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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/09/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5154 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Parte_1
Margherita Lanna, presso il cui studio in Ariano Irpino, via Tucci, 27, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_1 calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Paola Genito ed elettivamente domiciliata in
Benevento, viale Mellusi, 53, presso il suo studio,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/12/2024 il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla
[...]
successivamente incorporata dalla in data 1/10/2004, con contratto a CP_2 CP_1 tempo determinato successivamente trasformato a tempo indeterminato, in qualità di “personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate”, e di aver prestato la propria attività lavorativa presso lo stabilimento sito in Ariano Irpino – C.da Camporeale sino al licenziamento intimatogli con raccomandata pervenuta il 16/07/2024, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro al fine di sentire: “accertare, dichiarare e ritenere la inefficacia, nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato in data 16.07.2024; per l'effetto dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro, così ordinando alla società – (CF ) spa CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., ing. ., di procedere alla reintegrazione del Controparte_3 lavoratore nel proprio posto di lavoro;
sempre per l'effetto condannare la in persona CP_1 del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria e risarcimento del danno cosi come previsto dall'art 18 L. 300/70 e successive modifiche ed integrazioni, e chiede, pertanto, l'applicazione del regime sanzionatorio correlato alla fattispecie di licenziamento illegittimo nella misura che l'onorevole Giudice adito vorrà
1 individuare. in ogni caso condannare la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
A sostegno della domanda ha esposto: che già in data 21/01/2014 aveva subito un licenziamento, mascherato da dimissioni, impugnato e dichiarato illegittimo dal Tribunale di Benevento con ordinanza n. 8812/2015, confermata sia in sede di reclamo che in grado d'appello; che, rientrato in servizio su ordine del giudice, aveva iniziato a subire reiterate condotte vessatorie, quali alterazioni di schede attestanti il lavoro svolto a lui falsamente riferite, apposizione di cartelli offensivi, rimproveri verbali espressi con toni aggressivi, ripetuti e ravvicinati avvii di procedimenti disciplinari tutti destituiti di fondamento, tanto che restavano senza seguito;
che in data 5/07/2024 gli era stata comunicata l'apertura di un procedimento disciplinare per un fatto gravissimo, asseritamente occorso il 4/06/2025, ovvero un mese prima;
che non aveva mai tenuto il comportamento addebitatogli – consistente nella chiusura volontaria della porta di una macchina trecciatrice all'interno della quale si trovava un collega, il sig. intento a Parte_2 effettuare misurazioni – e che il lasso di tempo trascorso fra il giorno indicato nella nota di contestazione e la comunicazione di quest'ultima gli avevano precluso una ricostruzione accurata dei propri movimenti durante quella giornata, in cui non rammentava il verificarsi di alcun episodio anomalo.
Si è ritualmente costituita la chiedendo di: “a) rigettare ogni domanda formulata in CP_1 danno della Società resistente, dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, CP_1 per inammissibilità e/o infondatezza delle stesse sia in punto di fatto che di diritto;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante accerti che le condotte tenute dal sig.
[...] non integrino giusta causa di recesso, si richiede la conversione giudiziale del Parte_1 licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604; c) ancora in subordine, nella denegata ipotesi di condanna della società convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria, limitare l'indennità alla misura minima o alla diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso spese forfettarie del presente grado di giudizio”.
La società ha, in particolare, dedotto che un altro operaio aveva assistito alla chiusura della porta del macchinario da parte del ricorrente, e si era poi attivato per liberare il collega intrappolato all'interno, cosa che era poi stata materialmente fatta da un terzo operaio, addetto alla specifica lavorazione;
che tale condotta era gravissima e indubbiamente tale da giustificare il licenziamento in tronco;
che il dipendente interessato, sig. aveva riferito l'episodio soltanto il giorno Parte_2 successivo, 5 giugno, e che da quel momento aveva condotto un'accurata indagine interna, con l'audizione di tutti i dipendenti coinvolti;
che soltanto all'esito aveva avuto una compiuta conoscenza dei fatti, tale da consentire la contestazione, avvenuta circa 20 giorni dopo l'accaduto, dal momento che la lettera era stata spedita il 26 giugno e che solo a causa del ritiro tardivo il ricorrente ne aveva avuto contezza solo il 5 luglio;
che nessun comportamento vessatorio era stato attuato nei confronti dello , come anche accertato dalla Corte d'Appello di Napoli che, Pt_1 con sentenza n. 317/2024, passata in giudicato, aveva escluso il mobbing o straining paventato dal lavoratore.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente è stato dipendente della successivamente incorporata nella Controparte_2 CP_1
dal 2004, con qualifica di operaio, dal 2004.
[...] 2 Con lettera del 26/06/2024 (ritirata presso l'ufficio postale il 5/07/2024) la gli ha CP_1 contestato un episodio verificatosi il giorno 4/06/2025, alle ore 10.30 circa, allorquando lo si sarebbe allontanato dalla prova postazione di lavoro per recarsi al reparto trecciatura, Pt_1
e precisamente in prossimità della trecciatrice n. 19, dove il collega addetto al Parte_2 controllo qualità, era intento – con la porta della macchina completamente aperta, come prescritto dalle procedure di sicurezza – ad alcune misurazioni, e avrebbe volontariamente proceduto alla chiusura della porta dall'esterno, intrappolando il collega;
successivamente lo , Pt_1 premurandosi di non essere scoperto, si sarebbe allontanato per tornare alla propria postazione di lavoro.
Il lavoratore si è giustificato negando l'addebito ed evidenziando che il lungo lasso di tempo trascorso, pari a circa un mese, gli rendeva difficile ricostruire i fatti, e quindi difendersi.
Con comunicazione del 16/07/2024, recapitata il successivo 17/07, la datrice di lavoro, ritenute insufficienti le giustificazioni, ha irrogato allo il licenziamento per giusta causa, Pt_1 ritenendo irrimediabilmente rotto il vincolo fiduciario.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente contesta innanzitutto la legittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, affermando di non aver mai posto in essere il comportamento descritto e di non aver mai volontariamente messo in pericolo l'incolumità del collega Parte_2 con il quale non aveva mai avuto contrasti e si limitava a scambiare il saluto.
