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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10795 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12134/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Valentina
Valletta, in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 12134/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto “opposizione decreto liquidazione difensore di ufficio”
TRA
(C.F. ) , in qualità di procuratore Parte_1 C.F._1
di sé medesimo elett.te. dom.to presso il proprio studio in Napoli alla Via Serafino
Biscardi nr. 13;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 117,84 e 170 d.p.r. 115/2002 depositato in data
30.05.24 e notificato al , il ricorrente in epigrafe, premesso Controparte_1
di essere avvocato dal Foro di Napoli e di aver depositato in data 7.04.21 , in qualità di difensore di ufficio di imputato irreperibile nel Controparte_2
proc. pen n.101506/2018 rgnr, atto di appello avverso la sentenza nr. 122/21 del
15.03.21 con cui il GdP penale di Napoli condannava l'imputato alla ammenda di euro 3300,00, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del Tribunale
1 di Napoli notificato in data 9.05.24 con cui gli si liquidava l'importo complessivo di euro 575,00 calcolato sulla scorta del protocollo tra Tribunale di Napoli, Camera penale di Napoli e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Deduceva a fondamento della opposizione: di non aver mai aderito al protocollo suddetto e chiedeva la liquidazione del compenso sulla base delle tabelle di cui al
D.M. 55/14 al tempo in vigore come modif. dal Dm 37/2018; che ,infatti, dalla istanza di liquidazione da lui depositata alla udienza del 7.04.22 emergeva che esso ricorrente dichiarava di aderire alle tariffe ministeriali di cui al DM 55/14 di modo che era esclusa ogni possibilità per il giudice di liquidare il compenso sulla scorta di criteri diversi da quelli richiamati nella istanza;
che l'onorario liquidato appare , altresì, contrario agli artt.117 e 82Tusg nonché al DM 55/14 come modif. dal Dm
37/2018 sia perché non conforme alla attività effettivamente svolta, sia perché non consono a garantire il decoro dell'attività professionale prestata da esso ricorrente.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, il menzionato protocollo stabilisce che (cfr. pag.1 lett.b) l'applicazione delle tariffe standardizzate è soggetta ad espressa adesione del difensore, così riconoscendosi solo all'Avvocato il diritto di scegliere, in sede di liquidazione degli onorari, tra i parametri tabellari ex Dm 55/14 e le tariffe protocollari.
Nel caso in esame, dalla istanza di liquidazione presentata dall'opponente alla udienza del 7.04.22 emerge che egli dichiarava di aderire alle tabelle minime del DM
55/14 relativamente alle fasi di studio, introduttiva e discussione della causa.
Invece, il Giudice penale liquidava il compenso al difensore facendo riferimento ai parametri del protocollo e ,pertanto, detto decreto deve ritenersi illegittimo perché disposto in violazione di quanto previsto dal medesimo protocollo.
L'onorario così determinato appare , inoltre, contrario agli artt.117 e 82 Tusg nonché al DM 55/14 come modifi. dal Dm 37/2018 sia perché non conforme alla attività svolta dal difensore, sia perché lesivo del decoro professionale del ricorrente.
Sotto il primo profilo ,si rileva che il giudice liquidava l'attività del difensore espletata nell'ambito di un procedimento penale dinanzi al Tribunale in composizione
2 monocratica e definito con sentenza di proscioglimento predibattimentale ex art.129
c.p.p.
La procedura non veniva definita con sentenza ex art.129 cp.p. e il ricorrente patrocinava in un giudizio di appello conclusosi con sentenza ex art.605 c.p.p. assistendo l'imputato nella fase di studio , introduttiva e partecipava a due udienze fra cui quella del 7.04.22 alla quale precisava le proprie conclusioni.
Pertanto, sotto il profilo del quantum , si evidenzia che a seguito delle modifiche operate all'art.12 DM 55/14 dall'art.4 DM 37/18 , non è più consentito al Giudice la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi , cui eventualmente aggiungere l'ulteriore decurtazione ex art.106 bis Tusg (cfr.
Cass. civ. ord. n.4049/2024).
Ciò posto, deve riconoscersi al ricorrente il seguente importo calcolato secondo i parametri minimi di cui agli artt.
1-3e 12-17 D.M. 55/14 : euro 225,00 per fase di studio, euro 270 per fase introduttiva ed euro 675 per fase decisionale per un totale di euro 1170,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente e si CP_1
liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come modif. dal
DM 147/22 tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e degli altri criteri di legge tenuto conto dell'aumento del 30% del compenso per l'utilizzo di tecniche informatiche .
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda e condanna il al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente Avv.to della somma di euro 1170,00 Parte_1
oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge a titolo di onorario per l'attività prestata nel proc. pen. nr. 101506/2018 rgn innanzi al Tribunale di Napoli V
3 sez. penale in composizione monocratica nell'interesse di Controparte_2
[...]
