiparazione tra le rispettive discipline.
V) Violazione dell’art. 7 della legge nazionale 241 del 90 come recepita in Sicilia dall’art. 8 della L.r 10/91 e dell’art. 9 della L.r 7/2019 - Violazione del principio partecipativo e mancata considerazione delle controdeduzioni - Vizio di istruttoria e violazione del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 - Mancata effettiva partecipazione del privato ai sensi dell’art. 146, comma 5, D. Lgs. n. 42/2004 .
Ulteriori profili di illegittimità del provvedimento impugnato deriverebbero dalla omessa motivazione in ordine alle controdeduzioni presentate dalla ricorrente in data 20 giugno 2024 e dalla conseguente violazione dell’art. 146, comma 5, D. Lgs. n. 42/2004, nonché dei principi di partecipazione al procedimento, del diritto di difesa, del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati.
VI) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti - Eccesso di potere per errore sul fatto presupposto. Errata qualificazione dell'area e mancata valutazione delle possibili misure preventive .
Il provvedimento risulterebbe, altresì, viziato da difetto di istruttoria, in quanto la Soprintendenza non avrebbe correttamente valutato la natura del vincolo esistente sull’area in questione, travisando le risultanze del Certificato di sussistenza dei vincoli e applicando la disciplina dei beni archeologici anziché quella relativa alle aree di interesse archeologico.
VII) Violazione del principio di proporzionalità - Restrizioni eccessive e sproporzionate rispetto alla natura del vincolo e all'entità dell'intervento.
La Soprintendenza, applicando al caso di specie le medesime restrizioni previste per i beni archeologici, avrebbe violato il principio di proporzionalità, sancito dall’art. 97 Cost., dagli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, dall’art. 3 L.R. n. 7/2019 e dall’art. 5 TUE.
VIII) Ingiustizia grave e manifesta - Sproporzione tra interesse pubblico e danno arrecato al privato. Violazione di legge artt. 41 e 42 Cost. e dell’art. 1, Protocollo Addizionale n. 1 CEDU – Limitazione del diritto di proprietà e dell'iniziativa economica .
Il diniego impugnato avrebbe violato i diritti e le norme di cui in rubrica e non avrebbe tenuto conto dello stato di grave degrado in cui versa detto immobile, con il rischio di crolli e di danni per l’incolumità pubblica, né avrebbe evidenziato gli interessi pubblici che giustificherebbero i sacrifici imposti alla Società;
- Sproporzione e approccio alternativo : la condotta tenuta dall’Amministrazione si porrebbe, altresì, in contrasto con il principio del cd. dissenso costruttivo, in virtù del quale essa avrebbe dovuto indicare in modo specifico le criticità del progetto in relazione ai valori paesaggistici tutelati e le possibili modifiche da apportare al fine di ottenere il rilascio della richiesta autorizzazione paesaggistica.
IX) Eccesso di potere per sviamento e per pregiudizio .
Il comportamento complessivamente tenuto dalla Soprintendenza integrerebbe il vizio di eccesso di potere per sviamento, in quanto espressione di un atteggiamento ostativo nei confronti della ricorrente.
L’Amministrazione avrebbe ingiustificatamente ignorato le controdeduzioni della società, precludendole la possibilità di pervenire ad una soluzione concordata; avrebbe adottato un diniego categorico e immotivato e avrebbe arrecato un ingiustificato pregiudizio alla libertà di iniziativa privata della ricorrente.
- Violazione dei principi costituzionali (art. 97 Cost.), in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare il grave episodio di crollo parziale che ha interessato l’immobile in questione e, sotto altro profilo, avrebbe tenuto un atteggiamento di totale inerzia con riguardo alle esigenze di protezione delle grotte site nell’area, sulle quali non è stato apposto alcun vincolo.
X) Violazione del diritto di proprietà (Carta di Nizza e CEDU), dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e del diritto alla proprietà (art. 42 Cost.), in quanto il diritto di proprietà può essere oggetto di limitazioni esclusivamente nel rispetto del principio di proporzionalità e quando esse siano espressamente previste dalla legge, volte al perseguimento di uno scopo legittimo e non eccessive rispetto al fine perseguito.
XI) Incongruenze del parere espresso dalla Sezione Beni Archeologici e ulteriore vizio di istruttoria Violazione delle norme che regolano la suddivisione delle competenze tra le Unità Operative di Base (U.O.B.) della Soprintendenza .
