Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/05/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03760/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03675/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3675 del 2024, proposto da
La Santa Maria Carburanti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Basile, Bruno Garante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boscoreale, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la declaratoria dell’illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Boscoreale (NA) sulla richiesta di autorizzazione unica amministrativa formulata dalla ricorrente in data 18.09.2023, per l’installazione e l’esercizio dell’attività, ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020 e Regolamento di Attuazione n. 1 del 20/01/2012, di una stazione di servizio carburanti per autotrazione ad uso pubblico, con erogazione di prodotti benzina, gasolio, gpl ed elettrico, su di un suolo privato sito nel Comune di Boscoreale (Na) via Settetermini, individuato al NCT al foglio 13, p.lle 675, 14 e 18.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Michelangelo Maria Liguori, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato a mezzo PEC in data 22 luglio 2024 e depositato il successivo 29 luglio, la “La Santa Maria Carburanti S.r.l.” ha esposto:
- che aveva inoltrato un’istanza, acquisita al protocollo del Comune di Boscoreale in data 18.09.2023, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione unica amministrativa per l’installazione e l’esercizio di una stazione di servizio di carburanti per autotrazione ad uso pubblico, con erogazione di prodotti benzina, gasolio, gpl ed elettrico, da ubicarsi su di un suolo privato sito in via Settetermini, individuato al NCT al foglio 13, p.lle 675, 14 e 18;
- che per detto intervento aveva ottenuto il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli (con nota prot. n. 52967 del 12.10.2023);
- che, tuttavia, il Comune di Boscoreale aveva omesso di esitare nei termini di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 11.02.1998 n. 32 l’inoltrata richiesta;
- che, dunque, risultava evidente l’illegittimità dell’inerzia in proposito mantenuta dal Comune di Boscoreale, in quanto violativa dell’obbligo della P.A. di definire il procedimento amministrativo avviato ad impulso di parte, nella specie avente ad oggetto un interesse pretensivo, mediante l’adozione, nei termini, di un provvedimento espresso e motivato secondo quanto previsto dagli art. 2 e ss. della L. 241/1990.
Tanto esposto, la società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’Amministrazione di Boscoreale, chiedendone la declaratoria di illegittimità, in quanto caratterizzato da “VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DEGLI ART. 2 DELLA L. 07.08.1990 N. 241 - VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL D.LGS. 11.02.1998 N. 32 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ALTRI ASPETTI.”: la P.A. avrebbe il dovere di concludere un procedimento con un provvedimento espresso, nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, secondo il precetto normativo contenuto nell’art. 2 della L. 241 del 1990, e, nelle fattispecie di silenzio, il giudice sarebbe chiamato ad accertare la sussistenza di un obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza dell'interessato, a fronte di una sua posizione qualificata a chiedere un determinato provvedimento; la normativa di riferimento (art. 1 del D.Lgs. 11.02.1998 n. 32, commi 1, 2, e 3) scandirebbe il procedimento e la tempistica per il rilascio dell’autorizzazione, e nella fattispecie risulterebbe ictu oculi evidente l’omissione del Comune resistente di concludere il procedimento come delineato, essendo rimasta del tutto inevasa l’istanza di autorizzazione unica acquisita al Protocollo dell’Ente in data 18.09.2023, e finalizzata alla installazione e all’esercizio di una stazione di servizio carburanti per autotrazione ad uso pubblico, con erogazione di prodotti benzina, gasolio, gpl ed elettrico, da ubicarsi su di un suolo privato sito nel Comune di Boscoreale (Na) via Settetermini, individuato al NCT al foglio 13, p.lle 675, 14 e 18; l’obbligo della P.A. di esitare la richiesta di autorizzazione unica non sarebbe escluso dal meccanismo del silenzio-assenso previsto dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 32/1998, in quanto l’Amministrazione sarebbe comunque tenuta ad adottare un provvedimento esplicito.
Non si è costituito il Comune di Boscoreale, ancorché ritualmente intimato.
All’udienza camerale del 26 febbraio 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, ricorrendo nella specie i presupposti - in considerazione delle circostanze di seguito evidenziate - per affermare la sussistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere.
Invero, l’inerzia fin qui tenuta dal Comune di Boscoreale è illegittima in quanto viola l’obbligo della p.a. di definire il procedimento amministrativo avviato ad impulso di parte - nella specie avente ad oggetto un interesse pretensivo - mediante l’adozione, nei termini posti dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 32/1998, di un provvedimento espresso e motivato (art. 2 e ss. l. n. 241/90).
Né la sussistenza dell’obbligo in questione può dirsi elisa dal meccanismo del silenzio-assenso delineato dal medesimo art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 32/1998 (“ …Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego…. ”, in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, il fatto che l'effetto autorizzatorio possa discendere in modo diretto ed immediato da una fattispecie di silenzio – assenso delineata dalla normativa di riferimento, non è incompatibile con il rilievo dell'obbligo a carico dell'Amministrazione di provvedere alla formazione del titolo autorizzatorio documentale, eventualmente utilizzabile nei rapporti con i soggetti terzi, oltre che nei riguardi dello stesso soggetto pubblico (cfr., per fattispecie analoga relativa al Permesso di Costruire, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 28/10/2020, n. 4906, nonché 3/10/19 n. 4711; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 01/08/2019, n. 10227; id. II, 05/02/2019, n. 1461, T.A.R Campania, Salerno, sez. II, sent. 7/11/19 n. 1936).
Conclusivamente, in accoglimento della domanda sul punto formulata dalla “La Santa Maria Carburanti S.r.l.”, deve ritenersi sussistente l’obbligo dell’amministrazione comunale di Boscoreale di provvedere con una determinazione espressa (favorevole o meno) sull’istanza presentata dalla detta società, e, all’uopo si assegna il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
Parimenti va accolta la domanda della ricorrente di nomina, sin da ora, di un Commissario ad acta, affinché provveda nell'ipotesi di ulteriore inadempienza dell'amministrazione comunale intimata all'obbligo di cui sopra.
Il Commissario ad acta viene nominato nella persona del Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.R.A.P.) della Regione Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dello stesso Ufficio, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, su sollecitazione della società interessata e previo accertamento della perdurante inadempienza dell'amministrazione comunale, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli uffici e dei funzionari del Comune di Boscoreale.
L'onere del compenso al Commissario ad acta viene posto, sin da ora, a carico dell'amministrazione comunale intimata e verrà liquidato con separata ordinanza ad avvenuto espletamento dell'incarico, dietro presentazione di documentata e quantificata richiesta.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
A cura della Segreteria, copia della presente sentenza, al passaggio in giudicato, andrà trasmessa alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, sede di Napoli, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 8 L. 241/1990.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- ordina al Comune di Boscoreale di provvedere sull'istanza presentata dalla “La Santa Maria Carburanti S.r.l.” entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;
- nomina, fin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, Commissario ad acta il Dirigente dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.R.A.P.) della Regione Campania, o un suo delegato, il quale dovrà provvedere in via sostitutiva, su sollecitazione della società interessata e previo accertamento della perdurante inottemperanza del Comune di Boscoreale, entro l'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, avvalendosi, se ritenuto necessario, anche degli uffici e dei funzionari della prefata amministrazione;
- rinvia la determinazione del compenso del predetto Commissario ad acta a successiva ordinanza, il cui onere è posto sin da ora a carico del Comune di Boscoreale;
- condanna il Comune di Boscoreale alla refusione delle spese di lite nei confronti della società ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge e rifusione del C.U.;
- dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga trasmessa alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti, sede di Napoli, secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 8 L. 241/1990.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO