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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Sez. 3 bis Il giorno 22/1/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, in funzione di
Giudice monocratico, assistita dal cancelliere, viene chiamata la causa iscritta al n. 814/2018
R.G. promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il 5 marzo Parte_1 CodiceFiscale_1
1952, ivi residente in c/da Minà n° 58/B, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Salvatore Cinnera Martino - opponente -
CONTRO
eredi” di , in persona del suo legale rapp.te pro-tempore Controparte_1 Persona_1 corrente in San Marco D'Alunzio (Me) Via Cappuccini n°396, P.Iva el.te dom.ta P.IVA_1 in S.Agata Militello (Me)Via Vittorio Veneto n°89, presso lo studio ed in persona dell'Avv.
Anna Maria Marotta -Opposta- avente per OGGETTO opposizione a decreto ingiuntivo n° 202/2018, del 24.2.2018
Sono comparsi: L'avv. Gabriella Donzì in sostituzione dell'avv. Cinnera Martino per parte opponente e l'avv. Ema Musti in sostituzione dell'avv. Marotta per parte opposta, i quali si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa anche di ordine istruttorio ed in particolare a quanto chiesto con le note conclusive, chiedono la decisione.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione regolarmente notificato opponeva il Parte_1 decreto ingiuntivo di cui all'oggetto, con il quale la ditta “ gli Controparte_2 intimava il pagamento della somma di € 9.253,00 oltre accessori, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di materiali nell'anno 2014, per i quali erano stati consegnati 4 assegni bancari e precisamente assegno del 20.9.2014 per €
2.676,00, assegno del 5.10.2014 per € 1.813,00, assegno del 3010.2014 per €
2.088,00 ed assegno del 30.11.2014 per € 2.676,00. A sostegno dell'opposizione rilevava, che l'assegno del 30.11.2014 era stato dato in sostituzione dell'assegno del 20.9.2014, che i rapporti di fornitura erano continuati con il de cuius dell'odierna opposta sino alla morte dello stesso avvenuta nel 2017, e che il aveva pagato le forniture per gli importi Parte_1 dovuti e risultanti dalla contabilità tenuta dall' come evincibile dal libro CP_1 giornale dell'opposta, di cui chiedeva l'esibizione ed insisteva, pertanto, nella revoca del decreto ingiuntivo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che contestava la Persona_1 fondatezza delle eccezioni e sosteneva che gli assegni bancari a fondamento della richiesta monitoria costituivano promessa di pagamento per il sottostante rapporto di fornitura documentato dalle fatture emesse e più specificamente l'assegno bancario n.0870187790/04 dell'importo di Euro 2.676,00 del 20/09/2014 per il pagamento della fattura n°396 del 20/06/2014; l'assegno bancario n.0870182637/12 dell'importo di Euro 1.813,17 del 5.10/2014 per il pagamento della fattura n°278 del
29/04/2014; l'assegno bancario n.0870187788/02 dell'importo di Euro 2.088,00 del
30/10/2014 per il pagamento della fattura n°326 del 21/05/2014 e l'assegno bancario n.0870182638/00 dell'importo di Euro 2.676,00 del 30/11/2014 per il pagamento della fattura n°326 del 21/05/2014 fattura n°809 del 30/12/2011, fattura n°110 del
26/02/2013, fattura n°111 del 17/02/2014, nonchè di altra merce acquistata negli anni precedenti e che, a seguito di una verifica contabile operata dal Sig. risultava non CP_1 pagata dal debitore opponente.
Tanto dedotto chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna Persona_1 del debitore opponente al pagamento delle spese della presente fase. la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale per l'odierna udienza.
Preliminarmente si osserva che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 17145/2006).
Ciò posto, appare appena il caso di rilevare che a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale e deve pertanto fornire la prova dei fatti addotti a sostegno della domanda monitoria.
Prova che, se fornita, comporta l'accoglimento della domanda anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso in mancanza di idonea prova scritta e per tale motivo andrebbe revocato.
Nella domanda monitoria fondata sugli assegni bancari, il creditore ha dedotto ed allegato l'esistenza del rapporto di fornitura materiali che la ditta aveva CP_1 eseguito per il nel 2014, come documentata dalle fatture prodotte e nella Parte_1 presente fase, di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore ha meglio specificato il rapporto sottostante gli assegni emessi dal debitore opponente.
Il credito per cui è causa nasce dunque da un contratto di fornitura di materiali peraltro non contestato dall'opponente che, al contrario, sostiene di avere pagato le forniture, senza avere ottenuto la restituzione degli assegni che certamente qui non assolvono alla funzione di titoli di credito.
Ed infatti il Tribunale non può non rilevare che la pretesa di credito trova titolo nel rapporto fondamentale e che è quello di fornitura.
Il mancato assolvimento dell'assegno bancario alla tipica funzione di valido titolo di credito, tuttavia non esclude, sempre secondo la consolidata giurisprudenza della
S.C. (Cass., 3.1.2017, n 26; Cass. n 22898/05; Cass., 126/1977), che nella richiesta di decreto ingiuntivo fondata su titolo di credito anche già scaduto sia ricompresa la proposizione dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante l'utilizzazione del titolo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e che spetta comunque all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dall'articolo citato.
Gli assegni in questione rivestono dunque valenza probatoria di pagamento idonei ad invertire l'onere della prova sul rapporto fondamentale, ai sensi dell'art 1988.
L'assegno nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, «deve essere considerato come una promessa di pagamento», comportando, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c.,
«una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto» (Cass., n. 19929/2011).
Ora nel caso di specie l'emittente, odierno opponente, non ha contestato l'esistenza del rapporto sottostante, ma attraverso la produzione documentale (cfr allegati al preverbale per l'udienza del 6.11.2018) ha provato di avere estinto il debito nascente dalle forniture cui si riferivano gli assegni sui quali è stato emesso il decreto ingiuntivo.
La produzione documentale di cui sopra, non tempestivamente disconosciuta nella sua conformità agli originali e nella sottoscrizione da parte del dante causa dell'opposta, , costituisce quietanza, con valore confessorio di CP_1 avvenuto pagamento della fornitura per cui è causa.
Ora la quietanza è una dichiarazione di scienza con la quale il creditore attesta al debitore l'avvenuto pagamento del credito vantato.
Un consolidato orientamento della stessa Corte di legittimità riconosce a tale dichiarazione natura sostanzialmente confessoria, attribuendole, quindi, efficacia di piena prova dell'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 2735 e 2732 c.c., nella controversia in cui siano parte il creditore dichiarante e il debitore, destinatario della dichiarazione (Cass. Civ., sez. I, sentenze n. 544/1986 e n. 4288/2005), escludendo così la possibilità per il creditore di contestarne la veridicità, salvo che per errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 2813/2000).
Secondo la Suprema Corte, infatti, il deposito della quietanza di pagamento nel giudizio volto ad accertare la sussistenza del credito, non comporta semplicemente l'inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, ma non consente al creditore di offrire prova contraria della stessa dichiarazione, salvo che per dimostrare la dichiarazione fu resa per errore o estorta con violenza (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 26325/2008; n. 4196/2014).
Dall'esame delle quietanze prodotte emerge la consegna da parte dell'opponente al dante causa dell'opposta, con il quale era intervenuto il rapporto di fornitura, di somme di denaro in acconto ed a saldo di quanto portato negli assegni sopra indicati e con riferimento poi all'assegno dell'importo di € 2.676,00 si legge che il detto assegno è stato rimandato.
