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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 24/10/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1998/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa NN Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1998/2025 R.G. promosso con ricorso in data 18 settembre 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...] (CF: residente in Mesola Controparte_1 C.F._1 località RI RE (FE), Piazza Garibaldi n 69
e
, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Beltrame del Foro di Rovigo (Codice fiscale:
e PEC presso lo studio del quale ad Adria C.F._3 Email_1
(RO) C.so Vittorio Emanuele II n 20 hanno eletto domicilio, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui all'art. 133, comma terzo art. 134, comma terzo, art. 176, comma secondo, c.p.c. presso il proprio numero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata – P.E.C.
così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del DPR Email_1
11.02.2005 n. 68
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
1 - Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso Persona_1 la madre.
3) I coniugi limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto anche delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
4) Relativamente alle modalità di visita del signor : Il padre potrà vedere e tenere con sé la CP_2 figlia minore NN nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 e alle ore 7,00 il padre accompagnerà la figlia dalla madre che l'accompagnerà a scuola e la preleverà alle 16,00 per poi consegnarla al padre alle 18,00. La bimba resterà per tutta la giornata della domenica con il padre.
Nelle giornate del martedì, giovedì e sabato sarà con la madre con le stesse fasce orarie su descritte per il padre ciò in pieno accordo con la madre e ciò dovuto anche agli impegni lavorativi dei coniugi.
La Viglia di Natale la figlia la passerà con il padre che la preleverà al mattino alle ore 10,00 per poi ricondurla dalla madre alle ore 22,00, mentre il Santo Natale sarà con la madre. Il giorno di Santo
AN il padre preleverà la figlia alle ore 10,00 e la terrà sino al 30 dicembre;
il 30 dicembre alle ore 10,00 il sig. porterà la figlia alla madre e così ad anni alterni;
dopo tale data si CP_2 riprenderanno i giorni di visita come indicati in premessa. Allo stesso modo le vacanze di Pasqua saranno da alternarsi, Pasqua 2026 con la madre, lunedì di Pasquetta con il padre che la preleverà alle ore 10,00 per poi riportarla alla madre alle ore 22,00. 3) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
5) Relativamente al mantenimento della figlia . In virtù delle modalità di visita i coniugi Persona_1 si accordano reciprocamente a non versare alcuna somma di denaro a titolo di mantenimento mensile per la figlia poiché vi provvederanno direttamente. Relativamente alle spese straordinarie: -
L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla signora - I coniugi si Controparte_1 obbligano a versare reciprocamente a chi le sosterrà il 50% delle spese mediche non convenzionate scolastiche presenti e future. Il 50% delle seguenti spese mediche: 1 – da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) medicinali prescritti dal medico curante;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche private;
b) cure termali o fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
Per il 50% delle seguenti spese scolastiche anche universitarie, secondo i seguenti criteri:
2 1 - da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
Per il 50% delle seguenti spese extrascolastiche secondo i seguenti criteri:
1 - da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti capi di abbigliamento e attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza il genitore. Ogni spesa accessoria dovrà essere corrisposta nella misura del 50% al genitore che l'abbia correttamente anticipata entro il giorno 20 del mese successivo, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Durante i viaggi – vacanza con i figli, entrambi i coniugi si impegnano a comunicare all'altro la destinazione degli stessi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 17 ottobre 2025.
In data 16 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Controparte_1
15/12/1993, e , nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_2 matrimonio a Mesola il 29 maggio 2018 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Mesola: Atto n. 4 Parte 1 Anno 2018).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mesola perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 22 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa NN Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1998/2025 R.G. promosso con ricorso in data 18 settembre 2025 da parte di:
, nata a [...] il [...] (CF: residente in Mesola Controparte_1 C.F._1 località RI RE (FE), Piazza Garibaldi n 69
e
, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentati e difesi dall'Avv. Emanuela Beltrame del Foro di Rovigo (Codice fiscale:
e PEC presso lo studio del quale ad Adria C.F._3 Email_1
(RO) C.so Vittorio Emanuele II n 20 hanno eletto domicilio, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui all'art. 133, comma terzo art. 134, comma terzo, art. 176, comma secondo, c.p.c. presso il proprio numero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata – P.E.C.
così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del DPR Email_1
11.02.2005 n. 68
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
1 - Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) La figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione presso Persona_1 la madre.
3) I coniugi limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto anche delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
4) Relativamente alle modalità di visita del signor : Il padre potrà vedere e tenere con sé la CP_2 figlia minore NN nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,00 e alle ore 7,00 il padre accompagnerà la figlia dalla madre che l'accompagnerà a scuola e la preleverà alle 16,00 per poi consegnarla al padre alle 18,00. La bimba resterà per tutta la giornata della domenica con il padre.
Nelle giornate del martedì, giovedì e sabato sarà con la madre con le stesse fasce orarie su descritte per il padre ciò in pieno accordo con la madre e ciò dovuto anche agli impegni lavorativi dei coniugi.
La Viglia di Natale la figlia la passerà con il padre che la preleverà al mattino alle ore 10,00 per poi ricondurla dalla madre alle ore 22,00, mentre il Santo Natale sarà con la madre. Il giorno di Santo
AN il padre preleverà la figlia alle ore 10,00 e la terrà sino al 30 dicembre;
il 30 dicembre alle ore 10,00 il sig. porterà la figlia alla madre e così ad anni alterni;
dopo tale data si CP_2 riprenderanno i giorni di visita come indicati in premessa. Allo stesso modo le vacanze di Pasqua saranno da alternarsi, Pasqua 2026 con la madre, lunedì di Pasquetta con il padre che la preleverà alle ore 10,00 per poi riportarla alla madre alle ore 22,00. 3) quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive.
5) Relativamente al mantenimento della figlia . In virtù delle modalità di visita i coniugi Persona_1 si accordano reciprocamente a non versare alcuna somma di denaro a titolo di mantenimento mensile per la figlia poiché vi provvederanno direttamente. Relativamente alle spese straordinarie: -
L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla signora - I coniugi si Controparte_1 obbligano a versare reciprocamente a chi le sosterrà il 50% delle spese mediche non convenzionate scolastiche presenti e future. Il 50% delle seguenti spese mediche: 1 – da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN;
d) medicinali prescritti dal medico curante;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche private;
b) cure termali o fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione ed interventi chirurgici;
Per il 50% delle seguenti spese scolastiche anche universitarie, secondo i seguenti criteri:
2 1 - da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria;
Per il 50% delle seguenti spese extrascolastiche secondo i seguenti criteri:
1 - da documentare e che non richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
2 – da documentare e che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti capi di abbigliamento e attrezzature;
b) viaggi e vacanze senza il genitore. Ogni spesa accessoria dovrà essere corrisposta nella misura del 50% al genitore che l'abbia correttamente anticipata entro il giorno 20 del mese successivo, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Durante i viaggi – vacanza con i figli, entrambi i coniugi si impegnano a comunicare all'altro la destinazione degli stessi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 17 ottobre 2025.
In data 16 ottobre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Controparte_1
15/12/1993, e , nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_2 matrimonio a Mesola il 29 maggio 2018 (Registro Stato civile atti di matrimonio Comune di
Mesola: Atto n. 4 Parte 1 Anno 2018).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mesola perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 22 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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