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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/09/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1952 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Capuano Branca
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa Carli
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: “Tutto ciò premesso, si chiede che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza voglia pronunciare la sentenza al fine di omologare la separazione consensuale dei coniugi CP_1
nato a [...] il [...] e residente a [...],
[...]
C.F. , e nata a [...] il [...] e residente C.F._2 Parte_1
a Costabissara (VI), in Via Lago di Fimon n. 17, C.F. , alle seguenti concordate C.F._1
CONDIZIONI
1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;
i tempi di permanenza del padre con i figli saranno i seguenti:
1 Tutti i fine settimana, secondo il seguente calendario a settimane alterne:
Un fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica pomeriggio;
Il fine settimana successivo dal venerdì pomeriggio al sabato pomeriggio;
Le parti concordano che al fine settimana del padre che comprende i giorni di sabato e domenica, si possa aggiungere anche il venerdì qualora la madre ne faccia richiesta con congruo anticipo per sue esigenze lavorative.
Nel corso della settimana, il padre terrà con sé i figli nella casa familiare nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.30;
Sette giorni nel corso delle vacanze natalizie comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
per quanto riguarda la giornata di Natale che il primo dell'anno, i figli potranno trascorrere del tempo con ciascuno di loro (ad esempio pranzo con il padre e cena con la madre o viceversa, in forza degli accordi che interverranno di volta in volta) e così per il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis.
Tre giorni nel corso delle vacanze pasquali, comprendendo ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il
Lunedì in Albis;
Nel corso delle vacanze estive i figli trascorreranno quindici giorni anche non continuativi con ciascun genitore, in lassi temporali da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
I compleanni dei bambini saranno festeggiati insieme dai coniugi;
in caso di disaccordo, saranno alternati di anno in anno tra i coniugi, fermo restando che al genitore che non trascorrerà quel giorno con il figlio, sarà consentito di consegnargli il regalo di compleanno.
I coniugi si danno atto che la ripartizione dei tempi sopra indicata risponde alle attuali esigenze dei figli e stante la loro tenera età, impegnandosi ad adattare i tempi alla crescita dei figli;
3) L'abitazione familiare, in comproprietà dei coniugi e gravata di mutuo ipotecario intestato ad entrambi i coniugi, sita a Costabissara (VI) via lago di Fimon 17, viene assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli;
Parte_1
4) I ratei del mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare continueranno ad essere corrisposti da ciascuno dei coniugi nella misura del 50%;
5) Il signor verserà in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese alla signora , CP_1 Parte_1
a partire dal deposito della sentenza nell'odierno procedimento, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli l'importo pari ad euro 350,00 (euro 175,00 cadauno) oltre alla rivalutazione Istat tramite bonifico BArio;
6) L'assegno c.d. unico sarà suddiviso al 50% tra i coniugi, ma continuerà ad essere accreditato per l'intero importo sul conto corrente comune acceso dai coniugi ed agli stessi intestato, presso BA
; le parti concordano che l'importo di cui al predetto assegno unico sarà utilizzato, Controparte_2
2 a far data dal deposito della sentenza, per le spese straordinarie relative ai figli e di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza nonchè per la mensa scolastica;
il genitore che sosterrà la spesa in forza di quanto previsto dal predetto Protocollo ( sia dunque per le spese che necessitano del preventivo accordo tra le parti, sia per quelle che non lo richiedono) dovrà trasmettere all'altro genitore la relativa pezza giustificativa, anche per consentirne la eventuale detrazione ai fini fiscali;
sul predetto conto comune continueranno ad essere accreditati i c.d. bonus, contributi e/o rimborsi relativi alle spese dei figli minori (quale ad es. il bonus asilo) di cui i coniugi potessero beneficiare;
resta inteso che qualora l'ammontare delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, dovesse superare l'intero importo percepito a titolo di assegno unico,
l'eventuale differenza sarà ripartita al 50% tra i coniugi;
7) Le detrazioni ex lege saranno al 50% tra i coniugi così come gli eventuali rimborsi o c.d.“bonus” previsti per legge ( ad es. bonus asilo, etc..);
8) I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla viene previsto a favore di uno e a carico dell'altro;
9) I coniugi si prestano il reciproco assenso alla richiesta di rilascio o al rinnovo del passaporto individuale e di ogni documento valido;
10) A carico di ciascuna parte, le spese dei rispettivi difensori”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Costabissara (VI) in data 29.09.2018, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 11.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e (nati rispettivamente il 3/3/2020 ed il 12/6/2022), alla prevalente Per_1 Per_2 collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
3 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, al netto di quanto previsto dalle parti specificatamente in relazione alle risorse da utilizzare in via prioritaria per dette spese. Resta ferma la ripartizione a metà di quelle non coperte dalle somme ricavate dall'assegno unico come esse hanno concordato;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Costabissara (VI), via Lago di Fimon n.17, in favore di quale genitore convivente con i figli minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto individuale e di ogni documento valido;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 uniti in matrimonio in Costabissara (VI)in data 29.09.2018 con atto trascritto al n. 12, parte II, serie
A, anno 2018 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Costabissara (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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