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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/07/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 526/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 526/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), procuratore generale di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con l'avv. ANNA Parte_2 C.F._2
MARIA SPEZIALE (C.F. CodiceFiscale_3
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. ROBERTA AUTELITANO CP_1 C.F._4
(C.F. ; CodiceFiscale_5 Email_2 Parte_3
(C.F. , con l'avv. ALESSANDRA CIANFLONE (C.F.
[...] C.F._6
; CodiceFiscale_7 Parte_4
C.F. ), oggi , in persona del suo l.r.p.t. e qui di
[...] P.IVA_1 Controparte_2 seguito anche solo o “la Banca”, contumace Parte_4
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 36/2020, pubblicata il
15/01/2020 ed emessa all'esito del procedimento n. 1218/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha evocato in CP_1
giudizio il e adito il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° Parte_4
grado (proc. n. 1218/2013 R.G.) e ivi in particolare rappresentato che:
(A) ella era figlia ed erede del de cuius (Á , 16.01.1930 – Ω ivi, Persona_1 Persona_2
18.04.2006), deceduto lasciando altresì superstiti la moglie ( Parte_2
) e altro figlio ( ), nonché intestatario e co-
[...] Parte_1
intestatario di diversi rapporti bancari presso il BANCO DI NAPOLI [essendo, in specie, unico intestatario del c/c ordinario n. 0042/13 e del deposito amministrato n. 9102/173, nonché co-intestatario con la moglie, , del c/c ordinario n. Parte_2
1000/1049, del deposito amministrato n. 9000/80966253 e del deposito a risparmio n.
0402/295];
(B) dagli e/c bancari emergevano diversi spostamenti economici in prossimità del decesso, e in particolare in data 10.04.2006: (a) risultavano girati € 54.000,00 dal c/c n. 0042/13 (sul quale poi residuavano solo € 910,55) al c/c ordinario n. 1000/1049; (b) risultavano girati €
361.000,00 dal deposito amministrato n. 9102/173 (sul quale poi residuavano solo € 5.033,50) al deposito amministrato n. 9000/80966253;
(C) tali contratti ed operazioni risultavano tuttavia nulli per falsità delle relative sottoscrizioni.
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I.1.2.- Con comparsa del 4.12.2013 si è poi costituita la convenuta, contestando le CP_3
avverse prospettazioni e chiedendo al Tribunale di voler:
(A) in via preliminare, differire la data di 1° udienza onde consentire la chiamata in causa della predetta (per rispondere direttamente della domanda Parte_2
attorea o, in subordine, per manlevare la da ogni eventuale conseguenza CP_3 pregiudizievole da essa derivante) e di , direttore della Filiale all'epoca Parte_3
dei fatti e apponente la sigla di identificazione del soggetto disponente (per essere condannato a rivalere alla quanto eventualmente fosse tenuta a corrispondere in caso di accertata CP_3
falsità delle sottoscrizioni contestate);
(B) nel merito, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e rigettare, comunque, la domanda attorea, disponendo, invece e nel caso di accoglimento anche parziale di quest'ultima, la condanna dei terzi chiamati a corrispondere all'attrice quanto da ella richiesto e/o a rimborsare alla ogni importo da corrispondere a essa attrice. CP_3
I.1.3.- Autorizzato il differimento richiesto, a seguito della predetta vocatio si sono poi costituiti i predetti terzi chiamati e in particolare:
(A) con comparsa del 16.04.2014 si è costituito , il quale ha ivi eccepito: Parte_3
(a) il difetto di legittimazione della parte attrice;
(b) la propria assoluta estraneità; (c) la responsabilità ex art. 2049 c.c. della CP_3
(B) con comparsa del 17.04.2014 si è poi costituito la , Parte_1
come procuratore generale di e che in particolare ha Parte_2
eccepito: (a) l'improcedibilità delle domande per difetto di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010; (b) il difetto di legittimazione della parte attrice;
(c) la prescrizione di tutte le domande di ripetizione di somme e/o risarcitorie;
(d) l'inammissibilità della domanda per già intervenuta transazione;
(e) il difetto di irregolarità, in ogni caso, nei trasferimenti, intendendo la parte avvalersi e utilizzare, ex art. 216 c.p.c., tutti i documenti ex adverso contestati.
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale tecnico-grafologico (cfr. C.T.U. depositata il 30/04/2016), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 36/2020, pubblicata il
15/01/2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea;
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(b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite e di C.T.U..
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello (proc. n. 526/2020 R.G.) dalla parte
, come procuratore generale di Parte_1 Parte_2
, che ha in particolare contestato:
[...]
(1) l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria [punto II) dell'atto di gravame];
(2) l'erronea e contraddittoria motivazione in punto di comunione legale e de residuo ex art. 177, lett. a), b) e c) c.c. [punti III) e IV) dell'atto di gravame];
(3) l'ingiustificata reiezione delle proprie richieste di prova [punto V) dell'atto di gravame];
(4) la mancata condanna della parte attrice, infine, alle spese, anche di C.T.U. ed ex art. 96
c.p.c. [punto VI) dell'atto di gravame].
I.2.2.- Con comparsa dell'11.01.2021 si è costituito , rappresentando di Parte_3 aver ritualmente notificato la sentenza all'attrice, , in data 4.02.2020, CP_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare ivi eccependo:
(A) la propria estraneità all'oggetto dell'appello;
(B) l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate rispetto all'oggetto del giudicato.
I.2.3.- Con comparsa del 12.01.2021 si è poi costituita l'appellata CP_1 anch'ella contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse;
(B) la sua infondatezza, in ogni caso, nel merito.
I.2.4.- Non si è invece costituita, pur a fronte di rituale notifica, la parte appellata Parte_4
conseguentemente dichiarata contumace con provvedimento del 3.02.2022.
[...]
I.2.5.- A seguito poi di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del 22.-
25.03.2024, respinte le richieste istruttorie della parte appellante e assorbite le richieste formulate ex adverso, l'appello è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025.
