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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4607 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1525/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1525/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IULIO GIANLUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FUSCO FRANCESCO ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI MASSIMO e dell'avv. Controparte_1 FOSSATI DANIEL SERGIO GIUSEPPE ( ) C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
In via istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 c.p.c. disporre la rinnovazione della CTU;
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che i fatti descritti in narrativa verificatisi in data 28 agosto 2020 rientrano nella copertura assicurativa prestata da in forza Controparte_2 e virtù del contratto di assicurazione sottoscritto, e per l'effetto condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto ed immediato pagamento in favore della conchiudente dell'importo di € 103.040,0 o in quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nel merito, sempre in via principale, accertare e dichiarare che i fatti descritti in narrativa verificatisi in data 8 giugno 2020 rientrano nella copertura assicurativa prestata da in Controparte_2 forza e virtù del contratto di assicurazione sottoscritto, e per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto ed immediato pagamento in favore
[...] della conchiudente dell'importo di € 5.230,0 o in quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e CPA come per legge.
Per parte convenuta Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nel merito pagina 1 di 9 in via principale Dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata da parte attrice in relazione ad entrambi i sinistri per cui è causa e, per l'effetto Respingere le domande di indennizzo avanzate dalla OR , nei confronti di Parte_1 [...]
mandando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa. CP_1 Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge. in via subordinata Contenere l'indennizzo a carico di nei limiti del giusto e del provato e, in ogni Controparte_1 caso, tenendo conto delle condizioni di polizza e delle risultanze istruttorie;
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.1.2022 ha evocato in giudizio la Parte_1 per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 103.040,0 o in Controparte_1 quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i fatti verificatisi in data 28 agosto 2020 e dell'importo di € 5.230,0 o in quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i fatti verificatisi in data 8 giugno 2020, in quanto rientranti nella copertura assicurativa prestata da Controparte_2
Parte attrice ha dedotto: - di essere proprietaria di un fabbricato nel Comune di Pavarolo, via San Sebastiano n. 13, comprensivo di una villetta ed un'autorimessa, delimitato dalle altre proprietà adiacenti da un muro di recinzione;
- che, in data 8 giugno 2020, a seguito di ingenti piogge e forte vento, si verificava la creazione di brecce tra il tetto ed il muro perimetrale ed, in conseguenza di ciò, il flusso dell'acqua piovana provocava l'allagamento di tre stanze nonché del bagno, il cedimento di due pluviali e causava altresì un corto circuito;
- che, in data 28 agosto 2020, a causa di forti piogge, avveniva il crollo parziale del muro di recinzione del fabbricato di proprietà dell'esponente;- di essere assicurata per tale tipologia di eventi con la polizza n. 360795790;- di avere Controparte_1 denunciato alla convenuta i suddetti sinistri che venivano così rubricati: sinistro n. T7G/2020/014033128 del 8 giugno 2020 e sinistro n. T7G/2020/014090895 del 28 agosto 2020;- che il perito di fiducia della convenuta quantificava i danni del primo sinistro in € 5.230,00;- di avere incaricato un consulente, con riferimento al secondo sinistro, al fine di appurare le più probabili cause che avevano determinato il crollo del muro di recinzione, risultando che le stesse erano da ricondursi a perdite di una dorsale fognaria posta a servizio dell'abitazione e corrente all'interno del sedime di proprietà, le quali avevano costituito elemento di innesco di uno smottamento del terreno con conseguente rovina del tratto della dorsale di scarico e del muro di recinzione;
- che la convenuta respingeva ingiustificatamente entrambi i sinistri e di avere, pertanto, dovuto sostenere tutti i costi di ricostruzione del muro e, al fine di non smantellare, la pavimentazione esistente, acquistare la porzione/striscia di terra adiacente alla proprietà, provvedendo al saldo del prezzo del terreno ed al pagamento dell'onorario del notaio (doc. 7); - di avere avviato un procedimento di mediazione al quale la convenuta non aveva aderito.
Con comparsa depositata in data 5.5.2022, si costituiva la contestando Controparte_1 l'operatività della garanzia rispetto ad entrambi i sinistri denunciati dall'attrice e, in via meramente subordinata, la quantificazione dell'indennizzo relativo al sinistro occorso in data 28.08.2020, ritenendo il valore a nuovo del muro pari a € 40292,36 (al netto della franchigia) e pari a € 22.206,73 (al netto della franchigia) rispetto al valore d'uso, da proporzionarsi all'incidenza minima che la fuoriuscita dell'acqua aveva determinato nella causazione del crollo, non potendosi invece tenere conto contrattualmente di ulteriori costi non direttamente collegati al danno in sé considerato, quali ad esempio, il costo per la costruzione di un muro in cemento armato ovvero, a maggior ragione, il costo per l'acquisto di terreno limitrofo.
pagina 2 di 9 L'istruttoria della controversia ha comportato l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio mentre sono state respinte le prove per interrogatorio formale e testimoniali dedotte dalla parte convenuta e, in eventuale prova contraria, dalla parte attrice.
A seguito di udienza ex art 127 ter c.p.c. per precisazione conclusioni con termine al 23.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 I co. c.p.c. per conclusionali e repliche.
****
Premesse in fatto ed in diritto.
