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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11727/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] l'[...], , nata a Parte_1 Parte_2
Palermo il 15.04.1970, , nata a Parte_3
Palermo l'08.12.1947, tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Palermo, via Pignatelli Aragona n. 86, presso lo studio dell'avv.
AN AN, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliata ope legis in Palermo, via Valerio Villareale n.6, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato , Email_1
dalla quale è rappresentato e difeso ope legis;
CONVENUTO OGGETTO: risarcimento danni – lesione personale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21 maggio 2025, gli attori precisavano le conclusioni come da atto di citazione e memorie ex art.183,
sesto comma, c.p.c.. In assenza del convenuto, devono intendersi CP_1
richiamate le conclusioni formulate in comparsa di risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 10 settembre 2022, , Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_2 Parte_3
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
non patrimoniali patiti iure proprio per la perdita del loro congiunto,
[...]
(rispettivamente marito della e padre degli ), nella Per_1 Parte_3 Pt_1
misura da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione.
Assumevano, infatti, che:
- nell'ottobre del 1985 era stato ricoverato presso Persona_1
l'Ospedale di Pietra Ligure per essere sottoposto ad intervento di spondilolistesi;
- in occasione del predetto ricovero, aveva ricevuto delle trasfusioni di sangue infetto a causa delle quali aveva contratto l'epatite HVB
correlata, così come riscontrato nel successivo ricovero del 02.12.1985
presso l'O. Malattie Infettive Guadagna di Palermo, dal quale era stato dimesso con la diagnosi di epatite;
- conseguentemente, aveva presentato domanda di indennizzo ex L.
210/1992, a seguito della quale la C.M.O. di Palermo aveva
2 riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione e la patologia epatica,
pur non ritenendo ascrivibile tale patologia ad alcune delle categorie di cui alla tabella A del d.p.r. n. 834/1981;
- successivamente, in data 15.05.2007, era stata diagnosticata ad
[...]
l'Epatite cronica HCV, la quale era poi evoluta in cirrosi Per_1
epatica HCV correlata, come diagnosticato l'11.02.2008;
- il loro congiunto aveva, pertanto, presentato nuovamente domanda di indennizzo ex l. 210/1992, ottenendo nel 2012 il riconoscimento della cirrosi epatica HCV correlata, quale aggravamento della pregressa infezione da HBV, con conseguente ascrivibilità della patologia alla 3^
categoria della tabella A allegata al d.p.r. n. 834 del 1981;
- il loro congiunto era successivamente deceduto in data 19.11.2020, a causa dell'epatocarcinoma, in cui, a sua volta, era evoluta la predetta cirrosi epatica HCV correlata;
- il convenuto doveva, pertanto, ritenersi responsabile a titolo CP_1
extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per il danno da perdita del rapporto parentale loro cagionato.
Il , costituitosi, contestava la fondatezza delle Controparte_1
domande avversarie, sia nell'an (deducendo il difetto di prova relativo al danno parentale lamentato dagli attori), che nel quantum e ne chiedeva il rigetto o, in subordine, la riduzione, in considerazione dell'indennizzo riconosciuto ex legge n. 210/1992 all'attrice nella Parte_3
forma dell'assegno reversibile e dalla stessa percepito e percipiendo dal 2021
3 e per i successivi 15 anni (sì come da decreto, attestazione e prospetto di calcolo allegati alla comparsa di risposta).
Con memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. gli attori eccepivano l'infondatezza dell'eccezione di compensazione formulata dal per CP_1
le somme riconosciute a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992 alla
, in quanto aventi una natura differente dal risarcimento del danno Parte_3
da perdita del rapporto parentale;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, si opponevano allo scomputo delle rate non ancora versate.
Quindi all'udienza del 21 maggio 2025, la causa, dopo l'espletamento della prova orale, veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Ciò premesso, in punto di diritto, va osservato che la responsabilità del
(oggi ), in ipotesi di contagio di epatite B o Controparte_2 CP_1
C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè,
nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un CP_1
quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R.
1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò
indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro
4 attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti
(cfr. Cass. civ. n. 11609/2005).
Più specificamente, le sezioni unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il , CP_1
in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente
erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr.
Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , CP_1
inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo,
a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Muovendo, quindi, la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e,
5 segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo,
nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008).
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità – dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale – hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità
logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”
(così Cass. civ. n. 21619/2007). Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario.
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte,
secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato
dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare
causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo,
nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale,
all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non
appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando,
peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori
sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia
civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non",
mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne
6 consegue che – sussistendo a carico del (oggi Controparte_2 Controparte_1
, anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e
[...]
di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso
terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle
cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata
l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o
assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale
omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la
condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi CP_1
dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011).
In proposito, occorre precisare che recentemente la Suprema Corte di
Cassazione, mutando il proprio precedente orientamento, si è espressa in merito all'efficacia probatoria attribuibile al verbale di accertamento delle
Commissioni Mediche Ospedaliere di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992
nell'ambito di un giudizio risarcitorio promosso nei confronti del
[...]
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, CP_1
ritenendo che lo stesso “non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto
redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione
attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le
diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario
soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova
legale.".
7 Tuttavia, la medesima Corte ha poi precisato che "Il verbale della
Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo
efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il Controparte_1
per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del
[...]
nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti
(quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043
c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il
medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività." (in termini la massima di
Cass. civ. n. 36504/2023) e che "Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni
derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di
riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non
integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da
solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato,
per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del ma Controparte_1
anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie
la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di
presunzione semplice del mezzo di prova."(in termini la massima di Cass. civ. n.
16780/2024).