I.2.6.- All'esito di tale udienza e con provvedimento comunicato alle parti in data 31.03.2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
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III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'appello proposto (avanzato in data 17.10.2020 a fronte di sentenza pubblicata il
15.01.2020) è da ritenersi tempestivo, non operando per la parte qui impugnante il termine breve ex art. 325 c.p.c. [risultando la sentenza notificata ex art. 326 c.p.c. dall' CP_4
solo alla (cfr. pag. 4 della comparsa dell'11.01.2021 e gli
[...] CP_1
allegati in formato .msg alla stessa allegati), con conseguente operatività del termine breve solo per tali parti (atteso che la notifica “rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare” “solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione” – a cui è inibita qualsiasi impugnativa successiva, pur nei confronti di parte diversa da quella notificante - e non anche per “ciascuna delle altre parti”, non avendo queste ultime
“ricev[uto] la notifica della sentenza” e dunque difettando per esse l'imprescindibile
“condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione”: cfr. Cass. civ., 20/01/2016,
n. 986 e Cass. civ., 13/04/2007, n. 8832] e risultando proposto nel rispetto del termine lungo ex art. 327 c.p.c. [occorrendo tener conto dell'operatività, in tale annualità (2020) e a fronte di sentenza pubblicata nel gennaio 2020, sia della sospensione legata all'emergenza OV (dal
9 marzo all'11 maggio 2020 – cfr. art. 83, comma II, del D.L. n. 18/2020, come successivamente prorogato dal D.L. n. 23/2020), sia della sospensione feriale (dal 1° al 31
Agosto – cfr. L. n. 742/1969, nella formulazione qui ratione temporis vigente), trattandosi di periodi sospensivi non sovrapponibili (né funzionalmente, né cronologicamente) e pertanto entrambi da cumularsi “al periodo semestrale” “previsto” “ex art. 327 c.p.c.”, cui dunque
“aggiungersi” tanto “i 64 giorni di sospensione straordinaria dei termini collegata all'emergenza Covid, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché - ove il termine così prolungato ricomprenda il periodo di sospensione feriale – l'ulteriore termine di 31 giorni” previsto dalla L. n. 742/1969: cfr. Cass. civ., 23/06/2025, n. 16715, ribadendo il principio già espresso per il ricorso innanzi alla S. Corte da Cass. civ., 27/10/2021, n. 30397 e Cass. civ.,
24/01/2023, n. 2095, nonché, in motivazione, da Cass. civ., 30/11/2021, n. 37532)];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
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n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413), occorrendo poi rammentare che “il principio sancito dall'art. 346 c.p.c. … trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
12/11/2007, n. 23489)], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di integralmente confermare la sentenza qui impugnata.
V.- Prendendo le mosse, a tal riguardo, dal 1° motivo di doglianza, vertente sulla prospettata improcedibilità della domanda attorea per asserito difetto di mediazione obbligatoria [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso è chiaramente da respingersi.
V.1.- E infatti, in disparte ogni ulteriore valutazione [anche in punto di effettiva inquadrabilità della controversia in una delle materie soggette al predetto adempimento (non trattandosi di controversia relativa a vizi tecnico-contabili di un rapporto bancario, né invero di azione successoria o divisionale, ma di semplice azione di nullità ex art. 1421 c.c., così come esattamente qualificata dal Tribunale di prime cure: cfr. pag. 5 della sentenza di 1° grado)
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ovvero di effettivo interesse a impugnare (essendo stata la domanda attorea integralmente rigettata – cfr. punto a) del
P.Q.M.
della sentenza – e dunque evidentemente non conseguendo dalla mera diversa declaratoria, analogamente reiettiva, qui domandata, alcuno specifico e concreto beneficio per la parte appellante, trattandosi di motivo, dunque e come evidente, comunque inammissibile)], è qui dirimente osservare che l'obbligo de quo non risultava in ogni caso qui ratione temporis applicabile, trattandosi di controversia pacificamente instaurata e già pendente prima del 21.09.2013 [essendo stata la citazione trasmessa il
5.09.2013 ed essendosi la notifica perfezionata, rispetto alla convenuta (all'epoca, CP_3
peraltro e come noto, già incorporata nel gruppo – giusta acquisizione Controparte_2
intervenuta fin dal 2002 nel gruppo e successiva fusione per incorporazione di CP_5 quest'ultimo nel 2006 con operando dunque il principio per cui “la fusione CP_6
realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti … dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione
a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/07/2021, n. 21970), in data 20.09.2013 (cfr. pagg.
18-19 dell'atto di citazione notificato e qui nuovamente riprodotto – evidenza notificatoria ovviamente non superabile sulla scorta delle mere indicazioni, non fidefacienti, richiamate a pag. 1 delle note scritte dell'appellante del 21.01.2022), risultando dunque la controversia già pendente, ex art. 39, comma III, c.p.c., fin da tale momento (20.09.2013) e dunque in tempus antecedente al 21.09.2013 (pacificamente operando solo da tale ultima data l'obbligo di mediazione obbligatoria, essendo stato l'obbligo di cui all'art. 5, comma I bis, d.lgs. 28/2010 introdotto dall'art. 84, comma I, del D.L. 69/2013 e avendo l'art. 84, comma II, del medesimo
D.L. previsto, in particolare, l'applicazione delle “disposizioni di cui al comma 1” solo una volta “decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del … decreto” - entrata in vigore intervenuta, con la Legge n. 98/2013, in data 21.08.2013 – vigendo pertanto il relativo obbligo, come detto, solo dal 21.09.2013)].
VI.- Venendo, poi, al motivo di gravame relativo all'asserita erroneità della motivazione resa in prime cure rispetto all'art. 177, lett. a), b) e c) c.c. [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], anch'esso risulta da disattendersi, in quanto chiaramente inammissibile.
VI.1.- A tal riguardo, infatti, non v'è dubbio che tale motivo non risulti corroborato dallo specifico interesse (interesse c.d. all'impugnazione) senz'altro necessario e pregiudiziale alla
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stessa possibilità di scrutinare la doglianza proposta – carenza, quest'ultima, qui specificamente eccepita ex adverso, in termini pacificamente tempestivi [essendo stata contestata dall'appellata fin dalla sua comparsa di costituzione (cfr. pag. 27 della comparsa dalla del 12.01.2021), trattandosi di un vizio proprio dell'altrui appello e CP_1
dunque non risultando tale carenza, come ovvio, neanche astrattamente contestabile in 1° grado (come pur prospettato, incongruamente, dell'appellante a pag. 1, punto a), delle note scritte del 21.05.2021 e a pag. 3, punto a), delle note scritte del 21.01.2022, altresì richiamando una pronuncia della S. Corte tuttavia del tutto inconferente – vertendo invero
Cass. civ., 8/02/2017, n. 3316 su una domanda restitutoria già proposta in 1° grado in un giudizio divorzile e non già, come nel caso di specie, su un appello palesemente viziato da difetto di interesse tempestivamente eccepito ex adverso)], e in ogni caso sempre rilevabile anche ex officio [considerando che “l'esistenza di una causa di inammissibilità dell'appello è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio”, non occorrendo, in quanto questione di puro diritto, neanche l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 101 c.p.c.: cfr., ex multis, Cass. civ., 04/09/2023, n. 25707; Cass. civ., 19/01/2022, n. 1617; Cass. civ., 25/09/2017, n.
22256; Cass. civ., 22/02/2016, n. 3432; Cass. civ., 24/02/2015, n. 3600; Cass. civ.,
27/08/2014, n. 18333; Cass. civ., 7/10/2013, n. 22812; Cass. civ., 31/01/2013, n. 2252; Cass. civ., 30/04/2011, n. 9591; Cass. civ., 23/04/2010, n. 9702; Cass. civ., 31/10/2005, n. 21110;
Cass. civ., 21/11/2001, n. 14725, nonché Cons. Stato, 24/01/2020, n. 608)].