Tanto basta per accogliere l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e disporre sulle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza ex
DM n. 55/2014 come smi, con riduzione ex art. 4, comma 4 medesimo dm.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario dott. ssa Elisabetta Artino I., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. n° 202/2018, del 24.2.2018; - condanna la ditta “ eredi” di al pagamento delle spese CP_1 Persona_1 di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 2.377,90, oltre spese esenti per € 145,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, 22.1.2025 Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria
VERBALE DI UDIENZA
Sez. 3 bis Il giorno 22/1/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Elisabetta Artino Innaria, in funzione di
Giudice monocratico, assistita dal cancelliere, viene chiamata la causa iscritta al n. 814/2018
R.G. promossa
DA
(C.F. ), nato a [...] il 5 marzo Parte_1 CodiceFiscale_1
1952, ivi residente in c/da Minà n° 58/B, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Salvatore Cinnera Martino - opponente -
CONTRO
eredi” di , in persona del suo legale rapp.te pro-tempore Controparte_1 Persona_1 corrente in San Marco D'Alunzio (Me) Via Cappuccini n°396, P.Iva el.te dom.ta P.IVA_1 in S.Agata Militello (Me)Via Vittorio Veneto n°89, presso lo studio ed in persona dell'Avv.
Anna Maria Marotta -Opposta- avente per OGGETTO opposizione a decreto ingiuntivo n° 202/2018, del 24.2.2018
Sono comparsi: L'avv. Gabriella Donzì in sostituzione dell'avv. Cinnera Martino per parte opponente e l'avv. Ema Musti in sostituzione dell'avv. Marotta per parte opposta, i quali si riportano a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa anche di ordine istruttorio ed in particolare a quanto chiesto con le note conclusive, chiedono la decisione.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione regolarmente notificato opponeva il Parte_1 decreto ingiuntivo di cui all'oggetto, con il quale la ditta “ gli Controparte_2 intimava il pagamento della somma di € 9.253,00 oltre accessori, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di materiali nell'anno 2014, per i quali erano stati consegnati 4 assegni bancari e precisamente assegno del 20.9.2014 per €
2.676,00, assegno del 5.10.2014 per € 1.813,00, assegno del 3010.2014 per €
2.088,00 ed assegno del 30.11.2014 per € 2.676,00. A sostegno dell'opposizione rilevava, che l'assegno del 30.11.2014 era stato dato in sostituzione dell'assegno del 20.9.2014, che i rapporti di fornitura erano continuati con il de cuius dell'odierna opposta sino alla morte dello stesso avvenuta nel 2017, e che il aveva pagato le forniture per gli importi Parte_1 dovuti e risultanti dalla contabilità tenuta dall' come evincibile dal libro CP_1 giornale dell'opposta, di cui chiedeva l'esibizione ed insisteva, pertanto, nella revoca del decreto ingiuntivo.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva che contestava la Persona_1 fondatezza delle eccezioni e sosteneva che gli assegni bancari a fondamento della richiesta monitoria costituivano promessa di pagamento per il sottostante rapporto di fornitura documentato dalle fatture emesse e più specificamente l'assegno bancario n.0870187790/04 dell'importo di Euro 2.676,00 del 20/09/2014 per il pagamento della fattura n°396 del 20/06/2014; l'assegno bancario n.0870182637/12 dell'importo di Euro 1.813,17 del 5.10/2014 per il pagamento della fattura n°278 del
29/04/2014; l'assegno bancario n.0870187788/02 dell'importo di Euro 2.088,00 del
30/10/2014 per il pagamento della fattura n°326 del 21/05/2014 e l'assegno bancario n.0870182638/00 dell'importo di Euro 2.676,00 del 30/11/2014 per il pagamento della fattura n°326 del 21/05/2014 fattura n°809 del 30/12/2011, fattura n°110 del
26/02/2013, fattura n°111 del 17/02/2014, nonchè di altra merce acquistata negli anni precedenti e che, a seguito di una verifica contabile operata dal Sig. risultava non CP_1 pagata dal debitore opponente.
Tanto dedotto chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna Persona_1 del debitore opponente al pagamento delle spese della presente fase. la causa veniva istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale per l'odierna udienza.
Preliminarmente si osserva che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 17145/2006).
Ciò posto, appare appena il caso di rilevare che a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale e deve pertanto fornire la prova dei fatti addotti a sostegno della domanda monitoria.
Prova che, se fornita, comporta l'accoglimento della domanda anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso in mancanza di idonea prova scritta e per tale motivo andrebbe revocato.
