Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2893/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GIANNATTASIO ANDREA e dell'avv. GIANNATTASIO SALVATORE, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. GIANNATTASIO ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio della dott. ssa BERTUCCELLI ELISA, della dott. ssa BAZZONI DANIELA e della dott. ssa PERICONE VALENTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore dott. ssa
BERTUCCELLI ELISA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.7.2024 adiva il Tribunale di Parte_1
Bologna, quale giudice del lavoro, evocando in giudizio il Controparte_1
e affermando che: 1) aveva prestato servizio quale docente alle dipendenze del
[...]
in forza di plurimi contratti nell'a. s. 2019/20, tutti con supplenze Controparte_1 brevi;
2) non le era stata pagata la voce retributiva denominata “retribuzione professionale docenti”, prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001, richiamato dal CCNL applicato al rapporto, e destinata a remunerare la realizzazione di “processi innovatori” e il sostegno al
“miglioramento del servizio scolastico”, corrisposta dal Controparte_1 esclusivamente ai docenti di ruolo e a quelli a tempo determinato con contratto a termine fino pagina 1 di 5
3) la mancata erogazione dell'emolumento costituiva violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine. Chiedeva quindi che ex art. 7 C.C.N.L. citato fosse accertato il suo diritto a percepire la
“retribuzione professionale docenti” e fosse condannato il resistente a pagargli la CP_1 complessiva somma di €. 1.442,53, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Di qui l'odierna controversia. Si costituiva in giudizio il che, ribadita la Controparte_1 legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto di tutte le domande. Circa l'an dell'emolumento - negava di dover pagare tale voce retributiva ai docenti che avevano effettuato supplenze cosiddette brevi, essendo correlata all'attività di programmazione dell'attività scolastica, programmazione che giustificava il riconoscimento solo ai docenti con contratti a tempo determinato dall'inizio delle attività scolastiche al 30 giugno o al 31 agosto. Istruita solo documentalmente, la causa è stata decisa all'udienza del 9.1.2025, mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. Le domande della ricorrente sono solo in parte fondate e, come tali, meritano di essere accolte nei limiti di seguito precisati. È anzitutto pacifico che costei ha svolto le supplenze brevi nell'anno scolastico indicato in ricorso, così come è parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, alla ricorrente non è stata pagata la voce “retribuzione professionale docenti” di cui all'art. 7 CCNL Comparto scuola del 29.11.2007. Secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che
“la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto
“in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo pagina 2 di 5 del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C – 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE RO;
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8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (DE RO Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse pagina 3 di 5 creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
… 7. una volta escluse … significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere … che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo” (così Cass. civ., sez. lav., n. 20015/18). La ricorrente ha dunque diritto – per le ragioni indicate – alla voce retributiva richiesta. Circa il quantum, il suo credito ammonta a €. 1.416,34 per i giorni lavorati nell'a.s. 2019/20. Come affermato dal resistente, essa non è dovuta per il giorno 22.11.2019 e CP_1 per il periodo dal 13.12.209 al 20.12.2019, giorni nei quali non è contestato fra le parti che costei sia stata assente per malattia. E infatti ex art. 71 D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08: “Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita …”. Dunque, nulla le è dovuto per i menzionati giorni di assenza. Poiché l'indennità ammonta a €. 174,50 mensili, e dunque €. 5,82 giornalieri, e poiché per tale periodo la ricorrente l'ha calcolata per metà – pari a €. 26,19 (€. 5,82 per 9 diviso 2) – tale somma deve essere sottratta a quanto richiesto, per il resto non contestato. Il resistente deve quindi essere condannato al pagamento della somma di €. CP_1
1.416,34 (€. 1.442,53 - €. 26,19) a favore della ricorrente, oltre che - su di essa - alla maggior somma fra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. n. 147/22, con distrazione a favore del procuratore costituito che si è ritualmente dichiarato antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 2893/24 R. G. LAV. promossa da Parte_1 contro il , in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1 contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) accerta il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti e, per l'effetto, condanna il resistente a pagare a suo favore la somma di €. 1.416,34, CP_1 oltre alla maggior somma fra la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, CP_1 che liquida nella complessiva somma di €. 849,00, di cui €. 49,00 per anticipazioni ed €. 800,00, per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 9.1.2025
Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
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