Nell'ipotesi in esame, gli attori hanno prodotto le notifiche dei giudizi della CMO di Palermo e della CMO 2^ nei quali, rispettivamente, è stato accertato il nesso di causa fra l'emotrasfusione subita da e il Persona_1
suo contagio da virus HCV ed è stata riconosciuta la cirrosi epatica HCV
correlata, quale aggravamento della pregressa infezione da HBV, la quale,
8 evolvendosi in epatocarcinoma, ha poi determinato il decesso di
[...]
(vedi allegati nn. 3 e 8 della nota di deposito del 19.09.2022). Per_1
Lo stesso convenuto ha, poi, prodotto il decreto di CP_1
riconoscimento alla del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 Parte_3
del 1992, nonché l'attestazione ex art 2700 c.c. e il relativo prospetto di calcolo.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, si ritiene che, nel caso di specie, sia stata raggiunta la prova della riconducibilità del contagio all'emotrasfusione ricevuta dal , nonché quella del Persona_1
nesso causale tra il suo decesso e l'epatocarcinoma in cui è evoluta la patologia epatica HCV correlata, e ciò in forza delle summenzionate prove documentali prodotte da parte attrice, costituenti elementi gravi, precisi e concordanti.
Quanto, poi, al profilo della colpevolezza del , in Controparte_1
base al parametro della prevedibilità delle conseguenze dannose derivanti dal proprio comportamento omissivo, la Suprema Corte di Cassazione,
mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più
recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del ha CP_1
affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite
B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni
o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico
evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in
9 conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla
data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva
competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la
responsabilità del sia pure col limite dei danni prevedibili, Controparte_1
anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e
diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass.
civ., sez. un., n. 576/2008).
In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, costituisce ormai fatto notorio che era nota già fin dal 1955 una netta corrispondenza tra alterazione degli indici di citolisi epatica (transaminasi ALT soprattutto e AST e gamma
GT) ed epatite. Infatti, è stato accertato che i suddetti indici, utilizzati nello screening di campioni di sangue provenienti da donatori, consentivano di escludere una alta percentuale di donatori, potenziali veicoli di contagio.
Ciononostante, il impose lo screening delle transaminasi solo CP_1
oltre dieci anni dopo, attraverso la circolare n° 50 del 28.3.1966 paragrafo F,
secondo cui “…occorre indagare se nei precedenti dei donatori esistano
manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati
colpiti da questa affezione o, in genere da ittero, nel corso dei sei mesi
precedenti…tuttavia è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle
transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai
singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di
risultati abnormi…nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus
epatico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti…”.
10 Peraltro, detta circolare non venne mai applicata, tant'è che nelle disposizioni successive (Legge 14.07.1967 n. 592, DM 18.06.1971, DPR
24.08.1971 n. 1256) non venne fatto alcun cenno alla determinazione del valore delle transaminasi.
Nella fattispecie, ricorre, quindi, una responsabilità colposa del
[...]
per non avere assolto ai suoi obblighi di vigilanza sulla adozione CP_1
delle misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve infatti svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97
Cost., la p.a. stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c.,
atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività
discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario (così Cass. civ. n. 3132/2001).
Dunque, se in astratto, – alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti –
possono ritenersi presenti tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria da perdita dal rapporto parentale del congiunto
[...]
, ai fini della condanna del al risarcimento Per_1 Controparte_1
del danno in favore degli attori, occorre effettuare un accertamento in ordine alla concreta sussistenza e all'intensità del vincolo affettivo che legava i congiunti al de cuius.
11 Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione –
condiviso da questo giudice - “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio
patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a
mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza
stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite,
ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di
un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo
presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re
ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna
allegazione o dimostrazione.” (in termini la massima di Cass. n.25541/2022) ed ancora “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una
conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della
vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che
fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini
del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che
vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la
morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato
qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente
stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città
italiana diversa da quella della vittima).” (in termini la massima di Cass. n.
22397/2022; conforme Cass. n. 9010/2022).
12 Nella specie, il danno parentale iure proprio degli attori, oltre a fondarsi su una presunzione di comune esperienza, è stato oggetto specifico di prova.
In particolare, il teste , marito dell'attrice Testimone_1 Parte_4
ha riferito:
[...]
“ADR: “è vero il cap. 1 della memoria n. 2 delle attrici;
è vero, infatti, che tutti i
familiari, compresi mia moglie, mia cognata con suo marito, i miei Persona_2
suoceri e tutti i nipoti ci riunivamo tutti durante le festività natalizie e in estate.
Preciso che, soprattutto nel periodo estivo, affittavamo tutti insieme un villino a
e ci trasferivamo tutti li. Mio suocero era un appassionato di pesca e, quindi, Pt_5
aveva molto piacere di stare con noi in estate in questo villino. Anche a Natale e le
domeniche eravamo tutti insieme”;
Testi
“è vero che trascorrevamo tutti gli anniversari, i compleanni e gli
onomastici dei familiari sempre insieme;
”
ADR: “è vero il cap. 3 e preciso che, se le figlie non riuscivano ad andare a trovare
il padre, lo sentivano per telefono;
se un giorno non ci vedevamo, era mio suocero
stesso a chiamare noi per informarsi sui suoi nipoti. Era molto affezionato ai suoi
nipoti e a tutti noi familiari”;
Testi
“nel villino di ci ritrovavamo i miei suoceri, le loro figlie, e Pt_5 Pt_4
noi generi e i tre nipotini”; Per_3
ADR: “in occasione delle varie ricorrenze di cui abbiamo parlato, eravamo sempre
tutti insieme. Io conosco i miei suoceri da quando avevo 16 anni e faccio parte di
quella famiglia da allora” (vedi verbale di udienza del 26 ottobre 2023).
