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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/10/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 599/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione persone, minori e famiglia
La Corte d'Appello, composta dai magistrati: dott.ssa AN FE Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere dott. ED TA Consigliere rel.
dott.ssa Federica Figna Consigliere onorario dott. Salimbeni Lorenzo Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato instaurata con reclamo depositato in data 19.06.2025 da
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
16.04.1975, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ricciardulli, presso il cui studio, sito in Milano, via S.G.B. De La Salle n.10, è elettivamente domiciliato;
RECLAMANTE
Nei confronti di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, nella persona della dott.ssa
IS RU
Oggetto: reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano l'11.06.2025, notificato in data 18.06.2025, nel procedimento ex art. 31 D. L.vo. 286/1998 avente r.g. n. 1007/2023 relativo ai figli minori nata a [...] il [...] (divenuta ora Persona_1 maggiorenne) e nato a [...] il [...]. Persona_2
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del reclamante
Piaccia alla Corte Ecc.ma. contrariis reiectis, ed in accoglimento del proposto gravame dichiarare
l'illegittimità del decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano nel procedimento portante R.G. n.
1007/2023, decreto depositato il 11 giugno 2025 e notificato il 18 giugno 2025. E per tale revocarlo, autorizzando il ricorrente a permanere in Italia il tempo necessario alla conversione del permesso di soggiorno
Conclusioni del PG
Visto il reclamo proposto da volto ad ottenere la revoca del decreto di non luogo a provvedere per Pt_1 mancanza dei presupposti di cui all'art.31 TU Immigrazione emesso dal Tribunale dei Minorenni di
Milano nell'ambito del procedimento n. 1007/2023 RG
Ritenuto che il reclamo non è ammissibile in quanto il decreto di non luogo a provvedere ha natura meramente ordinatoria e non decisoria.
Osservato che l'autorizzazione ex art.31 TU Immigrazione non sarebbe comunque concedibile nel merito per mancanza di presupposti.
CHIEDE
Che la Corte rigetti il reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel procedimento di primo grado, , con ricorso depositato il Parte_1
24.03.2023, in qualità di genitore dei minori (nata il [...], nel Persona_1 frattempo divenuta maggiorenne) e (nato il [...]), chiedeva di Persona_2 essere autorizzato a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286/1998.
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto dell'11.06.2025, in questa sede gravato, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza ritenendo nel caso di specie non sussistenti i presupposti di legge, in quanto “- il ricorrente è padre di minori aventi la residenza come cittadini comunitari, nello specifico il passaporto rumeno, ed è inoltre coniugato con la madre dei minori anch'essa cittadina rumena;
- a norma dell'articolo 10, comma 1 D.Lgs. n, 30/2007 i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, possono richiedere e ottenere dalla Questura competente per territorio di residenza, una carta di soggiorno come familiari di cittadino dell'U.E.; - la nozione di familiare di cittadino dell'U.E. è contenuta negli artt. 2 e 3 del predetto D.Lgs.; Deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 286/98, che è norma residuale in quanto il ricorrente essendo padre di cittadini romeni
2 e coniugato con cittadina romena, è tenuta a fare ricorso all'iter specificamente previsto dal legislatore per
i familiari di cittadini dell'Unione, richiedendo alla competente Questura la carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E. di cui al predetto art. 10 del D.Lgs. 30/2007”.
2. Avverso il decreto sopra indicato, in data 19.06.2025, ha proposto reclamo
[...]
, chiedendo di “dichiarare l'illegittimità del decreto del Tribunale dei Minorenni Parte_1 di Milano notificato il 18 giugno 2025 nel procedimento portante R.G. n. 1007/2023. E per tale motivo revocarlo, autorizzando il ricorrente a permanere in Italia il tempo necessario ad attuare la conversione del permesso di soggiorno”.
La difesa del reclamante ha contestato il provvedimento impugnato, esponendo che:
- il reclamante è sposato con , cittadina romena, con la quale ha avuto tre figli, CP_1 [...]
(che ha da poco compiuto diciotto anni) e la Persona_1 Persona_2 maggiorenne (non economicamente autonoma); Persona_3
- la moglie e i tre figli posseggono la residenza come cittadini comunitari;
- il padre, che abita in Italia da molti anni e quivi lavora, si è sempre occupato della crescita dei figli e delle loro esigenze, provvedendo, insieme alla moglie, a mantenerli economicamente;
- il reclamante ha provato a chiedere il permesso di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. n. 30/2007 previsto per i familiari di cittadini unionali presso la Questura di Milano, ma tale permesso gli è stato rifiutato, avendo quindi egli, proprio seguito del suddetto rifiuto, provveduto ad avanzare richiesta ex art. 31
d.lgs. n. 286/1998.