VI.2.- Ciò detto, non v'è dubbio che “l'interesse all'impugnazione” “si collega alla soccombenza” e “non può consistere”, invece, né “in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica”, né “nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte”, non essendo “pertanto sufficiente” e risultando “l'impugnazione” senz'altro “inammissibile” il motivo proposto “al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione” [cfr., ex multis, Cass. civ., 11/12/2020, n.
28307; Cass. civ., 5/02/2020, n. 2670; Cass. civ., 27/01/2012, n. 1236; Cass. civ., 23/05/2008,
n. 13373; Cass. civ., Sez. un., 19/05/2008, n. 12637, nonché, sul tema, Cass. civ., 12/01/2025,
n. 766; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16590; Cass. civ., 8/05/2023, n. 12086; Cass. civ.,
18/02/2020, n. 3991; Cass. civ., 13/10/2016, n. 20689; Cass. civ., 7/04/2015, n. 6894; Cass.,
12/04/2013, n. 8934; Cass. civ., 4/05/2012, n. 6770; Cass. civ., 25/06/2010, n. 15353; Cass. civ., 10/11/2008, n. 26921; Cass. civ., 23/05/2008, n. 13373].
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VI.3.- Da ciò consegue, come evidente, che il motivo de quo risulti appunto inammissibile, non avendo la parte invero veicolato, mediante lo stesso, alcuna richiesta di riforma di una specifica statuizione in cui è rimasta concretamente soccombente [essendo stata nel caso di specie respinta, del resto, la domanda attorea da sé contrastata (v. punto a) del
P.Q.M.
della sentenza di 1° grado), con statuizione chiaramente assorbente riguardo a ogni ulteriore questione e richiesta (anche della parte chiamata e odierna appellante, le cui istanze erano state del resto proposte solo “gradatamente” rispetto al rigetto, già integralmente satisfattivo, del “diritto di parte attrice” e non miravano a conseguire alcuno specifico risultato ulteriore rispetto a ciò – domandandosi di meramente “dichiarare” situazioni fattuali in thesi impeditive al diritto fatto valere ex adverso: cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione del 17.04.2014)], ma esclusivamente lamentato la non condivisibilità di alcuni (meri) passaggi motivazionali
[come riportati a pag. 7 dell'atto di appello e tratti dalle pagg.
6-7 della pronuncia di 1° grado], così evidentemente proponendo un motivo d'appello che, in quanto vertente solo su una correzione (meramente) motivazionale e non comportante una modifica alla statuizione decisoria finale [per sé peraltro senz'altro favorevole, trattandosi, come detto, del rigetto della domanda avversaria (v. ancora punto a) del
P.Q.M.
della sentenza di 1° grado)], è senz'altro
“inammissibile” (v. supra, sub VI.2.).
VII.- Parimenti inammissibile risulta altresì il motivo di gravame relativo alle istanze istruttorie (210 c.p.c. e prove testimoniali) avanzate, in prime cure, dalla parte odierna impugnante [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VII.1.- A tal riguardo, infatti, occorre osservare che la predetta parte si è limitata a contestare, in sé e per sé, la mera mancata ammissione delle predette richieste di prova da sé avanzate
[cfr. pagg. 12-13 dell'atto d'appello, nonché pagg.
7-9 della comparsa conclusionale del
30.05.2025], senza tuttavia indicare né il diverso esito decisorio, per sé pregiudizievole, a suo avviso da ciò scaturito [a nulla rilevando, come appena rammentato, la mera non condivisibilità di uno o più snodi motivazionali o il mero interesse astratto ad una soluzione in thesi più corretta di una questione giuridica (v. supra, sub VI.2.)], né la “concreta utilità immediatamente ritraibile proprio e solo in virtù della richiesta riforma [cfr., da ultimo, Cass. civ., 30/04/2025, n. 11445 e Cass. civ., 13/01/2025, n. 862, nonché Cass. n. 8934/2013, cit.;
Cass. n. 6770/2012, cit.; Cass. n. 15353/2010, cit.] – effettivo vantaggio, del resto, neanche astrattamente prospettabile, non avendo invero il mancato accoglimento delle richieste
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istruttorie comportato alcuna specifica statuizione pregiudizievole per l'odierna parte impugnante [avendo il Tribunale di prime cure comunque disatteso, come più volte evidenziato e a prescindere dalle predette richieste di prova, la domanda attorea (v. ancora punto sub a) del
P.Q.M.
della sentenza di 1° grado), non risultando pertanto anche tale doglianza corroborata da alcuna soccombenza, né da alcuno specifico e concreto interesse giustificante la sua delibazione].
VIII.- Venendo, infine, all'ultimo motivo di gravame, relativo alla regolazione delle spese di lite di prime cure [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], anch'esso è meritevole di integrale reiezione.
VIII.1.- A tal riguardo giova infatti evidenziare che:
(A) la regolazione delle spese processuali [in cui ovviamente rientrano (trattandosi di “costi processuali”) anche “le spese di consulenza tecnica” (cfr. Cass. civ., 21/10/2019, n. 26849, nonché Cass. civ., 9/02/2018, n. 3239)] deve avvenire ex artt. 91 e ss. c.p.c. e può ritenersi erronea esclusivamente nel caso in cui “risulti violato” “il principio della soccombenza”, “da intendersi nel senso che soltanto la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
13/02/2020, n. 3641; Cass. civ., 26/04/2019, n. 11329; Cass. civ., 17/10/2017, n. 24502; Cass. civ., 4/08/2017, n. 19613; Cass. civ., 3/06/2014, n. 12412];
(B) è chiaramente da escludersi che tale principio sia stato qui violato, non avendo il
Tribunale di prime cure invero pacificamente condannato, neanche in minima parte, alcuna parte totalmente vittoriosa, avendo integralmente compensato tutte le spese, anche di C.T.U.
