TAR Roma, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1031
TAR
Ordinanza collegiale 9 marzo 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, difetto ed insufficienza di istruttoria, errore sul metodo di accertamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, incongruità e illegittimità derivata

    La Corte ha ritenuto che le prove scritta e orale misurino abilità differenti e che il ricorrente non abbia dimostrato che i quesiti fossero identici. Inoltre, ha confermato che la mera indicazione dei punteggi numerici è sufficiente a motivare la valutazione, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale. L'amministrazione ha depositato i criteri di valutazione della prova orale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    La Corte ha ritenuto che le Sottocommissioni non siano tenute a verbalizzare i colloqui né le risposte dei candidati, essendo sufficiente la mera indicazione degli argomenti esaminati. La giurisprudenza maggioritaria considera il voto numerico come motivazione sufficiente, purché siano stati fissati criteri di valutazione preliminari.

  • Rigettato
    Richiesta di accesso agli atti

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, ritenendo infondate le doglianze relative alla valutazione e alla verbalizzazione. Di conseguenza, anche la richiesta di accesso agli atti, legata alle contestazioni sulla procedura concorsuale, è stata implicitamente rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1031
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1031
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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