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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 10/02/2026, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2279/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8206/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Raiola N. 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli - Corso Meridionale 58 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045770654000 IVA-ALTRO 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21113/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, della Camera di Commercio di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Di Napoli – Ufficio Territoriale Castellammare
Di Stabia, l'intimazione di pagamento n. 071 20249045770654000, notificata il 04/02/2025, con la quale veniva richiesto il pagamento delle seguenti cartelle esattoriali: n. 071 20120069086586000, presuntivamente notificata il 18/04/2012; n. 071 20140032540380000, presuntivamente notificata il
17/04/2014; n. 07120150024930539000, presuntivamente notificata il 06/08/2015; ente impositore Camera di Commercio di Napoli;
n. 071 20120158596864000, presuntivamente notificata il 14/01/2013, n. 071
20180079302429000, presuntivamente notificata il 30/09/2019, n. 071 20170108956409000, presuntivamente notificata il 27/08/2018, relative a IRPEF e I.V.A., ente impositore Direzione Provinciale II di Castellammare di Stabia;
per un importo complessivo attuale pari ad € 5.223,16.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:
1- nullita' assoluta e/o inesistenza dei titoli iscritti e riportati nell'intimazione di pagamento n. 071 2024
90457706 54/000. 2. prescrizione e decadenza;
3- prescrizione sanzione ed interessi;
4- nullita' della richiesta degli oneri accessori;
5- nullita della intimazione di pagamento per omessa indicazione delle generalita' del responsabile del procediemento;
6- nullita' assoluta per mancanza dei requisiti di chiarezza in violazione della legge n. 241/90; 7- illegittimita' delle somme pretese per mancanza di trasparenza e certezza - errato calcolo degli interessi e omissione del modo con cui e' stato computato il totale contenuto della intimazione.
8- inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento presuntivamente notificate.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o revocare intimazione di pagamento n. 071 2024 90457706 54/000, unitamente alle cartelle esattoriali presupposte, dichiarando non dovuto il preteso credito per intervenuta prescrizione;
2) condannare gli opposti al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
Si è costituita ADER, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «• Dichiarare inammissibile il ricorso, alle cartelle esattoriali, proposto oltre i termini ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.
• Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.
Lgs. n. 546/1992.».
Si è altresì costituita la CCIAA, la quale a sua volta deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «1. rigettare il ricorso per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto. Si chiede inoltre di:
2. condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.». Si è infine costituita la DP Napoli II la quale a sua volta deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio..».
Con memoria illustrativa parte ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere disatteso.
ADER ha dimostrato la corretta e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento, la cui mancata impugnazione ha determinato l'inoppugnabilità della pretesa;
inoltre, sono stati regolarmente notificati numerosi atti successivi, i quali hanno interrotto la prescrizione che dunque, alla data di notifica dell'atto di cui è causa, non erano nuovamente decorsi.
Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori di legge per ciascuna delle resistenti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8206/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Raiola N. 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Napoli - Corso Meridionale 58 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045770654000 IVA-ALTRO 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21113/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione, della Camera di Commercio di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Di Napoli – Ufficio Territoriale Castellammare
Di Stabia, l'intimazione di pagamento n. 071 20249045770654000, notificata il 04/02/2025, con la quale veniva richiesto il pagamento delle seguenti cartelle esattoriali: n. 071 20120069086586000, presuntivamente notificata il 18/04/2012; n. 071 20140032540380000, presuntivamente notificata il
17/04/2014; n. 07120150024930539000, presuntivamente notificata il 06/08/2015; ente impositore Camera di Commercio di Napoli;
n. 071 20120158596864000, presuntivamente notificata il 14/01/2013, n. 071
20180079302429000, presuntivamente notificata il 30/09/2019, n. 071 20170108956409000, presuntivamente notificata il 27/08/2018, relative a IRPEF e I.V.A., ente impositore Direzione Provinciale II di Castellammare di Stabia;
per un importo complessivo attuale pari ad € 5.223,16.
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi:
1- nullita' assoluta e/o inesistenza dei titoli iscritti e riportati nell'intimazione di pagamento n. 071 2024
90457706 54/000. 2. prescrizione e decadenza;
3- prescrizione sanzione ed interessi;
4- nullita' della richiesta degli oneri accessori;
5- nullita della intimazione di pagamento per omessa indicazione delle generalita' del responsabile del procediemento;
6- nullita' assoluta per mancanza dei requisiti di chiarezza in violazione della legge n. 241/90; 7- illegittimita' delle somme pretese per mancanza di trasparenza e certezza - errato calcolo degli interessi e omissione del modo con cui e' stato computato il totale contenuto della intimazione.
8- inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento presuntivamente notificate.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare e/o revocare intimazione di pagamento n. 071 2024 90457706 54/000, unitamente alle cartelle esattoriali presupposte, dichiarando non dovuto il preteso credito per intervenuta prescrizione;
2) condannare gli opposti al pagamento delle spese e competenze professionali del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario».
Si è costituita ADER, la quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «• Dichiarare inammissibile il ricorso, alle cartelle esattoriali, proposto oltre i termini ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, comma 3 e 21 del D.lgs n. 546/92.
• Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.
Lgs. n. 546/1992.».
Si è altresì costituita la CCIAA, la quale a sua volta deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «1. rigettare il ricorso per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto. Si chiede inoltre di:
2. condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.». Si è infine costituita la DP Napoli II la quale a sua volta deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio..».
Con memoria illustrativa parte ricorrente insiste sui motivi dedotti e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere disatteso.
ADER ha dimostrato la corretta e tempestiva notifica delle cartelle di pagamento, la cui mancata impugnazione ha determinato l'inoppugnabilità della pretesa;
inoltre, sono stati regolarmente notificati numerosi atti successivi, i quali hanno interrotto la prescrizione che dunque, alla data di notifica dell'atto di cui è causa, non erano nuovamente decorsi.
Il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio, liquidandole in euro 200,00 oltre accessori di legge per ciascuna delle resistenti.