Contesta, inoltre, l'intempestività della contestazione, suscettibile di limitare il suo diritto di difesa, a fronte di un fatto che, se realmente verificatosi, sarebbe stato di gravità immediatamente percepibile, e che risultava, peraltro, facilmente accertabile.
Infine, contesta la sproporzione del provvedimento, tenuto conto del fatto che non vi era prova che si fosse trattato di una condotta dolosa, intenzionalmente attuata in maniera furtiva per non farsi scoprire, e ne lamenta la natura ritorsiva, come dimostravano i reiterati procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti e le stesse dichiarazioni dell'amministratore, che aveva espressamente affermato di volerselo togliere da davanti.
L'onere della prova della giusta causa del licenziamento – che spetta al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 – deve riguardare la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità del fatto volitivo (vedi, per tutte: Cass. 14 luglio 2001,
n. 9590; cfr. anche, sui criteri di riparto dell'onere della prova, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11206 del 29/05/2015, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1788 del 26/01/2011, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4368 del 23/02/2009).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli
3 dimostrati dalla controparte” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17108 del 16/08/2016, Sez. L, Sentenza
n. 7830 del 29/03/2018).
Facendo applicazione dei suesposti principi, deve escludersi che la datrice di lavoro abbia assolto all'onere, sulla stessa gravante, di dare dimostrazione del comportamento contestato. Come si evince dalla nota di contestazione, l'addebito a carico dello consiste nell'essersi Pt_1 allontanato dalla propria postazione per raggiungere la trecciatrice n. 19, all'interno della quale si trovava, con la porta aperta, l' intento ad effettuare delle misurazioni;
nell'aver Parte_2 volontariamente chiuso la porta della cabina, pur sapendo che il collega era all'interno della stessa, così intrappolandolo dal momento che la porta si apriva solo dall'esterno; nell'essersi nuovamente allontanato per tornare alla propria postazione di lavoro, “premurandosi di non essere scoperto”. La nota dà altresì atto che, fortunatamente, “un operaio del reparto bobinatura che ha assistito alla vicenda” cercava immediatamente di liberare l' e non riuscendovi si rivolgeva al Parte_2 responsabile del reparto trecciatura, il quale apriva la porta della macchina scongiurando il pericolo che la stessa si attivasse.
È utile a questo punto riportare le dichiarazioni salienti dei testi e Parte_2 TE
, direttamente coinvolti nella vicenda, il primo in quanto vittima del presunto
[...] comportamento doloso dello , il secondo quale operaio che, avendo assistito all'accaduto, Pt_1 si era attivato per primo per liberare Parte_2 ha dichiarato, in particolare, “ricordo che dovevo verificare la misura dei tubi che Parte_2 produceva la macchina trecciatrice postazione n. 19. Pertanto, ho bloccato la macchina, ho aperto la porta e mi sono introdotto all'interno, dove vi è il display dove dovevo leggere la misura.
Mentre ero chinato in avanti per leggere, perché il display è piccolo, ho sentito come un'ombra
o una variazione di luce, ma non ci ho fatto caso perché ero concentrato dovendo tenere a mente la misurazione da verificare. Quando mi sono girato, la porta era chiusa. Si tratta di porta scorrevole. … io avevo lasciato la porta della macchina aperta … la porta si apre solo dall'esterno, non ha una maniglia, infatti io quando ho cercato di uscire non sono riuscito … la porta è anche pesante, va spinta per aprire e chiudere, non può chiudersi per sbaglio … la macchina è insonorizzata, per cui io chiamavo e facevo cenni con le mani da dietro il vetro, ma da fuori non si sentiva;
è venuto in quanto si era accorto di quanto era successo”. CP_1
Il medesimo teste ha, inoltre, escluso di aver visto chi avesse chiuso la porta, e dichiarato di essersi recato il giorno stesso, “subito dopo che si era verificato il fatto”, a riferirne a , Testimone_2 figlio del titolare;
nell'occasione, aveva fatto il nome di , “in quanto questo mi era stato Pt_1 riferito, nello specifico da , che è stato la prima persona a venirmi ad aiutare e Testimone_1 che mi disse di avere visto”.
è invece il dipendente che, secondo quanto si desume dalla contestazione (in cui Testimone_1 però il suo nominativo non è indicato), avrebbe visto il ricorrente tenere il comportamento contestato e allertato il terzo collega, tale , il quale aveva poi materialmente Persona_1 aperto la porta.
In sede di testimonianza, ha riferito: “Ricordo l'episodio del 4 giugno 2024. In tale CP_1 occasione, ho visto il ricorrente che si avvicinava alla macchina trecciatrice n. 19, si chinava in avanti per chiudere la porta e poi si allontanava … ho visto in quanto ero intento al lavoro presso la mia postazione, che è collocata vicino alla trecciatrice in questione … non ho detto nulla al ricorrente in quanto non ne ho avuto il tempo, lui se ne è andato subito, io quando sono arrivato presso la macchina ho visto solo che c'era all'interno l'altro ragazzo molto spaventato … ho visto 4 il ricorrente arrivare, chiudere la porta e poi allontanarsi a passo svelto verso dietro i macchinari. Si tratta di un altro posto rispetto a dove c'è la sua postazione … per chiudere la porta basta accompagnarla … dall'esterno si vede che c'è una persona dentro la macchina … io non ho messo mano alla macchina perché sono addetto ad altro reparto, ho chiamato che Per_1 ha liberato circa 5 minuti dopo sono salito in ufficio e ho riferito quello che era Parte_2 accaduto … ho parlato con il proprietario, … la porta non è molto semplice da chiudere Tes_2 perché occorre mettere un po' di forza per farlo … ribadisco che non ho avuto il tempo di dire niente al ricorrente, ho visto solo la scena. Sono certa che fosse . Pt_1
Il teste ha altresì riferito di non essere a conoscenza di contrasti fra e e in Pt_1 Parte_2 generale dei loro rapporti, precisando che era stato assunto da poco. Parte_2
Innanzitutto, le deposizioni di entrambi i testi smentiscono la tesi dell'azienda, che ha sostenuto di essere venuta a conoscenza dell'episodio soltanto il 5 giugno, giorno successivo all'accaduto. In secondo luogo, l'unico elemento di prova offerto dalla resistente consiste, a ben vedere, nella deposizione del teste (non parente dei titolari, nonostante l'omonimia, ma Testimone_1 comunque soggetto al vincolo di subordinazione), dal momento che ha dichiarato di Parte_2 non aver visto chi avesse chiuso la porta, e di aver menzionato in quanto così gli aveva Pt_1 detto , affermando di aver visto la scena. Testimone_1
Tuttavia, tale deposizione, priva di riscontri da parte di altri testimoni oculari (pacificamente inesistenti), appare a un vaglio critico non sufficientemente lineare e coerente.