- condanna il al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 1661,40 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
Napoli, 21.11.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA TI ET
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Valentina
Valletta, in funzione di Giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 12134/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto “opposizione decreto liquidazione difensore di ufficio”
TRA
(C.F. ) , in qualità di procuratore Parte_1 C.F._1
di sé medesimo elett.te. dom.to presso il proprio studio in Napoli alla Via Serafino
Biscardi nr. 13;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex artt. 117,84 e 170 d.p.r. 115/2002 depositato in data
30.05.24 e notificato al , il ricorrente in epigrafe, premesso Controparte_1
di essere avvocato dal Foro di Napoli e di aver depositato in data 7.04.21 , in qualità di difensore di ufficio di imputato irreperibile nel Controparte_2
proc. pen n.101506/2018 rgnr, atto di appello avverso la sentenza nr. 122/21 del
15.03.21 con cui il GdP penale di Napoli condannava l'imputato alla ammenda di euro 3300,00, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del Tribunale
1 di Napoli notificato in data 9.05.24 con cui gli si liquidava l'importo complessivo di euro 575,00 calcolato sulla scorta del protocollo tra Tribunale di Napoli, Camera penale di Napoli e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Deduceva a fondamento della opposizione: di non aver mai aderito al protocollo suddetto e chiedeva la liquidazione del compenso sulla base delle tabelle di cui al
D.M. 55/14 al tempo in vigore come modif. dal Dm 37/2018; che ,infatti, dalla istanza di liquidazione da lui depositata alla udienza del 7.04.22 emergeva che esso ricorrente dichiarava di aderire alle tariffe ministeriali di cui al DM 55/14 di modo che era esclusa ogni possibilità per il giudice di liquidare il compenso sulla scorta di criteri diversi da quelli richiamati nella istanza;
che l'onorario liquidato appare , altresì, contrario agli artt.117 e 82Tusg nonché al DM 55/14 come modif. dal Dm
37/2018 sia perché non conforme alla attività effettivamente svolta, sia perché non consono a garantire il decoro dell'attività professionale prestata da esso ricorrente.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, il menzionato protocollo stabilisce che (cfr. pag.1 lett.b) l'applicazione delle tariffe standardizzate è soggetta ad espressa adesione del difensore, così riconoscendosi solo all'Avvocato il diritto di scegliere, in sede di liquidazione degli onorari, tra i parametri tabellari ex Dm 55/14 e le tariffe protocollari.
Nel caso in esame, dalla istanza di liquidazione presentata dall'opponente alla udienza del 7.04.22 emerge che egli dichiarava di aderire alle tabelle minime del DM
55/14 relativamente alle fasi di studio, introduttiva e discussione della causa.
Invece, il Giudice penale liquidava il compenso al difensore facendo riferimento ai parametri del protocollo e ,pertanto, detto decreto deve ritenersi illegittimo perché disposto in violazione di quanto previsto dal medesimo protocollo.
L'onorario così determinato appare , inoltre, contrario agli artt.117 e 82 Tusg nonché al DM 55/14 come modifi. dal Dm 37/2018 sia perché non conforme alla attività svolta dal difensore, sia perché lesivo del decoro professionale del ricorrente.
Sotto il primo profilo ,si rileva che il giudice liquidava l'attività del difensore espletata nell'ambito di un procedimento penale dinanzi al Tribunale in composizione
2 monocratica e definito con sentenza di proscioglimento predibattimentale ex art.129
c.p.p.
La procedura non veniva definita con sentenza ex art.129 cp.p. e il ricorrente patrocinava in un giudizio di appello conclusosi con sentenza ex art.605 c.p.p. assistendo l'imputato nella fase di studio , introduttiva e partecipava a due udienze fra cui quella del 7.04.22 alla quale precisava le proprie conclusioni.
Pertanto, sotto il profilo del quantum , si evidenzia che a seguito delle modifiche operate all'art.12 DM 55/14 dall'art.4 DM 37/18 , non è più consentito al Giudice la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi , cui eventualmente aggiungere l'ulteriore decurtazione ex art.106 bis Tusg (cfr.
Cass. civ. ord. n.4049/2024).
Ciò posto, deve riconoscersi al ricorrente il seguente importo calcolato secondo i parametri minimi di cui agli artt.
1-3e 12-17 D.M. 55/14 : euro 225,00 per fase di studio, euro 270 per fase introduttiva ed euro 675 per fase decisionale per un totale di euro 1170,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente e si CP_1
liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come modif. dal
DM 147/22 tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e degli altri criteri di legge tenuto conto dell'aumento del 30% del compenso per l'utilizzo di tecniche informatiche .
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
- accoglie la domanda e condanna il al pagamento in Controparte_1
favore del ricorrente Avv.to della somma di euro 1170,00 Parte_1
oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge a titolo di onorario per l'attività prestata nel proc. pen. nr. 101506/2018 rgn innanzi al Tribunale di Napoli V
3 sez. penale in composizione monocratica nell'interesse di Controparte_2
[...]
- condanna il al pagamento delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 1661,40 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
Napoli, 21.11.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA TI ET
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