Art. 1. Articolo unico.
A modifica di quanto disposto con il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1957, n. 1141 , i termini relativi alla emissione e cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 nonche' alla loro sostituzione con monete d'argento di pari taglio, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1963.
A modifica di quanto disposto con il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1957, n. 1141 , i termini relativi alla emissione e cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 nonche' alla loro sostituzione con monete d'argento di pari taglio, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1963.