Ordinanza collegiale 27 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/12/2025, n. 21924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21924 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21924/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06711/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6711 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Geninatti Sate', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del bando di concorso indetto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. -OMISSIS-2025/IV per l’assegnazione di diverso incarico riservato ai componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado per la copertura di posti vacanti di Presidente, Presidente di Sezione e Vicepresidente di Sezione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. LU CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 9 maggio 2025 e ritualmente depositato, il dott. -OMISSIS-, magistrato ordinario con funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Torino e giudice tributario attualmente Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio, ha impugnato, con contestuale istanza cautelare, la delibera n. -OMISSIS-2025/IV, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) nella seduta dell’11 marzo 2025, con la quale è stato indetto il bando di concorso n. 1/2025 per l’assegnazione di “ diverso incarico ” riservato “ ai componenti in servizio nelle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado per la copertura di posti vacanti di Presidente, Presidente di Sezione e Vicepresidente di Sezione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado ”, lamentandone l’illegittimità nella parte in cui il bando, alla luce dei requisiti di ammissione disciplinati dall’art. 2, gli impedisce di concorrere per il “medesimo incarico” (di cui egli è già titolare) di “ Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ” in una diversa sede.
A fondamento del gravame ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
I. “ Violazione di legge dell’art. 2 del bando, con riferimento all’art. 1-bis e all’art. 3 del d.lg. n. 545/1992 ”;
II. “ Eccesso di potere dell’art. 2 del bando, nelle forme della irragionevolezza, illogicità, non proporzionalità e ingiustizia manifesta. – Violazione di legge, con riferimento all’art. 97 Cost .”;
III. “ Violazione di legge dell’art. 2 del bando, con riferimento all’art. 11, comma 4-bis del d.lg. n. 545/1992. – Eccesso di potere nelle forme della disparità di trattamento e dell’ingiustizia manifesta ”.
Il ricorrente, essenzialmente, lamenta che:
- la richiamata previsione del bando è manifestamente illegittima in quanto, in assenza di base normativa, esclude dal concorso all’incarico di Presidente di Corte di Giustizia Tributaria di primo grado i magistrati che già rivestano tale medesimo incarico presso altra Corte di Giustizia di primo grado;
- l’art. 2 del bando violerebbe anche l’art. 11, comma 4- bis del d.lg. n. 545/1992, che prevede che il Consiglio di Presidenza provvede a bandire, con cadenza almeno annuale e con priorità rispetto alla procedura concorsuale “per diverso incarico” per cui è causa, l’interpello orizzontale; pertanto, considerato che il precedente interpello orizzontale era stato bandito con delibera del 27 febbraio 2024, il CPGT avrebbe dovuto bandire, entro il mese di febbraio 2025, un altro interpello orizzontale, la cui mancata indizione contrasta, pertanto, con la suindicata previsione normativa.
Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva, e il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, contestando la fondatezza degli assunti difensivi di controparte.
In data 20 giugno 2025 il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Con ordinanza istruttoria n. 12790 del 27 giugno 2025, il Collegio ha onerato l’Amministrazione resistente di produrre in giudizio “ gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio ” ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a. nonché “ documentati chiarimenti in ordine ai fatti relativi al ricorso, avuto riguardo alle censure formulate da parte ricorrente ”.
In data 3 luglio 2025 l’Amministrazione, in ottemperanza all’anzidetto ordine istruttorio, ha depositato documenti e una relazione integrativa.
In data 4 luglio 2025 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
Con ordinanza n. 3770 del 10 luglio 2025, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus . Avverso la ridetta ordinanza non è stato interposto appello cautelare.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- Preliminarmente, occorre scrutinare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’eccezione non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Il Ministero evocato, infatti, non può comunque ritenersi estraneo alla procedura concorsuale in oggetto, tenuto conto che gli atti del CPGT, seppur adottati in autonomia funzionale, sono atti amministrativi riconducibili all’amministrazione della giustizia tributaria, che è organizzata e incardinata presso il MEF; del resto, va altresì considerato che alle nomine dei giudici tributari si provvede “ con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria” (art. 9 d. lgs. n. 545/1992).
3.- Tanto premesso, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
3.1- Con l’odierno gravame, il ricorrente, Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio, impugna il bando n. 1/2025 emanato dal CPGT per l’assegnazione di “ diverso incarico ” riservato ai componenti in servizio nelle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, nella parte in cui non consente la partecipazione di chi, come il ricorrente, già riveste l’incarico di Presidente di Corte di primo grado e aspiri ad essere assegnato al “medesimo incarico” (di Presidente di Corte di primo grado) in diversa sede.
