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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7558 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 13642/2019 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 13642/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 13.3.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA (c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 226, presso lo studio legale dell'Avv. Virginia Chierchia (c.f. ), dalla quale è rappresentata e C.F._2 difesa in virtù di mandato allegato all'atto di citazione ATTRICE E Controparte_1 (P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (c.f. ), nato a [...] CP_2 C.F._3 il 27.2.1954, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza G. Bovio 22, presso lo studio degli Avv. Raffaele Troncone (c.f. e Maurizio Barbatelli (c.f. C.F._4
), dai quali sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato allegato alla C.F._5 comparsa di costituzione CONVENUTI E (c.f. ), nato a [...] il [...] ed elettivamente CP_3 C.F._6 domiciliato in Napoli alla Via S. Nicola alla Dogana n. 15, presso lo studio dell'avv. Amedeo Sorge (c.f. , dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato C.F._7 allegato alla comparsa di costituzione CONVENUTO NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4 Corso Como n. 17, Milano CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 13.3.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva domanda risarcitoria nei Parte_1 confronti della Controparte_1 (di seguito, per brevità, ), del dott. e del
[...] Controparte_1 CP_2 dott. , deducendo di aver subìto danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito CP_3 di un intervento in laparoscopia di enucleazione di cisti ovariche a sinistra, il quale a suo avviso sarebbe stato eseguito con imperizia dai due ginecologi sopra citati, entrambi dipendenti della suddetta struttura sanitaria. Nell'atto di citazione, in particolare, l'attrice esponeva:
- che, essendo affetta da cisti ovariche a sinistra, in data 23.11.2015, si sottoponeva ad un intervento chirurgico in laparoscopia di enucleazione di cisti ovariche a sinistra presso il reparto di ginecologia dell'Ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli;
- che tale intervento veniva eseguito dal dott. e dal dott. , CP_3 CP_2
i quali prestavano servizio presso la suddetta struttura ospedaliera;
- che, nel corso dell'intervento chirurgico, tuttavia, riportava tre lesioni viscerali iatrogene sanguinanti e, in particolare: a) una lesione di continuo iatrogena della parete anteriore del corpo dello stomaco a circa 3-4 cm dalla grande curvatura;
b) una lesione emorragica della parte posteriore dello stomaco bisettrice della lacerazione anteriore;
c) un piccolo ematoma del mesocolon;
- che, riscontrata nel corso dell'operazione la presenza della prima delle lesioni descritte (quella indicata sub a), i medici operanti decidevano di intervenire per via laparoscopica al fine di riparare siffatta lesione;
- che, a fronte del successivo monitoraggio dei parametri clinici e della crasi ematica, emergeva la necessità di un ulteriore intervento che veniva posto in essere in via d'urgenza, in via laparotomica, ad opera dei medici del reparto di chirurgia generale della struttura sanitaria convenuta, al fine di perfezionare l'emostasi;
- che solo grazie a tale intervento veniva scongiurato il rischio di una morte della paziente per shock emorragico;
- che, a causa di quanto sopra, riportava i seguenti postumi: a) danno anatomico per la presenza di 2 esiti cicatriziali sulla parete anteriore e posteriore del corpo gastrico;
b) danno anatomico per la presenza di una cicatrice xifo-ombelicale; c) ricorrenti coliche addominali con turbe del transito intestinale (stipsi) in rapporto ad aderenze viscero-viscerali (non presenti prima dell'atto chirurgico). Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari, l'attrice chiedeva il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite, sub specie di danno biologico, morale ed esistenziale, nonché del danno patrimoniale, per le spese mediche sostenute. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio la
[...]
e il dott. , i quali, Controparte_1 CP_2 eccepita l'infondatezza della domanda di parte ricorrente, ne chiedevano il rigetto, sul presupposto che i sanitari avevano “correttamente adempiuto la loro obbligazione di mezzi fotografando e monitorando correttamente il quadro clinico della paziente di volta in volta e, dopo la complicanza verificatasi, sono intervenuti rapidamente e correttamente”. Si costituiva in giudizio, altresì, il dott. , il quale, in via preliminare, eccepiva la CP_3 nullità dell'ordinanza con la quale era stata autorizzata la rinnovazione della notifica dell'atto di pagina 2 di 10 citazione nei suoi confronti e, per l'effetto, la nullità della sua vocatio in ius; nonché l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex lege nei propri confronti e la conseguente improcedibilità della relativa azione. Nel merito, invece, il convenuto, associandosi alle difese della struttura sanitaria e dell'altro medico, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, in ragione dell'evidente insussistenza del nesso di derivazione causale tra l'operazione chirurgica effettuata ed i postumi lamentati dall'attrice. Infine, deducendo che, al momento del fatto, era assicurato con la per i rischi Controparte_4 professionali (con polizza n. 402286473), il convenuto chiedeva di poter chiamare in garanzia ex artt. 106 e 269, comma 2, c.p.c. la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevato dalla stessa. Il giudice, quindi, disponeva in conformità e, all'udienza del 13.1.2022, prendeva atto che la chiamata in causa, benché ritualmente citata con atto notificato in data 9.9.2021, non si era costituita in giudizio, motivo per cui se ne doveva dichiarare la contumacia. Quindi, espletata CTU medico-legale e rigettate le richieste di prova orale articolate dalle parti, all'udienza del 13.3.2025 la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve darsi atto che il convenuto dott. ha eccepito la nullità CP_3 dell'ordinanza con la quale è stata autorizzata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti. Secondo il convenuto, infatti, “la radicale inesistenza delle notifiche, come tali non rinnovabili”, comportava che il giudice “non poteva concedere termini già perenti”. Senonché, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata, atteso che l'avvenuta costituzione in giudizio del convenuto ha determinato la sanatoria della dedotta nullità. Come è noto, infatti, i vizi afferenti alla vocatio in ius risultano sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, il quale, infatti, una volta costituitosi, può esclusivamente dedurre l'eventuale inosservanza del termine minimo sancito dall'art. 163bis c.p.c. o l'omessa indicazione degli avvertimenti di cui all'art. 163, comma 1, n. 7), c.p.c. al solo fine di ottenere la fissazione di una nuova udienza;
al contrario, qualsivoglia ulteriore profilo di nullità della vocatio in ius viene in radice emendato dalla costituzione in giudizio. Allo stesso modo, dev'essere rigettata l'eccezione concernente il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex lege. A seguito della costituzione in giudizio del dott. e dell'eccepito irrituale esperimento CP_3 del tentativo di mediazione obbligatoria nei suoi confronti, infatti, il giudice, all'udienza del 13.1.2022, assegnava il termine di giorni 15 per la rinnovazione del tentativo medesimo, consentendo in tal modo l'avveramento della condizione di procedibilità dell'azione giudiziale proposta.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice è fondata e deve essere quindi accolta, nei limiti di cui in motivazione.
3. La prospettazione di parte attrice postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria “ , presso la quale la veniva ricoverata al Controparte_1 Pt_1
pagina 3 di 10 fine di essere sottoposta ad un intervento di enucleazione di cisti ovariche in laparoscopia, nonché dei due chirurghi ginecologi operanti, dott. e dott. , i quali eseguivano CP_2 CP_3 materialmente l'intervento descritto. La domanda, invero, è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 cd. “Gelli-Bianco” (1.4.2017), ma in relazione a fatti accaduti in data 23.11.2015 e, quindi, antecedenti a tale data. Sul punto, deve dirsi che la Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che il nuovo riparto di responsabilità previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco – contrattuale, per quanto riguarda la struttura sanitaria, ed extracontrattuale, per quanto concerne quella del medico
– non opera retroattivamente (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, a mente della quale “le norme sostanziali contenute nella legge n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore”). Occorre dunque considerare il titolo di responsabilità civile riguardante la struttura medica applicabile all'epoca dei fatti (2015). In proposito, deve rilevarsi che, già con la sentenza n. 589/1999, la Suprema Corte aveva qualificato come di natura “contrattuale” la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, facendo leva sulla teoria del cd. “contatto sociale”. Inoltre, con la sentenza n. 577/2008 delle SS.UU. della Cassazione, è stata ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e l'ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze. La responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie nei confronti del paziente, dunque, può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, dipendente o intraneo alla struttura, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. Ne discende che, dovendo trovare applicazione ratione temporis la disciplina introdotta dalla previgente legge n. 189/2012 (c.d. “decreto Balduzzi”), in luogo della legge n. 24/2017 cd.
“Gelli-Bianco”, tanto la responsabilità civile della struttura sanitaria, quanto quella dei medici dei quali la struttura stessa si è avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione devono essere accertate secondo le regole proprie della responsabilità da inadempimento contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c. Orbene, la riconduzione della ipotizzata responsabilità in capo alla struttura sanitaria e ai medici intervenuti al paradigma della responsabilità da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. comporta, sul piano processuale, che “il paziente danneggiato che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il
“contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il
pagina 4 di 10 proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass, 26907/2020; Cass. 28991/2019)”. In buona sostanza, quindi, grava sul creditore della prestazione sanitaria l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione – almeno colposa – degli operatori sanitari e il danno di cui domanda il risarcimento. Ebbene, deve dirsi che le doglianze di parte attrice, nel caso di specie, riguardano, in particolare, le seguenti condotte:
- la condotta commissiva imperita dei medici consistente in una manovra operatoria maldestra che procurava alla paziente tre lesioni iatrogene ad un organo non direttamente coinvolto nell'intervento (nella specie, lo stomaco);
- la condotta imperita dei medici nella riparazione dell'unica lesione rilevata nel corso dell'operazione, dal momento che, da successivi controlli, emergeva una fonte emorragica in corrispondenza della lacerazione gastrica precedentemente suturata in maniera evidentemente non risolutiva;
- l'omesso rilievo nel corso dell'operazione di una ulteriore lesione alla parete posteriore dello stomaco, a fronte della quale la paziente veniva sottoposta ad un successivo intervento laparotomico in via d'urgenza. Siffatte condotte, secondo parte attrice, avrebbero determinato, oltre agli esiti cicatriziali sopra descritti, un peggioramento delle sue condizioni di salute, provocandole ricorrenti coliche addominali con turbe del transito intestinale (stipsi) in rapporto ad aderenze viscero-viscerali non presenti prima degli interventi chirurgici. I fatti censurati da parte attrice costituiscono allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato agli odierni convenuti, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata. Ciò posto, occorre verificare l'effettiva ricorrenza delle condotte descritte, nonché la loro idoneità causale a determinare il danno come lamentato. L'inquadramento delle problematiche relative alla vicenda in esame e l'excursus delle prestazioni sanitarie rese alla paziente dai sanitari della struttura convenuta può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU, prof.ssa specialista in medicina legale e delle Persona_1 assicurazioni, e dott. , specialista in ginecologia e ostetricia, depositato in data Persona_2 24.6.2024. E, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“La laparoscopia è oggi la più comune tecnica chirurgica utilizzata per trattare i disturbi ginecologici: rimozione di gravidanza ectopica, trattamento dell'endometriosi, enucleazione di cisti ovariche. Rispetto alla laparotomia, la laparoscopia è più sicura, più economica e comporta tempi di recupero post-operatori più brevi. Le complicazioni tipiche della laparoscopia includono lesioni della vescica, lesioni ureterali, lesioni gastrointestinali, emorragia, febbre postoperatoria e complicazioni tromboemboliche. L'incidenza delle complicanze laparoscopiche varia dall'1,1 al 6%. Molte di queste complicazioni coinvolgono gli organi gastrointestinali e nel 50% dei casi si verificano durante la fase di accesso degli strumenti alla cavità peritoneale (…) Fattori di rischio per le lesioni viscerali al momento del primo ingresso in cavità peritoneale sono: precedenti cicatrici chirurgiche, storia di peritonite, precedenti interventi di chirurgia intestinale, malattie infiammatorie intestinali, obesità, gravidanza e BMI molto basso. L'incidenza di lesioni gastrointestinali in corso di laparoscopia è pari allo 0,13%; il più comune luogo della lesione è l'intestino tenue (55,8%), seguito dall'intestino crasso (38,6%) e meno
pagina 5 di 10 comunemente, lo stomaco (3,9%). Di fatto le lesioni iatrogene dello stomaco sono secondarie all'introduzione dell'ago di Veress, all'inadeguato posizionamento del primo trocar in direzione craniale. Spesso sono associate alla intubazione involontaria dell'esofago in luogo delle vie respiratorie con conseguente gonfiaggio dello stomaco che andrà così ad occupare la parte superiore dell'addome, rendendosi così più vulnerabile ai traumi (…) Alcuni autori, pertanto, sostengono che la perforazione gastrica può essere evitata mediante l'utilizzo di tubo naso- o oro-gastrico per svuotare il gas dallo stomaco, prima dell'inserimento del trocar al punto di Palmer. Fattori di rischio per lesioni gastriche iatrogene durante la laparoscopia sono: dilatazione gastrica, posizione gastrica anomala congenita o acquisita, dilatazione gastrica acuta o cronica e gastroparesi (…) È possibile adottare diverse misure per prevenire lesioni gastriche durante la laparoscopia (…). Il primo è escludere una distensione gastrica prima di iniziare;
