Art. 158. (Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari)
Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a norma delle vigenti disposizioni alle cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato compete il trattamento economico per stipendio, indennita' integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo nonche' il trattamento di missione in vigore per il personale di ruolo statale delle seguenti posizioni:
dirigente superiore di cui all' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , se capi di Gabinetto dei ministri senza portafoglio;
primo dirigente di cui all' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , se segretari particolari;
della qualifica VII di cui al precedente articolo 2 se addetti con funzioni ai Gabinetti dei ministri senza portafoglio;
della qualifica non superiore alla V di cui al precedente articolo 2 se addetti ai Gabinetti medesimi con funzioni di ordine.
Il servizio effettivamente prestato nelle posizioni che danno titolo al trattamento di cui al precedente comma e' valutato ai fini della normale progressione economica per aumenti biennali e classi di stipendio.
E' soppresso l' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260 .
Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a norma delle vigenti disposizioni alle cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato compete il trattamento economico per stipendio, indennita' integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo nonche' il trattamento di missione in vigore per il personale di ruolo statale delle seguenti posizioni:
dirigente superiore di cui all' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , se capi di Gabinetto dei ministri senza portafoglio;
primo dirigente di cui all' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , se segretari particolari;
della qualifica VII di cui al precedente articolo 2 se addetti con funzioni ai Gabinetti dei ministri senza portafoglio;
della qualifica non superiore alla V di cui al precedente articolo 2 se addetti ai Gabinetti medesimi con funzioni di ordine.
Il servizio effettivamente prestato nelle posizioni che danno titolo al trattamento di cui al precedente comma e' valutato ai fini della normale progressione economica per aumenti biennali e classi di stipendio.
E' soppresso l' articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260 .