Sul piano procedurale, il provvedimento sarebbe, inoltre, viziato dalla violazione delle norme che regolano la suddivisione delle competenze tra le diverse Unità Operative di Base della Soprintendenza; ciò in quanto la Soprintendenza ha ritenuto vincolante il parere endoprocedimentale, reso dalla S.18.2 – Unità Operativa di Base “Sezione per i beni archeologici”, che, con nota del 15 luglio 2024, ha rilevato di essersi pronunciato in senso contrario al progetto della ricorrente con un parere espresso in data 3 marzo 2024. Detta U.O.B. sarebbe, però, manifestamente incompetente, in quanto, nel caso di specie, verrebbe in rilievo un’area di interesse archeologico, la cui competenza spetta all’U.O.B. “Sezione per i beni paesaggistici e demoetnoantropologici”;
- Vizio di istruttoria: delega ingiustificata e motivazione contraddittoria , in quanto il dedotto vizio di istruttoria deriverebbe dal fatto che la Soprintendenza avrebbe fondato la propria decisione su un parere espressione di una sezione incompetente. Inoltre, sia la nota endoprocedimentale della Sezione Beni Archeologici del 15 luglio 2024 sia il parere negativo della S.18.2 del 03 marzo 2024 ivi richiamato non sono stati comunicati alla ricorrente: ne deriverebbe la violazione del diritto di partecipazione al procedimento amministrativo di cui all’art. 7 L. n. 241/1990 e del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
2. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 25 novembre 2024 e, con successiva memoria del 12 dicembre 2024, ha sostenuto la legittimità del provvedimento impugnato.
3. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2024, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare in vista della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
4. In prossimità dell’udienza di discussione, la società ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a., con la quale ha ribadito le argomentazioni già esposte in seno al ricorso.
5. Alla pubblica udienza del giorno 8 aprile 2025, a seguito di rinvio, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. La vicenda contenziosa in esame ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione paesaggistica, emesso dalla Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa sul “ Progetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con medesima volumetria e spostamento di sedime di immobili esistenti ”.
Le plurime censure di cui al ricorso in esame attengono, in sintesi, alle seguenti macro-questioni:
a) Mancata applicazione dell’istituto del silenzio-assenso di cui all’art. 46, comma 2, L.R. n. 17/2004;
b) Erronea equiparazione tra le discipline relative alle “ aree di interesse archeologico ” e ai “ beni archeologici ”;
c) Incompetenza della Sezione Beni Archeologici della Soprintendenza;
d) Difetto di istruttoria e di motivazione;
e) Violazione del principio di proporzionalità e del principio del cd. dissenso costruttivo.
2. Il ricorso è infondato.
3. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente sostiene la violazione dell’art. 46 L.R. n. 17/2004, in applicazione del quale, decorso il termine ivi previsto in assenza di un provvedimento espresso di diniego da parte della Soprintendenza, l’autorizzazione ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico deve intendersi tacitamente rilasciata per silenzio-assenso.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Sul punto, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che: “ Non è invocabile a favore della formazione del silenzio assenso l’art. 46 l.r. n. 17 del 2004, in quanto, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 2021, tale norma, che prevede il silenzio assenso in materia paesaggistica, è stata tacitamente abrogata dall’art. 7 comma 1 della l.r. n. 5/2011, che, modificando l’art. 23 della l.r. 10/1991, opera un rinvio dinamico alla l. n. 241/1990, così da rendere direttamente ed immediatamente applicabile nell’ordinamento siciliano l’art. 20 comma 4 l. n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei “procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico” (cfr. C.G.A.R.S. n. 907 del 2022; parere C.G.A. n. 465 del 2023).
In particolare, la disposizione regionale in questione deve considerarsi abrogata a partire dal 26 aprile 2011, cioè dal momento di entrata in vigore della L.R. Sicilia n. 5 del 2011, sicché (anche) la normativa vigente al momento della presentazione della domanda di nulla osta paesaggistico […] non prevedeva, per esso, la formazione del silenzio assenso ” (T.A.R. AN, sez. V, 24 settembre 2024, n. 3157; cfr. T.A.R. AN, sez. III, 1 luglio 2024, n. 2349).
