Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 10/02/2026, n. 2279
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità assoluta e/o inesistenza dei titoli

    Il giudice ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia dimostrato la corretta e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento, la cui mancata impugnazione le ha rese inoppugnabili. Inoltre, sono stati notificati atti successivi che hanno interrotto la prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    Il giudice ha ritenuto che la notifica di numerosi atti successivi abbia interrotto la prescrizione, che non era nuovamente decorsa alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione sanzione ed interessi

    Il giudice ha ritenuto che la notifica di numerosi atti successivi abbia interrotto la prescrizione, che non era nuovamente decorsa alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità della richiesta degli oneri accessori

    Il giudice ha ritenuto che la notifica di numerosi atti successivi abbia interrotto la prescrizione, che non era nuovamente decorsa alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità intimazione per omessa indicazione del responsabile del procedimento

    Il giudice ha ritenuto che la notifica di numerosi atti successivi abbia interrotto la prescrizione, che non era nuovamente decorsa alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Nullità per mancanza di chiarezza

    Il giudice ha ritenuto che la notifica di numerosi atti successivi abbia interrotto la prescrizione, che non era nuovamente decorsa alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Illegittimità somme pretese per errato calcolo

    Il giudice ha ritenuto che la notifica di numerosi atti successivi abbia interrotto la prescrizione, che non era nuovamente decorsa alla data di notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Inesistenza notifica intimazione e cartelle

    Il giudice ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione abbia dimostrato la corretta e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento, la cui mancata impugnazione le ha rese inoppugnabili. Inoltre, sono stati notificati atti successivi che hanno interrotto la prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 10/02/2026, n. 2279
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2279
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo