Ordinanza collegiale 9 marzo 2023
Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01031/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
A) mediante ricorso introduttivo:
- del provvedimento a mezzo del quale la Guardia di Finanza – Sottocommissioni per la valutazione delle prove di esame - notificava in data -OMISSIS- all'-OMISSIS- -OMISSIS- la non idoneità alla prova orale effettuata nella medesima data, prevista dall'art.-OMISSIS-del foglio d'ordine -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
- dell'elenco dell'esito della prova orale del giorno -OMISSIS- pubblicato all'interno della sezione “avvisi” opportunamente dedicata, sul portale attivo all'indirizzo https://concorso.gdf.gov.it.;
B) mediante ricorso per motivi aggiunti:
- della graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 626 allievi marescialli al 23°corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovraintendenti e appuntati e finanzieri del corpo emessa dal comando generale della guardia di finanza con foglio d'ordini n.18 del 21 dicembre 2022;
- del diniego parziale alla richiesta di accesso opposto dall'amministrazione resistente con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- avverso la richiesta di accesso agli atti, inoltrata con pec del -OMISSIS- avente ad oggetto: “integrazione del sollecito: istanza di accesso formale alla documentazione amministrativa – -OMISSIS- -OMISSIS-”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. ES LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo, mediante ricorso introduttivo, l’annullamento del provvedimento, di cui in epigrafe, mediante il quale veniva ritenuto non idoneo alla prova orale del concorso (voto -OMISSIS-), per titoli ed esami, per l’Ammissione di n.626 allievi Marescialli al 23° corso riservato agli appartenenti ai ruoli “sovrintendenti” e “appuntati e finanzieri” del Corpo.
Deduceva a tal fine, in punto di diritto, il seguente motivo di gravame: “ eccesso di potere per incongruità, illocigicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione dei fatti, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento. eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e incongruità. illegittimità derivata ”, considerato che la prova orale aveva avuto ad oggetto le stesse materie della prova scritta da egli brillantemente superata, con conseguente illogicità della valutazione e carenza di motivazione nonché violazione del dovere di trasparenza.
2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente impugnava la pedissequa graduatoria concorsuale di cui in epigrafe deducendo in punto di diritto, in aggiunta a quanto già riportato (anche alla luce della documentazione medio tempore ostesa) che non era stato verbalizzato il colloquio tenutosi, ma semplicemente le domande e la valutazione finale, con conseguente illegittimità derivata anche dei successivi atti.
3. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente deducendo l’infondatezza dei ricorsi atteso che il ricorrente era stato giudicato “non idoneo” avendo riportato il punteggio di merito complessivo pari a -OMISSIS- inferiore al minimo richiesto dal bando (10,00).
4. Con ordinanza cautelare n.-OMISSIS- del -OMISSIS- il Collegio adito rigettava l’istanza interinale proposta con la seguente motivazione: “Premesso che il ricorrente, concorrente della procedura in epigrafe, ha impugnato: 1) il giudizio di inidoneità riportato alla prova orale per vizi di eccesso di potere, chiedendo l’ammissione con riserva nella graduatoria dei vincitori; […];
Ritenuto che l’istanza cautelare non sia meritevole di accoglimento dovendosi escludere che la contestata diversità degli esiti della prova scritta rispetto a quelli della prova orale possa considerarsi, di per sé, sintomo di un vizio di eccesso di potere tenuto conto che: - siffatte prove misurano abilità differenti; - il ricorrente non ha allegato e tantomeno dimostrato che i quesiti sottoposti alla prova orale fossero i medesimi di quelli somministrati alla prova scritta; […].
5. All’udienza di smaltimento del 9 gennaio 2026, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere rigettato perché manifestamente infondato.
7. Premesso, infatti, che successivamente alla data di deposito della citata ordinanza cautelare non è stato dedotto e/o depositato altro da parte del ricorrente, sicché non è stato introdotto in giudizio alcun elemento contrario ma soprattutto sopravvenuto rispetto alle conclusioni raggiunte dal giudice cautelare, le cui conclusioni non possono che quindi essere confermate, sul punto è di conseguenza sufficiente aggiungere – ai sensi dell’art. 74 c.p.a., secondo cui “nel caso in cui ravvisi la manifesta [...] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” – da un lato, che le Sottocommissioni preposte alle prove orali non sono tenute a verbalizzare i colloqui né le risposte date dai candidati alle domande formulate in sede concorsuale, risultando legittima, la mera indicazione degli argomenti oggetto d’esame facenti parte delle tesi sorteggiate da ogni candidato; dall’altro, che la giurisprudenza amministrativa maggioritaria “ ha da tempo ribadito il principio della sufficienza, sotto il profilo della motivazione, dell’attribuzione di un punteggio numerico in sede di giudizio delle prove scritte e orali dei concorsi pubblici, chiarendo che “il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità
amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni
compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo
da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della
sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione
esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all'attribuzione del voto”
(cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015; id., Adunanza plenaria, 20 settembre 2017,
n.7). Tale indirizzo è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha
sottolineato che “la graduazione del punteggio numerico, da un lato, consente alla
commissione esaminatrice di esprimere, sia pure in modo sintetico, un giudizio complessivo
dell'elaborato; dall'altro, risponde ad esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa, che rendono non esigibile una dettagliata esposizione, da parte delle commissioni esaminatrici,
delle ragioni che hanno condotto ad un giudizio di non idoneità, avuto riguardo sia ai tempi
entro i quali le operazioni concorsuali o abilitative devono essere portate a compimento, sia al
numero dei partecipanti alle prove” (8 giugno 2011, n.175). La giurisprudenza ha, altresì,
chiarito che il rispetto di tali principi impone la formulazione dettagliata di criteri di
valutazione fissati preliminarmente dalla commissione, in modo da rendere ricostruibile a
posteriori il percorso motivazionale seguito nell’attribuzione del punteggio ”.
Nel caso di specie l’amministrazione resistente ha depositato in giudizio il verbale, datato 29 settembre 2022, ove erano riportati i criteri di valutazione della prova orale, sicché null’altro è necessario sul piano motivazionale in punto di verbalizzazione delle operazioni concorsuali svolte.
Né il giudice amministrativo adito può sindacare nel merito la valutazione di inidoneità operata dall’amministrazione resistente, in quanto trattasi di ambito alla stessa riservato in omaggio al principio costituzionale della separazione dei poteri, considerato che il vaglio deve arrestarsi al profilo della c.d. credibilità logica, nella fattispecie non inficiata.
Ne consegue che entrambi i ricorsi risultano infondati.
8. Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della presente lite, si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge perché manifestamente infondati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA BA AV, Presidente FF
ES LE, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES LE | MA BA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.