E infatti, con la menzionata sentenza n. 155 del 23 giugno 2021 (depositata il 15 luglio 2021), la Corte costituzionale ha ritenuto irrilevanti e inammissibili le questioni sollevate dal Giudice rimettente in quanto afferenti ad una norma – l’art. 46 cit. – non applicabile in quanto abrogata il 26 aprile 2011 (“ Nel 2011 l’art. 23 della sopra ricordata legge reg. Sicilia n. 10 del 1991, di recepimento della legge n. 241 del 1990, è stato modificato dall’art. 7, comma 1, della legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale), nei seguenti termini: «1. Trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni». Il nuovo testo del citato art. 23 ha reso dunque applicabile nella Regione Siciliana l’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (introdotto nel 2005), che – come visto – esclude il silenzio-assenso nei «procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico». Dalla constatazione che si tratta di una norma di esclusione direttamente applicabile, che riguarda specificamente i procedimenti di tutela paesaggistica, si deve concludere che la sua applicazione è incompatibile con la permanente applicazione dell’art. 46, comma 2, ultimo periodo, della legge reg. Sicilia n. 17 del 2004 (che prevede il silenzio-assenso). Di conseguenza, la disposizione regionale in questione deve considerarsi abrogata a partire dal 26 aprile 2011, cioè dal momento di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 5 del 2011 ”).
Non appaiono neanche condivisibili le osservazioni della ricorrente in ordine alla “riviviscenza” della disciplina del silenzio-assenso di cui all’art. 46 L.R. n. 17/2004 a seguito dell’applicazione della L.R. n. 7/2019, abrogativa della L.R. n. 5/2011.
Sul punto, è stato rilevato che « la legge regionale n. 7 del 2019 (all’art. 29) non costituisce causa ostativa all’applicazione del regime di silenzio non significativo stabilito dalla legislazione statale sui procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1017 del 27 marzo 2023; di recente T.A.R. Palermo sez. II, n. 1257/2024), va ritenuto che, in base a “… una lettura dell’art. 29 l.r. sic. n. 7 del 2019 compatibile con la Carta fondamentale, con la correlata interpretazione che (quanto al riparto di competenze Stato – regioni) ne ha dato la Corte costituzionale, nonché in relazione ai criteri interpretativi della successione delle leggi nel tempo, debba essere escluso che l’odierna disciplina regionale ammetta (nuovamente) il silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione paesaggistica … Se è vero che la normativa siciliana sul procedimento amministrativo (e sul silenzio-assenso) contenuta nella l.r. sic. n. 7 del 2019 non esclude espressamente dal suo campo di applicazione i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico come invece avviene in seno all’art. 20 l. n. 241 del 1990, è altrettanto vero che detta omessa esclusione è colmata dal predetto art. 20 l. n. 241 del 1990.
Tale ultima previsione, come si è detto, non solo è di immediata applicazione in ambito regionale (Corte cost. n. 155 del 2021) ma non è neanche contraddetta dalla legge regionale siciliana la quale si limita a non considerare le autorizzazioni paesaggistiche tra le fattispecie di esclusione del silenzio assenso, così lasciando spazio all’espansione – in parte qua – dell’art. 20 l. n.241 del 1990 nella parte in cui, come si è detto individua, in un ambito di competenza statale (cfr. Corte cost. n. 155 del 2021, cit.) le ipotesi di obbligo del provvedimento espresso” » (T.A.R. AN, sez. V, 24 settembre 2024, n. 3157).
3.3. Non merita condivisione neanche l’assunto di parte ricorrente secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe viziato da carente motivazione sul punto, in quanto l’Amministrazione resistente avrebbe erroneamente interpretato quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la menzionata sentenza n. 155/2021 (quarto motivo di ricorso, sub a): “Lettura errata e arbitraria della sentenza della Corte Costituzionale ”).
