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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
33 composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Vittoria DI SARIO - Presidente -
Dott. Guido ROSA - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliera est.-
all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2481 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Damaso Pattumelli e Daniele Di Bella, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
CP_1
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2825/2024 del Tribunale di Roma, sez. lavoro, pubblicata in data 07/03/2024. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di aver notificato in data 05/07/2023 all' il decreto di omologa Parte_1 CP_1 dell'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. CP_ CP_ 18/1980; di avere trasmesso all' il modello AP70 in data 03/07/2023; di non avere l' provveduto a liquidare i ratei maturati nonostante il decorso dei 120 giorni dalla notifica del decreto, ha agito in giudizio contro l' rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, CP_1 ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 il diritto di all'indennità di Parte_1 accompagnamento di cui alla suddetta norma, in misura di legge e a decorrere dal 01-02-2023, ovvero dalla data ritenuta equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE l' a CP_1 corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. CP_ CP_
Il Tribunale di Roma, nella contumacia dell' ha così statuito: “- condanna l' al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento per come accertato in sede di omologa, con decorrenza dal 1.2.2023 oltre interessi decorsi 120 giorni dal 5.7.23
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in euro 1305,00 da attribuire ai procuratori CP_1 antistatari”.
Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso dando atto che la parte ricorrente aveva documentato il CP_ riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta;
aveva notificato all'
l'omologa dell'accertamento sanitario in data 5.7.2023 ed aveva inoltrato all'Istituto la documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione riconosciuta in data 3 luglio 2023 ma non aveva ottenuto alcuna liquidazione, con decorrenza dei 120 giorni prescritti per l'esaurimento della procedura amministrativa;
non essendo emersa prova del pagamento del dovuto da parte dell' la domanda doveva essere accolta. Quanto alla regolamentazione delle spese, Controparte_2 il Tribunale, in applicazione del principio della soccombenza, ha posto le spese di lite a carico dell'istituto convenuto in giudizio liquidandole in euro 1.305,00, da distrarsi
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , lamentando l'erroneità della Parte_1 gravata sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite di primo grado, in misura inferiore ai valori medi minimi di legge pari ad € 2.695,50, dovendo essere liquidata anche la fase istruttoria, oltre quelle di studio, introduttiva e decisionale, importo che, inoltre, avrebbe dovuto essere incrementato fino ad un terzo ai sensi dell'art. 4, co. 8, D.M. n. 55/2014 essendo risultata manifestamente fondata la domanda accolta con la sentenza. Co
non si è costituito nonostante a regolare notifica, rimanendo contumace in giudizio. CP_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Parte appellante riconduce, condivisibilmente, il valore della controversia nella fascia compresa tra €
5.201-26.000,00, di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2015
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all' 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda ( riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza). Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti
d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”).
Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M.13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, e la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di
€ 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito “può'” essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate “manifestamente fondate” (art.4 comma 8° DM n.55-14). Trattasi dunque di potere discrezionale del giudice - e non di obbligo - che può – e non deve - essere, peraltro, esercitato soltanto in caso di manifesta fondatezza delle difese. Ma nella specie la parte appellante non indica né le ragioni per le quali detto potere discrezionale avrebbe dovuto essere esercitato né le ragioni per le quali le sue difese rivestissero un carattere manifesto di fondatezza.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez.
L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo di spese di primo grado, l'importo di € CP_1
1.865,00, anziché quello di € 1.305,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € CP_4
250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 10 luglio 2025
La Consigliera estensore La Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott.ssa Vittoria Di Sario