il secondo è evitare un posizionamento troppo alto del primo trocar, soprattutto nei casi precedenti di chirurgia epato-gastrica, costituzione brachitipica o obesità. In caso di posizionamento più craniale del primo trocar, è obbligatorio posizionare correttamente una cannula orofaringea e verificarne la pervietà prima di iniziare la procedura (…). A seconda della dimensione della perforazione, il laparoscopio può essere posizionato all'interno dello stomaco per esaminare la mucosa gastrica. Anche la parete posteriore dello stomaco deve essere esaminata per escludere lesioni occulte profonde. Una perforazione dello stomaco da ago di di solito non richiede riparazioni per il piccolo calibro, ma è comunque necessaria Per_3 l'ispezione visiva e il controllo dell'emostasi. Invece la perforazione causata dall'inserimento del trocar richiede la riparazione che può essere eseguita mediante sutura laparoscopica con o senza l'uso del lembo omentale. Se il chirurgo operante non è in grado di eseguire la riparazione, deve consultare un chirurgo esperto in riparazione laparoscopica delle lesioni del tratto gastrointestinale. In seguito alla riparazione, deve esaminarsi la distensione dello stomaco dopo riempimento con acqua per accertarsi della avvenuta riparazione e chiusura delle brecce”. E, ancora, sull'imperizia nell'esecuzione dell'intervento di enucleazione della cisti ovarica in via laparoscopica da parte dei chirurghi ginecologi, i CTU osservano quanto segue:
“la SI.ra , di anni 23 all'epoca dei fatti, in data 23/11/2015 veniva sottoposta ad Parte_1 intervento laparoscopico di enucleazione di cisti ovarica a sinistra (…). In corso di intervento, veniva rilevata una lesione di continuo della parete anteriore del corpo dello stomaco che veniva riparata per via laparoscopica. Tuttavia, alcune ore dopo si rendeva necessario un reintervento laparotomico per perfezionamento della emostasi a causa di una fonte emorragica nella sede della lacerazione gastrica precedentemente suturata e si individuava una ulteriore lesione emorragica alla parete posteriore dello stomaco. La letteratura scientifica sopra riportata rileva che nella maggior parte dei casi le lesioni gastriche in corso di laparoscopia si verificano durante la fase di accesso alla cavità peritoneale che può avvenire con diverse tecniche e non vi è evidenza che una tecnica sia migliore delle altre. La sig.ra era ventitreenne all'epoca dei fatti;
non risulta che la stessa presentasse fattori di Pt_1 rischio predisponenti alle lesioni viscerali quali ad esempio precedenti interventi chirurgici, storia di peritonite o di altre malattie infiammatorie intestinali, obesità, indice di massa corporea molto basso o costituzione brachitipica né si ha evidenza di altre condizioni quali posizione gastrica anomala o dilatazione gastrica o gastroparesi che potevano predisporre alla complicanza occorsa. La letteratura scientifica è concorde nel ritenere che la lesione gastrica si verifica nella fase di inserimento del trocar o dell'ago di Per_3
pagina 6 di 10 Nel caso di specie l'inserimento del trocar viene descritto come transombelicale, pertanto, l'inserimento non interessò la parte alta dell'addome, regione maggiormente correlata all'evenienza di lesione gastrica. L'altro elemento al quale prestare attenzione è la presenza di aria all'interno dello stomaco, ricorrendo all'utilizzo di un sondino naso-gastrico se necessario. Nel caso di specie non si hanno notizie sull'eventuale intubazione della paziente o sull'inserimento di un sondino naso gastrico”. Dalle considerazioni svolte nell'elaborato peritale, emerge, dunque, il positivo accertamento, secondo il canone probatorio del “più probabile che non”, della derivazione eziologica delle lesioni iatrogene denunciate da parte attrice dall'imperita esecuzione dell'intervento chirurgico ad opera dei medici convenuti. Risulta provato, infatti, che le lesioni gastriche si sono verificate nella fase di accesso alla cavità peritoneale, a fronte di una errata scelta degli operatori sanitari circa la tecnica d'inserimento del trocar o, comunque, di una errata esecuzione di tale specifico atto chirurgico. L'elaborato peritale evidenzia, altresì, che i medici hanno prontamente riconosciuto in fase intraoperatoria, una raccolta ematica localizzata nell'alto addome, rilevando, così, la presenza di una lesione di continuo della parete anteriore del corpo dello stomaco;
ma, a fronte di tale rilievo, la consulenza tecnica riscontra anche nell'esecuzione di tale successivo intervento “in riparazione” rilevanti profili di imperizia:
“Va rilevato che la lesione gastrica fu prontamente riconosciuta in fase intraoperatoria al momento della fase di controllo dell'alto addome allorquando si visualizzò una raccolta ematica in ipocondrio sinistro con rilievo della lesione di continuo della parete anteriore del corpo dello stomaco che venne riparata con l'aiuto del chirurgo generale Dott. Pur tuttavia Persona_4 tale riparazione non fu risolutiva dal momento che dopo poche ore fu necessario un intervento laparotomico per perfezionare l'emostasi, essendo riscontrata una fonte emorragica nella sede della lacerazione suturata;
fu, inoltre, individuata un'altra lesione della parte posteriore dello stomaco. Nel corso del primo intervento dopo la riparazione della breccia della parete gastrica non fu effettuata la prova di distensione dello stomaco con acqua per accertarsi dell'avvenuta riparazione, come indicato dalla letteratura scientifica. Dunque, risultò misconosciuta la lesione della parete posteriore dello stomaco e non correttamente suturata quella della parete anteriore. In conclusione, pertanto, deve riconoscersi una condotta imperita dei Sanitari componenti dell'équipe operatoria del primo intervento di enucleazione della cisti ovarica sinistra in laparoscopia (chirurghi ginecologi e chirurgo generale intervenuto) per aver determinato la lesione iatrogena e per non averla correttamente riparata, nonché dell'anestesista, al quale devono attribuirsi le competenze rispetto alla preparazione della paziente all'intervento chirurgico ivi compresa l'eventuale necessità di apposizione di sondino naso gastrico”. Alla luce di quanto esposto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Accertata una condotta censurabile a carico dei sanitari del PO “Fatebenefratelli” si può passare alla valutazione dei postumi permanenti ad essa riconducibile. Ebbene, questi sono caratterizzati dall'esito cicatriziale chirurgico xifosottombelicale riconducibile all'intervento di laparotomia resosi necessario per risolvere definitivamente il sanguinamento causato dalle lesioni gastriche e provvedere alla loro sutura e dai modesti ma comunque accreditabili esiti algicodisfunzionali riferiti dalla sig.ra ascrivibili ad una lieve Pt_1 sindrome aderenziale in corrispondenza della pregressa raccolta ematica in ipocondrio sinistro e alle suture delle lacerazioni gastriche. È da sottolineare, comunque, che la istante è affetta da
pagina 7 di 10 endometriosi in trattamento ormonale e che parte dei disturbi algico-disfunzionali da lei riferiti sono da ricondurre alla predetta patologia”. Può pertanto affermarsi che, in conseguenza della condotta negligente dei sanitari, si è determinata una invalidità permanente che i CTU hanno stimato nella misura dell'8%, nonché una ITT di 4 giorni (comprensivi del prolungamento dei giorni di ricovero) ed una ITP al 50% per 20 giorni, necessari e sufficienti per il periodo di convalescenza postoperatoria e la stabilizzazione dei postumi permanenti. Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari intervenuti. dott. e dott. in servizio presso la convenuta CP_2 CP_3 struttura sanitaria, sono consistite nell'imperita esecuzione del primo intervento in laparoscopia, nell'altrettanto imperita riparazione della lesione iatrogena rilevata in fase intraoperatoria e nell'omesso rilievo dell'ulteriore lesione cagionata nel corso dell'intervento alla parete posteriore dello stomaco. Da tali condotte colpose è derivata, innanzitutto, la necessità di sottoporre l'attrice ad operazioni successive non programmate e maggiormente invasive di quella preventivata e, all'esito dell'excursus operatorio descritto, una serie di accreditabili esiti algico-disfunzionali in capo alla paziente. Per le ragioni suesposte, rilevata l'esaustività della CTU, la quale appare coerente, esaustiva e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle osservazioni tecniche mosse alla stessa dai consulenti delle parti, ex art. 195 comma 3 c.p.c. (per la risposta ai quali si fa espresso rinvio all'elaborato peritale), si ritiene accertata la responsabilità della convenuta struttura sanitaria e dei medici operanti dott. e dott. CP_2 CP_3
[...]