Con il primo profilo di doglianza lamenta che la preclusione alla partecipazione per il “medesimo incarico” sarebbe irragionevole e priva di fondamento normativo.
La censura non è fondata.
Si rende necessario rammentare che il legislatore ha recentemente definito con precisione la sequenza delle fasi procedimentali attraverso le quali il Consiglio di Presidenza provvede alla copertura dei posti vacanti.
Invero, l’art. 16, co.3 bis, del D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25.2.2022, modificando l’art. 4, co. 40, primo periodo della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha previsto infatti che “ I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite, almeno una volta all’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali ”.
Inoltre, con la riforma della Giustizia Tributaria di cui alla Legge 31 agosto 2022, n. 130 e ss.mm.ii è stato introdotto il nuovo comma 4– bis dell’articolo 11 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 545, il quale prevede espressamente che “ il Consiglio di Presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vicepresidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all’articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interpelli per il trasferimento dei giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore ”.
Le disposizioni normative innanzi descritte hanno, quindi, innovato il regime previgente, avendo stabilito una precisa sequenza procedimentale che il CPGT è tenuto ad osservare quando provvede alla copertura dei posti vacanti. In particolare, il legislatore ha inteso distinguere due diverse tipologie di procedure di copertura dei posti vacanti:
- l’interpello per trasferimento, riservato ai giudici che già ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore;
- la procedura per diverso incarico, successiva e residuale, rivolta ai componenti che aspirino ad assumere una funzione diversa da quella attualmente esercitata.
La distinzione non è meramente formale, ma risponde a una precisa ratio organizzativa e funzionale. Infatti, con la riforma introdotta dalla L. n. 130/2022, il legislatore ha perseguito un duplice obiettivo:
- da un lato, assicurare la mobilità orizzontale dei magistrati tributari mediante gli interpelli per trasferimento, che consentono di ricoprire la medesima funzione in altra sede, garantendo continuità di esperienza e stabilità organizzativa;
- dall’altro, istituire un canale autonomo di mobilità verticale o funzionale , rappresentato dalle procedure per diverso incarico, volto a individuare, tra i giudici già in servizio, coloro che presentino attitudini e competenze idonee ad assumere ruoli direttivi o semidirettivi diversi da quelli già ricoperti.
E’ stato, dunque, recepito principio della necessaria propedeuticità dell’interpello per mobilità “orizzontale” rispetto alle procedure, esterne ed interne, per mobilità “verticale”, con la conseguenza che il Consiglio di Presidenza, con cadenza almeno annuale, deve indire, prioritariamente, l’interpello orizzontale in modo da consentire il trasferimento di sede dei giudici che ricoprono il “medesimo incarico” (ovvero la medesima qualifica del posto da assegnare) e, solo successivamente, ai fini della copertura dei posti rimasti all’esito vacanti, può indire procedure concorsuali i) esterne ovvero ii) interne “ per diverso incarico ” quale quella oggetto dell’odierno scrutinio.
In proposito, quanto al coordinamento tra gli istituti dell’interpello e del concorso interno per la copertura dei posti vacanti di magistrato tributario (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V- bis , 13 marzo 2023, n. 4261 e TAR Lazio, Roma, sez. II- bis , 29 novembre 2021, n. 12357), valga ancora aggiungere che:
- l’interpello rappresenta uno strumento di più agevole riorganizzazione, in grado di contemperare le esigenze più immediate dell'Amministrazione di redistribuzione delle coperture - sulla base della disponibilità di personale - con le esigenze individuali dei magistrati ad una tendenzialmente rapida ricollocazione territoriale, in quanto non richiede valutazioni di merito in ordine all'idoneità e capacità professionale trattandosi di mobilità di tipo orizzontale. A quest’ultimo riguardo, infatti, occorre evidenziare che nella procedura di interpello, di cui al citato art. 4, comma 40, viene assegnato rilievo non già all’anzianità di servizio in sé, bensì all’anzianità di servizio nelle qualifiche rivestite secondo la tabella allegata alla norma, che esprimono le attitudini e le capacità professionali acquisite in quanto attribuiscono valori che si differenziano in considerazione del percorso professionale del magistrato;
- per contro, lo strumento selettivo del concorso assume una portata più ampia, elettivamente destinato alle progressioni di carriera, quindi alle movimentazioni verticali, ovvero, in via residuale, in ipotesi di accertata indisponibilità di personale al trasferimento per mobilità orizzontale, alla copertura dei posti rimasti vacanti all'esito degli interpelli riservati.
