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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZERILLI GIOVANNI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Celle Ligure
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 337 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, nato a Savona in [...] [C.F. CF_Ricorrente_1] e residente in [...] Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 del Foro di Savona, ha proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Savona per impugnare l'avviso di accertamento in liquidazione per omesso/parziale versamento n. 337, emesso dal Comune di Celle Ligure il 28.03.2025
e notificato in data 25.06.2025, avente ad oggetto il tributo TARI 2021 relativo a n. 7 immobili, dettagliatamente individuati all'interno dell'atto impugnato.
Detto ricorso è stato depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA ed è stato rubricato sub r.g.r. 257/2025, con successiva assegnazione alla prima sezione.
2. Si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 27.11.2025, il Comune di Celle Ligure (C.F.:
P.IVA_1), in persona del suo Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_2
del Foro di Savona, eccependo genericamente “...l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque,
l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso”, di cui invocava la reiezione.
Nella successiva memoria del 30.12.2025, il Comune esponeva:
che per un mero errore informatico l'abitazione sita in Indirizzo_1 (dati catastali_1) era stata indicata due volte all'interno dell'atto impugnato e, nella prima indicazione, era stata riportata una superficie errata: 75 mq in luogo dei 111 mq reali. Pertanto, “il tributo dovuto per il suddetto immobile sarà, in realtà pari ad € 104,80. Ossia l'importo previsto per l'immobile con la metratura corretta, pari ad € 149,71, con la decurtazione del 30% prevista dal Regolamento”;
che in relazione all'immobile di cui al F. 1027, dal ricorrente dichiarato inagibile, e per il quale viene invocata l'esclusione dalla tassazione, in realtà in base all'art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Celle Ligure, per poter godere di detta esenzione è necessario che le circostanze che la giustificano siano inserite nella dichiarazione TARI originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o provati da idonea documentazione, quale la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti. Peraltro, nulla di quanto richiesto era stato prodotto dal Ricorrente_1, che si era limitato ad inviare una dichiarazione a firma di un tecnico di parte, datata 30 giugno 2020, con allegata una fotografia, nella quale il professionista si limitava a dare atto della totale inagibilità del fabbricato;
che la riduzione prevista dall'art. 18 comma 4 del Regolamento TARI concerne solo i fabbricati rurali ad uso abitativo e non le pertinenze, come preteso, invece, dal ricorrente;
che, in definitiva, l'importo dell'impugnato accertamento dovrà essere “rideterminato nella minor somma pari ad € 391,82 a titolo di TARI e TEFA oltre alla sanzione del 30%, pari ad € 117,55, e così per complessivi
€ 509,37”.
3. All'odierna udienza, sentite le parti, esaminati e valutati gli atti del processo, il Giudice monocratico ha assunto a decisione la controversia come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Ricorrente_1 è fondato e dunque meritevole di accoglimento.
Come eccepito dal ricorrente - e come del resto confermato correttamente dal difensore dell'Ente convenuto nella propria memoria difensiva del 30.12.2025 - l'immobile sito in Indirizzo_1 , censito dati catastali_1 dati catastali_1, per un evidente errore è stato inserito due volte nell'elenco degli immobili tassati, con la conseguenza che è stato sottoposto alla medesima imposizione tributaria in misura doppia.
Tale circostanza inficia la validità dell'avviso di accertamento in liquidazione per omesso/parziale versamento n. 337, emesso dal Comune di Celle Ligure il 28.03.2025, che va conseguentemente annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura meglio precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Celle Ligure al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 400,00, oltre IVA e C.P.A. nonché a rimborsare il contributo unificato, nella misura già versata.
Savona, 12/01/2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dr. GIOVANNI C. ZERILLI
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ZERILLI GIOVANNI CLAUDIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 257/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Celle Ligure
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 337 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, nato a Savona in [...] [C.F. CF_Ricorrente_1] e residente in [...] Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'avvocato Difensore_1 del Foro di Savona, ha proposto ricorso dinanzi la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Savona per impugnare l'avviso di accertamento in liquidazione per omesso/parziale versamento n. 337, emesso dal Comune di Celle Ligure il 28.03.2025
e notificato in data 25.06.2025, avente ad oggetto il tributo TARI 2021 relativo a n. 7 immobili, dettagliatamente individuati all'interno dell'atto impugnato.
Detto ricorso è stato depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA ed è stato rubricato sub r.g.r. 257/2025, con successiva assegnazione alla prima sezione.
2. Si costituiva in giudizio, con memoria depositata il 27.11.2025, il Comune di Celle Ligure (C.F.:
P.IVA_1), in persona del suo Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Difensore_2
del Foro di Savona, eccependo genericamente “...l'inammissibilità, l'improcedibilità e, comunque,
l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso”, di cui invocava la reiezione.
Nella successiva memoria del 30.12.2025, il Comune esponeva:
che per un mero errore informatico l'abitazione sita in Indirizzo_1 (dati catastali_1) era stata indicata due volte all'interno dell'atto impugnato e, nella prima indicazione, era stata riportata una superficie errata: 75 mq in luogo dei 111 mq reali. Pertanto, “il tributo dovuto per il suddetto immobile sarà, in realtà pari ad € 104,80. Ossia l'importo previsto per l'immobile con la metratura corretta, pari ad € 149,71, con la decurtazione del 30% prevista dal Regolamento”;
che in relazione all'immobile di cui al F. 1027, dal ricorrente dichiarato inagibile, e per il quale viene invocata l'esclusione dalla tassazione, in realtà in base all'art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Celle Ligure, per poter godere di detta esenzione è necessario che le circostanze che la giustificano siano inserite nella dichiarazione TARI originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o provati da idonea documentazione, quale la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti. Peraltro, nulla di quanto richiesto era stato prodotto dal Ricorrente_1, che si era limitato ad inviare una dichiarazione a firma di un tecnico di parte, datata 30 giugno 2020, con allegata una fotografia, nella quale il professionista si limitava a dare atto della totale inagibilità del fabbricato;
che la riduzione prevista dall'art. 18 comma 4 del Regolamento TARI concerne solo i fabbricati rurali ad uso abitativo e non le pertinenze, come preteso, invece, dal ricorrente;
che, in definitiva, l'importo dell'impugnato accertamento dovrà essere “rideterminato nella minor somma pari ad € 391,82 a titolo di TARI e TEFA oltre alla sanzione del 30%, pari ad € 117,55, e così per complessivi
€ 509,37”.
3. All'odierna udienza, sentite le parti, esaminati e valutati gli atti del processo, il Giudice monocratico ha assunto a decisione la controversia come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal Ricorrente_1 è fondato e dunque meritevole di accoglimento.
Come eccepito dal ricorrente - e come del resto confermato correttamente dal difensore dell'Ente convenuto nella propria memoria difensiva del 30.12.2025 - l'immobile sito in Indirizzo_1 , censito dati catastali_1 dati catastali_1, per un evidente errore è stato inserito due volte nell'elenco degli immobili tassati, con la conseguenza che è stato sottoposto alla medesima imposizione tributaria in misura doppia.
Tale circostanza inficia la validità dell'avviso di accertamento in liquidazione per omesso/parziale versamento n. 337, emesso dal Comune di Celle Ligure il 28.03.2025, che va conseguentemente annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura meglio precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Condanna il Comune di Celle Ligure al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 400,00, oltre IVA e C.P.A. nonché a rimborsare il contributo unificato, nella misura già versata.
Savona, 12/01/2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dr. GIOVANNI C. ZERILLI