Articolo 3 della Legge 15 aprile 2025, n. 63
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 maggio 2025
Art. 3. Soggetti beneficiari 1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:
a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 della presente legge nonche' l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell' articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 ;
b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;
c) chiunque subisca un'invalidita' permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.
2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell' articolo 12 del codice di procedura penale .
Note all'art. 3:
Per i riferimenti al comma 36, dell'articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76 , si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta l' articolo 12 del Codice di procedura penale :
«Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.».
Entrata in vigore il 6 maggio 2025