Merita evidenziare che né nella contestazione degli addebiti, né nella successiva lettera di licenziamento era menzionato il nominativo del dipendente che avrebbe assistito ai fatti e dato l'allarme.
ha affermato di aver visto avvicinarsi alla macchina trecciatrice n. 19, chinarsi in CP_1 Pt_1 avanti per chiudere la porta e allontanarsi “a passo svelto, verso dietro i macchinari … un altro posto rispetto a dove c'è la sua postazione”; e a specifiche domande sul punto ha detto, e ribadito, di non aver detto nulla a in quanto non ne aveva avuto il tempo. Pt_1
Dal layout del sito produttivo, confrontato con le fotografie che ritraggono le porte delle due trecciatrici n. 8 e n. 19 (all. 7 e 11 , appare che effettivamente la n. 19 sia la più vicina CP_1 al contiguo reparto bobinatura, dove era impegnato il teste.
Tuttavia, sembra da escludere che dalle postazioni della bobinatura sia possibile vedere proprio le porte delle trecciatrici, in quanto le macchine sono in posizione sfalsata e le porte danno su un'area dove la bobinatura non affaccia. Infatti, lo stesso teste ha anche detto “lui CP_1
se ne è andato subito, io quando sono arrivato presso la macchina ho visto solo che Pt_1
c'era all'interno l'altro ragazzo molto spaventato”.
La mappa del sito conferma invece che la bobinatura e le trecciatrici si trovano entrambe sulla strada da percorrere per recarsi dal reparto di assegnazione dello (estrazione) ai servizi Pt_1 igienici, come da lui sostenuto per giustificare il proprio passaggio nell'area (infatti ha CP_1 riferito che si era poi diretto dietro ai macchinari, in un posto diverso dalla sua postazione Pt_1
– e i servizi risultano collocati proprio dalla parte opposta del sito rispetto al reparto estrazione).
Ancora, ha ripetuto più volte di non aver avuto il tempo di dire nulla al ricorrente, ma ha CP_1 anche precisato, a specifica domanda e dopo aver detto che la porta della trecciatrice è scorrevole
(“basta accompagnarla”), che “la porta non è molto semplice da chiudere perché occorre mettere un po' di forza per farlo”.
5 Ci si domanda, quindi, come abbia potuto lo compiere tutte queste operazioni entro un Pt_1 lasso temporale di poche frazioni di secondo, se è vero che un giovane collega di meno di trent'anni, abbastanza vicino da averlo visto fare tutto ciò, non abbia avuto il tempo materiale di raggiungerlo e di chiedergli spiegazioni. L'unica spiegazione è che abbia, al massimo, CP_1 visto passare. Del resto, ancora meno credibile appare la circostanza che, Pt_1 nell'immediatezza, non abbia detto nulla. Anche ammettendo che non abbia fatto in tempo a raggiungere mentre si trovava ancora presso la trecciatrice, appare alquanto inverosimile Pt_1 che non abbia ritenuto, se non di “inseguire” , quanto meno di richiamarlo indietro CP_1 Pt_1 per chiedergli conto di un gesto così grave;
né il teste ha fornito spiegazioni di questo innaturale comportamento.
Infine, pur volendo per ritenere probante la deposizione di , nonostante le numerose CP_1 incongruenze e contraddizioni che la viziano, comunque non se ne desumerebbe la prova che avesse consapevolezza della presenza di all'interno della trecciatrice. Pt_1 Parte_2
si è limitato a dire, in linea generale, che dall'esterno è possibile vedere se c'è una persona CP_1 dentro la macchina, e ha riferito di aver lasciato la porta aperta. Tuttavia, quest'ultimo Parte_2 ha anche chiarito di essere stato chinato in avanti per leggere i dati che gli occorrevano, che si trovavano su un piccolo display, tanto che la chiusura della porta non gli si era resa evidente se non quando aveva finito e si era girato;
infatti, al momento aveva percepito solo il passaggio di un'ombra o un cambio di luce. Non vi è, dunque, alcuna prova certa che, sebbene fosse astrattamente possibile vedere l'interno della macchina, abbia effettivamente visto che c'era Pt_1 Parte_2
Del resto, la stessa velocità con cui – secondo la descrizione di – il tutto si sarebbe svolto CP_1 sembra escludere che si sia soffermato a guardare bene dentro (l'interno della macchina Pt_1 appare dalle foto stretto e buio) prima di chiudere la porta;
né è stato allegato, e dimostrato, che fosse già da prima a conoscenza del fatto che si era introdotto nella Pt_1 Parte_2 trecciatrice.
Peraltro, è del tutto assente la prova di un contrasto fra i due lavoratori, non emerso da alcuna delle deposizioni raccolte, o di qualsivoglia altro motivo che potrebbe aver indotto il ricorrente – lavoratore straniero, con una famiglia composta da moglie e figlia (cfr. attestazione ISEE e dichiarazione sostitutiva) – a mettere a repentaglio il posto di lavoro con un gesto così grave nei confronti di un collega.
Si rammenta che all'istante è stato contestato un comportamento intenzionale, posto in essere con modalità chiaramente decettive (“premurandosi di non essere scoperto”), e che la prova gravante sul datore di lavoro deve investire tutti gli elementi del fatto addebitato.
Tutte le considerazioni che precedono inducono a ritenere l'insussistenza del fatto contestato.
Non si ravvisano, invece, gli estremi del licenziamento nullo in quanto ritorsivo.
