TRIB
Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 2890 /2024
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice Tutelare nel procedimento civile avente ad oggetto: Autorizzazione a rinunciare all'eredità ex art. 320 comma terzo c.c. promosso da
, nata a San Felice a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 1.5.1982, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori:
, nata a [...] il [...], e , nata a Controparte_1 Controparte_2
Caserta il 24.11.2020, residenti in [...]; esaminati gli atti;
rilevato che, nonostante le plurime integrazioni richieste, gli istanti non hanno depositato la perizia di stima dell'immobile sito in Napoli, consistente nell'esclusiva posta attiva dell'eredità di _1
(nata a [...] il [...], deceduta in data 04.07.2024) come richiesto con decreto del
[...]
29.01.2025; rilevato che i ricorrenti hanno richiesto l'autorizzazione alla rinuncia all'eredità della _1 rappresentando che la stessa fosse passiva;
rilevato che dalle prospettazioni dei ricorrenti emerge che l'eredità di sarebbe Persona_1 composta da € 10.000,00 circa di passività nonché quale unica posta attiva dall'immobile sito in
Napoli alla via Rimini n. 70-71, che gli istanti dichiarano aver valore pari ad € 100.000,00; rilevato che le parti rappresentano che il suddetto immobile sarebbe abbandonato e decadente, ma che in precedenza hanno dichiarato che è stato adibito ad attività d'impresa e, dunque, in mancanza di apposita perizia non è neppure possibile sapere quale sia lo stato di questo immobile e se effettivamente venga ivi svolta attività d'impresa; rilevato che ad ogni modo rispetto sarebbe stato opportuno depositare la perizia richiesta, onde valutare più compiutamente l'interesse delle minori, come compiutamente richiesto da questo
Giudice e rispetto alla cui richiesta le parti sono rimaste inerti;
rilevato che però sono gli stessi istanti a dichiarare un valore presuntivo dell'immobile (pari ad €
100.000,00); rilevato che, dunque, all'esito delle dichiarazioni delle parti l'eredità non risulta passiva;
valutato l'interesse delle minori e CP_1 CP_2
ritenuto che, per le ragioni precedentemente esposte, il ricorso debba essere rigettato in quanto non emerge la convenienza per le minori nella rinuncia all'eredità della prozia;
Persona_1
P.Q.M.
Rigetta l'istanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Nola, 08.04.2025
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Federica Peluso
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice Tutelare nel procedimento civile avente ad oggetto: Autorizzazione a rinunciare all'eredità ex art. 320 comma terzo c.c. promosso da
, nata a San Felice a [...] il [...], e nato a Parte_1 Parte_2
Napoli il 1.5.1982, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori:
, nata a [...] il [...], e , nata a Controparte_1 Controparte_2
Caserta il 24.11.2020, residenti in [...]; esaminati gli atti;
rilevato che, nonostante le plurime integrazioni richieste, gli istanti non hanno depositato la perizia di stima dell'immobile sito in Napoli, consistente nell'esclusiva posta attiva dell'eredità di _1
(nata a [...] il [...], deceduta in data 04.07.2024) come richiesto con decreto del
[...]
29.01.2025; rilevato che i ricorrenti hanno richiesto l'autorizzazione alla rinuncia all'eredità della _1 rappresentando che la stessa fosse passiva;
rilevato che dalle prospettazioni dei ricorrenti emerge che l'eredità di sarebbe Persona_1 composta da € 10.000,00 circa di passività nonché quale unica posta attiva dall'immobile sito in
Napoli alla via Rimini n. 70-71, che gli istanti dichiarano aver valore pari ad € 100.000,00; rilevato che le parti rappresentano che il suddetto immobile sarebbe abbandonato e decadente, ma che in precedenza hanno dichiarato che è stato adibito ad attività d'impresa e, dunque, in mancanza di apposita perizia non è neppure possibile sapere quale sia lo stato di questo immobile e se effettivamente venga ivi svolta attività d'impresa; rilevato che ad ogni modo rispetto sarebbe stato opportuno depositare la perizia richiesta, onde valutare più compiutamente l'interesse delle minori, come compiutamente richiesto da questo
Giudice e rispetto alla cui richiesta le parti sono rimaste inerti;
rilevato che però sono gli stessi istanti a dichiarare un valore presuntivo dell'immobile (pari ad €
100.000,00); rilevato che, dunque, all'esito delle dichiarazioni delle parti l'eredità non risulta passiva;
valutato l'interesse delle minori e CP_1 CP_2
ritenuto che, per le ragioni precedentemente esposte, il ricorso debba essere rigettato in quanto non emerge la convenienza per le minori nella rinuncia all'eredità della prozia;
Persona_1
P.Q.M.
Rigetta l'istanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Nola, 08.04.2025
Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Federica Peluso