4. Occorre, pertanto, in questa sede, procedere alla liquidazione e quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice. Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età della paziente (23 anni all'epoca dell'intervento chirurgico). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'Osservatoria sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente nella misura dell'8% deve essere liquidato in € 14.880,19. A ciò va aggiunto, inoltre, il danno da invalidità temporanea totale e parziale, come riconosciuta in CTU, pari ad € 773,36 (€ 220,96 ITT + € 552,40 ITP). Ne deriva che l'importo complessivo dovuto all'attrice, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito, risulta essere pari a € 15.653,55 (quindicimilaseicentocinquantatré/55). A tale importo, in considerazione dell'assenza di documentazione prodotta da parte attrice, non può aggiungersi alcunché a titolo di risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza dei postumi sofferti.
pagina 8 di 10 Non è stata, inoltre, fornita prova di elementi ulteriori tali da giustificare un aumento (c.d. personalizzazione) dell'ammontare del danno biologico/dinamico-relazionale, considerato che tutto quanto allegato dall'attrice rientra già nella valutazione dei punti di invalidità riconosciuti. Nulla può, infine, essere riconosciuto a titolo di danno morale (o esistenziale), considerato che parte attrice non ha offerto alcuna prova, neppure in via presuntiva, della sofferenza morale patita. Con riferimento all'utilizzo delle presunzioni in tema di riconoscimento del danno morale, infatti, la Suprema Corte ha più volte evidenziato la necessità di evitare qualsivoglia automatismo o duplicazione risarcitoria, affermando che “pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di
“diverse” conseguenze dannose concretamente “coesistenti” e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che il danneggiato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (…), quanto dell'effettiva
“compresenza” di “entrambe” le serie consequenziali dedotte” (Cass., sez. III, sentenza n. 6444 del 3.3.2023)”. Da siffatte affermazioni emerge l'impossibilità – in materia di danni non patrimoniali da lesioni c.d. “micropermanenti” – di dedurre in via presuntiva la sussistenza di un danno morale sulla base del mero accertamento di un danno biologico permanente, in mancanza della allegazione da parte del danneggiato di elementi, circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella liquidazione del danno biologico accertato, “attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, e sempre salva prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. Sulla somma di € 15.653,55, all'attrice compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (novembre 2015) e di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI, da novembre 2015 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
5. Va, infine, accolta la domanda di garanzia azionata dal convenuto nei CP_3 confronti della terza chiamata in causa, atteso che la polizza Controparte_4 invocata e prodotta (polizza n. 402286473, stipulata in data 6.11.2015) risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio e non sussistono contestazioni concrete al riguardo da parte della compagnia assicurativa, che peraltro, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio decidendo di restare contumace. La va, dunque, condannata a tenere indenne il convenuto Controparte_4 di tutto quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare per effetto della presente CP_3 sentenza.
6. Le spese di lite sostenute dall'attrice seguono la soccombenza dei convenuti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014).
pagina 9 di 10 Allo stesso modo, le spese della CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna i convenuti Parte_1
– Controparte_1 [...]
ed in Controparte_1 CP_2 CP_3 solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.653,55 (quindicimilaseicentocinquantatré/55), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di novembre 2015, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da novembre 2015 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 1.783,00 a titolo di esborsi (comprensivi delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, determinate in via equitativa), nonché € 5.838,55 per compensi professionali, inclusi quelli dovuti per la fase di assistenza stragiudiziale;
oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico dei convenuti Controparte_1
[...] Controparte_1 e in solido tra loro;
[...] CP_2 CP_3
- accoglie la domanda di garanzia formulata da e, per l'effetto, condanna CP_3
a tenere indenne il convenuto di tutto quanto lo stesso sarà Controparte_4 tenuto a pagare per effetto della presente sentenza.