13 Il secondo teste figlio di , ha, a sua volta, Testimone_3 Parte_2
dichiarato:
ADR: “sul cap. 6 della memoria n. 1 degli attori, confermo la circostanza e preciso
che sia mio padre che mio zio si rivolgevano a mio ON per Pt_1 Per_1
avere consiglio sulla coltivazione della terra e la gestione della campagna in generale.
Mio zio abita nello stesso edificio di mio ON ma la piano superiore;
quindi, scendeva spesso a trovare il padre, anche a pranzo e a cena e nei momenti di
convivialità, per avere consigli da lui e, comunque, per fargli visita”;
ADR: “è vero il cap. 7: è vero, infatti, che era mio zio ad accompagnare sempre
mio ON alle visite mediche e quando doveva affrontare lunghi viaggi. Le visite
erano molto frequenti ed è successo spesso che mio zio accompagnasse il ON.
Conosco le circostanze perché le ho vissute personalmente. Nell'ultimo periodo di
vita di mio ON, io stesso andavo con lui e mio zio ad accompagnarlo. Preciso che,
dato che mio zio viveva vicino al ON, era lui il più disponibile ad accompagnarlo.
Mia madre vive, infatti, a Cinisi, più lontana dai nonni”;
Testi
“io andavo con mio ON e mio zio soprattutto quando tornavano
dall'ospedale e passavano a Cinisi, dove io vivo con i miei genitori, per potere stare
un po' con lui. All'epoca, non potevamo accedere all'ospedale perché eravamo in
periodo di covid e non facevano entrare nessuno”;
ADR: “preciso che mio ON e mio zio tornavano dall'ospedale di Palermo a
Cinisi. Io andavo con loro a Trappeto, dove abitavano sia mio ON che mio zio
(vedi verbale di udienza del 26 ottobre 2023). Pt_1
14 Ciò posto, per quanto concerne il danno parentale iure proprio dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi di recente – cui questa Sezione ha ritenuto di uniformarsi in quanto condivisibile – al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (vedi Cass. n.11689/2022, n.
26301/2021, n.26300/2021 e n. 10579/2021).
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate nel
2024, le quali, nella parte relativa alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di decesso per la perdita del rapporto parentale sono fondate sul sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e
15 nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Le tabelle di Milano individuano precisamente cinque parametri per la liquidazione del risarcimento all'interno del rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altro/altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), e attribuiscono un punteggio fisso o variabile (per la qualità ed intensità della relazione affettiva fino a 30 punti) ai parametri enucleati da moltiplicare per una somma di denaro (costituente il valore del singolo punto di danno non patrimoniale).
La suddetta quantificazione viene effettuata, quindi, alla luce delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di
Milano nell'anno 2024.
Tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita del coniuge, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (8
punti per gli 81 anni compiuti di ), per l'età del congiunto (12 Persona_1
punti per 72 anni compiuti di , per la Parte_3
convivenza tra congiunto e vittima (16 punti), per il numero di familiari nel nucleo primario (12 punti per la presenza di due superstite del nucleo primario e precisamente i figli, odierni attori, come risultante dal certificato storico di famiglia allegato alla nota del 19.09.2022), per la qualità ed intensità
16 della relazione affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di €
246.393,00 (€ 3.911,00 x 63 punti), che porta a riconoscere all'attrice
[...]
un risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio Parte_3
pari ad € 246.393,00.
Passando alla liquidazione del danno patito dagli attori Parte_1
ed figli del de cuius, tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 Pt_2
previsto per la perdita di un genitore, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (8 punti per gli 81 anni compiuti di ), per Persona_1
l'età del congiunto (20 punti per i 46 anni compiuti di e per i Parte_1
50 anni compiuti di ), per l'abitazione nello stesso stabile (8 punti Parte_2
da riconoscere al solo ), per il numero di familiari nel nucleo Parte_1
primario (12 punti per la presenza di due superstiti del nucleo primario,
come risultante dal certificato storico di famiglia allegato alla memoria del
19.09.2022), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti,
corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di €
215.105,00 (€ 3.911,00 x 55 punti) per ed € 246.393,00 (€ 3.911,00 x Parte_2
63 punti) per , che porta a riconoscere all'attrice Parte_1 Parte_2
un risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio pari ad € 215.105,00 e all'attore un risarcimento del danno non patrimoniale iure Parte_1
proprio pari ad € 246.393,00.
17 Gli importi come sopra liquidati, in quanto calcolati ai valori attuali,
andranno prima devalutati alla data del fatto (19 novembre 2020), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate.
Infatti, i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.
Infatti, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
18 In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n.
1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale”
originaria rivalutata di anno in anno.
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale,
rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale iure proprio patito da (€ Parte_3
246.393,00) e (€ 246.393,00) ed (€ 215.105,00), subito Parte_1 Pt_2
sopra indicato in valori attuali si determina il “danno iniziale”, inteso come
19 danno finale devalutato alla data del fatto del 19.11.2020 (€ 206.359,30 per il danno parentale iure proprio patito da , € Parte_3
206.359,30 per il danno parentale iure proprio patito da ed € Parte_1
180.154,94 per il danno parentale iure proprio patito da ciascun figlio,
[...]
ed , questo viene poi rivalutato fino alla data della odierna Pt_1 Pt_2
decisione, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Si giunge così alla conclusione per cui le somme dovute a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano ad € 270.816,37 (di cui € 246.393,00 per capitale ed € 24.423,37 per interessi)
per il danno parentale iure proprio patito da , ad € Parte_3
270.816,37 (di cui € 246.393,00 per capitale ed € 24.423,37 per interessi) per il danno parentale iure proprio patito da e ad € 236.427,00 (di Parte_1
cui € 215.105,00 per capitale ed € 21.322,00 per interessi) per il danno parentale iure proprio patito da . Parte_2
Quanto, poi, all'indennizzo, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte – che si condivide – “Il diritto al risarcimento del danno conseguente al
contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto
ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del
1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per Controparte_1
omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al
danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di
risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la
vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di
20 un medesimo soggetto (il due diverse attribuzioni patrimoniali in CP_1
relazione al medesimo fatto lesivo.” (in termini la massima di Cass. n.
