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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2807/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ROBERTO, Presidente
BARONE VITO, Relatore
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10013/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200072725772000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210025961113000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210032410760000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210088063475000 IVA-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118647724000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038974708000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230075357318000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230089701251000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129912532000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040680934000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240131995715000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi n.07184202500007432001, notificato il 19/03/2025, con il quale l'Agente della ON ha comunicato di voler procedere a pignorare presso il “Terzo” società Banca_1 S.p.a. l'importo di euro 459.602,35 in riferimento all'omesso versamento dell'IVA per gli anni 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022, dell'IRAP in riferimento agli anni 2009 e 2020 e delle ritenute IRPEF in riferimento all'anno 2019, crediti fondati sulle cartelle nn.071/2020/00727257/72/000, 071/2021/00259611/13/000- 071/2021/00324107/60/000-
071/2021/00880634/75/000 071/2022/01186477/24/000-071/2023/00389747/08/000-
071/2023/00753573/18/000
071/2023/00897012/51/000-071/2023/01299125/32/000-071/2024/00406809/34/000
e 071/2024/01319957/15/000 che non sarebbero state mai notificate;
si eccepiscono la prescrizione e la decadenza del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli per argomentare circa la legittimità del proprio operato e chiedere il rigetto della proposta opposizione poiché palesemente infondata ed illegittima. L' Agenzia delle Entrate – ON non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, per quanto esposto agli atti del giudizio, il ricorso si appalesa infondato sotto l'assorbente rilievo che l'impugnato atto di pignoramento di crediti verso terzi ha fatto seguito ad atti regolarmente notificati tramite PEC, come puntualmente depositati in atti da parte resistente. Quanto alle cartelle nn.07120200072725772000, 07120210025961113000, 07120210032410760000 e
07120210088063475000, l'Agente della ON notificava in data 28/5/2024 avviso di intimazione n.07120249027666281000, in data 27/1/2025 preavviso di fermo n.07180202500013691000, in data
19/03/2025 pignoramenti presso terzi n.07184202500007431001 e n.07184202500007432001, quest'ultimo oggetto di impugnazione con il presente ricorso. Per quanto concerne la cartella n.07120220118647724000, l'Agente della ON ha successivamente notificato in data 23/1/2024 avviso di intimazione n.07120249003924492000, in data 21/01/2025 avviso di intimazione n.07120259001250628000, in data 27/01/2025 preavviso di fermo n.07180202500013691000 e in data
19/03/2025 pignoramento presso terzi 07184202500007431001. Circa la cartella n.
07120230038974708000, l'Agente della ON ha notificato in data 2/11/2023 pignoramenti presso terzi nn.07184202300012359001 e 07184202300012360001, in data 21/1/2025 avviso di intimazione n.07120259001250628000, in data 27/01/2025 preavviso di fermo n.07180202500013691000 e in data
19/03/2025 pignoramenti presso terzi 07184202500007431001. Quanto alle cartelle n.
07120230075357318000, n.07120230089701251000, n. 07120230129912532000 e n.07120240040680934000, l'Agente della ON ha notificato in data 21/01/2025 avviso di intimazione n.07120259001250628000, in data 27/01/2025 preavviso di fermo n.07180202500013691000
e in data 19/03/2025 pignoramento presso terzi 07184202500007431001. Infine, per quanto concerne la cartella n.07120240131995715000, l'Agente della ON ha notificato in data 19/03/2025 pignoramenti presso terzi 07184202500007431001. Tutti questi atti non sono mai stati impugnati dalla parte e sono dunque divenuti definitivi, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'Ente ed inammissibilità delle relative censure di merito. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 546/92, il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (atto di pignoramento credito presso terzi/fermo amministrativo) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti
(avviso di accertamento, ingiunzioni di pagamento e preavviso di fermo). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti presupposti, mentre l'atto consequenziale può essere in questa sede impugnato solo per vizi propri e lo stesso risulta immune da vizi ed irregolarità.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre rimborso del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 14 Gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
(Dott. Vito Barone) (Dott. Roberto Peluso)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
US ROBERTO, Presidente
BARONE VITO, Relatore