Napoli, 30.7.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina Di Meglio, magistrato ordinario in tirocinio.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 13642/2019 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 13.3.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA (c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Torre Annunziata al Corso Umberto I n. 226, presso lo studio legale dell'Avv. Virginia Chierchia (c.f. ), dalla quale è rappresentata e C.F._2 difesa in virtù di mandato allegato all'atto di citazione ATTRICE E Controparte_1 (P.IVA ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e (c.f. ), nato a [...] CP_2 C.F._3 il 27.2.1954, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza G. Bovio 22, presso lo studio degli Avv. Raffaele Troncone (c.f. e Maurizio Barbatelli (c.f. C.F._4
), dai quali sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato allegato alla C.F._5 comparsa di costituzione CONVENUTI E (c.f. ), nato a [...] il [...] ed elettivamente CP_3 C.F._6 domiciliato in Napoli alla Via S. Nicola alla Dogana n. 15, presso lo studio dell'avv. Amedeo Sorge (c.f. , dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di mandato C.F._7 allegato alla comparsa di costituzione CONVENUTO NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_4 Corso Como n. 17, Milano CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 13.3.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva domanda risarcitoria nei Parte_1 confronti della Controparte_1 (di seguito, per brevità, ), del dott. e del
[...] Controparte_1 CP_2 dott. , deducendo di aver subìto danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito CP_3 di un intervento in laparoscopia di enucleazione di cisti ovariche a sinistra, il quale a suo avviso sarebbe stato eseguito con imperizia dai due ginecologi sopra citati, entrambi dipendenti della suddetta struttura sanitaria. Nell'atto di citazione, in particolare, l'attrice esponeva:
- che, essendo affetta da cisti ovariche a sinistra, in data 23.11.2015, si sottoponeva ad un intervento chirurgico in laparoscopia di enucleazione di cisti ovariche a sinistra presso il reparto di ginecologia dell'Ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli;
- che tale intervento veniva eseguito dal dott. e dal dott. , CP_3 CP_2
i quali prestavano servizio presso la suddetta struttura ospedaliera;
- che, nel corso dell'intervento chirurgico, tuttavia, riportava tre lesioni viscerali iatrogene sanguinanti e, in particolare: a) una lesione di continuo iatrogena della parete anteriore del corpo dello stomaco a circa 3-4 cm dalla grande curvatura;
b) una lesione emorragica della parte posteriore dello stomaco bisettrice della lacerazione anteriore;
c) un piccolo ematoma del mesocolon;
- che, riscontrata nel corso dell'operazione la presenza della prima delle lesioni descritte (quella indicata sub a), i medici operanti decidevano di intervenire per via laparoscopica al fine di riparare siffatta lesione;
- che, a fronte del successivo monitoraggio dei parametri clinici e della crasi ematica, emergeva la necessità di un ulteriore intervento che veniva posto in essere in via d'urgenza, in via laparotomica, ad opera dei medici del reparto di chirurgia generale della struttura sanitaria convenuta, al fine di perfezionare l'emostasi;
- che solo grazie a tale intervento veniva scongiurato il rischio di una morte della paziente per shock emorragico;
- che, a causa di quanto sopra, riportava i seguenti postumi: a) danno anatomico per la presenza di 2 esiti cicatriziali sulla parete anteriore e posteriore del corpo gastrico;
b) danno anatomico per la presenza di una cicatrice xifo-ombelicale; c) ricorrenti coliche addominali con turbe del transito intestinale (stipsi) in rapporto ad aderenze viscero-viscerali (non presenti prima dell'atto chirurgico). Tanto premesso, ritenendo sussistente una condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari, l'attrice chiedeva il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali conseguenti alle lesioni subite, sub specie di danno biologico, morale ed esistenziale, nonché del danno patrimoniale, per le spese mediche sostenute. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio la
[...]
e il dott. , i quali, Controparte_1 CP_2 eccepita l'infondatezza della domanda di parte ricorrente, ne chiedevano il rigetto, sul presupposto che i sanitari avevano “correttamente adempiuto la loro obbligazione di mezzi fotografando e monitorando correttamente il quadro clinico della paziente di volta in volta e, dopo la complicanza verificatasi, sono intervenuti rapidamente e correttamente”. Si costituiva in giudizio, altresì, il dott. , il quale, in via preliminare, eccepiva la CP_3 nullità dell'ordinanza con la quale era stata autorizzata la rinnovazione della notifica dell'atto di pagina 2 di 10 citazione nei suoi confronti e, per l'effetto, la nullità della sua vocatio in ius; nonché l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex lege nei propri confronti e la conseguente improcedibilità della relativa azione. Nel merito, invece, il convenuto, associandosi alle difese della struttura sanitaria e dell'altro medico, eccepiva l'infondatezza della domanda attorea, in ragione dell'evidente insussistenza del nesso di derivazione causale tra l'operazione chirurgica effettuata ed i postumi lamentati dall'attrice. Infine, deducendo che, al momento del fatto, era assicurato con la per i rischi Controparte_4 professionali (con polizza n. 402286473), il convenuto chiedeva di poter chiamare in garanzia ex artt. 106 e 269, comma 2, c.p.c. la propria compagnia assicurativa al fine di essere manlevato dalla stessa. Il giudice, quindi, disponeva in conformità e, all'udienza del 13.1.2022, prendeva atto che la chiamata in causa, benché ritualmente citata con atto notificato in data 9.9.2021, non si era costituita in giudizio, motivo per cui se ne doveva dichiarare la contumacia. Quindi, espletata CTU medico-legale e rigettate le richieste di prova orale articolate dalle parti, all'udienza del 13.3.2025 la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve darsi atto che il convenuto dott. ha eccepito la nullità CP_3 dell'ordinanza con la quale è stata autorizzata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei suoi confronti. Secondo il convenuto, infatti, “la radicale inesistenza delle notifiche, come tali non rinnovabili”, comportava che il giudice “non poteva concedere termini già perenti”. Senonché, l'eccezione deve essere rigettata in quanto infondata, atteso che l'avvenuta costituzione in giudizio del convenuto ha determinato la sanatoria della dedotta nullità. Come è noto, infatti, i vizi afferenti alla vocatio in ius risultano sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, il quale, infatti, una volta costituitosi, può esclusivamente dedurre l'eventuale inosservanza del termine minimo sancito dall'art. 163bis c.p.c. o l'omessa indicazione degli avvertimenti di cui all'art. 163, comma 1, n. 7), c.p.c. al solo fine di ottenere la fissazione di una nuova udienza;
al contrario, qualsivoglia ulteriore profilo di nullità della vocatio in ius viene in radice emendato dalla costituzione in giudizio. Allo stesso modo, dev'essere rigettata l'eccezione concernente il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex lege. A seguito della costituzione in giudizio del dott. e dell'eccepito irrituale esperimento CP_3 del tentativo di mediazione obbligatoria nei suoi confronti, infatti, il giudice, all'udienza del 13.1.2022, assegnava il termine di giorni 15 per la rinnovazione del tentativo medesimo, consentendo in tal modo l'avveramento della condizione di procedibilità dell'azione giudiziale proposta.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice è fondata e deve essere quindi accolta, nei limiti di cui in motivazione.