- il rientro del padre in Giordania sarebbe pregiudizievole per l'interesse del minore (da intendersi essendo divenuta da poco maggiorenne), posto che egli sarebbe privato Persona_2 Persona_1 delle cure paterne, di cui ha sempre beneficiato, e si troverebbe in evidenti difficoltà economiche, non essendoci, in Giordania, molte opportunità lavorative in grado di consentire al padre di continuare a mantenere dignitosamente i figli e non essendo la madre in grado di poter provvedere alle necessità degli stessi da sola.
3. Il P.G. con parere depositato in data 13.10.2025 ha chiesto in primo luogo dichiararsi non ammissibile il reclamo in quanto il decreto di non luogo a provvedere ha natura meramente ordinatoria e non decisoria;
in secondo luogo, osservando che l'autorizzazione ex art.31 TU
Immigrazione non sarebbe comunque concedibile nel merito per mancanza di presupposti, ha chiesto la conferma del provvedimento gravato.
4. All'esito dell'udienza del 14.10.2025, celebrata con trattazione cartolare, la Corte si è riservata di provvedere.
3 5. Ritiene preliminarmente ed in maniera assorbente la Corte che il reclamo proposto contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano, formulata ex art. 31 D.Lgs. n. 286 del 1998 da , è inammissibile. Devono infatti integralmente condividersi Parte_1 sul punto le conclusioni rassegnate dal P.G: il provvedimento del Tribunale per i minorenni in questa sede impugnato è privo del carattere della decisorietà e pertanto non è impugnabile in questa sede.
Deve condividersi altresì l'iter argomentativo del Tribunale per i Minorenni:
[...]
è padre di minore avente la residenza come cittadino comunitario ed è inoltre Parte_1 coniugato con la madre del minore, anch'ella cittadina comunitaria. Deve dunque trovare applicazione l'istituto di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 30/2007 e non già quello di cui all'art 31 del TU
Immigrazione. Trattandosi infatti di soggetto coniugato con cittadina dell'Unione Europea,
[...]
avrebbe dovuto chiedere il riconoscimento della carta di soggiorno ai Parte_1 sensi del d.gs nr. 30 del 2007 emanato in attuazione della Direttiva 2004/38/CE, il cui art 10 recita:
"Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea 1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ... 3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità; b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
c) dell'attestato della richiesta
d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione: d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari;
d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione)).
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio…”.
L'art. 2 del D. Lgs. 30/2007 stabilisce che, ai fini del decreto legislativo, si intende, per "cittadino dell'Unione", qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro, e per "familiare", il coniuge ovvero "il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base
4 della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello
Stato membro ospitante".
La Corte ritiene pertanto corretta la statuizione del Tribunale per i Minorenni laddove ritiene in via preliminare che nel caso di specie si verte in un'ipotesi ricompresa fra quelle prevista dal D Lgs n.
30/2007 per cui il ricorrente, non avendo la cittadinanza di uno Stato membro ma essendo padre di minori aventi la residenza come cittadini comunitari, nello specifico il passaporto rumeno, ed essendo coniugato dal 2004 con la madre dei minori, anch'essa cittadina rumena, avrebbe dovuto richiedere ed ottenere dalla Questura competente per territorio di residenza la carta di soggiorno per familiari ex art 10 D. Lgs. 30/2007.
A parere di questa Corte il fatto - specificamente allegato dal reclamante – che
[...]
avesse già percorso l'iter per richiedere la suddetta carta di soggiorno ma che Parte_1
l'istanza gli era stata respinta dalla Questura, è privo di rilievo in quanto egli avrebbe dovuto chiedere tutela giurisdizionale avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno e non già formulare la diversa istanza ex art 31 comma 3 D lgs 286/1998, che ha diversi presupposti.
Si condivide peraltro l'orientamento interpretativo fatto proprio dal Tribunale per i minorenni che ha portato ad una declaratoria di non luogo a provvedere: alla luce degli elementi fattuali emersi, il ricorso ex art. 31 D. Lgs. 286/98 deve ritenersi azione residuale rispetto alla domanda ex art 10 D Lgs
30/2007.
Ciò posto, il reclamo deve ritenersi inammissibile in quanto il provvedimento oggetto di reclamo non ha il carattere della definività e della decisorietà, non ha deciso nel merito della domanda e non ha pertanto consumato l'azione.