(cfr. punti b) e c) della sentenza di prime cure), e dunque emesso una statuizione priva di alcun connotato condannatorio o di profili di esecutività (tecnicamente determinandosi con tale statuizione, come noto, solo la definitiva operatività del principio dell'anticipazione) e altresì insuscettibile di ritenersi irragionevole, arbitraria o comunque meritevole di rimeditazione, essendo invero pacifico che l'art. 92, comma II, c.c. [peraltro da applicarsi nella formulazione qui ratione temporis vigente, e dunque antecedente al D.L. 132/2014
(trattandosi di giudizio instaurato nel 2013)] costituisca regola di cui si deve “escludere” “il carattere eccezionale”, “non limitata ad ipotesi tassativamente previste” e da applicarsi ogniqualvolta vi siano “circostanze” e “aspetti della controversia” ovvero comunque
“elementi”, come la sussistenza di diversi “profili” rimasti “assorbiti” o rivelatisi comunque
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non risolutivi, la non semplicità o il carattere tecnico-specialistico della “prova”, il carattere non manifestamente pretestuoso delle pretese delle parti (il cui “atteggiamento soggettivo” è
“meritevole di considerazione” non solo “in tema di responsabilità aggravata”, ma anche, a contrario, “al fine della compensazione delle spese”) “che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061, nonché Corte Cost.,
19/04/2018, n. 77 (operante anche ex tunc – v. Cass. civ. 21/06/2022, n. 20049) e altresì Cass. civ., 26/07/2021, n. 21400; Cass. civ., 7/08/2019, n. 21157; Cass. civ., 4/04/2018, n. 8397;
Cass. civ., Sez. un., 22/02/2012, n. 2572] – complessivi “elementi” e “aspetti” qui senz'altro ravvisabili [considerando i plurimi profili, anche preliminari, esaminati in sentenza (diversi dei quali “assorbiti” o risolti in favore dell'attrice, non risultando l'azione intentata manifestamente pretestuosa), il carattere del tutto dirimente ai fini del decidere dell'accertamento tecnico-specialistico (C.T.U. grafologia del 30.04.2016) espletato e il cui esito, come evidente, non era ex ante compiutamente valutabile (afferendo peraltro a firme di soggetto già deceduto), la natura e la delicatezza delle plurime questioni trattate e le ragioni della decisioni] e senz'altro tali da giustificare l'applicazione, in tale grado, del predetto art. 92, comma II, c.p.c..
IX.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto precede, non risultando i motivi di gravame formulati complessivamente suscettibili di accoglimento [v. supra, sub V.-VIII.1.] e non essendovi ulteriori questioni qui delibabili [risultando ogni diverso profilo, non gravato né oggetto di riproposizione, ormai irretrattabile (v. supra, sub III., punto (C))], è evidente che, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, occorre integralmente confermare la pronuncia qui gravata.
X.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata, anche in punto di regolamento delle spese ivi disposto (v. supra, sub VIII.-VIII.1.), ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ.,
13/06/2024, n. 16526], occorre separatamente esaminare i diversi rapporti processuali, distintamente vagliando le posizioni del (oggi ) Parte_4 Controparte_2
[v. infra, sub X.1.], dell' [v. infra, sub X.2.] e infine dell'appellata CP_4 Pt_3
[v. infra, sub X.3.]. CP_1
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X.1.- Quanto alla rimasta qui contumace (v. supra, sub I.2.4.), alcuna statuizione in CP_3
punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando la reiezione del gravame proposto e il predetto difetto di costituzione [non avendo tale parte, non costituita, ovviamente
“sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del
2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897) e non essendo intervenuta per essa, attesa la reiezione della predetta impugnativa, alcuna modifica sfavorevole rispetto al 1° grado e dunque alcuna soccombenza idonea a “giustifica[re]” la “condanna al pagamento delle spese del giudizio” (cfr., in motiv. nonché arg. ex Cass. civ., 10/03/2025, n. 6387)].
X.2.- Alcuna statuizione risulta parimenti adottabile con riguardo all' , CP_4
non risultando instaurata alcuna specifica relazione processuale con riguardo alla quale potersi valutare, ex artt. 91 e ss. c.p.c., la soccombenza o la vittoria – non trattandosi di parte in questa sede autrice o destinataria di specifiche domande o impugnative, anche incidentali, e qui pacificamente evocata solo in quanto già parte del giudizio di primo grado, essendo stata la notifica del resto espressamente realizzata “solo per legale conoscenza” [cfr. pag. 14 dell'atto di appello, nonché pag. 1 delle note scritte dell'appellante del 21.05.2021 e pag. 3 delle note scritte dell'appellante del 21.01.2022], “non sussistendo pertanto”, a fronte di
“notificazione dell'impugnazione” che “assolv[e]” solo “alla funzione di litis denuntiatio”, “i presupposti per la pronunzia … della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza” [cfr., ex multis, Cass. civ., 14/02/2019, n. 4352; Cass. 21/3/2016, n. 5508; Cass. 16/2/2012, n. 2208; Cass.,
16/4/2007, n. 9002; Cass., 23/4/2001, 5977].
X.3.- Quanto, infine, alla posizione dell'appellata , le spese seguono la CP_1
soccombenza – non sussistendo in questo grado, in difetto di approfondimenti peritali, di ragioni di incertezza e di specifiche questioni preliminari da previamente delibarsi, ragioni o aspetti tali da consentire lo scostamento dal principio generale ex art. 91 c.p.c. - e sono poi liquidate e regolate come in dispositivo tenendo conto:
(1) dell'applicabilità delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (considerando altresì
l'aggiornamento, da ultimo intervenuto e qui già ratione temporis operante, di cui al D.M.
147/2022) e in particolare delle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tabella n. 12 del predetto D.M. 55/2014);
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(2) del valore della causa e dello scaglione conseguentemente applicabile (da € 52.000,01 a €
260.000,00);
(3) delle fasi espletate, ivi compresa quella di trattazione [occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857];
(4) della necessità di apportare tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione, ex aliis, del limitato numero di attività svolte in questo grado e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ciò giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(5) della richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., infine, formulata dal difensore di tale appellata (cfr. note scritte del 17.03.2025 e comparsa conclusionale del 30.05.2025) – distrazione a cui poi ovviamente procedersi a prescindere dal tempus dell'istanza [non soggetta a specifici limiti preclusivi, anche considerando che “non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastarla” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070; Cass. civ., 12/01/2006, n. 412;
Cass. civ., 25/02/2002, n. 2736; Cass. civ., 17/02/1994, n. 1526)] e sulla base della mera dichiarazione del difensore [trattandosi di dichiarazione, come noto, di per sé del tutto
“sufficiente”, non sussistendo a tal riguardo “alcun margine di sindacato” - non integrando l'indicazione ex art. 93 c.p.c., del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un.,
27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)].
X.4.- Trattandosi, infine, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
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la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 526/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 36/2020, pubblicata il
15/01/2020 ed emessa all'esito del procedimento n. 1218/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata , spese liquidate in € 7.160,00, oltre CP_1
R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge e con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
3) NULLA per le spese delle ulteriori parti;
4) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 22 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 526/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), procuratore generale di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), con l'avv. ANNA Parte_2 C.F._2
MARIA SPEZIALE (C.F. CodiceFiscale_3
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), con l'avv. ROBERTA AUTELITANO CP_1 C.F._4
(C.F. ; CodiceFiscale_5 Email_2 Parte_3
(C.F. , con l'avv. ALESSANDRA CIANFLONE (C.F.