3. La prospettazione di parte attrice postula l'accertamento di una responsabilità professionale a carico della struttura sanitaria “ , presso la quale la veniva ricoverata al Controparte_1 Pt_1
pagina 3 di 10 fine di essere sottoposta ad un intervento di enucleazione di cisti ovariche in laparoscopia, nonché dei due chirurghi ginecologi operanti, dott. e dott. , i quali eseguivano CP_2 CP_3 materialmente l'intervento descritto. La domanda, invero, è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017 cd. “Gelli-Bianco” (1.4.2017), ma in relazione a fatti accaduti in data 23.11.2015 e, quindi, antecedenti a tale data. Sul punto, deve dirsi che la Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che il nuovo riparto di responsabilità previsto dall'articolo 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco – contrattuale, per quanto riguarda la struttura sanitaria, ed extracontrattuale, per quanto concerne quella del medico
– non opera retroattivamente (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 28994 dell'11.11.2019, a mente della quale “le norme sostanziali contenute nella legge n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore”). Occorre dunque considerare il titolo di responsabilità civile riguardante la struttura medica applicabile all'epoca dei fatti (2015). In proposito, deve rilevarsi che, già con la sentenza n. 589/1999, la Suprema Corte aveva qualificato come di natura “contrattuale” la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, facendo leva sulla teoria del cd. “contatto sociale”. Inoltre, con la sentenza n. 577/2008 delle SS.UU. della Cassazione, è stata ribadita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, in quanto l'accettazione del paziente comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), sorgono a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie a garantire il buon esito degli interventi e l'ottimale gestione di eventuali complicazioni od emergenze. La responsabilità contrattuale delle strutture sanitarie nei confronti del paziente, dunque, può derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, dipendente o intraneo alla struttura, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. Ne discende che, dovendo trovare applicazione ratione temporis la disciplina introdotta dalla previgente legge n. 189/2012 (c.d. “decreto Balduzzi”), in luogo della legge n. 24/2017 cd.
“Gelli-Bianco”, tanto la responsabilità civile della struttura sanitaria, quanto quella dei medici dei quali la struttura stessa si è avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione devono essere accertate secondo le regole proprie della responsabilità da inadempimento contrattuale, ex artt. 1218 e 1228 c.c. Orbene, la riconduzione della ipotizzata responsabilità in capo alla struttura sanitaria e ai medici intervenuti al paradigma della responsabilità da inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c. comporta, sul piano processuale, che “il paziente danneggiato che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto o il
“contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il
pagina 4 di 10 proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (Cass, 26907/2020; Cass. 28991/2019)”. In buona sostanza, quindi, grava sul creditore della prestazione sanitaria l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione – almeno colposa – degli operatori sanitari e il danno di cui domanda il risarcimento. Ebbene, deve dirsi che le doglianze di parte attrice, nel caso di specie, riguardano, in particolare, le seguenti condotte:
- la condotta commissiva imperita dei medici consistente in una manovra operatoria maldestra che procurava alla paziente tre lesioni iatrogene ad un organo non direttamente coinvolto nell'intervento (nella specie, lo stomaco);
- la condotta imperita dei medici nella riparazione dell'unica lesione rilevata nel corso dell'operazione, dal momento che, da successivi controlli, emergeva una fonte emorragica in corrispondenza della lacerazione gastrica precedentemente suturata in maniera evidentemente non risolutiva;
- l'omesso rilievo nel corso dell'operazione di una ulteriore lesione alla parete posteriore dello stomaco, a fronte della quale la paziente veniva sottoposta ad un successivo intervento laparotomico in via d'urgenza. Siffatte condotte, secondo parte attrice, avrebbero determinato, oltre agli esiti cicatriziali sopra descritti, un peggioramento delle sue condizioni di salute, provocandole ricorrenti coliche addominali con turbe del transito intestinale (stipsi) in rapporto ad aderenze viscero-viscerali non presenti prima degli interventi chirurgici. I fatti censurati da parte attrice costituiscono allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato agli odierni convenuti, quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata. Ciò posto, occorre verificare l'effettiva ricorrenza delle condotte descritte, nonché la loro idoneità causale a determinare il danno come lamentato. L'inquadramento delle problematiche relative alla vicenda in esame e l'excursus delle prestazioni sanitarie rese alla paziente dai sanitari della struttura convenuta può essere sintetizzato attingendo all'elaborato dei CC.TT.UU, prof.ssa specialista in medicina legale e delle Persona_1 assicurazioni, e dott. , specialista in ginecologia e ostetricia, depositato in data Persona_2 24.6.2024. E, invero, nell'elaborato peritale si legge quanto segue:
“La laparoscopia è oggi la più comune tecnica chirurgica utilizzata per trattare i disturbi ginecologici: rimozione di gravidanza ectopica, trattamento dell'endometriosi, enucleazione di cisti ovariche. Rispetto alla laparotomia, la laparoscopia è più sicura, più economica e comporta tempi di recupero post-operatori più brevi. Le complicazioni tipiche della laparoscopia includono lesioni della vescica, lesioni ureterali, lesioni gastrointestinali, emorragia, febbre postoperatoria e complicazioni tromboemboliche. L'incidenza delle complicanze laparoscopiche varia dall'1,1 al 6%. Molte di queste complicazioni coinvolgono gli organi gastrointestinali e nel 50% dei casi si verificano durante la fase di accesso degli strumenti alla cavità peritoneale (…) Fattori di rischio per le lesioni viscerali al momento del primo ingresso in cavità peritoneale sono: precedenti cicatrici chirurgiche, storia di peritonite, precedenti interventi di chirurgia intestinale, malattie infiammatorie intestinali, obesità, gravidanza e BMI molto basso. L'incidenza di lesioni gastrointestinali in corso di laparoscopia è pari allo 0,13%; il più comune luogo della lesione è l'intestino tenue (55,8%), seguito dall'intestino crasso (38,6%) e meno
pagina 5 di 10 comunemente, lo stomaco (3,9%). Di fatto le lesioni iatrogene dello stomaco sono secondarie all'introduzione dell'ago di Veress, all'inadeguato posizionamento del primo trocar in direzione craniale. Spesso sono associate alla intubazione involontaria dell'esofago in luogo delle vie respiratorie con conseguente gonfiaggio dello stomaco che andrà così ad occupare la parte superiore dell'addome, rendendosi così più vulnerabile ai traumi (…) Alcuni autori, pertanto, sostengono che la perforazione gastrica può essere evitata mediante l'utilizzo di tubo naso- o oro-gastrico per svuotare il gas dallo stomaco, prima dell'inserimento del trocar al punto di Palmer. Fattori di rischio per lesioni gastriche iatrogene durante la laparoscopia sono: dilatazione gastrica, posizione gastrica anomala congenita o acquisita, dilatazione gastrica acuta o cronica e gastroparesi (…) È possibile adottare diverse misure per prevenire lesioni gastriche durante la laparoscopia (…). Il primo è escludere una distensione gastrica prima di iniziare;
