Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 659/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 22 novembre
2023, da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito
(pec: e Ciro Santonicola (pec: Email_1
, Email_2 appellante contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica pro tempore;
[...]
(CF: ) in persona del Direttore Parte_2 P.IVA_2
Generale pro tempore;
Parte_3
(CF: in persona del Dirigente pro tempore;
P.IVA_3 [...]
(CF: ), in persona del Dirigente Controparte_2 P.IVA_4 scolastico pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia (pec: , Email_3 appellati
1
Verona n. 173/2023 d.d. 05.06.2023
In punto: revoca inserimento graduatoria ATA di istituto;
diploma istituto paritario Voltaire,-
CONCLUSIONI
APPELLANTE:
“riformare integralmente la Sentenza n. 173/2023 pubbl. il 05/06/2023 resa dalla
Sezione Lavoro del Tribunale di Verona, nella causa RG n. 1035/2022, Giudice del
Lavoro Dott. Antonio Gesumunno e, conseguentemente, accogliere le domande formulate nel giudizio promosso con ricorso R.G. n. 1035/2022, iscritto a ruolo generale in data 12.07.2022, innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Verona;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
APPELLATI:
“Voglia Codesta Corte, in accoglimento delle argomentazioni sopra esposte, rigettare integralmente l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e altri oneri di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Verona rigettava la domanda proposta da il quale era stato Parte_1 depennato dalle graduatorie di circolo e istituto triennio 2018/2021 per il personale ATA, profilo di collaboratore scolastico presso l'Istituto scolastico
“ di Villafranca (VR). CP_2
Il presupposto di inserimento nella graduatoria era il conseguimento del diploma di qualifica professionale triennale operatore di servizi della ristorazione settore conseguito presso l'istituto paritario “Voltaire” di Napoli nell'anno scolastico
2012/2013.
Il giudice di primo grado aveva rigettato la pretesa assumendo che l'interessato non avesse validamente provato il possesso del titolo di studio per cui è causa.
Secondo il giudice il collaboratore scolastico non aveva dato prova del possesso del diploma;
nè poteva attribuirsi rilevanza di certificazione all'attestazione prodotta del preside dell'istituto tecnico industriale statale “Galileo Ferraris”,
2 depositario degli atti e registri del cessato “Voltaire” in ordine alle risultanze della documentazione proveniente dall'istituto paritario.
Nessuna valenza ad avviso del giudicante poteva attribuirsi alla copia del registro degli esami;
il registro infatti non era stato sottoscritto dal legale rappresentante ma da un coordinatore didattico tale e quindi va escluso il Persona_1 valore di atto pubblico di questa documentazione.
In particolare, osservava quanto segue:” la Corte D'Appello di Venezia (n.
216/2022) con ampia ed esaustiva motivazione (in cui si è tenuto conto della “diffusione territoriale del contenzioso”) ha preso in esame le varie questioni discusse nel contenzioso relativo ai diplomi rilasciati dall'Istituto Voltaire confermando la legittimità dei provvedimenti di depennamento adottati dalla amministrazione scolastica. La Corte di Venezia si è soffermata in particolare sulla carenza di idoneità probatoria della certificazione prodotta dalla parte ricorrente in luogo del diploma”
2. Con unico articolato motivo l'appellante contesta la sentenza assumendo che la documentazione prodotta, consistente in una copia conforme dell'estratto del registro degli esami e l'elenco delle materie di esame e i relativi voti, come sottoscritti dal dirigente scolastico, fossero un atto pubblico.
Valorizza a tal fine il ruolo del dirigente scolastico nella scuola statale o paritaria: pubblico ufficiale in quanto soggetto deputato a formare la volontà di una pubblica amministrazione all'interno di una struttura pubblica o comunque un ente legalmente riconosciuto.
Richiama la disciplina normativa relativa al dirigente scolastico, quale soggetto che rappresenta legalmente e dirige l'istituzione scolastica.
3. Nel costituirsi le Amministrazioni convenute concludono nel merito per l'infondatezza dell'appello siccome - come correttamente evidenziato nell'impugnata decisione – il ricorrente ha prodotto documentazione inidonea per ottenere l'inserimento nelle graduatorie.
Richiamano altresì il contenuto della relazione ispettiva svolta dall'
[...] dalla quale emergono numerose irregolarità quali: classi vuote, CP_3 idoneità “automatica” degli alunni dalla classe frequentata alla classe successiva, alunni residenti (e domiciliati) in luoghi lontani, incompatibili con la
3 regolare frequenza delle lezioni, registri mancanti o non compilati, assenze superiori ai 2/3 dell'anno scolastico.
4. Dopo un rinvio d'ufficio per riordino del ruolo, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'udienza del 13 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato non avendo l'appellante, ricorrente in primo grado, provato
– come evidenziato anche dal giudice scaligero - di possedere il titolo di studio necessario all'iscrizione nella graduatoria.