Nella domanda monitoria fondata sugli assegni bancari, il creditore ha dedotto ed allegato l'esistenza del rapporto di fornitura materiali che la ditta aveva CP_1 eseguito per il nel 2014, come documentata dalle fatture prodotte e nella Parte_1 presente fase, di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore ha meglio specificato il rapporto sottostante gli assegni emessi dal debitore opponente.
Il credito per cui è causa nasce dunque da un contratto di fornitura di materiali peraltro non contestato dall'opponente che, al contrario, sostiene di avere pagato le forniture, senza avere ottenuto la restituzione degli assegni che certamente qui non assolvono alla funzione di titoli di credito.
Ed infatti il Tribunale non può non rilevare che la pretesa di credito trova titolo nel rapporto fondamentale e che è quello di fornitura.
Il mancato assolvimento dell'assegno bancario alla tipica funzione di valido titolo di credito, tuttavia non esclude, sempre secondo la consolidata giurisprudenza della
S.C. (Cass., 3.1.2017, n 26; Cass. n 22898/05; Cass., 126/1977), che nella richiesta di decreto ingiuntivo fondata su titolo di credito anche già scaduto sia ricompresa la proposizione dell'azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante l'utilizzazione del titolo quale promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e che spetta comunque all'opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dall'articolo citato.
Gli assegni in questione rivestono dunque valenza probatoria di pagamento idonei ad invertire l'onere della prova sul rapporto fondamentale, ai sensi dell'art 1988.
L'assegno nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, «deve essere considerato come una promessa di pagamento», comportando, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c.,
«una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto» (Cass., n. 19929/2011).
Ora nel caso di specie l'emittente, odierno opponente, non ha contestato l'esistenza del rapporto sottostante, ma attraverso la produzione documentale (cfr allegati al preverbale per l'udienza del 6.11.2018) ha provato di avere estinto il debito nascente dalle forniture cui si riferivano gli assegni sui quali è stato emesso il decreto ingiuntivo.
La produzione documentale di cui sopra, non tempestivamente disconosciuta nella sua conformità agli originali e nella sottoscrizione da parte del dante causa dell'opposta, , costituisce quietanza, con valore confessorio di CP_1 avvenuto pagamento della fornitura per cui è causa.
Ora la quietanza è una dichiarazione di scienza con la quale il creditore attesta al debitore l'avvenuto pagamento del credito vantato.
Un consolidato orientamento della stessa Corte di legittimità riconosce a tale dichiarazione natura sostanzialmente confessoria, attribuendole, quindi, efficacia di piena prova dell'avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 2735 e 2732 c.c., nella controversia in cui siano parte il creditore dichiarante e il debitore, destinatario della dichiarazione (Cass. Civ., sez. I, sentenze n. 544/1986 e n. 4288/2005), escludendo così la possibilità per il creditore di contestarne la veridicità, salvo che per errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (vedi Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 2813/2000).
Secondo la Suprema Corte, infatti, il deposito della quietanza di pagamento nel giudizio volto ad accertare la sussistenza del credito, non comporta semplicemente l'inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, ma non consente al creditore di offrire prova contraria della stessa dichiarazione, salvo che per dimostrare la dichiarazione fu resa per errore o estorta con violenza (Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 26325/2008; n. 4196/2014).
Dall'esame delle quietanze prodotte emerge la consegna da parte dell'opponente al dante causa dell'opposta, con il quale era intervenuto il rapporto di fornitura, di somme di denaro in acconto ed a saldo di quanto portato negli assegni sopra indicati e con riferimento poi all'assegno dell'importo di € 2.676,00 si legge che il detto assegno è stato rimandato.
Tanto basta per accogliere l'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e disporre sulle spese del giudizio sulla base del principio della soccombenza ex
DM n. 55/2014 come smi, con riduzione ex art. 4, comma 4 medesimo dm.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario dott. ssa Elisabetta Artino I., uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. n° 202/2018, del 24.2.2018; - condanna la ditta “ eredi” di al pagamento delle spese CP_1 Persona_1 di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 2.377,90, oltre spese esenti per € 145,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Patti, 22.1.2025 Il Giudice
Elisabetta Artino Innaria