Invero, in coerenza con i principi giurisprudenziali soprarichiamati, la Soprintendenza ha affermato quanto segue: “ Non si condividono le considerazioni relative al silenzio assenso relativo alle autorizzazioni paesaggistiche, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 2021 con la quale è stata dichiarata l’abrogazione dell’art. 46 comma 2 della L.R. 17/2004 posta in essere dall’art. 7 della L.R. n. 5/2011 risulta operativa; si richiamano a conferma di ciò le recenti sentenze del C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, n. 252 pubblicata il 3 aprile 2023 e n. 1054 pubblicata il 17.10.2022, nonché la sentenza del TAR AN n. 3222/2023 pubblicata il 30/10/2023. Con tali pronunce il C.G.A.R.S. ha confermato l’avvenuta abrogazione del cit. art. 46, comma 2, nella parte in cui esso prevedeva con autonoma disciplina regionale il silenzio assenso sulle autorizzazioni paesaggistiche; questo tacito assenso deve considerarsi abrogato a partire dal 26 aprile 2011, cioè dal momento di entrata in vigore della legge reg. Sic. 5 aprile 2011, n. 5, in ragione del recepimento dinamico previsto dall’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
L’Amministrazione, quindi, ha puntualmente motivato in ordine all’inapplicabilità dell’art. 46 cit., menzionando a supporto delle proprie considerazioni anche precedenti giurisprudenziali sul punto, ed ha quindi correttamente ritenuto non meritevoli di favorevole apprezzamento le osservazioni di parte ricorrente.
Consegue a ciò l’infondatezza anche del quinto motivo di ricorso in parte qua .
4. È infondato anche il motivo di ricorso (secondo), con il quale parte ricorrente desume l’illegittimità del provvedimento impugnato dalla violazione del termine di cui all’art. 146, comma 9, D. lgs. n. 42/2004.
Sul punto, è sufficiente rilevare che “ l’eventuale inosservanza, da parte della Soprintendenza, del termine assegnatole dal Legislatore (45 giorni), non determina alcuna fattispecie semplificativa in termini di silenzio-assenso né, tantomeno, consuma il potere consultivo di cui all’art. 146 citato d.lgs. - avente valore sostanzialmente provvedimentale - privandolo, semmai, della relativa natura vincolante (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sezione II-Quater, 30.06.2023, n. 11006; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 6.02.2023, n. 295; Consiglio di Stato sez. IV, 8.11.2022, n.9798) avuto riguardo all’esito finale del procedimento autorizzativo/consultivo, di natura paesaggistica ” (T.A.R. AN, sez. III, 17 febbraio 2025, n, 613; cfr. di recente anche Cons. St., sez. III, n. 8757 del 2024 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ne deriva che il mancato rispetto del termine previsto dalla legge non incide sulla validità del parere reso dalla Soprintendenza, quanto, semmai, sulla sua vincolatività.
5. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 26 N.T.A. del PI IS, il quale sarebbe stato oggetto di una interpretazione eccessivamente e ingiustificatamente restrittiva, che condurrebbe a conclusioni, in tesi, erronee e in contrasto con il principio di proporzionalità.
5.1. Le doglianze non appaiono fondate.
5.2. La disposizione richiamata prevede, in maniera piana, che nelle aree in questione non sia consentito “ effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici ”.
Nel preavviso di parere contrario del 10 giugno 2024 (espressamente richiamato nel provvedimento impugnato quale “ parte integrante e sostanziale ” dello stesso), la Soprintendenza ha ritenuto che “… lo spostamento dell’area di sedime risulta in contrasto con l’art. 26 della N.T.A. del PI IS …”; infatti, “il progetto, prevedendo di effettuare sbancamenti del terreno, trasforma innegabilmente i caratteri morfologici e paesaggistici del territorio, risultando pertanto in contrasto con le N.t.A. del P.P. ”.
Invero, il progetto in esame ha ad oggetto un intervento di demolizione dell’immobile denominato “Corpo 1” e la sua ricostruzione con la medesima volumetria, ma con spostamento della sua area di sedime, che comunque comporta sbancamenti del terreno (cfr. preavviso di rigetto) che la Soprintendenza, con valutazione discrezionale, ha ritenuto non consentiti nell’area de qua .
In particolare, con le motivazioni di cui sopra, la Soprintendenza ha ritenuto che il progetto non fosse conforme agli obblighi di conservazione imposti dal PI territoriale paesaggistico, esercitando la propria discrezionalità tecnica con un giudizio che non appare illogico né irrazionale (cfr. T.A.R. Palermo, sez. III, 21 febbraio 2024, n. 653), e che, in quanto tale, non è sostituibile da questo Tribunale con propria valutazione.
A tal riguardo, si rammenta che “ il parere della Soprintendenza, previsto dal sistema autorizzatorio paesaggistico, si configura nell'attuale assetto normativo come un atto a contenuto decisorio, attraverso il quale il Soprintendente deve esprimere, non più ex post, ma in via preventiva, un giudizio di natura tecnico discrezionale sulla conformità dell'intervento con le previsioni del piano paesaggistico; inoltre, richiedendo l'applicazione di cognizioni tecniche specialistiche proprie di settori specifici, come quelli della storia, dell'arte e dell'architettura, la stessa valutazione si connota in termini di ampia discrezionalità.