8532/2020).
Inoltre, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di
Cassazione, “Nel giudizio promosso nei confronti del per il Controparte_1
risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con
sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle
somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum
damno”) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo
preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la
parte che eccepisce il "lucrum"; pertanto la detrazione non è limitata alle somme
percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in
futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili.” (in termini la massima di Cass. n.8866/2021; conforme Cass. n.8532/2020).
Ora, il Ministero ha allegato e provato di avere erogato a
[...]
un assegno reversibile pari ad € 9.597,72 per il periodo da Parte_3
1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 a titolo di indennizzo ex Legge n.
210/1992 e che l'indennizzo ancora da corrispondere per i successivi 15 anni sino al 31 gennaio 2036, rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmata degli ultimi 10 anni (all. 3 e 4), ascenderebbe ad € 167.138,53.
Il ha prodotto, a supporto, il decreto di riconoscimento CP_1
dell'indennizzo, l'attestazione ai sensi dell'art. 2700 c.c. e la tabella di calcolo degli importi da erogare (vedi allegati nn. 3, 4 e 5 della comparsa di risposta).
21 Ora, la circostanza fattuale dell'intervenuto pagamento alla data del
21.07.2021 della somma di € 9.597,72 non è stata in alcun modo contestata da parte attrice, sicché essa può ritenersi acclarata ai sensi dell'art.115 c.p.c..
Parimenti, i conteggi sul calcolo dell'indennizzo futuro sulla base dell'importo relativo alla settima categoria riconosciuta alla non Parte_3
sono stati oggetto di contestazioni da parte degli attori, se non in forma generica nella comparsa conclusionale.
Le contestazioni degli attori si sono invece incentrate sulla non decurtabilità teorica dell'indennizzo, stante la natura differente dell'indennizzo rispetto al risarcimento del danno, nonché, per quanto concerne il quantum, sulla non decurtabilità dell'indennizzo ancora
“percipiendo”, in ragione del fatto che si tratta di importi non ancora nella disponibilità della . Parte_3
Entrambi i rilievi non possono essere condivisi.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte applicabile alla fattispecie quello della compensatio lucri cum
damno e, per quanto concerne l'indennizzo percipiendo, ciò che rileva - come già esposto -, è unicamente il riconoscimento dell'indennizzo e la sua determinabilità anche con riferimento ai ratei ancora da percepire.
Pertanto, dalla somma di € 270.816,37 riconosciuta a Parte_3
a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
[...]
va scomputata quella riconosciuta a titolo di indennizzo e pari a complessivi
€ 176.736,25 (167.138,53 + 9.597,72), pervenendo così all'importo residuo di €
22 93.875,14, che dovrà essere corrisposto dal convenuto all'attrice CP_1
. Parte_3
Va, pertanto, disposta la condanna del al Controparte_1
pagamento delle somme sopra indicate, sulle quali vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base della tabella n.2 dei parametri forensi di cui al D.M.
n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore in cui rientra il valore della domanda accolta più alta (da € 260.001,00 a € 520.000,00), applicando, i valori medi, su tutte le fasi del giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con riduzione del valore base del compenso liquidabile per una parte del 30% (stante l'identità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) e applicazione dell'aumento del 30% per ciascuna delle parti in aggiunta alla prima.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione – condiviso da questo giudice - “In caso di litisconsorzio facoltativo
ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle
singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori
contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato
soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare
riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che,
anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito
23 più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in
aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va
determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o
alla condanna) di importo più elevato.” e “In tema di liquidazione degli onorari,
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre
diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le
maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi
assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato
del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece,
le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso
che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e
quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha
ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva
assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un
incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande,
connesse per identità del titolo).” (in termini le massime di Cass. civ.
n.10367/2024).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da , e Parte_3 Parte_1
24 , in proprio, contro il con atto di citazione Parte_2 Controparte_1
notificato il 10.09.2022:
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3
pagamento in favore di della somma di € Parte_3
93.875,14, in favore di della somma di € 270.816,37 e in Parte_1
favore di della somma di € 236.427,00, per le causali di cui in Parte_2
parte motiva, in tutti i casi oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2. condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore degli attori delle spese di lite dagli stessi sostenute,
che liquida in € 25.696,84, di cui € 545,00 per spese vive ed euro 25.151,84 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Palermo, 3 ottobre 2025.
Il Giudice
Angela NO
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Angela NO, in conformità alle prescrizioni del
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11727/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] l'[...], , nata a Parte_1 Parte_2
Palermo il 15.04.1970, , nata a Parte_3
Palermo l'08.12.1947, tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Palermo, via Pignatelli Aragona n. 86, presso lo studio dell'avv.
AN AN, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura speciale depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione;
ATTORI
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliata ope legis in Palermo, via Valerio Villareale n.6, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato , Email_1
dalla quale è rappresentato e difeso ope legis;
CONVENUTO OGGETTO: risarcimento danni – lesione personale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 21 maggio 2025, gli attori precisavano le conclusioni come da atto di citazione e memorie ex art.183,
sesto comma, c.p.c.. In assenza del convenuto, devono intendersi CP_1
richiamate le conclusioni formulate in comparsa di risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 10 settembre 2022, , Parte_1
e convenivano in giudizio il Parte_2 Parte_3
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
non patrimoniali patiti iure proprio per la perdita del loro congiunto,
[...]
