Articolo 1 della Legge 23 gennaio 1968, n. 29
Articolo 2
Versione
25 febbraio 1968
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme, aventi valore di legge, per l'aggiornamento e la modifica delle disposizioni legislative in materia doganale, comprese quelle relative a singoli prelievi, tributi, contributi e diritti riscossi dalle dogane in forza di legge.
La delega non comprende la materia relativa ai corrispettivi per servizi doganali straordinari e al diritto per analisi d'urgenza eseguite dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1968
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