Il ricorrente aveva attestato di essere munito di titolo abilitante alla iscrizione alla graduatoria di III fascia per il triennio scolastico 2018/2021; trattavasi secondo la propria autocertificazione di diploma di qualifica professionale per
“operatore servizi della ristorazione” conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'istituto paritario Voltaire, che per il corso professionale in oggetto aveva ottenuto il riconoscimento della parità scolastica con Dm 24/S2 del 28.07.2010.
A sostegno della pretesa, a fronte della revoca dell'iscrizione da parte dell'Amministrazione scolastica che - come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 640/2017 - poteva controllare la veridicità delle dichiarazioni, parte appellante produceva in primo grado fotocopia dell'estratto del registro degli esami anno scolastico 2012/2013 nonché fotocopia di un certificato di diploma rilasciato nel 2016 da tale . Persona_1
Il giudice di primo grado aveva rigettato la pretesa assumendo che l'interessato non avesse validamente provato il possesso del titolo di studio per cui è causa.
6. Sulle questioni vanno richiamati ex art. 118 disp. att. c.p.c. i precedenti di questa
Corte cui questo Collegio fa integrale riferimento per rigettare tutte le doglianze dell'appellante (cfr. ex multis Corte Appello Venezia 216/2022, n. 217/2022,
218/2022, n. 224/2022, n. 225/2022, n. 226/2022, n. 227/2022, n. 429/2023).
Viene qui riproposta la motivazione di altra sentenza del Collegio: la n. 224/2022 che inquadra in generale il contesto storico e probatorio della vicenda che ha coinvolto molti lavoratori tra cui quello di causa, che non risulta minimamente confutato con il gravame:
4 “…questa Corte condivide l'eccezione ulteriore accolta dal primo giudice di carenza nella documentazione prodotta in giudizio, di elementi essenziali e necessari per conferire agli stessi il valore probatorio attribuito dalla parte istante.
La fotocopia dell'estratto del registro d'esame dimesso dalla parte attrice, che secondo quanto attestato dal dirigente scolastico dell'istituto statale “Galileo Galileis” sarebbe conforme ai registri depositati presso lo stesso istituto dopo la chiusura del Voltaire nel
2018, era documento incompleto in quanto mancava l'attestazione del percorso formativo che dà luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è il solo passaggio finale .
……..
In particolare nel frontespizio della copia dell'estratto del registro, mancava il numero delle pagine vidimate e anche il numero degli iscritti all'esame; vie più nella pagina successiva relativa all'esame sostenuto dalla (indicata come n. 128 e Per_2 attestante i voti ottenuti per ogni singola materia e il punteggio finale dell'esame), mancava anche la necessaria indicazione se trattavasi di candidato “interno o esterno”
(la relativa casella non era stata barrata), atteso che per la qualifica professionale il candidato deve dimostrare come “interno” di non aver avuto un numero di assenze superiore al massimo consentito e comunque di aver seguito e completato il percorso
(con le ore di formazione e tirocini) prescritto dal piano di studi.
Nel caso di candidati “interni” è l'istituto scolastico che si assume con la sottoscrizione del registro la responsabilità che il candidato abbia completato il percorso formativo;
nel caso di specie la sottoscrizione da parte di un soggetto ( la cui sigla è illeggibile ma che dovrebbe corrispondere alla sottoscrizione del coordinatore didattico
[...]
per quanto è possibile intravedere dal timbro apposto ), non assume alcun Per_1 valore certificativo del presupposto indicato, in quanto non è dato sapere se l'interessata avesse sostenuto l'esame come candidata interna ovvero esterna.
Nel caso poi di candidato “esterno”, a norma degli art. 28 e ss dell'ordinanza ministeriale 90/del 2001 sarebbe stato onere della dimostrare il possesso dei Per_2 requisiti del percorso formativo.
La disposizione in questione (intitolata “Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i candidati esterni”), per quanto qui d'interesse, dispone: “1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro
5 corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L'attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza (…)”. I commi 2 e 3, riferiti a particolari categorie di candidati, prevedono, in ogni caso, il necessario “requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale” e il comma 4 dispone che “sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo”. Ai sensi del comma 8, “La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami,
è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove” e, infine, il comma 9 dispone che “la commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati;
la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami”.
Elementi non soltanto non provati nel caso di specie, ma neppure allegati, e che sarebbe stato necessario che parte attrice provasse al fine consentire di attestare la regolarità del percorso precedente.
8. Né è condivisibile la doglianza secondo cui sarebbe stato onere del a fronte della CP_4 attestazione di conformità della copia al registro esami da parte del dirigente scolastico dell'istituto scolastico statale, proporre querela di falso trattandosi di atto pubblico ( in quanto sottoscritto da pubblico ufficiale).
Premesso che a norma dell'art. 2699 c.c. è atto pubblico soltanto il documento che sia redatto “ con le richieste formalità” dal pubblico ufficiale, nel caso di specie, come rilevato dal e confermato da questo Collegio, le mancanze essenziali sopra CP_1 indicate, rendevano la documentazione così irregolare da essere totalmente inattendibile più che falsa.