(rispettivamente marito della e padre degli ), nella Per_1 Parte_3 Pt_1
misura da accertarsi nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione.
Assumevano, infatti, che:
- nell'ottobre del 1985 era stato ricoverato presso Persona_1
l'Ospedale di Pietra Ligure per essere sottoposto ad intervento di spondilolistesi;
- in occasione del predetto ricovero, aveva ricevuto delle trasfusioni di sangue infetto a causa delle quali aveva contratto l'epatite HVB
correlata, così come riscontrato nel successivo ricovero del 02.12.1985
presso l'O. Malattie Infettive Guadagna di Palermo, dal quale era stato dimesso con la diagnosi di epatite;
- conseguentemente, aveva presentato domanda di indennizzo ex L.
210/1992, a seguito della quale la C.M.O. di Palermo aveva
2 riconosciuto il nesso causale tra la trasfusione e la patologia epatica,
pur non ritenendo ascrivibile tale patologia ad alcune delle categorie di cui alla tabella A del d.p.r. n. 834/1981;
- successivamente, in data 15.05.2007, era stata diagnosticata ad
[...]
l'Epatite cronica HCV, la quale era poi evoluta in cirrosi Per_1
epatica HCV correlata, come diagnosticato l'11.02.2008;
- il loro congiunto aveva, pertanto, presentato nuovamente domanda di indennizzo ex l. 210/1992, ottenendo nel 2012 il riconoscimento della cirrosi epatica HCV correlata, quale aggravamento della pregressa infezione da HBV, con conseguente ascrivibilità della patologia alla 3^
categoria della tabella A allegata al d.p.r. n. 834 del 1981;
- il loro congiunto era successivamente deceduto in data 19.11.2020, a causa dell'epatocarcinoma, in cui, a sua volta, era evoluta la predetta cirrosi epatica HCV correlata;
- il convenuto doveva, pertanto, ritenersi responsabile a titolo CP_1
extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per il danno da perdita del rapporto parentale loro cagionato.
Il , costituitosi, contestava la fondatezza delle Controparte_1
domande avversarie, sia nell'an (deducendo il difetto di prova relativo al danno parentale lamentato dagli attori), che nel quantum e ne chiedeva il rigetto o, in subordine, la riduzione, in considerazione dell'indennizzo riconosciuto ex legge n. 210/1992 all'attrice nella Parte_3
forma dell'assegno reversibile e dalla stessa percepito e percipiendo dal 2021
3 e per i successivi 15 anni (sì come da decreto, attestazione e prospetto di calcolo allegati alla comparsa di risposta).
Con memoria ex art. 183, VI comma n. 1, c.p.c. gli attori eccepivano l'infondatezza dell'eccezione di compensazione formulata dal per CP_1
le somme riconosciute a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992 alla
, in quanto aventi una natura differente dal risarcimento del danno Parte_3
da perdita del rapporto parentale;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di compensatio lucri cum damno, si opponevano allo scomputo delle rate non ancora versate.
Quindi all'udienza del 21 maggio 2025, la causa, dopo l'espletamento della prova orale, veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Ciò premesso, in punto di diritto, va osservato che la responsabilità del
(oggi ), in ipotesi di contagio di epatite B o Controparte_2 CP_1
C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e, cioè,
nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un CP_1
quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R.
1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò
indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro
4 attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti
(cfr. Cass. civ. n. 11609/2005).
Più specificamente, le sezioni unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il , CP_1
in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente
erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr.
Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , CP_1
inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo,
a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Muovendo, quindi, la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e,
5 segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo,
nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008).
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità – dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale – hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità
logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”
(così Cass. civ. n. 21619/2007). Ciò significa che, nel diritto civile, una condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario.
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte,
secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato
dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare
causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo,
nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale,
all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non
appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando,
peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori
sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia
civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non",
mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne
6 consegue che – sussistendo a carico del (oggi Controparte_2 Controparte_1
, anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, un obbligo di controllo e
[...]
di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso
terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle
cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata
l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o
assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale
omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la
condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi CP_1
dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011).
In proposito, occorre precisare che recentemente la Suprema Corte di
Cassazione, mutando il proprio precedente orientamento, si è espressa in merito all'efficacia probatoria attribuibile al verbale di accertamento delle
Commissioni Mediche Ospedaliere di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992
nell'ambito di un giudizio risarcitorio promosso nei confronti del
[...]
per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, CP_1
ritenendo che lo stesso “non ha valore confessorio e, al pari di ogni altro atto
redatto da pubblico ufficiale, fa prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che la Commissione
attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le
diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario
soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può attribuire allo stesso il valore di prova
legale.".
7 Tuttavia, la medesima Corte ha poi precisato che "Il verbale della
Commissione medica di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, pur non rivestendo
efficacia di prova legale, può essere utilizzato, nel giudizio contro il Controparte_1
per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni, ai fini della dimostrazione del
[...]
nesso causale tra queste ultime e l'insorgenza della patologia, trattandosi di diritti
(quello all'indennizzo di cui alla legge citata e quello al risarcimento ex art. 2043
c.c.) che l'ordinamento riconosce come concorrenti, siccome presupponenti il
medesimo fatto lesivo originato dalla stessa attività." (in termini la massima di
Cass. civ. n. 36504/2023) e che "Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni
derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di
riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non
integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da
solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato,
per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del ma Controparte_1
anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie
la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di
presunzione semplice del mezzo di prova."(in termini la massima di Cass. civ. n.
16780/2024).