In definitiva, l’interpello per la mobilità orizzontale (ovvero per coloro che ricoprono il “medesimo incarico”), da bandire almeno una volta l’anno, diviene procedura propedeutica necessaria rispetto al concorso (esterno o, come nel caso di specie, interno “per diverso incarico”), che potrà espletarsi sui posti non coperti all’esito dell’interpello stesso.
In tale quadro sistematico, la preclusione stabilita dal bando n. 1/2025 — che limita la partecipazione ai giudici che intendano concorrere per un diverso incarico rispetto a quello già esercitato — si pone in piena coerenza con la disciplina primaria e con la ratio della riforma.
Il giudice che intenda trasferirsi mantenendo la stessa funzione (nella specie, quella di Presidente di Corte di giustizia tributaria di primo grado) dispone, infatti, di un canale specifico: l’interpello per trasferimento previsto dall’art. 11, comma 4- bis , del D.Lgs. n. 545/1992, che deve essere bandito con priorità rispetto alle procedure per diverso incarico.
Consentire la partecipazione dei titolari della medesima funzione anche ai bandi per diverso incarico vanificherebbe la distinzione tracciata dal legislatore, rendendo indistinti i due istituti e compromettendo la logica di programmazione delle coperture.
Si aggiunga, ancora, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non è nemmeno riscontrabile una discriminazione rispetto ai Presidenti delle Corti di Giustizia tributaria di secondo grado, essendo ad essi parimenti preclusa – ai sensi dell’art. 2 del bando - la possibilità di concorrere per il “medesimo incarico” di Presidente delle Corti di Giustizia di secondo grado (mentre invece possono concorrere a tale incarico, tra l’altro, i Presidenti delle Corti di Giustizia tributaria di primo grado, come l’odierno deducente).
Ne consegue che la censurata previsione del bando, che ha impedito al ricorrente di partecipare alla procedura concorsuale in oggetto per diverso incarico, costituisce diretta applicazione del quadro normativo sopra delineato.
Il motivo di censura va, pertanto, respinto.
3.2- Va disatteso anche l’ulteriore profilo di doglianza riguardante l’asserita violazione della prescritta cadenza almeno annuale dell’interpello orizzontale.
Invero, dalla documentazione depositata emerge che:
- in data 27 febbraio 2024 sono stati indetti otto bandi di interpello orizzontale per il “medesimo incarico”, conclusi soltanto nel mese di ottobre 2024, come comprovato dai decreti ministeriali di nomina prodotti in giudizio;
- in data 11 marzo 2025, effettuata preventivamente la ricognizione dei posti rimasti vacanti a seguito dell’espletamento dell’interpello e dei conseguenti trasferimenti orizzontali, è stato approvato il concorso interno verticale per “diverso incarico” qui in esame.
L’operato del CPGT resistente si rivela, dunque, esente dalle censure dedotte, non ravvisandosi alcuna violazione del ridetto principio di propedeuticità, anche considerato che la previsione della cadenza almeno annuale dell’interpello orizzontale di cui al prefato art. 11, comma 4- bis , d. lgs. n. 545/1992 deve essere ragionevolmente interpretata in armonia con le fisiologiche tempistiche per il completamento della procedura di mobilità orizzontale, la cui durata media, secondo quanto puntualmente descritto nella relazione dell’Amministrazione, è di circa dieci mesi, tenuto conto della complessità dell’istruttoria e delle fasi endoprocedimentali previste (“ ricezione delle domande, soccorso istruttorio per sanare le irregolarità formali, accertamento delle cause di esclusione, inammissibilità e demerito, formulazione della graduatoria, eventuali provvedimenti in autotutela, gestione eventuali contenziosi, nomine ed immissioni in servizio, emanazione di decreti ministeriali, ove necessari ”, cfr. pag. 5 della relazione).
Del resto, la diversa opzione interpretativa prospettata dal ricorrente – secondo cui il CPGT avrebbe dovuto bandire un interpello orizzontale entro un anno dal bando precedente, dunque entro il mese di febbraio 2025 – rischierebbe di dare luogo, di fatto, ad una inammissibile preclusione all’indizione di procedure concorsuali verticali per la copertura dei posti vacanti, stante la rappresentata impossibilità oggettiva di concludere entro un anno le sequenze procedimentali i) dell’espletamento della procedura di interpello orizzontale, ii) della ricognizione dei posti rimasti all’esito vacanti e iii) della successiva delibera di approvazione del bando di concorso verticale.
In conclusione, il ricorso proposto è infondato e va, pertanto, respinto.
4.- La novità della vicenda concreta giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IZ, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
LU CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU CO | LO IZ |
IL SEGRETARIO