Proprio in ragione di questa ampia discrezionalità tecnico - specialistica, tale potere è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato, per cui il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 2629)” (T.A.R. AN, sez. I, 17 febbraio 2022, n. 501).
Peraltro, nel provvedimento di diniego è stato precisato che “ la realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati progettuali, a causa delle demolizioni in prossimità delle grotte sottostanti, potrebbe aggravare le criticità strutturali e potrebbe causare dei crolli delle strutture sottostanti, mettendo a grave rischio di danneggiamento i beni Culturali presenti su tutta l’area vincolata ”, così ulteriormente specificando le ragioni del dissenso opposto.
Con tale rilievo, pertanto, la Soprintendenza ha espresso una motivata valutazione che appare assorbente ai fini dell’esclusione della compatibilità del progetto presentato dall’odierna ricorrente con il contesto in cui gli interventi dovrebbero essere realizzati, oltreché conforme all’art. 26 n.t.a. citato.
6. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta vizi di motivazione del provvedimento impugnato, con riguardo a molteplici profili.
In particolare, si contesta: “ Lettura errata e arbitraria della sentenza della Corte Costituzionale ”: “ Carenza di motivazione ”, essendosi limitata la Soprintendenza a considerazioni generiche e stereotipate sull’esistenza di vincoli archeologici; “ Insufficienza della motivazione ” con riferimento alla comparazione degli interessi coinvolti e alla possibilità di adottare misure alternative al diniego; “ Ulteriore contraddittorietà ” in ragione dell’applicazione della disciplina relativa ai beni archeologici.
6.1. Anche tale motivo è infondato.
6.1.1. In particolare, quanto alla contestata “ Lettura errata e arbitraria della sentenza della Corte Costituzionale ” n. 155/2021, si rinvia a quanto sopra ritenuto (§ 3.3.).
6.1.2. Per quanto attiene, nello specifico, ai dedotti vizi di motivazione in ordine all’incompatibilità degli interventi in progetto con le tutele previste per le “ zone di interesse archeologico ” ai sensi dell’art. 142, lett. m), D. lgs. n. 42/2004, si rileva quanto segue.
La norma citata prevede che “ Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: […] m) le zone di interesse archeologico ”.
Emerge dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti che l’area in questione non sia sottoposta a regime di vincolo archeologico, bensì rientri all’interno dell’area di interesse archeologico n. 43 del PI Territoriale IS del Comune di Siracusa., denominata “Punta Castelluccio” (all. n. 11 alla memoria dell’Amministrazione depositata il 12.12.2024).
Ciò premesso, non appaiono condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente in riferimento alla mancata valutazione delle peculiarità dell’area in quanto, tanto nel preavviso di diniego quanto nel conseguente parere negativo, la Soprintendenza ha rilevato le peculiarità del sito in esame e delle criticità strutturali già riscontrate.
Peraltro, non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto che le aree degli interventi in questione siano interessate da diversi vincoli, così come risulta dall’attestazione di sussistenza vincoli prot. n. 6711 (in atti).
Nel dettaglio, il progetto attiene a immobili siti in C.da Costa Saracena, nel Comune di Augusta, censiti in catasto al foglio 6, particelle 2845 sub 3, 5896, 5905, 8 e 191.
Le particelle di terreno nn. 8, 191 e 2845 risultano sottoposte ai seguenti vincoli:
- vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004 (“ territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare ”);
- vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004 (“ i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna ”);
- vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 42/2004 (“ le zone di interesse archeologico ”).
Inoltre, i terreni individuati alle particelle nn. 8 e 191 risultano in parte sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 42/2004 (“ i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ”).
Tali vincoli, richiamati dalla Soprintendenza nell’avversato diniego, comportano complessivamente l’applicazione di restrizioni all’esercizio di attività edificatoria, la cui compatibilità è rimessa all’apprezzamento dell’Amministrazione.
L’intervento rientra, altresì, in area sottoposta a livello di tutela 1 nel PI paesaggistico di Siracusa, adottato con D.A. n. 98 del 1.02.2012.