Il ne aveva contestato in giudizio la validità ; a questo punto sarebbe stato CP_1 onere della interessata dare prova della sua veridicità.
6 Prova che non può essere rinvenuta nella mera “ verifica del diploma qualifica” di cui all'attestazione del 2.09.20; trattandosi soltanto di una conferma di quanto “ appariva” dal registro degli esami con riferimento all'esame sostenuto dalla . Per_2
D'altra parte, il registro di esame non può essere considerato equipollente al diploma poiché il diploma non attesta soltanto il superamento dell'esame ma il completamento di un percorso formativo che dia luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è solo il passaggio finale.
……
9. Da ultimo con riferimento al “certificato di diploma di qualifica professionale”
n.3389/2016 con il quale , coordinatore didattico dell'istituto Voltaire, Persona_1 postumamente nel 2016, attestava che la ricorrente odierna appellante all'esito dell'anno scolastico 2011/2012 aveva conseguito il diploma con il voto di 100/100 ( voto comune a tutti gli alunni dell'istituto, per quanto è dato comprendere dalla denuncia penale di un gruppo di docenti dimessa sub. 9 dal , documento contestato CP_4 dall'Amministrazione, si condividono i rilievi dell'Amministrazione che trattavasi di documento non equipollente al diploma.
Come evidenziato negli atti di causa, negli anni in questione l'istituto Voltaire non aveva mai rilasciato le pergamene ( ovvero i diplomi); questo certificato non ha valore di duplicato poiché a norma dell'art. 199, comma 6, d.lvo 297/1994 "Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e di maturità è rilasciato dal provveditore agli studi". L'art. 187 prevede che "1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purché' l'interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza è sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici. (...) (...)". Con Circolare
266 del 6/9/1991 il ha dettato norme in materia di diplomi, Controparte_1 certificati provvisori e certificati definitivi, prevedendo: - quanto ai CERTIFICATI
PROVVISORI che: "In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori
7 dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati. //Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in un unico esemplare;
essi devono portare in lettere il voto assegnato a recare in calce la seguente dicitura: "II presente certificato viene rilasciato in luogo/del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore".//
Esso perde tale efficacia quando, da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione del certificato provvisorio.// Per la legalizzazione della firma sui certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti non statali, vale quanto precisato al precedente par. 1" ovvero sono legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell'art. 16 della legge 4/1/1968 n.15 ("Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi"); - quanto ai CERTIFICATI
SOSTITUTIVI (tra gli altri) di qualifica professionale che questi possono essere rilasciati
"ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15" "a richiesta degli interessati, senza limitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti" " i certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione dell'istituto che rilascia il documento richiesto;
b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio;
c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio
è conseguito;
d) giudizio espresso in sede di esame ovvero voti, da trascrivere in lettere, riportati nelle singole materie oggetto di esame;
e) cognome, nome e qualifica del capo dell'istituto (titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio. (...) il documento dovrà essere perfezionato con l'apposizione del timbro tondo dell'istituto accanto alla firma autografa del capo d'istituto"; - quanto ai CERTIFICATI SOSTITUTIVI
DEL DIPLOMA ORIGINALE per il caso di smarrimento, distruzione furto o comunque assoluta inservibilità del diploma originale che, tra l'altro, gli stessi debbano contenere la seguente dichiarazione "il presente certificato, che si rilascia a norma della legge 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma".
Attestazioni che non si rinvengono nel certificato prodotto in giudizio dalla interessata;
pertanto trattasi di certificato sostitutivo che comunque presupporrebbe la presenza di un diploma in originale che nel caso di specie per quanto si evince dagli atti non è mai esistito.
8 A ciò va aggiunto che l'ordinanza ministeriale 90/2001 all'Art.38 (Diplomi e certificati) ha previsto "1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.
2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli interessati stessi, con il diploma originale.
3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del
"certificato provvisorio" sono state abrogate dall'O.M. 25/1/1994, n. 18. 4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il principio generale sancito dall'art.16 della legge 4 gennaio 1968,n.15". Questa previsione comprova come il valore certificativo di tali certificati - rilasciati senza limitazioni di numero - sia fondata sull'esistenza del diploma e sulla disponibilità degli atti relativi al conseguimento del titolo di studio.
Pertanto, nel caso di specie il certificato dimesso dalla appellante non può considerarsi prova del conseguimento del diploma in contestazione non superando la natura di mera autocertificazione.
Il certificato prodotto riporta infatti la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"di cui all'art. 15, comma 1, legge 183/2011 1, sicché la certificazione prodotta dalla ricorrente ha lo stesso valore della sua autodichiarazione e non consente di provare in giudizio la fondatezza di quanto dichiarato”.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei valori prossimi al minimo tabellare secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (valore di causa indeterminato) tenuto conto della serialità del contenzioso e della semplicità della soluzione adottata.
8. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del Dpr. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi oltre spese generali ex lege;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per ciascuno degli appelli riuniti a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 13.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
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