Nell'ipotesi in esame, gli attori hanno prodotto le notifiche dei giudizi della CMO di Palermo e della CMO 2^ nei quali, rispettivamente, è stato accertato il nesso di causa fra l'emotrasfusione subita da e il Persona_1
suo contagio da virus HCV ed è stata riconosciuta la cirrosi epatica HCV
correlata, quale aggravamento della pregressa infezione da HBV, la quale,
8 evolvendosi in epatocarcinoma, ha poi determinato il decesso di
[...]
(vedi allegati nn. 3 e 8 della nota di deposito del 19.09.2022). Per_1
Lo stesso convenuto ha, poi, prodotto il decreto di CP_1
riconoscimento alla del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 Parte_3
del 1992, nonché l'attestazione ex art 2700 c.c. e il relativo prospetto di calcolo.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, si ritiene che, nel caso di specie, sia stata raggiunta la prova della riconducibilità del contagio all'emotrasfusione ricevuta dal , nonché quella del Persona_1
nesso causale tra il suo decesso e l'epatocarcinoma in cui è evoluta la patologia epatica HCV correlata, e ciò in forza delle summenzionate prove documentali prodotte da parte attrice, costituenti elementi gravi, precisi e concordanti.
Quanto, poi, al profilo della colpevolezza del , in Controparte_1
base al parametro della prevedibilità delle conseguenze dannose derivanti dal proprio comportamento omissivo, la Suprema Corte di Cassazione,
mutando l'originario indirizzo e mostrando di aderire agli approdi più
recenti della comunità scientifica, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del ha CP_1
affermato: “In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite
B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni
o di emoderivati con sangue infetto, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico
evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica (essenzialmente del fegato) in
9 conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a partire dalla
data di conoscenza dell'epatite B – la cui individuazione spetta all'esclusiva
competenza del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto – sussiste la
responsabilità del sia pure col limite dei danni prevedibili, Controparte_1
anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e
diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo” (Cass.
civ., sez. un., n. 576/2008).
In ordine al profilo dell'imputabilità soggettiva, costituisce ormai fatto notorio che era nota già fin dal 1955 una netta corrispondenza tra alterazione degli indici di citolisi epatica (transaminasi ALT soprattutto e AST e gamma
GT) ed epatite. Infatti, è stato accertato che i suddetti indici, utilizzati nello screening di campioni di sangue provenienti da donatori, consentivano di escludere una alta percentuale di donatori, potenziali veicoli di contagio.
Ciononostante, il impose lo screening delle transaminasi solo CP_1
oltre dieci anni dopo, attraverso la circolare n° 50 del 28.3.1966 paragrafo F,
secondo cui “…occorre indagare se nei precedenti dei donatori esistano
manifestazioni di epatite virale e anche se essi siano stati in contatto con malati
colpiti da questa affezione o, in genere da ittero, nel corso dei sei mesi
precedenti…tuttavia è da prescrivere la determinazione sistematica e periodica delle
transaminasi sieriche nei donatori. Su ciascun quantitativo di sangue prelevato dai
singoli donatori dovranno essere praticate le predette determinazioni e nel caso di
risultati abnormi…nel fondato sospetto che il donatore possa essere portatore di virus
epatico, il donatore stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti…”.
10 Peraltro, detta circolare non venne mai applicata, tant'è che nelle disposizioni successive (Legge 14.07.1967 n. 592, DM 18.06.1971, DPR
24.08.1971 n. 1256) non venne fatto alcun cenno alla determinazione del valore delle transaminasi.
Nella fattispecie, ricorre, quindi, una responsabilità colposa del
[...]
per non avere assolto ai suoi obblighi di vigilanza sulla adozione CP_1
delle misure idonee a prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
L'attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve infatti svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, sicché, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall'art. 97
Cost., la p.a. stessa è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c.,
atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività
discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario (così Cass. civ. n. 3132/2001).
Dunque, se in astratto, – alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti –
possono ritenersi presenti tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria da perdita dal rapporto parentale del congiunto
[...]
, ai fini della condanna del al risarcimento Per_1 Controparte_1
del danno in favore degli attori, occorre effettuare un accertamento in ordine alla concreta sussistenza e all'intensità del vincolo affettivo che legava i congiunti al de cuius.
11 Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione –
condiviso da questo giudice - “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio
patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a
mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza
stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite,
ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di
un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo
presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re
ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna
allegazione o dimostrazione.” (in termini la massima di Cass. n.25541/2022) ed ancora “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una
conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della
vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che
fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini
del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che
vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la
morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato
qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente
stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città
italiana diversa da quella della vittima).” (in termini la massima di Cass. n.
22397/2022; conforme Cass. n. 9010/2022).
12 Nella specie, il danno parentale iure proprio degli attori, oltre a fondarsi su una presunzione di comune esperienza, è stato oggetto specifico di prova.
In particolare, il teste , marito dell'attrice Testimone_1 Parte_4
ha riferito:
[...]
“ADR: “è vero il cap. 1 della memoria n. 2 delle attrici;
è vero, infatti, che tutti i
familiari, compresi mia moglie, mia cognata con suo marito, i miei Persona_2
suoceri e tutti i nipoti ci riunivamo tutti durante le festività natalizie e in estate.
Preciso che, soprattutto nel periodo estivo, affittavamo tutti insieme un villino a
e ci trasferivamo tutti li. Mio suocero era un appassionato di pesca e, quindi, Pt_5
aveva molto piacere di stare con noi in estate in questo villino. Anche a Natale e le
domeniche eravamo tutti insieme”;
Testi
“è vero che trascorrevamo tutti gli anniversari, i compleanni e gli
onomastici dei familiari sempre insieme;
”
ADR: “è vero il cap. 3 e preciso che, se le figlie non riuscivano ad andare a trovare
il padre, lo sentivano per telefono;
se un giorno non ci vedevamo, era mio suocero
stesso a chiamare noi per informarsi sui suoi nipoti. Era molto affezionato ai suoi
nipoti e a tutti noi familiari”;
Testi
“nel villino di ci ritrovavamo i miei suoceri, le loro figlie, e Pt_5 Pt_4
noi generi e i tre nipotini”; Per_3
ADR: “in occasione delle varie ricorrenze di cui abbiamo parlato, eravamo sempre
tutti insieme. Io conosco i miei suoceri da quando avevo 16 anni e faccio parte di
quella famiglia da allora” (vedi verbale di udienza del 26 ottobre 2023).