6. Nulla sulle spese alla luce della natura del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 31 D.Lgs n. 286/98, 2 e 10 D.Lgs n. 30/2007
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e richiesta, dichiara inammissibile il reclamo.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano nella camera di Consiglio del 14.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
ED TA AN FE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione persone, minori e famiglia
La Corte d'Appello, composta dai magistrati: dott.ssa AN FE Presidente dott. Lucio Marcantonio Consigliere dott. ED TA Consigliere rel.
dott.ssa Federica Figna Consigliere onorario dott. Salimbeni Lorenzo Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato instaurata con reclamo depositato in data 19.06.2025 da
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
16.04.1975, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Ricciardulli, presso il cui studio, sito in Milano, via S.G.B. De La Salle n.10, è elettivamente domiciliato;
RECLAMANTE
Nei confronti di
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, nella persona della dott.ssa
IS RU
Oggetto: reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano l'11.06.2025, notificato in data 18.06.2025, nel procedimento ex art. 31 D. L.vo. 286/1998 avente r.g. n. 1007/2023 relativo ai figli minori nata a [...] il [...] (divenuta ora Persona_1 maggiorenne) e nato a [...] il [...]. Persona_2
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni del reclamante
Piaccia alla Corte Ecc.ma. contrariis reiectis, ed in accoglimento del proposto gravame dichiarare
l'illegittimità del decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano nel procedimento portante R.G. n.
1007/2023, decreto depositato il 11 giugno 2025 e notificato il 18 giugno 2025. E per tale revocarlo, autorizzando il ricorrente a permanere in Italia il tempo necessario alla conversione del permesso di soggiorno
Conclusioni del PG
Visto il reclamo proposto da volto ad ottenere la revoca del decreto di non luogo a provvedere per Pt_1 mancanza dei presupposti di cui all'art.31 TU Immigrazione emesso dal Tribunale dei Minorenni di
Milano nell'ambito del procedimento n. 1007/2023 RG
Ritenuto che il reclamo non è ammissibile in quanto il decreto di non luogo a provvedere ha natura meramente ordinatoria e non decisoria.
Osservato che l'autorizzazione ex art.31 TU Immigrazione non sarebbe comunque concedibile nel merito per mancanza di presupposti.
CHIEDE
Che la Corte rigetti il reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel procedimento di primo grado, , con ricorso depositato il Parte_1
24.03.2023, in qualità di genitore dei minori (nata il [...], nel Persona_1 frattempo divenuta maggiorenne) e (nato il [...]), chiedeva di Persona_2 essere autorizzato a permanere in Italia ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286/1998.
Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto dell'11.06.2025, in questa sede gravato, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza ritenendo nel caso di specie non sussistenti i presupposti di legge, in quanto “- il ricorrente è padre di minori aventi la residenza come cittadini comunitari, nello specifico il passaporto rumeno, ed è inoltre coniugato con la madre dei minori anch'essa cittadina rumena;
- a norma dell'articolo 10, comma 1 D.Lgs. n, 30/2007 i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, possono richiedere e ottenere dalla Questura competente per territorio di residenza, una carta di soggiorno come familiari di cittadino dell'U.E.; - la nozione di familiare di cittadino dell'U.E. è contenuta negli artt. 2 e 3 del predetto D.Lgs.; Deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 286/98, che è norma residuale in quanto il ricorrente essendo padre di cittadini romeni
2 e coniugato con cittadina romena, è tenuta a fare ricorso all'iter specificamente previsto dal legislatore per
i familiari di cittadini dell'Unione, richiedendo alla competente Questura la carta di soggiorno per familiare di cittadino U.E. di cui al predetto art. 10 del D.Lgs. 30/2007”.
2. Avverso il decreto sopra indicato, in data 19.06.2025, ha proposto reclamo
[...]
, chiedendo di “dichiarare l'illegittimità del decreto del Tribunale dei Minorenni Parte_1 di Milano notificato il 18 giugno 2025 nel procedimento portante R.G. n. 1007/2023. E per tale motivo revocarlo, autorizzando il ricorrente a permanere in Italia il tempo necessario ad attuare la conversione del permesso di soggiorno”.
La difesa del reclamante ha contestato il provvedimento impugnato, esponendo che:
- il reclamante è sposato con , cittadina romena, con la quale ha avuto tre figli, CP_1 [...]
(che ha da poco compiuto diciotto anni) e la Persona_1 Persona_2 maggiorenne (non economicamente autonoma); Persona_3
- la moglie e i tre figli posseggono la residenza come cittadini comunitari;
- il padre, che abita in Italia da molti anni e quivi lavora, si è sempre occupato della crescita dei figli e delle loro esigenze, provvedendo, insieme alla moglie, a mantenerli economicamente;
- il reclamante ha provato a chiedere il permesso di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. n. 30/2007 previsto per i familiari di cittadini unionali presso la Questura di Milano, ma tale permesso gli è stato rifiutato, avendo quindi egli, proprio seguito del suddetto rifiuto, provveduto ad avanzare richiesta ex art. 31
d.lgs. n. 286/1998.