[...] C.F._6
; CodiceFiscale_7 Parte_4
C.F. ), oggi , in persona del suo l.r.p.t. e qui di
[...] P.IVA_1 Controparte_2 seguito anche solo o “la Banca”, contumace Parte_4
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 36/2020, pubblicata il
15/01/2020 ed emessa all'esito del procedimento n. 1218/2013 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato la parte ha evocato in CP_1
giudizio il e adito il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° Parte_4
grado (proc. n. 1218/2013 R.G.) e ivi in particolare rappresentato che:
(A) ella era figlia ed erede del de cuius (Á , 16.01.1930 – Ω ivi, Persona_1 Persona_2
18.04.2006), deceduto lasciando altresì superstiti la moglie ( Parte_2
) e altro figlio ( ), nonché intestatario e co-
[...] Parte_1
intestatario di diversi rapporti bancari presso il BANCO DI NAPOLI [essendo, in specie, unico intestatario del c/c ordinario n. 0042/13 e del deposito amministrato n. 9102/173, nonché co-intestatario con la moglie, , del c/c ordinario n. Parte_2
1000/1049, del deposito amministrato n. 9000/80966253 e del deposito a risparmio n.
0402/295];
(B) dagli e/c bancari emergevano diversi spostamenti economici in prossimità del decesso, e in particolare in data 10.04.2006: (a) risultavano girati € 54.000,00 dal c/c n. 0042/13 (sul quale poi residuavano solo € 910,55) al c/c ordinario n. 1000/1049; (b) risultavano girati €
361.000,00 dal deposito amministrato n. 9102/173 (sul quale poi residuavano solo € 5.033,50) al deposito amministrato n. 9000/80966253;
(C) tali contratti ed operazioni risultavano tuttavia nulli per falsità delle relative sottoscrizioni.
Pagina 2 di 14 R.G. 526/2020.
I.1.2.- Con comparsa del 4.12.2013 si è poi costituita la convenuta, contestando le CP_3
avverse prospettazioni e chiedendo al Tribunale di voler:
(A) in via preliminare, differire la data di 1° udienza onde consentire la chiamata in causa della predetta (per rispondere direttamente della domanda Parte_2
attorea o, in subordine, per manlevare la da ogni eventuale conseguenza CP_3 pregiudizievole da essa derivante) e di , direttore della Filiale all'epoca Parte_3
dei fatti e apponente la sigla di identificazione del soggetto disponente (per essere condannato a rivalere alla quanto eventualmente fosse tenuta a corrispondere in caso di accertata CP_3
falsità delle sottoscrizioni contestate);
(B) nel merito, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e rigettare, comunque, la domanda attorea, disponendo, invece e nel caso di accoglimento anche parziale di quest'ultima, la condanna dei terzi chiamati a corrispondere all'attrice quanto da ella richiesto e/o a rimborsare alla ogni importo da corrispondere a essa attrice. CP_3
I.1.3.- Autorizzato il differimento richiesto, a seguito della predetta vocatio si sono poi costituiti i predetti terzi chiamati e in particolare:
(A) con comparsa del 16.04.2014 si è costituito , il quale ha ivi eccepito: Parte_3
(a) il difetto di legittimazione della parte attrice;
(b) la propria assoluta estraneità; (c) la responsabilità ex art. 2049 c.c. della CP_3
(B) con comparsa del 17.04.2014 si è poi costituito la , Parte_1
come procuratore generale di e che in particolare ha Parte_2
eccepito: (a) l'improcedibilità delle domande per difetto di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010; (b) il difetto di legittimazione della parte attrice;
(c) la prescrizione di tutte le domande di ripetizione di somme e/o risarcitorie;
(d) l'inammissibilità della domanda per già intervenuta transazione;
(e) il difetto di irregolarità, in ogni caso, nei trasferimenti, intendendo la parte avvalersi e utilizzare, ex art. 216 c.p.c., tutti i documenti ex adverso contestati.
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale tecnico-grafologico (cfr. C.T.U. depositata il 30/04/2016), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 36/2020, pubblicata il
15/01/2020), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) rigettato la domanda attorea;
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(b) compensa integralmente fra le parti le spese di lite e di C.T.U..
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello (proc. n. 526/2020 R.G.) dalla parte
, come procuratore generale di Parte_1 Parte_2
, che ha in particolare contestato:
[...]
(1) l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della mediazione obbligatoria [punto II) dell'atto di gravame];
(2) l'erronea e contraddittoria motivazione in punto di comunione legale e de residuo ex art. 177, lett. a), b) e c) c.c. [punti III) e IV) dell'atto di gravame];
(3) l'ingiustificata reiezione delle proprie richieste di prova [punto V) dell'atto di gravame];
(4) la mancata condanna della parte attrice, infine, alle spese, anche di C.T.U. ed ex art. 96
c.p.c. [punto VI) dell'atto di gravame].
I.2.2.- Con comparsa dell'11.01.2021 si è costituito , rappresentando di Parte_3 aver ritualmente notificato la sentenza all'attrice, , in data 4.02.2020, CP_1
contestando le avverse prospettazioni e in particolare ivi eccependo:
(A) la propria estraneità all'oggetto dell'appello;
(B) l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate rispetto all'oggetto del giudicato.
I.2.3.- Con comparsa del 12.01.2021 si è poi costituita l'appellata CP_1 anch'ella contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse;
(B) la sua infondatezza, in ogni caso, nel merito.
I.2.4.- Non si è invece costituita, pur a fronte di rituale notifica, la parte appellata Parte_4
conseguentemente dichiarata contumace con provvedimento del 3.02.2022.
[...]
I.2.5.- A seguito poi di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, con provvedimento del 22.-
25.03.2024, respinte le richieste istruttorie della parte appellante e assorbite le richieste formulate ex adverso, l'appello è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025.
