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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1217/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1217/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato FOLLONI Parte_1 C.F._1
DEBORAH
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
FETTOLINI PIER LUIGI
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 06/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in San Giuliano Milanese (Mi), Via Settembrini n. 39 verrà venduta a terzi e le parti concordano, sin da subito, a sottoscrivere mandato a vendere ad
pagina 1 di 4 un'agenzia immobiliare scelta da entrambi. Il ricavato della detta vendita sarà suddiviso in ragione del 50% da ciascuno. Sino alla vendita tutte le spese ed utenze gravanti sul detto immobile nonché le spese alimentari verranno sostenute in ragione del 100% dal Signor
Pt_2
2. Il Signor a titolo di contributo al mantenimento della moglie, verserà Parte_2 alla medesima a mezzo bonifico bancario, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo pari ad euro 400,00, oltre a rivalutazione Istat come per legge. La detta somma verrà corrisposta a decorrere dal mese successivo alla vendita della casa coniugale.
3. Il Signor a titolo di indennità di occupazione dell'immobile intestato Parte_2 alla Società (c.f. ) riconoscerà alla Parte_3 P.IVA_1
Signora una somma mensile pari ad Euro 600,00= con decorrenza marzo 2025; Parte_1 la detta somma verrà versata sino a quando il Signor serciterà la propria attività Pt_2 imprenditoriale nel medesimo immobile sia personalmente che a mezzo di altre società a lui intestate.
4. Le parti concordano sin d'ora che, quando la verrà Parte_3 liquidata e l'immobile sito in San Giuliano Milanese Via Privata Gorizia n. 91 verrà venduto a terzi, il ricavato verrà suddiviso tra i Signori e Parte_1 Pt_2 in ragione del 50% ciascuno.
[...]
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473- bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e hanno contratto matrimonio concordatario in San Giuliano Parte_1 Parte_2
Milanese in data 22/10/1994 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune al n. 100, parte II, serie A, anno 1994) e dalla loro unione sono nati due figli, nato il Per_1
9.8.1995 e il 29.8.1997, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
pagina 2 di 4 3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, CP_1
cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla
Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
5. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art.
pagina 3 di 4 473-bis.19 c.p.c.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in San Giuliano Milanese in data 22/10/1994 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 100, parte II, serie A, anno 1994);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 10/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1217/2025 promossa congiuntamente da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato FOLLONI Parte_1 C.F._1
DEBORAH
e da rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
FETTOLINI PIER LUIGI
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2
sottoscritto e depositato in data 06/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in San Giuliano Milanese (Mi), Via Settembrini n. 39 verrà venduta a terzi e le parti concordano, sin da subito, a sottoscrivere mandato a vendere ad
pagina 1 di 4 un'agenzia immobiliare scelta da entrambi. Il ricavato della detta vendita sarà suddiviso in ragione del 50% da ciascuno. Sino alla vendita tutte le spese ed utenze gravanti sul detto immobile nonché le spese alimentari verranno sostenute in ragione del 100% dal Signor
Pt_2
2. Il Signor a titolo di contributo al mantenimento della moglie, verserà Parte_2 alla medesima a mezzo bonifico bancario, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo pari ad euro 400,00, oltre a rivalutazione Istat come per legge. La detta somma verrà corrisposta a decorrere dal mese successivo alla vendita della casa coniugale.
3. Il Signor a titolo di indennità di occupazione dell'immobile intestato Parte_2 alla Società (c.f. ) riconoscerà alla Parte_3 P.IVA_1
Signora una somma mensile pari ad Euro 600,00= con decorrenza marzo 2025; Parte_1 la detta somma verrà versata sino a quando il Signor serciterà la propria attività Pt_2 imprenditoriale nel medesimo immobile sia personalmente che a mezzo di altre società a lui intestate.
4. Le parti concordano sin d'ora che, quando la verrà Parte_3 liquidata e l'immobile sito in San Giuliano Milanese Via Privata Gorizia n. 91 verrà venduto a terzi, il ricavato verrà suddiviso tra i Signori e Parte_1 Pt_2 in ragione del 50% ciascuno.
[...]
I coniugi hanno inoltre chiesto che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza di separazione, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473- bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2. e hanno contratto matrimonio concordatario in San Giuliano Parte_1 Parte_2
Milanese in data 22/10/1994 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune al n. 100, parte II, serie A, anno 1994) e dalla loro unione sono nati due figli, nato il Per_1
9.8.1995 e il 29.8.1997, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_2
pagina 2 di 4 3. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene ammissibile il cumulo delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, pur nel silenzio legislativo.
Come noto, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est. ), l'altro contrario (per tutti, CP_1
cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023).
A fronte di tale contrasto, il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla
Prima Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione Suprema Corte, con la sentenza n.
28727 del 16/10/2023, si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo oggettivo della domanda congiunta di separazione personale dei coniugi unitamente a quella di divorzio: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis. 51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
4. Tutto ciò considerato, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
5. La causa va quindi rimessa sul ruolo del giudice relatore, al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenendo procedibile tale domanda decorso il semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art.
pagina 3 di 4 473-bis.19 c.p.c.
6. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio in San Giuliano Milanese in data 22/10/1994 (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune al n. 100, parte II, serie A, anno 1994);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
6) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, il 10/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Ada Cappello
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