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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/11/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1317/25 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Venosa presso lo studio dell'avv. Parte_1
UI D'SO che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. CP_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Conclusioni: la ricorrente come da conclusioni rese all'udienza del
05.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 07.05.2025 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 02.01.1997 Controparte_2
e che, con decreto n. 12540/2019 del 29.10.2019, questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati le figlie (19.08.1998) Per_1
e (19.02.2001), entrambe maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
Ha dedotto inoltre che le figlie, da tempo, non abitano presso di lei;
che il resistente ha lasciato il domicilio coniugale e vive presso altra abitazione di Venosa, in contrada La Fossa.
Ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
All'udienza del 05.11.2025 la ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi la ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale è stata omologata da questo Tribunale con decreto n. 147/19 (cron. n. 12540/19) del 29.10.2019, in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia. Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente e il contegno del resistente, che si è del tutto disinteressato al presente procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Venosa per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nessun provvedimento di natura economica è stato chiesto dalla ricorrente e non vi è ragione, anche in considerazione dell'età delle due giovani, per porre in dubbio il dichiarato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte delle figlie.
La mera pronuncia sullo status giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del 07.05.2025 Parte_1 CP_1 così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Venosa il 12.08.1997, trascritto Parte_1 CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venosa dell'anno 2005, parte II, serie A, n. 26;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 12.11.2025
La Presidente est.