I.2.6.- All'esito di tale udienza e con provvedimento comunicato alle parti in data 31.03.2025, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Pagina 4 di 14 R.G. 526/2020.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'appello proposto (avanzato in data 17.10.2020 a fronte di sentenza pubblicata il
15.01.2020) è da ritenersi tempestivo, non operando per la parte qui impugnante il termine breve ex art. 325 c.p.c. [risultando la sentenza notificata ex art. 326 c.p.c. dall' CP_4
solo alla (cfr. pag. 4 della comparsa dell'11.01.2021 e gli
[...] CP_1
allegati in formato .msg alla stessa allegati), con conseguente operatività del termine breve solo per tali parti (atteso che la notifica “rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare” “solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione” – a cui è inibita qualsiasi impugnativa successiva, pur nei confronti di parte diversa da quella notificante - e non anche per “ciascuna delle altre parti”, non avendo queste ultime
“ricev[uto] la notifica della sentenza” e dunque difettando per esse l'imprescindibile
“condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione”: cfr. Cass. civ., 20/01/2016,
n. 986 e Cass. civ., 13/04/2007, n. 8832] e risultando proposto nel rispetto del termine lungo ex art. 327 c.p.c. [occorrendo tener conto dell'operatività, in tale annualità (2020) e a fronte di sentenza pubblicata nel gennaio 2020, sia della sospensione legata all'emergenza OV (dal
9 marzo all'11 maggio 2020 – cfr. art. 83, comma II, del D.L. n. 18/2020, come successivamente prorogato dal D.L. n. 23/2020), sia della sospensione feriale (dal 1° al 31
Agosto – cfr. L. n. 742/1969, nella formulazione qui ratione temporis vigente), trattandosi di periodi sospensivi non sovrapponibili (né funzionalmente, né cronologicamente) e pertanto entrambi da cumularsi “al periodo semestrale” “previsto” “ex art. 327 c.p.c.”, cui dunque
“aggiungersi” tanto “i 64 giorni di sospensione straordinaria dei termini collegata all'emergenza Covid, dal 9 marzo all'11 maggio 2020, nonché - ove il termine così prolungato ricomprenda il periodo di sospensione feriale – l'ulteriore termine di 31 giorni” previsto dalla L. n. 742/1969: cfr. Cass. civ., 23/06/2025, n. 16715, ribadendo il principio già espresso per il ricorso innanzi alla S. Corte da Cass. civ., 27/10/2021, n. 30397 e Cass. civ.,
24/01/2023, n. 2095, nonché, in motivazione, da Cass. civ., 30/11/2021, n. 37532)];
(B) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, poi, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
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n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413), occorrendo poi rammentare che “il principio sancito dall'art. 346 c.p.c. … trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
12/11/2007, n. 23489)], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di integralmente confermare la sentenza qui impugnata.
V.- Prendendo le mosse, a tal riguardo, dal 1° motivo di doglianza, vertente sulla prospettata improcedibilità della domanda attorea per asserito difetto di mediazione obbligatoria [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso è chiaramente da respingersi.
V.1.- E infatti, in disparte ogni ulteriore valutazione [anche in punto di effettiva inquadrabilità della controversia in una delle materie soggette al predetto adempimento (non trattandosi di controversia relativa a vizi tecnico-contabili di un rapporto bancario, né invero di azione successoria o divisionale, ma di semplice azione di nullità ex art. 1421 c.c., così come esattamente qualificata dal Tribunale di prime cure: cfr. pag. 5 della sentenza di 1° grado)
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ovvero di effettivo interesse a impugnare (essendo stata la domanda attorea integralmente rigettata – cfr. punto a) del
P.Q.M.
della sentenza – e dunque evidentemente non conseguendo dalla mera diversa declaratoria, analogamente reiettiva, qui domandata, alcuno specifico e concreto beneficio per la parte appellante, trattandosi di motivo, dunque e come evidente, comunque inammissibile)], è qui dirimente osservare che l'obbligo de quo non risultava in ogni caso qui ratione temporis applicabile, trattandosi di controversia pacificamente instaurata e già pendente prima del 21.09.2013 [essendo stata la citazione trasmessa il
5.09.2013 ed essendosi la notifica perfezionata, rispetto alla convenuta (all'epoca, CP_3
peraltro e come noto, già incorporata nel gruppo – giusta acquisizione Controparte_2
intervenuta fin dal 2002 nel gruppo e successiva fusione per incorporazione di CP_5 quest'ultimo nel 2006 con operando dunque il principio per cui “la fusione CP_6
realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti … dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione
a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante”: cfr. Cass. civ., Sez. un., 30/07/2021, n. 21970), in data 20.09.2013 (cfr. pagg.
18-19 dell'atto di citazione notificato e qui nuovamente riprodotto – evidenza notificatoria ovviamente non superabile sulla scorta delle mere indicazioni, non fidefacienti, richiamate a pag. 1 delle note scritte dell'appellante del 21.01.2022), risultando dunque la controversia già pendente, ex art. 39, comma III, c.p.c., fin da tale momento (20.09.2013) e dunque in tempus antecedente al 21.09.2013 (pacificamente operando solo da tale ultima data l'obbligo di mediazione obbligatoria, essendo stato l'obbligo di cui all'art. 5, comma I bis, d.lgs. 28/2010 introdotto dall'art. 84, comma I, del D.L. 69/2013 e avendo l'art. 84, comma II, del medesimo
D.L. previsto, in particolare, l'applicazione delle “disposizioni di cui al comma 1” solo una volta “decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del … decreto” - entrata in vigore intervenuta, con la Legge n. 98/2013, in data 21.08.2013 – vigendo pertanto il relativo obbligo, come detto, solo dal 21.09.2013)].
VI.- Venendo, poi, al motivo di gravame relativo all'asserita erroneità della motivazione resa in prime cure rispetto all'art. 177, lett. a), b) e c) c.c. [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], anch'esso risulta da disattendersi, in quanto chiaramente inammissibile.
VI.1.- A tal riguardo, infatti, non v'è dubbio che tale motivo non risulti corroborato dallo specifico interesse (interesse c.d. all'impugnazione) senz'altro necessario e pregiudiziale alla
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stessa possibilità di scrutinare la doglianza proposta – carenza, quest'ultima, qui specificamente eccepita ex adverso, in termini pacificamente tempestivi [essendo stata contestata dall'appellata fin dalla sua comparsa di costituzione (cfr. pag. 27 della comparsa dalla del 12.01.2021), trattandosi di un vizio proprio dell'altrui appello e CP_1
dunque non risultando tale carenza, come ovvio, neanche astrattamente contestabile in 1° grado (come pur prospettato, incongruamente, dell'appellante a pag. 1, punto a), delle note scritte del 21.05.2021 e a pag. 3, punto a), delle note scritte del 21.01.2022, altresì richiamando una pronuncia della S. Corte tuttavia del tutto inconferente – vertendo invero
Cass. civ., 8/02/2017, n. 3316 su una domanda restitutoria già proposta in 1° grado in un giudizio divorzile e non già, come nel caso di specie, su un appello palesemente viziato da difetto di interesse tempestivamente eccepito ex adverso)], e in ogni caso sempre rilevabile anche ex officio [considerando che “l'esistenza di una causa di inammissibilità dell'appello è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio”, non occorrendo, in quanto questione di puro diritto, neanche l'attivazione del meccanismo di cui all'art. 101 c.p.c.: cfr., ex multis, Cass. civ., 04/09/2023, n. 25707; Cass. civ., 19/01/2022, n. 1617; Cass. civ., 25/09/2017, n.
22256; Cass. civ., 22/02/2016, n. 3432; Cass. civ., 24/02/2015, n. 3600; Cass. civ.,
27/08/2014, n. 18333; Cass. civ., 7/10/2013, n. 22812; Cass. civ., 31/01/2013, n. 2252; Cass. civ., 30/04/2011, n. 9591; Cass. civ., 23/04/2010, n. 9702; Cass. civ., 31/10/2005, n. 21110;
Cass. civ., 21/11/2001, n. 14725, nonché Cons. Stato, 24/01/2020, n. 608)].