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10013/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200072725772000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210025961113000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210032410760000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210088063475000 IVA-ALTRO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220118647724000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230038974708000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230075357318000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230089701251000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230129912532000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240040680934000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240131995715000 IVA-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna l'atto di pignoramento presso terzi n.07184202500007432001, notificato il 19/03/2025, con il quale l'Agente della ON ha comunicato di voler procedere a pignorare presso il “Terzo” società Banca_1 S.p.a. l'importo di euro 459.602,35 in riferimento all'omesso versamento dell'IVA per gli anni 2009, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2022, dell'IRAP in riferimento agli anni 2009 e 2020 e delle ritenute IRPEF in riferimento all'anno 2019, crediti fondati sulle cartelle nn.071/2020/00727257/72/000, 071/2021/00259611/13/000- 071/2021/00324107/60/000-
071/2021/00880634/75/000 071/2022/01186477/24/000-071/2023/00389747/08/000-
071/2023/00753573/18/000
071/2023/00897012/51/000-071/2023/01299125/32/000-071/2024/00406809/34/000
e 071/2024/01319957/15/000 che non sarebbero state mai notificate;
si eccepiscono la prescrizione e la decadenza del credito.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli per argomentare circa la legittimità del proprio operato e chiedere il rigetto della proposta opposizione poiché palesemente infondata ed illegittima. L' Agenzia delle Entrate – ON non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, per quanto esposto agli atti del giudizio, il ricorso si appalesa infondato sotto l'assorbente rilievo che l'impugnato atto di pignoramento di crediti verso terzi ha fatto seguito ad atti regolarmente notificati tramite PEC, come puntualmente depositati in atti da parte resistente. Quanto alle cartelle nn.07120200072725772000, 07120210025961113000, 07120210032410760000 e
07120210088063475000, l'Agente della ON notificava in data 28/5/2024 avviso di intimazione n.07120249027666281000, in data 27/1/2025 preavviso di fermo n.07180202500013691000, in data
19/03/2025 pignoramenti presso terzi n.07184202500007431001 e n.07184202500007432001, quest'ultimo oggetto di impugnazione con il presente ricorso. Per quanto concerne la cartella n.07120220118647724000, l'Agente della ON ha successivamente notificato in data 23/1/2024 avviso di intimazione n.07120249003924492000, in data 21/01/2025 avviso di intimazione n.07120259001250628000, in data 27/01/2025 preavviso di fermo n.07180202500013691000 e in data
19/03/2025 pignoramento presso terzi 07184202500007431001. Circa la cartella n.
07120230038974708000, l'Agente della ON ha notificato in data 2/11/2023 pignoramenti presso terzi nn.07184202300012359001 e 07184202300012360001, in data 21/1/2025 avviso di intimazione n.07120259001250628000, in data 27/01/2025 preavviso di fermo n.07180202500013691000 e in data
19/03/2025 pignoramenti presso terzi 07184202500007431001. Quanto alle cartelle n.
07120230075357318000, n.07120230089701251000, n. 07120230129912532000 e n.07120240040680934000, l'Agente della ON ha notificato in data 21/01/2025 avviso di intimazione n.07120259001250628000, in data 27/01/2025 preavviso di fermo n.07180202500013691000
e in data 19/03/2025 pignoramento presso terzi 07184202500007431001. Infine, per quanto concerne la cartella n.07120240131995715000, l'Agente della ON ha notificato in data 19/03/2025 pignoramenti presso terzi 07184202500007431001. Tutti questi atti non sono mai stati impugnati dalla parte e sono dunque divenuti definitivi, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria dell'Ente ed inammissibilità delle relative censure di merito. D'altra parte, ai sensi dell'art.19 del D. Lgs. 546/92, il ricorso contro l'ingiunzione, il ruolo e l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non siano stati preceduti dalla notificazione di atti, autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato. Tale disposizione non fa altro che applicare il principio generale secondo il quale non si può ricorrere contro un atto conseguenziale (atto di pignoramento credito presso terzi/fermo amministrativo) se si è fatta acquiescenza agli atti presupposti
(avviso di accertamento, ingiunzioni di pagamento e preavviso di fermo). Dunque le doglianze di diritto e di merito circa la non debenza del tributo dovevano essere più tempestivamente sollevate in sede di reclamo avverso gli atti presupposti, mentre l'atto consequenziale può essere in questa sede impugnato solo per vizi propri e lo stesso risulta immune da vizi ed irregolarità.
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre rimborso del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 14 Gennaio 2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
(Dott. Vito Barone) (Dott. Roberto Peluso)