6.1.3. Ciò posto, si rileva, in primo luogo, che non è oggetto di contestazione il fatto che l’immobile ricada (per le particelle come sopra indicate) in area sottoposta a vincoli di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 142, lett. a), D. Lgs. n. 42/2004 .
Per quanto attiene al vincolo di interesse archeologico appare, poi, utile rammentare che “ la dichiarazione di vincolo paesaggistico di zone di interesse archeologico si caratterizza per avere ad oggetto non già, direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico ma il loro territorio (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8145/2003); conseguentemente, va osservato come, una volta che su un’area venga imposto il vincolo archeologico, la Soprintendenza ben possa valutare se la realizzazione di un progetto di un’opera singola abbia un impatto, visivo o territoriale, talmente significativo da alterare lo stato dei luoghi non occorrendo, sotto tale aspetto, la prova che sull’area insistano effettivamente ruderi o reperti delle vestigie del passato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1059/2022; Sez. VI, n. 6203/2012; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II stralcio, n. 4282/2024; anche Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1512/2018, secondo cui, anche in mancanza di vicinanza di visibili reperti, in ogni caso le esigenze di tutela dell’area del parco archeologico si manifestano in re ipsa, anche in una logica di salvaguardia di quanto si possa scoprire da eventuali scavi e, comunque, della integrità dei luoghi).
Al riguardo, deve ricordarsi che la Soprintendenza dispone di un'ampia discrezionalità tecnico - specialistica nel dare i pareri di compatibilità paesaggistica ed il potere di valutazione tecnica esercitato è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato ” (T.A.R. Roma, Sez. II S, 26 marzo 2024, n. 5953; cfr. in termini analoghi, T.A.R. Roma, Sez. II Stralcio, 12 agosto 2024, n. 15806).
In termini generali, “ la tutela dei beni paesaggistici non è limitata alla tutela del dato di natura, ma anche del risultato storico dell’interazione tra intervento umano e dato di natura (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 luglio 2012, n. 3893). Il vincolo paesaggistico ha la funzione di tutelare l'assetto complessivo di una porzione di territorio ritenuta di valore sotto il profilo estetico o storico-culturale, al fine di prevenirne la modificazione e di garantirne la fruizione da parte del pubblico, conservando i valori di cui è riconosciuto portatore. Proprio per la peculiare natura dello stesso, il vincolo paesaggistico interviene non già sul singolo edificio o bene, ma, ontologicamente, su un ambito territoriale più esteso, corrispondente, secondo la discrezionale valutazione delle Autorità preposte alla tutela del vincolo stesso, a quello necessario per garantire la sua effettività (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 5774). L’imposizione del vincolo non è subordinata all'esistenza di punti di vista dai quali si possa godere di una visione estetico-panoramica perché la legge tutela il paesaggio di per sé come valore autonomo, sintesi e somma del rilievo naturalistico, ambientale, archeologico, culturale ed umano, del territorio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 533, n. 534, n. 535 […]) ” (T.A.R. Roma, sez. II Quater, 30 ottobre 2018, n. 10464).
6.1.4. Orbene, nel caso di specie, l’Amministrazione ha ritenuto che le opere oggetto del progetto in esame potessero incidere negativamente sulla zona in questione, sia sotto il profilo archeologico che paesaggistico, con argomentazioni che non appaiono illogiche, anche alla luce delle caratteristiche e dell’entità degli interventi previsti e del contesto nel quale essi si inseriscono.
In particolare, la Soprintendenza ha ritenuto che la demolizione e la ricostruzione degli immobili potrebbero comportare un aggravamento delle criticità strutturali già riscontrate in prossimità delle grotte sottostanti e possibili crolli, “ mettendo a grave rischio di danneggiamento i beni culturali presenti nell’area vincolata ”.
Nel preavviso di parere contrario del 5 giugno 2024, la Soprintendenza ha citato i beni tutelati (un insediamento rupestre tardoantico, il lacerto di una struttura antica, tratti dell’antico insediamento costiero di Punta Castelluccio), ritenendo che la realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati progettuali – di entità tale da esporre “a sicuro danneggiamento i beni culturali presenti” dell’area – fosse in contrasto con i criteri di tutela.
Ciò posto, in ossequio alla giurisprudenza soprarichiamata, non possono assumere rilievo né la mancata apposizione di specifici vincoli a protezione delle citate grotte, né l’eventuale assenza di beni di accertato rilievo archeologico o culturale.