Già prima che la l. 92/2012 introducesse, al primo comma del novellato art. 18, il riferimento al licenziamento determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c., la consolidata giurisprudenza della Cassazione affermava che il licenziamento per ritorsione, che costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, è un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.c., comma 2, 1345 e 1324 c.c. Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto, data l'analogia di struttura, alle fattispecie di licenziamento discriminatorio vietate dall'art. 4, l. 604/1966, dall'art. 15 Stat. Lav. e dall'art. 3, l. 108 del 1990 6 – interpretate in maniera estensiva – che vi riconnettono la tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18 Stat. Lav. a prescindere dalla sussistenza del requisito dimensionale (cfr. Cass 18 marzo 2011 n. 6282; Sez. L, Sentenza n. 24648 del 03/12/2015).
L'onere della prova dell'esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante della volontà negoziale grava sul lavoratore che chieda l'applicazione di tale tutela.
Trattasi di prova non agevole, sostanzialmente fondata su presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione dell'inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole (in questi termini Cass. 8 agosto
2011, n. 17087).
In tale valutazione, il giudice di merito ben può valorizzare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere la sussistenza del motivo formalmente addotto, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23583 del 23/09/2019).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato circostanze di fatto idonee a dimostrare, almeno in via indiziaria, che la volontà di liberarsi di lui, in quanto dipendente sgradito, sia stato l'unico motivo che ha determinato l'adozione del provvedimento. L'istante ha dedotto che nel 2014 era stato dapprima illegittimamente licenziato con un provvedimento mascherato da dimissioni, e che poi, una volta reintegrato, aveva iniziato a subire condotte vessatorie reiterate, quali: alterazioni di schede attestanti il lavoro svolto a lui falsamente riferite, apposizione di cartelli offensivi, rimproveri verbali espressi con toni aggressivi, ripetuti e ravvicinati avvii di procedimenti disciplinari – tutti destituiti di fondamento, tanto che restavano senza seguito.
Ebbene, quanto alla prima cessazione del rapporto di lavoro, nel 2014, la Corte d'Appello di
Napoli, adita in sede di reclamo, ha ritenuto che le dimissioni regolarmente sottoscritte dallo fossero annullabili, in quanto affette da un vizio del consenso (errore essenziale e Pt_1 riconoscibile), mentre ha escluso la prova del dolo rilevante ai sensi dell'art. 1439 c.c. (sent. n.
1517/2018).
Quanto alle ulteriori condotte vessatorie, nessuna è stata provata, ad eccezione dei procedimenti disciplinari avviati e mai conclusi.
Sul punto, possono essere richiamate le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale ha rilevato quanto segue: “dagli elementi acquisiti, in sostanza, non è emerso alcun intento di tipo vessatorio, considerato che le contestazioni rivolte al lavoratore appaiono indirizzate alla necessità di sollecitare maggiore precisazione ed accuratezza nella predisposizione dei pezzi da assembleare. Anche il numero di contestazioni mosse al lavoratore (7 in 16 anni) relative ai difetti delle lavorazioni o alle assenze ingiustificate o all'allontanamento dal luogo di lavoro, non dimostrano di per sé alcun intento vessatorio, laddove la necessità di evidenziare al lavoratore le cause della difformità, ovvero un livello non adeguato agli standard aziendali, non è volto a ledere la dignità del lavoratore, ma piuttosto ad evitare per il futuro analoghe problematiche. La mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'appellante va lette come volontà del datore di lavoro di non infierire sul lavoratore e non dimostra affatto la infondatezza della stesse, che si sarebbe potuta ipotizzare nel caso di annullamento del procedimento disciplinare attivato dal datore di lavoro” (sent. n. 317/2024, passata in giudicato, che ha escluso tanto il mobbing quanto lo straining e per l'effetto respinto l'appello proposto dallo ). Pt_1 7 Il teste , dipendente della resistente fino al 2023, ha dichiarato di avere sentito Testimone_3 più volte il sig. , figlio del titolare, affermare di voler licenziare . La Testimone_2 Pt_1 dichiarazione è però, così come il capitolo di prova formulato dal ricorrente, del tutto generica, priva della specifica indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e soprattutto del contesto in cui tali affermazioni sarebbero state fatte. Lo stesso teste ha, peraltro, precisato che Tes_3 discussioni del genere si verificavano in occasione di “problemi” concernenti la produzione, e che tali problemi erano quasi quotidiani e riguardavano tutti i lavoratori, non solo , sebbene Pt_1 sulla sua postazione fossero più frequenti.
Non vi è, pertanto, la prova che il ricorrente subisse rimproveri più spesso degli altri o fosse fatto oggetto, più in generale, di un trattamento deteriore, o ancora che fosse il bersaglio di attacchi immotivati da parte del datore di lavoro.
Non può riconoscersi valore probatorio all'audio prodotto dal ricorrente, del quale in ricorso non
è stato specificato a chi sarebbe riconducibile la voce che proferisce le frasi (e che in prima udienza il difensore del ricorrente ha identificato in , non amministratore della resistente Persona_2
e del quale non è nemmeno noto il ruolo in azienda), né tanto meno sono state chiarite le circostanze di tempo e di luogo della registrazione – disconosciuta da parte resistente – sì da consentire un vaglio sulla sua effettiva attendibilità e conformità ai fatti.
In definitiva, alla luce degli elementi offerti dal ricorrente non appare possibile affermare l'esistenza di una illecita – e determinante – volontà espulsiva da parte dell'azienda. Tenuto conto dell'epoca di instaurazione del rapporto (anteriore al marzo 2015) e dell'incontestata sussistenza del requisito dimensionale (comprovata anche dalla visura camerale in atti), la tutela applicabile va dunque ricercata nell'art. 18, l. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che al 4° comma prevede che “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione”.
La va, pertanto, condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro CP_1 precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, in ogni caso non superiore alle dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo avendo riguardo agli importi minimi per lo scaglione di valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto. 8
P.Q.M.
Il giudice del lavoro così provvede:
1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato in data 16-17/07/2024 a e ne Parte_1 ordina l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro;
2) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di un'indennità CP_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, in ogni caso non superiore alle dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.629,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Lanna dichiaratasi antistataria.
