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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7442 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 2601/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 2601 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
, (nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa - in virtù di mandato apposto in calce al ricorso - dall'avv. DEBORA TENUTO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via San Girolamo nr. 10.
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] c.f.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. STEFANIA MOSCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Napoli alla via Monviso nr. 44, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 6.2.2025 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Napoli il 25.7.1991 e che dalla loro CP_1 unione erano nati due figli, (il 2.8.1992) e (il 7.7.1999), Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentava la volontà di separarsi dal marito, in quanto la loro convivenza non era più tollerabile, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale e che, peraltro, il marito già da molti anni si era trasferito a vivere dalla compagna. Ciò premesso, la ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi, chiedendo:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig
; CP_1
2) In riferimento ai figli e , essendo entrambi Per_2 Per_1 maggiorenni, lasciare la libera scelta a quest'ultimi di decidere i tempi ed
i luoghi di condivisione con il proprio genitore, i quali, ad oggi risiedono presso l'abitazione ove risiede la di loro madre;
3) nulla è richiesto a titolo di mantenimento per i ragazzi e Per_2
in quanto entrambi autonomi economicamente;
Per_1
4) Stabilire a carico del sig. l'obbligo di versare in favore CP_1 della sig.ra la somma a titolo di mantenimento pari ad Parte_1 euro 700.00 da corrispondere ogni 5 del mese sul c/ c intestato alla ricorrente;
Vinte le spese di giudizi da distrarsi in favore de sottoscritto procuratore antistatario ex art . 93 c.p.c.».
Si costituiva , il quale, dopo aver impugnato e contestato la CP_1 ricostruzione dei fatti ex adverso rappresentata, chiedeva:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre che il sig. versi alla sig.ra CP_1 Parte_1 quale mantenimento per sé la somma mensile di €. 300,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese.
3) con vittoria di spese.
Con ogni consequenziale provvedimento ritenuto necessario».
All'udienza del 10.6.2025 le parti, assistite dai rispettivi difensori, comparivano personalmente, confermando la loro volontà di separarsi e, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo in merito alle
2 condizioni accessorie della separazione personale. Il Giudice, data lettura degli accordi che le parti confermavano, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità agli stessi, riservava la causa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M..
Il P.M. chiedeva di pronunciare la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
La domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 1° co. c.c.. Infatti, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti e sentimenti comuni su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto altresì conto che la convivenza è ormai cessata da tempo e che tra i coniugi è cessato ogni interesse reciproco,
è agevole rilevare che tra gli stessi sia cessata la comunione materiale e spirituale, che, invece, dovrebbe costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: «le parti concordano nel prevedere un assegno di mantenimento in favore di di € 425,00 a Parte_1 carico di da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare CP_1 annualmente in base agli indici ISTAT rinuncia alla domanda di Parte_1 addebito. Compensazione delle spese di lite » (cfr. verbale udienza del 10.6.2025).
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, pertanto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1
• Pronunzia, alle condizioni concordate dalle parti, la separazione personale dei coniugi
[...]
e (atto nr. 166, parte II, s. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 1991) in Parte_1 CP_1 conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 let. g) e 69 let. f) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 l.
1.12.1970 nr.898, come modificata dalla l.
6.3.1987 nr.74;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13.06.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GABRIELLA FERRARA Dott. RAFFAELE SDINO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei d.m. 22.10.2024) CP_2
ed Parte_2 Parte_3
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 2601 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
, (nata a [...] il [...] c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa - in virtù di mandato apposto in calce al ricorso - dall'avv. DEBORA TENUTO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE) alla via San Girolamo nr. 10.
RICORRENTE
E
(nato a [...] il [...] c.f.: ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. STEFANIA MOSCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Napoli alla via Monviso nr. 44, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 6.2.2025 premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Napoli il 25.7.1991 e che dalla loro CP_1 unione erano nati due figli, (il 2.8.1992) e (il 7.7.1999), Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, rappresentava la volontà di separarsi dal marito, in quanto la loro convivenza non era più tollerabile, essendo venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale e che, peraltro, il marito già da molti anni si era trasferito a vivere dalla compagna. Ciò premesso, la ricorrente chiedeva di pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi, chiedendo:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al sig
; CP_1
2) In riferimento ai figli e , essendo entrambi Per_2 Per_1 maggiorenni, lasciare la libera scelta a quest'ultimi di decidere i tempi ed
i luoghi di condivisione con il proprio genitore, i quali, ad oggi risiedono presso l'abitazione ove risiede la di loro madre;
3) nulla è richiesto a titolo di mantenimento per i ragazzi e Per_2
in quanto entrambi autonomi economicamente;
Per_1
4) Stabilire a carico del sig. l'obbligo di versare in favore CP_1 della sig.ra la somma a titolo di mantenimento pari ad Parte_1 euro 700.00 da corrispondere ogni 5 del mese sul c/ c intestato alla ricorrente;
Vinte le spese di giudizi da distrarsi in favore de sottoscritto procuratore antistatario ex art . 93 c.p.c.».
Si costituiva , il quale, dopo aver impugnato e contestato la CP_1 ricostruzione dei fatti ex adverso rappresentata, chiedeva:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre che il sig. versi alla sig.ra CP_1 Parte_1 quale mantenimento per sé la somma mensile di €. 300,00 da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese.
3) con vittoria di spese.
Con ogni consequenziale provvedimento ritenuto necessario».
All'udienza del 10.6.2025 le parti, assistite dai rispettivi difensori, comparivano personalmente, confermando la loro volontà di separarsi e, dopo ampia discussione, raggiungevano un accordo in merito alle
2 condizioni accessorie della separazione personale. Il Giudice, data lettura degli accordi che le parti confermavano, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità agli stessi, riservava la causa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M..
Il P.M. chiedeva di pronunciare la sentenza di separazione personale tra i coniugi.
La domanda è fondata e merita accoglimento, in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'art.151 1° co. c.c.. Infatti, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti e sentimenti comuni su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto altresì conto che la convivenza è ormai cessata da tempo e che tra i coniugi è cessato ogni interesse reciproco,
è agevole rilevare che tra gli stessi sia cessata la comunione materiale e spirituale, che, invece, dovrebbe costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: «le parti concordano nel prevedere un assegno di mantenimento in favore di di € 425,00 a Parte_1 carico di da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare CP_1 annualmente in base agli indici ISTAT rinuncia alla domanda di Parte_1 addebito. Compensazione delle spese di lite » (cfr. verbale udienza del 10.6.2025).
In ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, pertanto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1
• Pronunzia, alle condizioni concordate dalle parti, la separazione personale dei coniugi
[...]
e (atto nr. 166, parte II, s. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno 1991) in Parte_1 CP_1 conformità agli accordi intervenuti tra le parti e riportati in parte motiva;
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 r.d.
9.7.1939 nr. 1238, 49 let. g) e 69 let. f) d.P.R.
3.11.2000 nr. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 l.
1.12.1970 nr.898, come modificata dalla l.
6.3.1987 nr.74;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13.06.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa GABRIELLA FERRARA Dott. RAFFAELE SDINO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei d.m. 22.10.2024) CP_2
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