Infatti, trattandosi di area di interesse archeologico, ciò che rileva non è la presenza di specifici beni, quanto piuttosto l’esigenza di tutelare un determinato territorio nella sua interezza e complessità, escludendo la realizzazione di opere che possano avere un impatto tale da alterare lo stato dei luoghi o da porre in pericolo il mantenimento dello status quo .
Non si ravvisa, pertanto, la manifesta illogicità delle argomentazioni della Soprintendenza lamentata da parte ricorrente, né la carenza di motivazione con riguardo agli interessi privati coinvolti, i quali recedono innanzi alle preminenti esigenze di tutela prese in considerazione nel provvedimento impugnato.
Alla luce di tali considerazioni, si può altresì escludere che l’Amministrazione abbia in qualche modo sovrapposto le discipline relative rispettivamente ai beni archeologici e alle aree di interesse archeologico.
Ed invero, come già precisato, l’atto impugnato fa specifico riferimento alla tipologia di vincolo insistente sull’area ai sensi dell’art. 142, lett. m), D. Lgs. n. 42/2004 (ossia zona di interesse archeologico) e contiene argomentazioni coerenti con la natura e le finalità dello stesso.
7. Ne deriva l’infondatezza anche del sesto motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta il travisamento della normativa di riferimento in ragione della erronea valutazione della natura del vincolo e il difetto di istruttoria sul punto.
8. Parimenti infondati sono il quinto e il nono motivo di ricorso, con i quali si lamenta il mancato esame da parte della Soprintendenza delle controdeduzioni presentate da parte ricorrente a seguito del preavviso di parere negativo, con conseguente lesione dei principi di partecipazione al procedimento, del diritto di difesa, del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati, e in violazione dell’art. 146 D. Lgs. n. 42/2004.
8.1. Tali vizi, infatti, non sono ravvisabili nel caso di specie.
8.2. In particolare, parte ricorrente, nelle proprie controdeduzioni ha argomentato in ordine ai seguenti aspetti: a) sulla tardività del minacciato parere negativo; b) sull’inefficacia del provvedimento tardivo; c) sull’obbligo di certificazione del silenzio assenso; d) sulla natura del vincolo che grava sull’area oggetto di intervento; e) sull’effetto illegittimo del parere reso; f) sui vizi che inficerebbero l’atto minacciato: - Eccesso di potere per difetto di motivazione violazione degli artt. 3 e 7 della L. R. 7/2019 e dell’Art. 3 della Legge n. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione e, in subordine, motivazione erronea e/o insufficiente; - Violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3 della Legge n. 241/1990 e art. 7 della L.R. 7/2019. Motivazione apparente; - Eccesso di potere per sviamento; - Violazione del principio di legalità; g) sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione per il mancato rilascio di parere nei termini del procedimento.
Orbene, ritiene il Collegio che la Soprintendenza abbia dato adeguato riscontro alle superiori controdeduzioni e in particolare:
- per quanto attiene ai punti a), b) e c), vale quanto sopra affermato con riguardo alla inconfigurabilità nel caso di specie del silenzio-assenso, con la precisazione che, nel provvedimento impugnato, la Soprintendenza ha argomentato in ordine ai motivi per cui ha ritenuto – correttamente – non condivisibili le considerazioni relative al silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione paesaggistica;
- per quanto attiene al punto sub d), l’Amministrazione ha correttamente qualificato l’area in questione come area di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, lett. m), D. Lgs. n. 42/2004, applicando la relativa disciplina;
- gli ulteriori aspetti rilevati dall’odierna ricorrente attengono a “ vizi che inficerebbero l’atto minacciato” , in particolare sotto il profilo dell’omessa motivazione e dell’eccesso di potere sull’insussistenza dei quali si è già detto supra .
9. Con il settimo, l’ottavo e il decimo motivo di ricorso, parte ricorrente ha diffusamente argomentato con riguardo alla violazione dei principi di proporzionalità e del cd. dissenso costruttivo.
Va premesso che “per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale il parere ex art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è espressivo non d’una scelta discrezionale pura, ma di una valutazione tecnico-discrezionale, destinata a produrre effetti vincolanti rispetto sul successivo provvedimento (ad esempio, permesso di costruire) per interventi in aree vincolate.