- il rientro del padre in Giordania sarebbe pregiudizievole per l'interesse del minore (da intendersi essendo divenuta da poco maggiorenne), posto che egli sarebbe privato Persona_2 Persona_1 delle cure paterne, di cui ha sempre beneficiato, e si troverebbe in evidenti difficoltà economiche, non essendoci, in Giordania, molte opportunità lavorative in grado di consentire al padre di continuare a mantenere dignitosamente i figli e non essendo la madre in grado di poter provvedere alle necessità degli stessi da sola.
3. Il P.G. con parere depositato in data 13.10.2025 ha chiesto in primo luogo dichiararsi non ammissibile il reclamo in quanto il decreto di non luogo a provvedere ha natura meramente ordinatoria e non decisoria;
in secondo luogo, osservando che l'autorizzazione ex art.31 TU
Immigrazione non sarebbe comunque concedibile nel merito per mancanza di presupposti, ha chiesto la conferma del provvedimento gravato.
4. All'esito dell'udienza del 14.10.2025, celebrata con trattazione cartolare, la Corte si è riservata di provvedere.
3 5. Ritiene preliminarmente ed in maniera assorbente la Corte che il reclamo proposto contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano, formulata ex art. 31 D.Lgs. n. 286 del 1998 da , è inammissibile. Devono infatti integralmente condividersi Parte_1 sul punto le conclusioni rassegnate dal P.G: il provvedimento del Tribunale per i minorenni in questa sede impugnato è privo del carattere della decisorietà e pertanto non è impugnabile in questa sede.
Deve condividersi altresì l'iter argomentativo del Tribunale per i Minorenni:
[...]
è padre di minore avente la residenza come cittadino comunitario ed è inoltre Parte_1 coniugato con la madre del minore, anch'ella cittadina comunitaria. Deve dunque trovare applicazione l'istituto di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 30/2007 e non già quello di cui all'art 31 del TU
Immigrazione. Trattandosi infatti di soggetto coniugato con cittadina dell'Unione Europea,
[...]
avrebbe dovuto chiedere il riconoscimento della carta di soggiorno ai Parte_1 sensi del d.gs nr. 30 del 2007 emanato in attuazione della Direttiva 2004/38/CE, il cui art 10 recita:
"Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea 1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ... 3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione: a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità; b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
c) dell'attestato della richiesta
d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione: d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari;
d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione)).
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio…”.
L'art. 2 del D. Lgs. 30/2007 stabilisce che, ai fini del decreto legislativo, si intende, per "cittadino dell'Unione", qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro, e per "familiare", il coniuge ovvero "il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base
4 della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello
Stato membro ospitante".
La Corte ritiene pertanto corretta la statuizione del Tribunale per i Minorenni laddove ritiene in via preliminare che nel caso di specie si verte in un'ipotesi ricompresa fra quelle prevista dal D Lgs n.
30/2007 per cui il ricorrente, non avendo la cittadinanza di uno Stato membro ma essendo padre di minori aventi la residenza come cittadini comunitari, nello specifico il passaporto rumeno, ed essendo coniugato dal 2004 con la madre dei minori, anch'essa cittadina rumena, avrebbe dovuto richiedere ed ottenere dalla Questura competente per territorio di residenza la carta di soggiorno per familiari ex art 10 D. Lgs. 30/2007.
A parere di questa Corte il fatto - specificamente allegato dal reclamante – che
[...]
avesse già percorso l'iter per richiedere la suddetta carta di soggiorno ma che Parte_1
l'istanza gli era stata respinta dalla Questura, è privo di rilievo in quanto egli avrebbe dovuto chiedere tutela giurisdizionale avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno e non già formulare la diversa istanza ex art 31 comma 3 D lgs 286/1998, che ha diversi presupposti.
Si condivide peraltro l'orientamento interpretativo fatto proprio dal Tribunale per i minorenni che ha portato ad una declaratoria di non luogo a provvedere: alla luce degli elementi fattuali emersi, il ricorso ex art. 31 D. Lgs. 286/98 deve ritenersi azione residuale rispetto alla domanda ex art 10 D Lgs
30/2007.
Ciò posto, il reclamo deve ritenersi inammissibile in quanto il provvedimento oggetto di reclamo non ha il carattere della definività e della decisorietà, non ha deciso nel merito della domanda e non ha pertanto consumato l'azione.
6. Nulla sulle spese alla luce della natura del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 31 D.Lgs n. 286/98, 2 e 10 D.Lgs n. 30/2007
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e richiesta, dichiara inammissibile il reclamo.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano nella camera di Consiglio del 14.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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