VI.2.- Ciò detto, non v'è dubbio che “l'interesse all'impugnazione” “si collega alla soccombenza” e “non può consistere”, invece, né “in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica”, né “nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte”, non essendo “pertanto sufficiente” e risultando “l'impugnazione” senz'altro “inammissibile” il motivo proposto “al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione” [cfr., ex multis, Cass. civ., 11/12/2020, n.
28307; Cass. civ., 5/02/2020, n. 2670; Cass. civ., 27/01/2012, n. 1236; Cass. civ., 23/05/2008,
n. 13373; Cass. civ., Sez. un., 19/05/2008, n. 12637, nonché, sul tema, Cass. civ., 12/01/2025,
n. 766; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16590; Cass. civ., 8/05/2023, n. 12086; Cass. civ.,
18/02/2020, n. 3991; Cass. civ., 13/10/2016, n. 20689; Cass. civ., 7/04/2015, n. 6894; Cass.,
12/04/2013, n. 8934; Cass. civ., 4/05/2012, n. 6770; Cass. civ., 25/06/2010, n. 15353; Cass. civ., 10/11/2008, n. 26921; Cass. civ., 23/05/2008, n. 13373].
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VI.3.- Da ciò consegue, come evidente, che il motivo de quo risulti appunto inammissibile, non avendo la parte invero veicolato, mediante lo stesso, alcuna richiesta di riforma di una specifica statuizione in cui è rimasta concretamente soccombente [essendo stata nel caso di specie respinta, del resto, la domanda attorea da sé contrastata (v. punto a) del
P.Q.M.
della sentenza di 1° grado), con statuizione chiaramente assorbente riguardo a ogni ulteriore questione e richiesta (anche della parte chiamata e odierna appellante, le cui istanze erano state del resto proposte solo “gradatamente” rispetto al rigetto, già integralmente satisfattivo, del “diritto di parte attrice” e non miravano a conseguire alcuno specifico risultato ulteriore rispetto a ciò – domandandosi di meramente “dichiarare” situazioni fattuali in thesi impeditive al diritto fatto valere ex adverso: cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione del 17.04.2014)], ma esclusivamente lamentato la non condivisibilità di alcuni (meri) passaggi motivazionali
[come riportati a pag. 7 dell'atto di appello e tratti dalle pagg.
6-7 della pronuncia di 1° grado], così evidentemente proponendo un motivo d'appello che, in quanto vertente solo su una correzione (meramente) motivazionale e non comportante una modifica alla statuizione decisoria finale [per sé peraltro senz'altro favorevole, trattandosi, come detto, del rigetto della domanda avversaria (v. ancora punto a) del
P.Q.M.
della sentenza di 1° grado)], è senz'altro
“inammissibile” (v. supra, sub VI.2.).
VII.- Parimenti inammissibile risulta altresì il motivo di gravame relativo alle istanze istruttorie (210 c.p.c. e prove testimoniali) avanzate, in prime cure, dalla parte odierna impugnante [v. supra, sub I.2.1., punto (3)].
VII.1.- A tal riguardo, infatti, occorre osservare che la predetta parte si è limitata a contestare, in sé e per sé, la mera mancata ammissione delle predette richieste di prova da sé avanzate
[cfr. pagg. 12-13 dell'atto d'appello, nonché pagg.
7-9 della comparsa conclusionale del
30.05.2025], senza tuttavia indicare né il diverso esito decisorio, per sé pregiudizievole, a suo avviso da ciò scaturito [a nulla rilevando, come appena rammentato, la mera non condivisibilità di uno o più snodi motivazionali o il mero interesse astratto ad una soluzione in thesi più corretta di una questione giuridica (v. supra, sub VI.2.)], né la “concreta utilità immediatamente ritraibile proprio e solo in virtù della richiesta riforma [cfr., da ultimo, Cass. civ., 30/04/2025, n. 11445 e Cass. civ., 13/01/2025, n. 862, nonché Cass. n. 8934/2013, cit.;
Cass. n. 6770/2012, cit.; Cass. n. 15353/2010, cit.] – effettivo vantaggio, del resto, neanche astrattamente prospettabile, non avendo invero il mancato accoglimento delle richieste
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istruttorie comportato alcuna specifica statuizione pregiudizievole per l'odierna parte impugnante [avendo il Tribunale di prime cure comunque disatteso, come più volte evidenziato e a prescindere dalle predette richieste di prova, la domanda attorea (v. ancora punto sub a) del
P.Q.M.
della sentenza di 1° grado), non risultando pertanto anche tale doglianza corroborata da alcuna soccombenza, né da alcuno specifico e concreto interesse giustificante la sua delibazione].
VIII.- Venendo, infine, all'ultimo motivo di gravame, relativo alla regolazione delle spese di lite di prime cure [v. supra, sub I.2.1., punto (4)], anch'esso è meritevole di integrale reiezione.
VIII.1.- A tal riguardo giova infatti evidenziare che:
(A) la regolazione delle spese processuali [in cui ovviamente rientrano (trattandosi di “costi processuali”) anche “le spese di consulenza tecnica” (cfr. Cass. civ., 21/10/2019, n. 26849, nonché Cass. civ., 9/02/2018, n. 3239)] deve avvenire ex artt. 91 e ss. c.p.c. e può ritenersi erronea esclusivamente nel caso in cui “risulti violato” “il principio della soccombenza”, “da intendersi nel senso che soltanto la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse” [cfr., ex multis, Cass. civ.,
13/02/2020, n. 3641; Cass. civ., 26/04/2019, n. 11329; Cass. civ., 17/10/2017, n. 24502; Cass. civ., 4/08/2017, n. 19613; Cass. civ., 3/06/2014, n. 12412];
(B) è chiaramente da escludersi che tale principio sia stato qui violato, non avendo il
Tribunale di prime cure invero pacificamente condannato, neanche in minima parte, alcuna parte totalmente vittoriosa, avendo integralmente compensato tutte le spese, anche di C.T.U.