Il parere, appunto per tal sua natura e per evitare che il sotteso giudizio si traduca nell'esercizio di una valutazione insindacabile o arbitraria, occorre che sia sempre sorretto da un'ampia e circostanziata motivazione, dalla quale sia possibile ricostruire sia le premesse che l'iter logico seguito nel percorso valutativo che si conclude con il giudizio finale.
E, nel caso in cui esso sia negativo, deve esplicitare le effettive ragioni di contrasto tra l'intervento progettato ed i valori paesaggistici dei luoghi compendiati nel decreto di vincolo, tener conto delle ragioni indicate dal privato e, perciò, indicare qual tipo d’accorgimento tecnico o, se del caso, di modifica progettuale possa far conseguire all'interessato l'autorizzazione paesaggistica (cfr. Cons. Stato sez. VI, 20 aprile 2020, n. 2515; cfr. anche T.A.R. Liguria, sez. II, 9 marzo 2021, n. 189)” (T.A.R. AN, sez. I, 17 febbraio 2022, n. 501; cfr. anche T.A.R. AN, sez. I, 19 gennaio 2023, n. 154).
In particolare, “Il cosiddetto “dissenso costruttivo” si riferisce all’ipotesi di cui all’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, cioè al caso in cui l’autorizzazione sia richiesta preventivamente e non dopo a realizzazione dell’intervento (art. 167, quarto comma) e può, comunque, esercitarsi allorquando vi sia la concreta possibilità di fornire utili indicazioni in ordine alla modifica dell’opera” ( T.A.R. AN, sez. III, 11 febbraio 2022, n. 408 ).
E tuttavia la commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire ad una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del diniego, non può costituire una evenienza invariabile: essa non si giustifica laddove l’amministrazione prospetti l’assoluta incompatibilità dell’opera in quell’area sotto il profilo della tutela paesaggistica e in questi casi, ovviamente, il vaglio, che dovrà essere particolarmente accurato e stringente, si incentrerà sulla motivazione dell’assolutezza del diniego (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 dicembre 2018, n. 6923; da T.A.R. AN, sez. I, 7 febbraio 2024, n. 471; T.A.R. AN, sez. I, 6 febbraio 2024, n. 430).
Ciò in quanto la formulazione di un dissenso costruttivo ha senso ove l’Amministrazione ritenga che vi sia un qualche spazio per un accoglimento dell’istanza con prescrizioni.
Nel caso di specie, non risulta che l’Amministrazione abbia ciò ritenuto possibile con riferimento al progetto sottoposto al suo vaglio, avendo espressamente rilevato che “ il progetto sia incompatibile sia sotto il profilo della tutela archeologica che sotto la tutela paesaggistica, in quanto sull’area è presente un vincolo paesaggistico derivante dall’area di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142 lettera m) del d. lgs. 42/2004 ” e che “… la realizzazione delle opere rappresentate negli elaborati progettuali, a causa delle demolizioni in prossimità delle grotte sottostanti, potrebbe aggravare le criticità strutturali e potrebbe causare dei crolli delle strutture sottostanti, mettendo a grave rischio di danneggiamento i beni Culturali presenti su tutta l’area vincolata ”.
9.1. Conclusivamente sul punto, non risulta evidente alcuna violazione del principio di proporzionalità, né dei diritti del ricorrente asseritamente violati, a fronte di preminenti esigenze di tutela quali quelle evidenziate dalla Soprintendenza con il provvedimento impugnato.
10. Infine, con l’undicesimo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l’incompetenza della Sezione Beni Archeologici, il cui parere negativo è stato ritenuto vincolante ai fini del diniego (“ in caso di area di interesse archeologico (art. 142 lettera m del D.lgs 42/2004) il procedimento autorizzativo è sottoposto alla preventiva valutazione da parte della Sezione per i Beni Archeologici. Ciò significa che il diniego della Sezione archeologica impone alla Soprintendenza di negare l’autorizzazione, come nel caso specifico ”).
Trattandosi di area sottoposta a vincolo di interesse archeologico e non solo paesaggistico, la doglianza è priva di pregio. Infatti, correttamente il parere negativo è stato reso dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali e preceduto dalla valutazione della sezione per i beni archeologici, venendo, per l’appunto, in questione un’area di interesse archeologico.
11. Conclusivamente, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
12. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’amministrazione regionale resistente e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese, invece, si dispone nei confronti del Comune intimato, in quanto non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AN (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell’amministrazione regionale resistente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori, come per legge; nulla spese nei confronti del Comune intimato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Alessandra Sidoti | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.