il secondo è evitare un posizionamento troppo alto del primo trocar, soprattutto nei casi precedenti di chirurgia epato-gastrica, costituzione brachitipica o obesità. In caso di posizionamento più craniale del primo trocar, è obbligatorio posizionare correttamente una cannula orofaringea e verificarne la pervietà prima di iniziare la procedura (…). A seconda della dimensione della perforazione, il laparoscopio può essere posizionato all'interno dello stomaco per esaminare la mucosa gastrica. Anche la parete posteriore dello stomaco deve essere esaminata per escludere lesioni occulte profonde. Una perforazione dello stomaco da ago di di solito non richiede riparazioni per il piccolo calibro, ma è comunque necessaria Per_3 l'ispezione visiva e il controllo dell'emostasi. Invece la perforazione causata dall'inserimento del trocar richiede la riparazione che può essere eseguita mediante sutura laparoscopica con o senza l'uso del lembo omentale. Se il chirurgo operante non è in grado di eseguire la riparazione, deve consultare un chirurgo esperto in riparazione laparoscopica delle lesioni del tratto gastrointestinale. In seguito alla riparazione, deve esaminarsi la distensione dello stomaco dopo riempimento con acqua per accertarsi della avvenuta riparazione e chiusura delle brecce”. E, ancora, sull'imperizia nell'esecuzione dell'intervento di enucleazione della cisti ovarica in via laparoscopica da parte dei chirurghi ginecologi, i CTU osservano quanto segue:
“la SI.ra , di anni 23 all'epoca dei fatti, in data 23/11/2015 veniva sottoposta ad Parte_1 intervento laparoscopico di enucleazione di cisti ovarica a sinistra (…). In corso di intervento, veniva rilevata una lesione di continuo della parete anteriore del corpo dello stomaco che veniva riparata per via laparoscopica. Tuttavia, alcune ore dopo si rendeva necessario un reintervento laparotomico per perfezionamento della emostasi a causa di una fonte emorragica nella sede della lacerazione gastrica precedentemente suturata e si individuava una ulteriore lesione emorragica alla parete posteriore dello stomaco. La letteratura scientifica sopra riportata rileva che nella maggior parte dei casi le lesioni gastriche in corso di laparoscopia si verificano durante la fase di accesso alla cavità peritoneale che può avvenire con diverse tecniche e non vi è evidenza che una tecnica sia migliore delle altre. La sig.ra era ventitreenne all'epoca dei fatti;
non risulta che la stessa presentasse fattori di Pt_1 rischio predisponenti alle lesioni viscerali quali ad esempio precedenti interventi chirurgici, storia di peritonite o di altre malattie infiammatorie intestinali, obesità, indice di massa corporea molto basso o costituzione brachitipica né si ha evidenza di altre condizioni quali posizione gastrica anomala o dilatazione gastrica o gastroparesi che potevano predisporre alla complicanza occorsa. La letteratura scientifica è concorde nel ritenere che la lesione gastrica si verifica nella fase di inserimento del trocar o dell'ago di Per_3
pagina 6 di 10 Nel caso di specie l'inserimento del trocar viene descritto come transombelicale, pertanto, l'inserimento non interessò la parte alta dell'addome, regione maggiormente correlata all'evenienza di lesione gastrica. L'altro elemento al quale prestare attenzione è la presenza di aria all'interno dello stomaco, ricorrendo all'utilizzo di un sondino naso-gastrico se necessario. Nel caso di specie non si hanno notizie sull'eventuale intubazione della paziente o sull'inserimento di un sondino naso gastrico”. Dalle considerazioni svolte nell'elaborato peritale, emerge, dunque, il positivo accertamento, secondo il canone probatorio del “più probabile che non”, della derivazione eziologica delle lesioni iatrogene denunciate da parte attrice dall'imperita esecuzione dell'intervento chirurgico ad opera dei medici convenuti. Risulta provato, infatti, che le lesioni gastriche si sono verificate nella fase di accesso alla cavità peritoneale, a fronte di una errata scelta degli operatori sanitari circa la tecnica d'inserimento del trocar o, comunque, di una errata esecuzione di tale specifico atto chirurgico. L'elaborato peritale evidenzia, altresì, che i medici hanno prontamente riconosciuto in fase intraoperatoria, una raccolta ematica localizzata nell'alto addome, rilevando, così, la presenza di una lesione di continuo della parete anteriore del corpo dello stomaco;
ma, a fronte di tale rilievo, la consulenza tecnica riscontra anche nell'esecuzione di tale successivo intervento “in riparazione” rilevanti profili di imperizia:
“Va rilevato che la lesione gastrica fu prontamente riconosciuta in fase intraoperatoria al momento della fase di controllo dell'alto addome allorquando si visualizzò una raccolta ematica in ipocondrio sinistro con rilievo della lesione di continuo della parete anteriore del corpo dello stomaco che venne riparata con l'aiuto del chirurgo generale Dott. Pur tuttavia Persona_4 tale riparazione non fu risolutiva dal momento che dopo poche ore fu necessario un intervento laparotomico per perfezionare l'emostasi, essendo riscontrata una fonte emorragica nella sede della lacerazione suturata;
fu, inoltre, individuata un'altra lesione della parte posteriore dello stomaco. Nel corso del primo intervento dopo la riparazione della breccia della parete gastrica non fu effettuata la prova di distensione dello stomaco con acqua per accertarsi dell'avvenuta riparazione, come indicato dalla letteratura scientifica. Dunque, risultò misconosciuta la lesione della parete posteriore dello stomaco e non correttamente suturata quella della parete anteriore. In conclusione, pertanto, deve riconoscersi una condotta imperita dei Sanitari componenti dell'équipe operatoria del primo intervento di enucleazione della cisti ovarica sinistra in laparoscopia (chirurghi ginecologi e chirurgo generale intervenuto) per aver determinato la lesione iatrogena e per non averla correttamente riparata, nonché dell'anestesista, al quale devono attribuirsi le competenze rispetto alla preparazione della paziente all'intervento chirurgico ivi compresa l'eventuale necessità di apposizione di sondino naso gastrico”. Alla luce di quanto esposto, i CCTTUU hanno concluso nei seguenti termini:
“Accertata una condotta censurabile a carico dei sanitari del PO “Fatebenefratelli” si può passare alla valutazione dei postumi permanenti ad essa riconducibile. Ebbene, questi sono caratterizzati dall'esito cicatriziale chirurgico xifosottombelicale riconducibile all'intervento di laparotomia resosi necessario per risolvere definitivamente il sanguinamento causato dalle lesioni gastriche e provvedere alla loro sutura e dai modesti ma comunque accreditabili esiti algicodisfunzionali riferiti dalla sig.ra ascrivibili ad una lieve Pt_1 sindrome aderenziale in corrispondenza della pregressa raccolta ematica in ipocondrio sinistro e alle suture delle lacerazioni gastriche. È da sottolineare, comunque, che la istante è affetta da