(cfr. punti b) e c) della sentenza di prime cure), e dunque emesso una statuizione priva di alcun connotato condannatorio o di profili di esecutività (tecnicamente determinandosi con tale statuizione, come noto, solo la definitiva operatività del principio dell'anticipazione) e altresì insuscettibile di ritenersi irragionevole, arbitraria o comunque meritevole di rimeditazione, essendo invero pacifico che l'art. 92, comma II, c.c. [peraltro da applicarsi nella formulazione qui ratione temporis vigente, e dunque antecedente al D.L. 132/2014
(trattandosi di giudizio instaurato nel 2013)] costituisca regola di cui si deve “escludere” “il carattere eccezionale”, “non limitata ad ipotesi tassativamente previste” e da applicarsi ogniqualvolta vi siano “circostanze” e “aspetti della controversia” ovvero comunque
“elementi”, come la sussistenza di diversi “profili” rimasti “assorbiti” o rivelatisi comunque
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non risolutivi, la non semplicità o il carattere tecnico-specialistico della “prova”, il carattere non manifestamente pretestuoso delle pretese delle parti (il cui “atteggiamento soggettivo” è
“meritevole di considerazione” non solo “in tema di responsabilità aggravata”, ma anche, a contrario, “al fine della compensazione delle spese”) “che giustifichino la diversificazione dalla regola generale” [cfr. Cass. civ., Sez. un., 31/10/2022, n. 32061, nonché Corte Cost.,
19/04/2018, n. 77 (operante anche ex tunc – v. Cass. civ. 21/06/2022, n. 20049) e altresì Cass. civ., 26/07/2021, n. 21400; Cass. civ., 7/08/2019, n. 21157; Cass. civ., 4/04/2018, n. 8397;
Cass. civ., Sez. un., 22/02/2012, n. 2572] – complessivi “elementi” e “aspetti” qui senz'altro ravvisabili [considerando i plurimi profili, anche preliminari, esaminati in sentenza (diversi dei quali “assorbiti” o risolti in favore dell'attrice, non risultando l'azione intentata manifestamente pretestuosa), il carattere del tutto dirimente ai fini del decidere dell'accertamento tecnico-specialistico (C.T.U. grafologia del 30.04.2016) espletato e il cui esito, come evidente, non era ex ante compiutamente valutabile (afferendo peraltro a firme di soggetto già deceduto), la natura e la delicatezza delle plurime questioni trattate e le ragioni della decisioni] e senz'altro tali da giustificare l'applicazione, in tale grado, del predetto art. 92, comma II, c.p.c..
IX.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto precede, non risultando i motivi di gravame formulati complessivamente suscettibili di accoglimento [v. supra, sub V.-VIII.1.] e non essendovi ulteriori questioni qui delibabili [risultando ogni diverso profilo, non gravato né oggetto di riproposizione, ormai irretrattabile (v. supra, sub III., punto (C))], è evidente che, come detto [v. supra, sub IV.] e qui da ribadirsi, occorre integralmente confermare la pronuncia qui gravata.
X.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata, anche in punto di regolamento delle spese ivi disposto (v. supra, sub VIII.-VIII.1.), ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ.,
13/06/2024, n. 16526], occorre separatamente esaminare i diversi rapporti processuali, distintamente vagliando le posizioni del (oggi ) Parte_4 Controparte_2
[v. infra, sub X.1.], dell' [v. infra, sub X.2.] e infine dell'appellata CP_4 Pt_3
[v. infra, sub X.3.]. CP_1
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X.1.- Quanto alla rimasta qui contumace (v. supra, sub I.2.4.), alcuna statuizione in CP_3
punto di spese è evidentemente da adottarsi, considerando la reiezione del gravame proposto e il predetto difetto di costituzione [non avendo tale parte, non costituita, ovviamente
“sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del
2011)” (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/2019, n. 12897) e non essendo intervenuta per essa, attesa la reiezione della predetta impugnativa, alcuna modifica sfavorevole rispetto al 1° grado e dunque alcuna soccombenza idonea a “giustifica[re]” la “condanna al pagamento delle spese del giudizio” (cfr., in motiv. nonché arg. ex Cass. civ., 10/03/2025, n. 6387)].
X.2.- Alcuna statuizione risulta parimenti adottabile con riguardo all' , CP_4
non risultando instaurata alcuna specifica relazione processuale con riguardo alla quale potersi valutare, ex artt. 91 e ss. c.p.c., la soccombenza o la vittoria – non trattandosi di parte in questa sede autrice o destinataria di specifiche domande o impugnative, anche incidentali, e qui pacificamente evocata solo in quanto già parte del giudizio di primo grado, essendo stata la notifica del resto espressamente realizzata “solo per legale conoscenza” [cfr. pag. 14 dell'atto di appello, nonché pag. 1 delle note scritte dell'appellante del 21.05.2021 e pag. 3 delle note scritte dell'appellante del 21.01.2022], “non sussistendo pertanto”, a fronte di
“notificazione dell'impugnazione” che “assolv[e]” solo “alla funzione di litis denuntiatio”, “i presupposti per la pronunzia … della condanna alle spese a norma dell'art. 91 c.p.c., che esige la qualità di parte, e perciò una vocatio in ius, e la soccombenza” [cfr., ex multis, Cass. civ., 14/02/2019, n. 4352; Cass. 21/3/2016, n. 5508; Cass. 16/2/2012, n. 2208; Cass.,
16/4/2007, n. 9002; Cass., 23/4/2001, 5977].
X.3.- Quanto, infine, alla posizione dell'appellata , le spese seguono la CP_1
soccombenza – non sussistendo in questo grado, in difetto di approfondimenti peritali, di ragioni di incertezza e di specifiche questioni preliminari da previamente delibarsi, ragioni o aspetti tali da consentire lo scostamento dal principio generale ex art. 91 c.p.c. - e sono poi liquidate e regolate come in dispositivo tenendo conto:
(1) dell'applicabilità delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (considerando altresì
l'aggiornamento, da ultimo intervenuto e qui già ratione temporis operante, di cui al D.M.
147/2022) e in particolare delle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello
(tabella n. 12 del predetto D.M. 55/2014);
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(2) del valore della causa e dello scaglione conseguentemente applicabile (da € 52.000,01 a €
260.000,00);
(3) delle fasi espletate, ivi compresa quella di trattazione [occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857];
(4) della necessità di apportare tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione, ex aliis, del limitato numero di attività svolte in questo grado e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ciò giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(5) della richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., infine, formulata dal difensore di tale appellata (cfr. note scritte del 17.03.2025 e comparsa conclusionale del 30.05.2025) – distrazione a cui poi ovviamente procedersi a prescindere dal tempus dell'istanza [non soggetta a specifici limiti preclusivi, anche considerando che “non sussiste l'esigenza dell'osservanza del principio del contraddittorio per difetto di interesse della controparte a contrastarla” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070; Cass. civ., 12/01/2006, n. 412;
Cass. civ., 25/02/2002, n. 2736; Cass. civ., 17/02/1994, n. 1526)] e sulla base della mera dichiarazione del difensore [trattandosi di dichiarazione, come noto, di per sé del tutto
“sufficiente”, non sussistendo a tal riguardo “alcun margine di sindacato” - non integrando l'indicazione ex art. 93 c.p.c., del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” (non fondandosi su “una nuova domanda nel giudizio”), bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” (cfr. Cass. civ., 23/12/2024, n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un.,
27/11/2019, n. 31033; Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21070)].
X.4.- Trattandosi, infine, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
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la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 526/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 36/2020, pubblicata il
15/01/2020 ed emessa all'esito del procedimento n. 1218/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore della parte appellata , spese liquidate in € 7.160,00, oltre CP_1
R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge e con pagamento da eseguirsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
3) NULLA per le spese delle ulteriori parti;
4) DÀ ATTO, con riguardo all'appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 22 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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