13 Il secondo teste figlio di , ha, a sua volta, Testimone_3 Parte_2
dichiarato:
ADR: “sul cap. 6 della memoria n. 1 degli attori, confermo la circostanza e preciso
che sia mio padre che mio zio si rivolgevano a mio ON per Pt_1 Per_1
avere consiglio sulla coltivazione della terra e la gestione della campagna in generale.
Mio zio abita nello stesso edificio di mio ON ma la piano superiore;
quindi, scendeva spesso a trovare il padre, anche a pranzo e a cena e nei momenti di
convivialità, per avere consigli da lui e, comunque, per fargli visita”;
ADR: “è vero il cap. 7: è vero, infatti, che era mio zio ad accompagnare sempre
mio ON alle visite mediche e quando doveva affrontare lunghi viaggi. Le visite
erano molto frequenti ed è successo spesso che mio zio accompagnasse il ON.
Conosco le circostanze perché le ho vissute personalmente. Nell'ultimo periodo di
vita di mio ON, io stesso andavo con lui e mio zio ad accompagnarlo. Preciso che,
dato che mio zio viveva vicino al ON, era lui il più disponibile ad accompagnarlo.
Mia madre vive, infatti, a Cinisi, più lontana dai nonni”;
Testi
“io andavo con mio ON e mio zio soprattutto quando tornavano
dall'ospedale e passavano a Cinisi, dove io vivo con i miei genitori, per potere stare
un po' con lui. All'epoca, non potevamo accedere all'ospedale perché eravamo in
periodo di covid e non facevano entrare nessuno”;
ADR: “preciso che mio ON e mio zio tornavano dall'ospedale di Palermo a
Cinisi. Io andavo con loro a Trappeto, dove abitavano sia mio ON che mio zio
(vedi verbale di udienza del 26 ottobre 2023). Pt_1
14 Ciò posto, per quanto concerne il danno parentale iure proprio dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione consolidatosi di recente – cui questa Sezione ha ritenuto di uniformarsi in quanto condivisibile – al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (vedi Cass. n.11689/2022, n.
26301/2021, n.26300/2021 e n. 10579/2021).
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate nel
2024, le quali, nella parte relativa alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di decesso per la perdita del rapporto parentale sono fondate sul sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e
15 nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Le tabelle di Milano individuano precisamente cinque parametri per la liquidazione del risarcimento all'interno del rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altro/altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), e attribuiscono un punteggio fisso o variabile (per la qualità ed intensità della relazione affettiva fino a 30 punti) ai parametri enucleati da moltiplicare per una somma di denaro (costituente il valore del singolo punto di danno non patrimoniale).
La suddetta quantificazione viene effettuata, quindi, alla luce delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di
Milano nell'anno 2024.
Tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita del coniuge, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (8
punti per gli 81 anni compiuti di ), per l'età del congiunto (12 Persona_1
punti per 72 anni compiuti di , per la Parte_3
convivenza tra congiunto e vittima (16 punti), per il numero di familiari nel nucleo primario (12 punti per la presenza di due superstite del nucleo primario e precisamente i figli, odierni attori, come risultante dal certificato storico di famiglia allegato alla nota del 19.09.2022), per la qualità ed intensità
16 della relazione affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di €
246.393,00 (€ 3.911,00 x 63 punti), che porta a riconoscere all'attrice
[...]
un risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio Parte_3
pari ad € 246.393,00.
Passando alla liquidazione del danno patito dagli attori Parte_1
ed figli del de cuius, tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 Pt_2
previsto per la perdita di un genitore, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (8 punti per gli 81 anni compiuti di ), per Persona_1
l'età del congiunto (20 punti per i 46 anni compiuti di e per i Parte_1
50 anni compiuti di ), per l'abitazione nello stesso stabile (8 punti Parte_2
da riconoscere al solo ), per il numero di familiari nel nucleo Parte_1
primario (12 punti per la presenza di due superstiti del nucleo primario,
come risultante dal certificato storico di famiglia allegato alla memoria del
19.09.2022), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti,
corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di €
215.105,00 (€ 3.911,00 x 55 punti) per ed € 246.393,00 (€ 3.911,00 x Parte_2
63 punti) per , che porta a riconoscere all'attrice Parte_1 Parte_2
un risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio pari ad € 215.105,00 e all'attore un risarcimento del danno non patrimoniale iure Parte_1
proprio pari ad € 246.393,00.
17 Gli importi come sopra liquidati, in quanto calcolati ai valori attuali,
andranno prima devalutati alla data del fatto (19 novembre 2020), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate.
Infatti, i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.
Infatti, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
18 In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n.
1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale”
originaria rivalutata di anno in anno.