pagina 7 di 10 endometriosi in trattamento ormonale e che parte dei disturbi algico-disfunzionali da lei riferiti sono da ricondurre alla predetta patologia”. Può pertanto affermarsi che, in conseguenza della condotta negligente dei sanitari, si è determinata una invalidità permanente che i CTU hanno stimato nella misura dell'8%, nonché una ITT di 4 giorni (comprensivi del prolungamento dei giorni di ricovero) ed una ITP al 50% per 20 giorni, necessari e sufficienti per il periodo di convalescenza postoperatoria e la stabilizzazione dei postumi permanenti. Ebbene, in base alla relazione peritale, le cui considerazioni medico-legali appaiono condivisibili, in quanto sostenute da un percorso logico argomentativo esaustivo e coerente, che viene pertanto fatto proprio anche da questo giudice, può serenamente concludersi che le condotte colpevoli imputabili ai sanitari intervenuti. dott. e dott. in servizio presso la convenuta CP_2 CP_3 struttura sanitaria, sono consistite nell'imperita esecuzione del primo intervento in laparoscopia, nell'altrettanto imperita riparazione della lesione iatrogena rilevata in fase intraoperatoria e nell'omesso rilievo dell'ulteriore lesione cagionata nel corso dell'intervento alla parete posteriore dello stomaco. Da tali condotte colpose è derivata, innanzitutto, la necessità di sottoporre l'attrice ad operazioni successive non programmate e maggiormente invasive di quella preventivata e, all'esito dell'excursus operatorio descritto, una serie di accreditabili esiti algico-disfunzionali in capo alla paziente. Per le ragioni suesposte, rilevata l'esaustività della CTU, la quale appare coerente, esaustiva e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle osservazioni tecniche mosse alla stessa dai consulenti delle parti, ex art. 195 comma 3 c.p.c. (per la risposta ai quali si fa espresso rinvio all'elaborato peritale), si ritiene accertata la responsabilità della convenuta struttura sanitaria e dei medici operanti dott. e dott. CP_2 CP_3
[...]
4. Occorre, pertanto, in questa sede, procedere alla liquidazione e quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice. Tanto premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno in questione facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano aggiornate al 2024 per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie anche da numerosi altri uffici giudiziari, ed i cui valori appaiono corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età della paziente (23 anni all'epoca dell'intervento chirurgico). Ebbene, prendendo le mosse dalla citata tabella redatta dall'Osservatoria sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, il danno permanente nella misura dell'8% deve essere liquidato in € 14.880,19. A ciò va aggiunto, inoltre, il danno da invalidità temporanea totale e parziale, come riconosciuta in CTU, pari ad € 773,36 (€ 220,96 ITT + € 552,40 ITP). Ne deriva che l'importo complessivo dovuto all'attrice, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale subito, risulta essere pari a € 15.653,55 (quindicimilaseicentocinquantatré/55). A tale importo, in considerazione dell'assenza di documentazione prodotta da parte attrice, non può aggiungersi alcunché a titolo di risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza dei postumi sofferti.
pagina 8 di 10 Non è stata, inoltre, fornita prova di elementi ulteriori tali da giustificare un aumento (c.d. personalizzazione) dell'ammontare del danno biologico/dinamico-relazionale, considerato che tutto quanto allegato dall'attrice rientra già nella valutazione dei punti di invalidità riconosciuti. Nulla può, infine, essere riconosciuto a titolo di danno morale (o esistenziale), considerato che parte attrice non ha offerto alcuna prova, neppure in via presuntiva, della sofferenza morale patita. Con riferimento all'utilizzo delle presunzioni in tema di riconoscimento del danno morale, infatti, la Suprema Corte ha più volte evidenziato la necessità di evitare qualsivoglia automatismo o duplicazione risarcitoria, affermando che “pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di
“diverse” conseguenze dannose concretamente “coesistenti” e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che il danneggiato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (…), quanto dell'effettiva
“compresenza” di “entrambe” le serie consequenziali dedotte” (Cass., sez. III, sentenza n. 6444 del 3.3.2023)”. Da siffatte affermazioni emerge l'impossibilità – in materia di danni non patrimoniali da lesioni c.d. “micropermanenti” – di dedurre in via presuntiva la sussistenza di un danno morale sulla base del mero accertamento di un danno biologico permanente, in mancanza della allegazione da parte del danneggiato di elementi, circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella liquidazione del danno biologico accertato, “attesa la ragionevole idoneità di fatti lesivi di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, e sempre salva prova contraria, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. Sulla somma di € 15.653,55, all'attrice compete, altresì, il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi qui liquidati, devalutati all'epoca del fatto (novembre 2015) e di anno in anno rivalutati secondo gli indici ISTAT FOI, da novembre 2015 sino alla pubblicazione della presente sentenza.
5. Va, infine, accolta la domanda di garanzia azionata dal convenuto nei CP_3 confronti della terza chiamata in causa, atteso che la polizza Controparte_4 invocata e prodotta (polizza n. 402286473, stipulata in data 6.11.2015) risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio e non sussistono contestazioni concrete al riguardo da parte della compagnia assicurativa, che peraltro, benché ritualmente citata, non si è costituita in giudizio decidendo di restare contumace. La va, dunque, condannata a tenere indenne il convenuto Controparte_4 di tutto quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare per effetto della presente CP_3 sentenza.
6. Le spese di lite sostenute dall'attrice seguono la soccombenza dei convenuti ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014).
pagina 9 di 10 Allo stesso modo, le spese della CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, condanna i convenuti Parte_1
– Controparte_1 [...]
ed in Controparte_1 CP_2 CP_3 solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.653,55 (quindicimilaseicentocinquantatré/55), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al saggio legale sull'importo devalutato al mese di novembre 2015, e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, da novembre 2015 sino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 1.783,00 a titolo di esborsi (comprensivi delle spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, determinate in via equitativa), nonché € 5.838,55 per compensi professionali, inclusi quelli dovuti per la fase di assistenza stragiudiziale;
oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico dei convenuti Controparte_1
[...] Controparte_1 e in solido tra loro;
[...] CP_2 CP_3
- accoglie la domanda di garanzia formulata da e, per l'effetto, condanna CP_3
a tenere indenne il convenuto di tutto quanto lo stesso sarà Controparte_4 tenuto a pagare per effetto della presente sentenza.
Napoli, 30.7.2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Martina Di Meglio, magistrato ordinario in tirocinio.
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