CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2023, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26896/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende.
- Ricorrente -
contro MASTER DIVISIONE ELETTRICA S.R.L., domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato RT Morachiello ([...]).
- Controricorrente -
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1110/2015 depositata il 26/06/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza dell’08 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre Civile Sent. Sez. 5 Num. 4395 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 13/02/2023 2 di 4 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «[C]hiede di accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l’impugnabilità del provvedimento ex art. 19 d.lgs. 546 del 1992, con rinvio della causa alla Corte di giustizia di I grado ex art. 383, comma 3 cod. proc. civ.». FATTI DI CAUSA 1. La società Master Divisione Elettrica S.r.l., con sede legale in Este (PD), ha impugnato dinanzi alla C.T.P. di Padova il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate (direzione centrale normativa di Roma) al suo interpello preventivo per la disapplicazione della normativa antielusiva di cui all’art. 167, t.u.i.r., in tema di tassazione in Italia dei redditi realizzati da società controllate non residenti. 2. La C.T.P. di Padova, con sentenza n. 567/2/14, in accoglimento dell’eccezione dell’ufficio, ha declinato la propria competenza territoriale a favore della C.T.P. di Roma e ha assegnato alle parti un termine di sei mesi per la riassunzione della causa dinanzi a tale giudice. 3. La C.T.R. del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello della società, la quale, da un lato, ha dedotto che il primo giudice non si era pronunciato sulla questione, sollevata dall’Amministrazione finanziaria, del difetto di interesse ad agire della contribuente a causa della non immediata impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del provvedimento di diniego;
dall’altro, ha insistito sulla competenza per territorio della C.T.P. di Padova a norma dell’art. 4, primo comma, seconda parte, d.lgs. n. 546 del 1992, per il quale «[s]e la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o 3 di 4 parte del territorio nazionale […] è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso». In particolare, la sentenza di appello, ha dichiarato l’impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva ed ha dichiarato altresì la competenza per territorio della C.T.P. di Padova, alla quale ha rimesso la causa. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo;
la società, che resiste con controricorso, in prossimità dell’udienza ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso [«In relazione all’art. 360, comma primo, numero 4), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 546 del 1992»], l’ufficio censura la sentenza impugnata che, anziché limitarsi a statuire sulla questione pregiudiziale relativa alla competenza per territorio del giudice di primo grado, senza averne il potere, ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso avverso il diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva ex art. 167, t.u.i.r. 2. Il motivo è fondato. 3. Con la remissione della causa alla C.T.P. di Padova, la quale aveva erroneamente declinato la propria competenza territoriale ravvisando quella del giudice di primo grado di Roma (art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992), la C.T.R. ha risolto una questione pregiudiziale di rito, il cui esame è prioritario rispetto ad ogni altra questione (eccetto quella di giurisdizione, che qui non rileva), con ciò spogliandosi della potestas iudicandi. Conseguentemente al giudice di appello era preclusa la decisione di ogni altra questione. In particolare, per effetto della pronuncia in rito, era devoluta al giudice di primo grado territorialmente competente anche la decisone 4 di 4 sull’ammissibilità o meno del ricorso in relazione all’eccezione dell’ufficio circa la non impugnabilità del diniego avverso l’interpello disapplicativo. 4. Ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata senza rinvio nella parte in cui dichiara l’impugnabilità del provvedimento di diniego. 5. Le spese del giudizio di cassazione debbono essere compensate, tra le parti, in ragione della peculiarità della dinamica processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l’impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del provvedimento di diniego. Compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 08 febbraio 2023.
- Ricorrente -
contro MASTER DIVISIONE ELETTRICA S.R.L., domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato RT Morachiello ([...]).
- Controricorrente -
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1110/2015 depositata il 26/06/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza dell’08 febbraio 2023 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre Civile Sent. Sez. 5 Num. 4395 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 13/02/2023 2 di 4 2020, n. 176, richiamato dall’art. 8, comma 8, d.l. 29 dicembre 2022, n. 198. Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli ha depositato le seguenti conclusioni scritte: «[C]hiede di accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l’impugnabilità del provvedimento ex art. 19 d.lgs. 546 del 1992, con rinvio della causa alla Corte di giustizia di I grado ex art. 383, comma 3 cod. proc. civ.». FATTI DI CAUSA 1. La società Master Divisione Elettrica S.r.l., con sede legale in Este (PD), ha impugnato dinanzi alla C.T.P. di Padova il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate (direzione centrale normativa di Roma) al suo interpello preventivo per la disapplicazione della normativa antielusiva di cui all’art. 167, t.u.i.r., in tema di tassazione in Italia dei redditi realizzati da società controllate non residenti. 2. La C.T.P. di Padova, con sentenza n. 567/2/14, in accoglimento dell’eccezione dell’ufficio, ha declinato la propria competenza territoriale a favore della C.T.P. di Roma e ha assegnato alle parti un termine di sei mesi per la riassunzione della causa dinanzi a tale giudice. 3. La C.T.R. del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello della società, la quale, da un lato, ha dedotto che il primo giudice non si era pronunciato sulla questione, sollevata dall’Amministrazione finanziaria, del difetto di interesse ad agire della contribuente a causa della non immediata impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del provvedimento di diniego;
dall’altro, ha insistito sulla competenza per territorio della C.T.P. di Padova a norma dell’art. 4, primo comma, seconda parte, d.lgs. n. 546 del 1992, per il quale «[s]e la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o 3 di 4 parte del territorio nazionale […] è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni del rapporto controverso». In particolare, la sentenza di appello, ha dichiarato l’impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva ed ha dichiarato altresì la competenza per territorio della C.T.P. di Padova, alla quale ha rimesso la causa. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo;
la società, che resiste con controricorso, in prossimità dell’udienza ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso [«In relazione all’art. 360, comma primo, numero 4), cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 546 del 1992»], l’ufficio censura la sentenza impugnata che, anziché limitarsi a statuire sulla questione pregiudiziale relativa alla competenza per territorio del giudice di primo grado, senza averne il potere, ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso avverso il diniego di disapplicazione della disciplina antielusiva ex art. 167, t.u.i.r. 2. Il motivo è fondato. 3. Con la remissione della causa alla C.T.P. di Padova, la quale aveva erroneamente declinato la propria competenza territoriale ravvisando quella del giudice di primo grado di Roma (art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992), la C.T.R. ha risolto una questione pregiudiziale di rito, il cui esame è prioritario rispetto ad ogni altra questione (eccetto quella di giurisdizione, che qui non rileva), con ciò spogliandosi della potestas iudicandi. Conseguentemente al giudice di appello era preclusa la decisione di ogni altra questione. In particolare, per effetto della pronuncia in rito, era devoluta al giudice di primo grado territorialmente competente anche la decisone 4 di 4 sull’ammissibilità o meno del ricorso in relazione all’eccezione dell’ufficio circa la non impugnabilità del diniego avverso l’interpello disapplicativo. 4. Ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata senza rinvio nella parte in cui dichiara l’impugnabilità del provvedimento di diniego. 5. Le spese del giudizio di cassazione debbono essere compensate, tra le parti, in ragione della peculiarità della dinamica processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l’impugnabilità ex art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, del provvedimento di diniego. Compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 08 febbraio 2023.