Benevento, 30 settembre 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5154 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Maria Parte_1
Margherita Lanna, presso il cui studio in Ariano Irpino, via Tucci, 27, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in CP_1 calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Paola Genito ed elettivamente domiciliata in
Benevento, viale Mellusi, 53, presso il suo studio,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/12/2024 il ricorrente, premesso di essere stato assunto dalla
[...]
successivamente incorporata dalla in data 1/10/2004, con contratto a CP_2 CP_1 tempo determinato successivamente trasformato a tempo indeterminato, in qualità di “personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate”, e di aver prestato la propria attività lavorativa presso lo stabilimento sito in Ariano Irpino – C.da Camporeale sino al licenziamento intimatogli con raccomandata pervenuta il 16/07/2024, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro al fine di sentire: “accertare, dichiarare e ritenere la inefficacia, nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato in data 16.07.2024; per l'effetto dichiarare la continuità giuridica del rapporto di lavoro, così ordinando alla società – (CF ) spa CP_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., ing. ., di procedere alla reintegrazione del Controparte_3 lavoratore nel proprio posto di lavoro;
sempre per l'effetto condannare la in persona CP_1 del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del ricorrente della retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria e risarcimento del danno cosi come previsto dall'art 18 L. 300/70 e successive modifiche ed integrazioni, e chiede, pertanto, l'applicazione del regime sanzionatorio correlato alla fattispecie di licenziamento illegittimo nella misura che l'onorevole Giudice adito vorrà
1 individuare. in ogni caso condannare la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
A sostegno della domanda ha esposto: che già in data 21/01/2014 aveva subito un licenziamento, mascherato da dimissioni, impugnato e dichiarato illegittimo dal Tribunale di Benevento con ordinanza n. 8812/2015, confermata sia in sede di reclamo che in grado d'appello; che, rientrato in servizio su ordine del giudice, aveva iniziato a subire reiterate condotte vessatorie, quali alterazioni di schede attestanti il lavoro svolto a lui falsamente riferite, apposizione di cartelli offensivi, rimproveri verbali espressi con toni aggressivi, ripetuti e ravvicinati avvii di procedimenti disciplinari tutti destituiti di fondamento, tanto che restavano senza seguito;
che in data 5/07/2024 gli era stata comunicata l'apertura di un procedimento disciplinare per un fatto gravissimo, asseritamente occorso il 4/06/2025, ovvero un mese prima;
che non aveva mai tenuto il comportamento addebitatogli – consistente nella chiusura volontaria della porta di una macchina trecciatrice all'interno della quale si trovava un collega, il sig. intento a Parte_2 effettuare misurazioni – e che il lasso di tempo trascorso fra il giorno indicato nella nota di contestazione e la comunicazione di quest'ultima gli avevano precluso una ricostruzione accurata dei propri movimenti durante quella giornata, in cui non rammentava il verificarsi di alcun episodio anomalo.
Si è ritualmente costituita la chiedendo di: “a) rigettare ogni domanda formulata in CP_1 danno della Società resistente, dal ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio, CP_1 per inammissibilità e/o infondatezza delle stesse sia in punto di fatto che di diritto;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudicante accerti che le condotte tenute dal sig.
[...] non integrino giusta causa di recesso, si richiede la conversione giudiziale del Parte_1 licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604; c) ancora in subordine, nella denegata ipotesi di condanna della società convenuta al pagamento di una indennità risarcitoria, limitare l'indennità alla misura minima o alla diversa misura ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso spese forfettarie del presente grado di giudizio”.
La società ha, in particolare, dedotto che un altro operaio aveva assistito alla chiusura della porta del macchinario da parte del ricorrente, e si era poi attivato per liberare il collega intrappolato all'interno, cosa che era poi stata materialmente fatta da un terzo operaio, addetto alla specifica lavorazione;
che tale condotta era gravissima e indubbiamente tale da giustificare il licenziamento in tronco;
che il dipendente interessato, sig. aveva riferito l'episodio soltanto il giorno Parte_2 successivo, 5 giugno, e che da quel momento aveva condotto un'accurata indagine interna, con l'audizione di tutti i dipendenti coinvolti;
che soltanto all'esito aveva avuto una compiuta conoscenza dei fatti, tale da consentire la contestazione, avvenuta circa 20 giorni dopo l'accaduto, dal momento che la lettera era stata spedita il 26 giugno e che solo a causa del ritiro tardivo il ricorrente ne aveva avuto contezza solo il 5 luglio;
che nessun comportamento vessatorio era stato attuato nei confronti dello , come anche accertato dalla Corte d'Appello di Napoli che, Pt_1 con sentenza n. 317/2024, passata in giudicato, aveva escluso il mobbing o straining paventato dal lavoratore.
Ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente è stato dipendente della successivamente incorporata nella Controparte_2 CP_1
dal 2004, con qualifica di operaio, dal 2004.
[...] 2 Con lettera del 26/06/2024 (ritirata presso l'ufficio postale il 5/07/2024) la gli ha CP_1 contestato un episodio verificatosi il giorno 4/06/2025, alle ore 10.30 circa, allorquando lo si sarebbe allontanato dalla prova postazione di lavoro per recarsi al reparto trecciatura, Pt_1
e precisamente in prossimità della trecciatrice n. 19, dove il collega addetto al Parte_2 controllo qualità, era intento – con la porta della macchina completamente aperta, come prescritto dalle procedure di sicurezza – ad alcune misurazioni, e avrebbe volontariamente proceduto alla chiusura della porta dall'esterno, intrappolando il collega;
successivamente lo , Pt_1 premurandosi di non essere scoperto, si sarebbe allontanato per tornare alla propria postazione di lavoro.
Il lavoratore si è giustificato negando l'addebito ed evidenziando che il lungo lasso di tempo trascorso, pari a circa un mese, gli rendeva difficile ricostruire i fatti, e quindi difendersi.
Con comunicazione del 16/07/2024, recapitata il successivo 17/07, la datrice di lavoro, ritenute insufficienti le giustificazioni, ha irrogato allo il licenziamento per giusta causa, Pt_1 ritenendo irrimediabilmente rotto il vincolo fiduciario.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente contesta innanzitutto la legittimità del licenziamento per insussistenza del fatto contestato, affermando di non aver mai posto in essere il comportamento descritto e di non aver mai volontariamente messo in pericolo l'incolumità del collega Parte_2 con il quale non aveva mai avuto contrasti e si limitava a scambiare il saluto.
Contesta, inoltre, l'intempestività della contestazione, suscettibile di limitare il suo diritto di difesa, a fronte di un fatto che, se realmente verificatosi, sarebbe stato di gravità immediatamente percepibile, e che risultava, peraltro, facilmente accertabile.
Infine, contesta la sproporzione del provvedimento, tenuto conto del fatto che non vi era prova che si fosse trattato di una condotta dolosa, intenzionalmente attuata in maniera furtiva per non farsi scoprire, e ne lamenta la natura ritorsiva, come dimostravano i reiterati procedimenti disciplinari avviati nei suoi confronti e le stesse dichiarazioni dell'amministratore, che aveva espressamente affermato di volerselo togliere da davanti.
L'onere della prova della giusta causa del licenziamento – che spetta al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966 – deve riguardare la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità del fatto volitivo (vedi, per tutte: Cass. 14 luglio 2001,
n. 9590; cfr. anche, sui criteri di riparto dell'onere della prova, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11206 del 29/05/2015, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1788 del 26/01/2011, Cass. Sez. L, Sentenza n. 4368 del 23/02/2009).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, precisato che “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli
3 dimostrati dalla controparte” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17108 del 16/08/2016, Sez. L, Sentenza
n. 7830 del 29/03/2018).
Facendo applicazione dei suesposti principi, deve escludersi che la datrice di lavoro abbia assolto all'onere, sulla stessa gravante, di dare dimostrazione del comportamento contestato. Come si evince dalla nota di contestazione, l'addebito a carico dello consiste nell'essersi Pt_1 allontanato dalla propria postazione per raggiungere la trecciatrice n. 19, all'interno della quale si trovava, con la porta aperta, l' intento ad effettuare delle misurazioni;
nell'aver Parte_2 volontariamente chiuso la porta della cabina, pur sapendo che il collega era all'interno della stessa, così intrappolandolo dal momento che la porta si apriva solo dall'esterno; nell'essersi nuovamente allontanato per tornare alla propria postazione di lavoro, “premurandosi di non essere scoperto”. La nota dà altresì atto che, fortunatamente, “un operaio del reparto bobinatura che ha assistito alla vicenda” cercava immediatamente di liberare l' e non riuscendovi si rivolgeva al Parte_2 responsabile del reparto trecciatura, il quale apriva la porta della macchina scongiurando il pericolo che la stessa si attivasse.
È utile a questo punto riportare le dichiarazioni salienti dei testi e Parte_2 TE
, direttamente coinvolti nella vicenda, il primo in quanto vittima del presunto
[...] comportamento doloso dello , il secondo quale operaio che, avendo assistito all'accaduto, Pt_1 si era attivato per primo per liberare Parte_2 ha dichiarato, in particolare, “ricordo che dovevo verificare la misura dei tubi che Parte_2 produceva la macchina trecciatrice postazione n. 19. Pertanto, ho bloccato la macchina, ho aperto la porta e mi sono introdotto all'interno, dove vi è il display dove dovevo leggere la misura.
Mentre ero chinato in avanti per leggere, perché il display è piccolo, ho sentito come un'ombra
o una variazione di luce, ma non ci ho fatto caso perché ero concentrato dovendo tenere a mente la misurazione da verificare. Quando mi sono girato, la porta era chiusa. Si tratta di porta scorrevole. … io avevo lasciato la porta della macchina aperta … la porta si apre solo dall'esterno, non ha una maniglia, infatti io quando ho cercato di uscire non sono riuscito … la porta è anche pesante, va spinta per aprire e chiudere, non può chiudersi per sbaglio … la macchina è insonorizzata, per cui io chiamavo e facevo cenni con le mani da dietro il vetro, ma da fuori non si sentiva;
è venuto in quanto si era accorto di quanto era successo”. CP_1
Il medesimo teste ha, inoltre, escluso di aver visto chi avesse chiuso la porta, e dichiarato di essersi recato il giorno stesso, “subito dopo che si era verificato il fatto”, a riferirne a , Testimone_2 figlio del titolare;
nell'occasione, aveva fatto il nome di , “in quanto questo mi era stato Pt_1 riferito, nello specifico da , che è stato la prima persona a venirmi ad aiutare e Testimone_1 che mi disse di avere visto”.
è invece il dipendente che, secondo quanto si desume dalla contestazione (in cui Testimone_1 però il suo nominativo non è indicato), avrebbe visto il ricorrente tenere il comportamento contestato e allertato il terzo collega, tale , il quale aveva poi materialmente Persona_1 aperto la porta.
In sede di testimonianza, ha riferito: “Ricordo l'episodio del 4 giugno 2024. In tale CP_1 occasione, ho visto il ricorrente che si avvicinava alla macchina trecciatrice n. 19, si chinava in avanti per chiudere la porta e poi si allontanava … ho visto in quanto ero intento al lavoro presso la mia postazione, che è collocata vicino alla trecciatrice in questione … non ho detto nulla al ricorrente in quanto non ne ho avuto il tempo, lui se ne è andato subito, io quando sono arrivato presso la macchina ho visto solo che c'era all'interno l'altro ragazzo molto spaventato … ho visto 4 il ricorrente arrivare, chiudere la porta e poi allontanarsi a passo svelto verso dietro i macchinari. Si tratta di un altro posto rispetto a dove c'è la sua postazione … per chiudere la porta basta accompagnarla … dall'esterno si vede che c'è una persona dentro la macchina … io non ho messo mano alla macchina perché sono addetto ad altro reparto, ho chiamato che Per_1 ha liberato circa 5 minuti dopo sono salito in ufficio e ho riferito quello che era Parte_2 accaduto … ho parlato con il proprietario, … la porta non è molto semplice da chiudere Tes_2 perché occorre mettere un po' di forza per farlo … ribadisco che non ho avuto il tempo di dire niente al ricorrente, ho visto solo la scena. Sono certa che fosse . Pt_1
Il teste ha altresì riferito di non essere a conoscenza di contrasti fra e e in Pt_1 Parte_2 generale dei loro rapporti, precisando che era stato assunto da poco. Parte_2
Innanzitutto, le deposizioni di entrambi i testi smentiscono la tesi dell'azienda, che ha sostenuto di essere venuta a conoscenza dell'episodio soltanto il 5 giugno, giorno successivo all'accaduto. In secondo luogo, l'unico elemento di prova offerto dalla resistente consiste, a ben vedere, nella deposizione del teste (non parente dei titolari, nonostante l'omonimia, ma Testimone_1 comunque soggetto al vincolo di subordinazione), dal momento che ha dichiarato di Parte_2 non aver visto chi avesse chiuso la porta, e di aver menzionato in quanto così gli aveva Pt_1 detto , affermando di aver visto la scena. Testimone_1
Tuttavia, tale deposizione, priva di riscontri da parte di altri testimoni oculari (pacificamente inesistenti), appare a un vaglio critico non sufficientemente lineare e coerente.
Merita evidenziare che né nella contestazione degli addebiti, né nella successiva lettera di licenziamento era menzionato il nominativo del dipendente che avrebbe assistito ai fatti e dato l'allarme.
ha affermato di aver visto avvicinarsi alla macchina trecciatrice n. 19, chinarsi in CP_1 Pt_1 avanti per chiudere la porta e allontanarsi “a passo svelto, verso dietro i macchinari … un altro posto rispetto a dove c'è la sua postazione”; e a specifiche domande sul punto ha detto, e ribadito, di non aver detto nulla a in quanto non ne aveva avuto il tempo. Pt_1
Dal layout del sito produttivo, confrontato con le fotografie che ritraggono le porte delle due trecciatrici n. 8 e n. 19 (all. 7 e 11 , appare che effettivamente la n. 19 sia la più vicina CP_1 al contiguo reparto bobinatura, dove era impegnato il teste.
Tuttavia, sembra da escludere che dalle postazioni della bobinatura sia possibile vedere proprio le porte delle trecciatrici, in quanto le macchine sono in posizione sfalsata e le porte danno su un'area dove la bobinatura non affaccia. Infatti, lo stesso teste ha anche detto “lui CP_1
se ne è andato subito, io quando sono arrivato presso la macchina ho visto solo che Pt_1
c'era all'interno l'altro ragazzo molto spaventato”.
La mappa del sito conferma invece che la bobinatura e le trecciatrici si trovano entrambe sulla strada da percorrere per recarsi dal reparto di assegnazione dello (estrazione) ai servizi Pt_1 igienici, come da lui sostenuto per giustificare il proprio passaggio nell'area (infatti ha CP_1 riferito che si era poi diretto dietro ai macchinari, in un posto diverso dalla sua postazione Pt_1
– e i servizi risultano collocati proprio dalla parte opposta del sito rispetto al reparto estrazione).
Ancora, ha ripetuto più volte di non aver avuto il tempo di dire nulla al ricorrente, ma ha CP_1 anche precisato, a specifica domanda e dopo aver detto che la porta della trecciatrice è scorrevole
(“basta accompagnarla”), che “la porta non è molto semplice da chiudere perché occorre mettere un po' di forza per farlo”.
5 Ci si domanda, quindi, come abbia potuto lo compiere tutte queste operazioni entro un Pt_1 lasso temporale di poche frazioni di secondo, se è vero che un giovane collega di meno di trent'anni, abbastanza vicino da averlo visto fare tutto ciò, non abbia avuto il tempo materiale di raggiungerlo e di chiedergli spiegazioni. L'unica spiegazione è che abbia, al massimo, CP_1 visto passare. Del resto, ancora meno credibile appare la circostanza che, Pt_1 nell'immediatezza, non abbia detto nulla. Anche ammettendo che non abbia fatto in tempo a raggiungere mentre si trovava ancora presso la trecciatrice, appare alquanto inverosimile Pt_1 che non abbia ritenuto, se non di “inseguire” , quanto meno di richiamarlo indietro CP_1 Pt_1 per chiedergli conto di un gesto così grave;
né il teste ha fornito spiegazioni di questo innaturale comportamento.
Infine, pur volendo per ritenere probante la deposizione di , nonostante le numerose CP_1 incongruenze e contraddizioni che la viziano, comunque non se ne desumerebbe la prova che avesse consapevolezza della presenza di all'interno della trecciatrice. Pt_1 Parte_2
si è limitato a dire, in linea generale, che dall'esterno è possibile vedere se c'è una persona CP_1 dentro la macchina, e ha riferito di aver lasciato la porta aperta. Tuttavia, quest'ultimo Parte_2 ha anche chiarito di essere stato chinato in avanti per leggere i dati che gli occorrevano, che si trovavano su un piccolo display, tanto che la chiusura della porta non gli si era resa evidente se non quando aveva finito e si era girato;
infatti, al momento aveva percepito solo il passaggio di un'ombra o un cambio di luce. Non vi è, dunque, alcuna prova certa che, sebbene fosse astrattamente possibile vedere l'interno della macchina, abbia effettivamente visto che c'era Pt_1 Parte_2
Del resto, la stessa velocità con cui – secondo la descrizione di – il tutto si sarebbe svolto CP_1 sembra escludere che si sia soffermato a guardare bene dentro (l'interno della macchina Pt_1 appare dalle foto stretto e buio) prima di chiudere la porta;
né è stato allegato, e dimostrato, che fosse già da prima a conoscenza del fatto che si era introdotto nella Pt_1 Parte_2 trecciatrice.
Peraltro, è del tutto assente la prova di un contrasto fra i due lavoratori, non emerso da alcuna delle deposizioni raccolte, o di qualsivoglia altro motivo che potrebbe aver indotto il ricorrente – lavoratore straniero, con una famiglia composta da moglie e figlia (cfr. attestazione ISEE e dichiarazione sostitutiva) – a mettere a repentaglio il posto di lavoro con un gesto così grave nei confronti di un collega.
Si rammenta che all'istante è stato contestato un comportamento intenzionale, posto in essere con modalità chiaramente decettive (“premurandosi di non essere scoperto”), e che la prova gravante sul datore di lavoro deve investire tutti gli elementi del fatto addebitato.
Tutte le considerazioni che precedono inducono a ritenere l'insussistenza del fatto contestato.
Non si ravvisano, invece, gli estremi del licenziamento nullo in quanto ritorsivo.