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale,
rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale iure proprio patito da (€ Parte_3
246.393,00) e (€ 246.393,00) ed (€ 215.105,00), subito Parte_1 Pt_2
sopra indicato in valori attuali si determina il “danno iniziale”, inteso come
19 danno finale devalutato alla data del fatto del 19.11.2020 (€ 206.359,30 per il danno parentale iure proprio patito da , € Parte_3
206.359,30 per il danno parentale iure proprio patito da ed € Parte_1
180.154,94 per il danno parentale iure proprio patito da ciascun figlio,
[...]
ed , questo viene poi rivalutato fino alla data della odierna Pt_1 Pt_2
decisione, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Si giunge così alla conclusione per cui le somme dovute a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano ad € 270.816,37 (di cui € 246.393,00 per capitale ed € 24.423,37 per interessi)
per il danno parentale iure proprio patito da , ad € Parte_3
270.816,37 (di cui € 246.393,00 per capitale ed € 24.423,37 per interessi) per il danno parentale iure proprio patito da e ad € 236.427,00 (di Parte_1
cui € 215.105,00 per capitale ed € 21.322,00 per interessi) per il danno parentale iure proprio patito da . Parte_2
Quanto, poi, all'indennizzo, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte – che si condivide – “Il diritto al risarcimento del danno conseguente al
contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto
ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla l. n. 210 del
1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il per Controparte_1
omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al
danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di
risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la
vittima a godere di un ingiustificato arricchimento, consistente nel porre a carico di
20 un medesimo soggetto (il due diverse attribuzioni patrimoniali in CP_1
relazione al medesimo fatto lesivo.” (in termini la massima di Cass. n.
8532/2020).
Inoltre, secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di
Cassazione, “Nel giudizio promosso nei confronti del per il Controparte_1
risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con
sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle
somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum
damno”) solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo
preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la
parte che eccepisce il "lucrum"; pertanto la detrazione non è limitata alle somme
percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in
futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili.” (in termini la massima di Cass. n.8866/2021; conforme Cass. n.8532/2020).
Ora, il Ministero ha allegato e provato di avere erogato a
[...]
un assegno reversibile pari ad € 9.597,72 per il periodo da Parte_3
1° febbraio 2021 al 31 dicembre 2021 a titolo di indennizzo ex Legge n.
210/1992 e che l'indennizzo ancora da corrispondere per i successivi 15 anni sino al 31 gennaio 2036, rivalutato annualmente in base al tasso di inflazione programmata degli ultimi 10 anni (all. 3 e 4), ascenderebbe ad € 167.138,53.
Il ha prodotto, a supporto, il decreto di riconoscimento CP_1
dell'indennizzo, l'attestazione ai sensi dell'art. 2700 c.c. e la tabella di calcolo degli importi da erogare (vedi allegati nn. 3, 4 e 5 della comparsa di risposta).
21 Ora, la circostanza fattuale dell'intervenuto pagamento alla data del
21.07.2021 della somma di € 9.597,72 non è stata in alcun modo contestata da parte attrice, sicché essa può ritenersi acclarata ai sensi dell'art.115 c.p.c..
Parimenti, i conteggi sul calcolo dell'indennizzo futuro sulla base dell'importo relativo alla settima categoria riconosciuta alla non Parte_3
sono stati oggetto di contestazioni da parte degli attori, se non in forma generica nella comparsa conclusionale.
Le contestazioni degli attori si sono invece incentrate sulla non decurtabilità teorica dell'indennizzo, stante la natura differente dell'indennizzo rispetto al risarcimento del danno, nonché, per quanto concerne il quantum, sulla non decurtabilità dell'indennizzo ancora
“percipiendo”, in ragione del fatto che si tratta di importi non ancora nella disponibilità della . Parte_3
Entrambi i rilievi non possono essere condivisi.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte applicabile alla fattispecie quello della compensatio lucri cum
damno e, per quanto concerne l'indennizzo percipiendo, ciò che rileva - come già esposto -, è unicamente il riconoscimento dell'indennizzo e la sua determinabilità anche con riferimento ai ratei ancora da percepire.
Pertanto, dalla somma di € 270.816,37 riconosciuta a Parte_3
a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale
[...]
va scomputata quella riconosciuta a titolo di indennizzo e pari a complessivi
€ 176.736,25 (167.138,53 + 9.597,72), pervenendo così all'importo residuo di €
22 93.875,14, che dovrà essere corrisposto dal convenuto all'attrice CP_1
. Parte_3
Va, pertanto, disposta la condanna del al Controparte_1
pagamento delle somme sopra indicate, sulle quali vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base della tabella n.2 dei parametri forensi di cui al D.M.
n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore in cui rientra il valore della domanda accolta più alta (da € 260.001,00 a € 520.000,00), applicando, i valori medi, su tutte le fasi del giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con riduzione del valore base del compenso liquidabile per una parte del 30% (stante l'identità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) e applicazione dell'aumento del 30% per ciascuna delle parti in aggiunta alla prima.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione – condiviso da questo giudice - “In caso di litisconsorzio facoltativo
ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle
singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori
contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato
soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare
riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che,
anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito
23 più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in
aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va
determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o
alla condanna) di importo più elevato.” e “In tema di liquidazione degli onorari,
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre
diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le
maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi
assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato
del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece,
le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso
che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e
quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha
ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva
assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un
incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande,
connesse per identità del titolo).” (in termini le massime di Cass. civ.
n.10367/2024).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda proposta da , e Parte_3 Parte_1
24 , in proprio, contro il con atto di citazione Parte_2 Controparte_1
notificato il 10.09.2022:
- condanna il , in persona del pro tempore, al Controparte_1 CP_3
pagamento in favore di della somma di € Parte_3
93.875,14, in favore di della somma di € 270.816,37 e in Parte_1
favore di della somma di € 236.427,00, per le causali di cui in Parte_2
parte motiva, in tutti i casi oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2. condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore degli attori delle spese di lite dagli stessi sostenute,
che liquida in € 25.696,84, di cui € 545,00 per spese vive ed euro 25.151,84 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Palermo, 3 ottobre 2025.
Il Giudice
Angela NO
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Angela NO, in conformità alle prescrizioni del
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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