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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 292 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “mancato diritto di accesso al Fondo di Garanzia”, e vertenteTRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
LI (SA) alla Piazza V. Veneto n. 6, presso lo studio dell'Avv. Avv. Aniello Cioffi ed avv. Maila Migliorino, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
C.F. , con sede in Roma, in persona del Presidente e, come tale, CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, C.F. , t, del Foro C.F._2 Email_1 di Verona, per procura generale alle liti n. n. 80974/21569 del 21/7/2015, a rogito Notar di Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura di Per_1
Verona, in Via C. Battisti n. 19;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 18.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.02.2018 il ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'intervento del Fondo di Garanzia in relazione alla propria domanda e per l'effetto CP_ condannare l' al pagamento della somma di € 3.440,54 a titolo di tre ultime mensilità oltre CP_ accessori come per legge;
condannare l' al pagamento delle spese e dei diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari …”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda deve essere accolta. Come è noto il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano quelle concernenti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e ultime tre mensilità (v., ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014) - può essere proposto ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di decadenza. Il termine teste' indicato, per il combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, decorre dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine CP_1 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Orbene, al fine di una corretta interpretazione della suddetta norma giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, 438) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ad avviso della giurisprudenza appena riportata, il termine complessivo di trecento giorni per la fase amministrativa (frutto della somma di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo avviato per la richiesta di prestazioni, di 90 giorni per la proposizione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di diniego, e degli ulteriori 90 giorni per la sua definizione), data la natura pubblicistica
Pag. 2 di 4 degli interessi coinvolti, non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato, quale che sia il comportamento delle parti. Sicché, sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa, non può incidere né il privato, ad es. con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anch'essa tardiva. Sulla scorta del condivisibile orientamento sopra ricordato, e con particolare riferimento al giudizio de quo, è bene specificare che il termine annuale per l'esercizio dell'azione va, quindi, calcolato a partire dall'infruttuoso decorso del termine di trecento giorni per la conclusione della fase amministrativa (procedimentale e contenziosa), senza che la tardiva adozione di un provvedimento possa differirne la decorrenza (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza 03/04/2019, n. 9276). Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti emerge che parte ricorrente ha presentato la domanda amministrativa, esperito ricorso amministrativo, e si è rivolta al Tribunale, sicché non è maturata alcuna decadenza. In riferimento alla prima fattispecie, la giurisprudenza - nel silenzio della legge - ha precisato che in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto e ultime tre mensilità ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824). Quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, la giurisprudenza ha precisato, in riferimento alla prima di specie, che “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. e CP_1 ultime tre mensilità a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, CP_1 non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824). La parte ricorrente ha quindi diritto al pagamento, a carico del fondo di garanzia gestito dalla parte convenuta, delle ultime 3 mensilità retributive. Le spese e competenze
Pag. 3 di 4 processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 13.02.2018 da nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. a pagare in favore del ricorrente l'importo di €. Parte_1
3.440,54 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e comunque entro i limiti di legge;
- condanna la resistente in persona del legale rapp.te p.t. in favore del CP_1 ricorrente , alla rifusione delle spese di lite che liquida, in Parte_1 complessivi € 1.200,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione ai difensori dichiaratosi antistatari. Così deciso in Vallo della Lucania 18 febbraio 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 292 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “mancato diritto di accesso al Fondo di Garanzia”, e vertenteTRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
LI (SA) alla Piazza V. Veneto n. 6, presso lo studio dell'Avv. Avv. Aniello Cioffi ed avv. Maila Migliorino, dai quali è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
C.F. , con sede in Roma, in persona del Presidente e, come tale, CP_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Guarino, C.F. , t, del Foro C.F._2 Email_1 di Verona, per procura generale alle liti n. n. 80974/21569 del 21/7/2015, a rogito Notar di Roma, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura di Per_1
Verona, in Via C. Battisti n. 19;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 18.02.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.02.2018 il ricorrente chiedeva al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione del Giudice Unico del Lavoro, di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'intervento del Fondo di Garanzia in relazione alla propria domanda e per l'effetto CP_ condannare l' al pagamento della somma di € 3.440,54 a titolo di tre ultime mensilità oltre CP_ accessori come per legge;
condannare l' al pagamento delle spese e dei diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari …”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. contestando in fatto e diritto gli avversi assunti e concludendo per il rigetto del ricorso. All'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda deve essere accolta. Come è noto il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano quelle concernenti il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e ultime tre mensilità (v., ex multis, Cass., Sez. L, Sentenza n. 15531 del 08/07/2014) - può essere proposto ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di decadenza. Il termine teste' indicato, per il combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, decorre dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine CP_1 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Orbene, al fine di una corretta interpretazione della suddetta norma giova richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui: in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento delle prestazioni previdenziali, il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, 438) - dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ad avviso della giurisprudenza appena riportata, il termine complessivo di trecento giorni per la fase amministrativa (frutto della somma di 120 giorni per la conclusione del procedimento amministrativo avviato per la richiesta di prestazioni, di 90 giorni per la proposizione del ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di diniego, e degli ulteriori 90 giorni per la sua definizione), data la natura pubblicistica
Pag. 2 di 4 degli interessi coinvolti, non è suscettibile di essere in alcun modo prolungato, quale che sia il comportamento delle parti. Sicché, sul decorso dei diversi termini attraverso i quali si articola ed è stata legislativamente cadenzata la procedura contenziosa amministrativa, non può incidere né il privato, ad es. con un ricorso amministrativo tardivo, né l'amministrazione, con un provvedimento amministrativo o con una decisione anch'essa tardiva. Sulla scorta del condivisibile orientamento sopra ricordato, e con particolare riferimento al giudizio de quo, è bene specificare che il termine annuale per l'esercizio dell'azione va, quindi, calcolato a partire dall'infruttuoso decorso del termine di trecento giorni per la conclusione della fase amministrativa (procedimentale e contenziosa), senza che la tardiva adozione di un provvedimento possa differirne la decorrenza (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza 03/04/2019, n. 9276). Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti emerge che parte ricorrente ha presentato la domanda amministrativa, esperito ricorso amministrativo, e si è rivolta al Tribunale, sicché non è maturata alcuna decadenza. In riferimento alla prima fattispecie, la giurisprudenza - nel silenzio della legge - ha precisato che in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto e ultime tre mensilità ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824). Quanto alla decorrenza di tale termine di prescrizione, la giurisprudenza ha precisato, in riferimento alla prima di specie, che “il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. e CP_1 ultime tre mensilità a carico dello speciale fondo di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, CP_1 non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824). La parte ricorrente ha quindi diritto al pagamento, a carico del fondo di garanzia gestito dalla parte convenuta, delle ultime 3 mensilità retributive. Le spese e competenze
Pag. 3 di 4 processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 13.02.2018 da nei confronti dell' in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te p.t., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' in persona del legale CP_1 rapp.te p.t. a pagare in favore del ricorrente l'importo di €. Parte_1
3.440,54 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e comunque entro i limiti di legge;
- condanna la resistente in persona del legale rapp.te p.t. in favore del CP_1 ricorrente , alla rifusione delle spese di lite che liquida, in Parte_1 complessivi € 1.200,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione ai difensori dichiaratosi antistatari. Così deciso in Vallo della Lucania 18 febbraio 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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