Già prima che la l. 92/2012 introducesse, al primo comma del novellato art. 18, il riferimento al licenziamento determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 c.c., la consolidata giurisprudenza della Cassazione affermava che il licenziamento per ritorsione, che costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, è un licenziamento nullo quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.c., comma 2, 1345 e 1324 c.c. Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto, data l'analogia di struttura, alle fattispecie di licenziamento discriminatorio vietate dall'art. 4, l. 604/1966, dall'art. 15 Stat. Lav. e dall'art. 3, l. 108 del 1990 6 – interpretate in maniera estensiva – che vi riconnettono la tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all'art. 18 Stat. Lav. a prescindere dalla sussistenza del requisito dimensionale (cfr. Cass 18 marzo 2011 n. 6282; Sez. L, Sentenza n. 24648 del 03/12/2015).
L'onere della prova dell'esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante della volontà negoziale grava sul lavoratore che chieda l'applicazione di tale tutela.
Trattasi di prova non agevole, sostanzialmente fondata su presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione dell'inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole (in questi termini Cass. 8 agosto
2011, n. 17087).
In tale valutazione, il giudice di merito ben può valorizzare tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere la sussistenza del motivo formalmente addotto, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23583 del 23/09/2019).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato circostanze di fatto idonee a dimostrare, almeno in via indiziaria, che la volontà di liberarsi di lui, in quanto dipendente sgradito, sia stato l'unico motivo che ha determinato l'adozione del provvedimento. L'istante ha dedotto che nel 2014 era stato dapprima illegittimamente licenziato con un provvedimento mascherato da dimissioni, e che poi, una volta reintegrato, aveva iniziato a subire condotte vessatorie reiterate, quali: alterazioni di schede attestanti il lavoro svolto a lui falsamente riferite, apposizione di cartelli offensivi, rimproveri verbali espressi con toni aggressivi, ripetuti e ravvicinati avvii di procedimenti disciplinari – tutti destituiti di fondamento, tanto che restavano senza seguito.
Ebbene, quanto alla prima cessazione del rapporto di lavoro, nel 2014, la Corte d'Appello di
Napoli, adita in sede di reclamo, ha ritenuto che le dimissioni regolarmente sottoscritte dallo fossero annullabili, in quanto affette da un vizio del consenso (errore essenziale e Pt_1 riconoscibile), mentre ha escluso la prova del dolo rilevante ai sensi dell'art. 1439 c.c. (sent. n.
1517/2018).
Quanto alle ulteriori condotte vessatorie, nessuna è stata provata, ad eccezione dei procedimenti disciplinari avviati e mai conclusi.
Sul punto, possono essere richiamate le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale ha rilevato quanto segue: “dagli elementi acquisiti, in sostanza, non è emerso alcun intento di tipo vessatorio, considerato che le contestazioni rivolte al lavoratore appaiono indirizzate alla necessità di sollecitare maggiore precisazione ed accuratezza nella predisposizione dei pezzi da assembleare. Anche il numero di contestazioni mosse al lavoratore (7 in 16 anni) relative ai difetti delle lavorazioni o alle assenze ingiustificate o all'allontanamento dal luogo di lavoro, non dimostrano di per sé alcun intento vessatorio, laddove la necessità di evidenziare al lavoratore le cause della difformità, ovvero un livello non adeguato agli standard aziendali, non è volto a ledere la dignità del lavoratore, ma piuttosto ad evitare per il futuro analoghe problematiche. La mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'appellante va lette come volontà del datore di lavoro di non infierire sul lavoratore e non dimostra affatto la infondatezza della stesse, che si sarebbe potuta ipotizzare nel caso di annullamento del procedimento disciplinare attivato dal datore di lavoro” (sent. n. 317/2024, passata in giudicato, che ha escluso tanto il mobbing quanto lo straining e per l'effetto respinto l'appello proposto dallo ). Pt_1 7 Il teste , dipendente della resistente fino al 2023, ha dichiarato di avere sentito Testimone_3 più volte il sig. , figlio del titolare, affermare di voler licenziare . La Testimone_2 Pt_1 dichiarazione è però, così come il capitolo di prova formulato dal ricorrente, del tutto generica, priva della specifica indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e soprattutto del contesto in cui tali affermazioni sarebbero state fatte. Lo stesso teste ha, peraltro, precisato che Tes_3 discussioni del genere si verificavano in occasione di “problemi” concernenti la produzione, e che tali problemi erano quasi quotidiani e riguardavano tutti i lavoratori, non solo , sebbene Pt_1 sulla sua postazione fossero più frequenti.
Non vi è, pertanto, la prova che il ricorrente subisse rimproveri più spesso degli altri o fosse fatto oggetto, più in generale, di un trattamento deteriore, o ancora che fosse il bersaglio di attacchi immotivati da parte del datore di lavoro.
Non può riconoscersi valore probatorio all'audio prodotto dal ricorrente, del quale in ricorso non
è stato specificato a chi sarebbe riconducibile la voce che proferisce le frasi (e che in prima udienza il difensore del ricorrente ha identificato in , non amministratore della resistente Persona_2
e del quale non è nemmeno noto il ruolo in azienda), né tanto meno sono state chiarite le circostanze di tempo e di luogo della registrazione – disconosciuta da parte resistente – sì da consentire un vaglio sulla sua effettiva attendibilità e conformità ai fatti.
In definitiva, alla luce degli elementi offerti dal ricorrente non appare possibile affermare l'esistenza di una illecita – e determinante – volontà espulsiva da parte dell'azienda. Tenuto conto dell'epoca di instaurazione del rapporto (anteriore al marzo 2015) e dell'incontestata sussistenza del requisito dimensionale (comprovata anche dalla visura camerale in atti), la tutela applicabile va dunque ricercata nell'art. 18, l. 300/1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92, che al 4° comma prevede che “Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione”.
La va, pertanto, condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro CP_1 precedentemente occupato e a corrispondergli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, in ogni caso non superiore alle dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo avendo riguardo agli importi minimi per lo scaglione di valore della controversia (indeterminabile – complessità bassa), tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto. 8
P.Q.M.
Il giudice del lavoro così provvede:
1) dichiara illegittimo il licenziamento intimato in data 16-17/07/2024 a e ne Parte_1 ordina l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro;
2) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di un'indennità CP_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, in ogni caso non superiore alle dodici mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione;
3) condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.629,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Lanna dichiaratasi antistataria.
Benevento, 30 settembre 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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