Risulta pacifico e documentale che tra le parti è intercorso contratto assicurativo, Polizza n. 380394182 denominata "Generali Sei a Casa" garanzia Top, avente efficacia dal 05.06.2018 (doc. 1 attoreo e 3 di parte conv.)
La compagnia assicuratrice ha negato l'indennizzabilità di entrambi i sinistri denunciati dall'attrice, in particolare e sinteticamente nonché in via assorbente, per le seguenti ragioni già comunicate in data 5.10.2021 all'attrice in occasione della risposta di non adesione al procedimento di mediazione:
- quanto al sinistro n. T7G 2020 014033128 del 08.06.2020: "In fase di accertamento dei danni da parte del nostro fiduciario non è stata accertata alcuna breccia o lesione al tetto o ai serramenti, condizione essenziale per l'operatività della garanzia…”
- quanto al sinistro n. T7G 2020 014033128 del 28.08.2020: "Gli accertamenti svolti dal nostro fiduciario hanno permesso di ricondurre l'evento ad un franamento/cedimento del terreno conseguenti alle forti precipitazioni che si sono manifestate nella zona, fattispecie questa espressamente esclusa dalla garanzia. Inoltre, la rottura di tubazione di ridotte dimensioni non ha procurato alcun danno diretto da bagnamento al fabbricato assicurato, condizione essenziale per l'operatività della garanzia Acqua condotta descritta dal contratto…”.
In sede processuale, la convenuta ha contestato l'operatività della garanzia e ha richiamato:
-rispetto all'evento dell'8.6.2020, la clausola art. 4.4., rilevando che non risultavano sussistenti le brecce o lesioni causate all'immobile dalla violenza dell'evento atmosferico denunciato, dalle quali, secondo la ricostruzione attorea, l'acqua piovana sarebbe defluita in grande quantità nell'appartamento;
- rispetto all'evento 28.8.2020, le clausole contrattuali 4.1, 4.9 e 4.11, rilevando che, da un lato, il crollo del muro non risultava essere stato "direttamente causato" della perdita di acqua (ma dallo smottamento del terreno), dall'altro lato, che la garanzia assicurativa poteva essere operante solo nella misura in cui la perdita idrica aveva causato il danno al muro di recinzione, quindi, nella specie, esclusivamente in misura minima e che, oltretutto, essendosi verificata la rottura di una tubazione, l'indennizzabilità doveva essere esclusa anche in ragione del fatto che , in base all'art. 4.9, la Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua "a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature" (e non per la rottura della tubazione;
infine, che non era applicabile la garanzia prevista dall'art.
4.4 posto che rispetto agli eventi atmosferici la garanzia opera per i danni materiali e diretti causati da vento e grandine, e non per "forti piogge", rimanendo, in ogni caso, espressamente esclusi i danni a "recinti e simili installazioni esterne" ovvero causati da "frane e cedimenti del terreno”.
A tale proposito, occorre, innanzitutto, precisare quanto segue.
A-Premesso che, in merito al primo sinistro, la clausola contrattuale da considerare è indubbiamente quella 4.4. Eventi atmosferici secondo cui “Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno del fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate pagina 3 di 9 al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti” (cioè: vento e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti), sul tipo ed entità degli eventi atmosferici verificatisi in data 8.6.2020 nella stessa relazione del perito incaricato dall'assicurazione veniva indicato che “Nel pomeriggio del 08 giugno Persona_1
2020 la zona è stata interessata da un violento nubifragio, con vento, pioggia intensa e grandine di piccole dimensioni, che ha causato danni sulla zona collinare a nord est di Torino..”.
Pertanto, il giorno del sinistro erano presenti, oltre alla pioggia intensa, sia il vento che la grandine richiamate nella clausola sopra menzionata.
B-In merito al secondo sinistro, la clausola da considerare è quella di cui all'art. 4.9- Traboccamento acqua da occlusione e rigurgito, laddove si prevede che la Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua "a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico- sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature".
La compagnia assicuratrice sostiene che il rigurgito di fognatura è cosa diversa dalla rottura della tubazione, verificatasi nel caso di specie.
Ritiene questo giudicante non condivisibile tale assunto in quanto, come evidenziato da parte attrice, la predetta clausola non prevede espressamente tra le esclusioni la rottura della tubazione sicché trattandosi pur sempre di rigurgito della fognatura per forte pioggia (pur se tale da avere provocato la rottura della tubazione), la polizza è comunque operativa.
Alla luce di tali premesse e tenuto conto che l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto (cfr., fra le altre, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18742 del 12/07/2019), è stata ammessa la consulenza richiesta dall'attrice e disposta dal giudice sui seguenti quesiti:
“Il CTU, in base alla documentazione versata in atti e previo sopralluogo;
descriva lo stato dell'immobile attoreo interessato dai sinistri dell'8.6.2020 (primo sinistro) e del 28.8.2020 (secondo sinistro);
(a) descriva lo stato e quantifichi il valore dell'immobile attoreo interessato dai sinistri dell'8.6.2020 (primo sinistro) e del 28.8.2020 (secondo sinistro);
(b) individui cause/concause dei danni denunciati dall'attrice in relazione a entrambi i sinistri avendo cura di accertare, quanto al primo sinistro, se l'evento atmosferico abbia provocato nell'immobile attoreo “brecce o lesioni [al tetto o alle pareti]” responsabili (in tutto o in parte) dell'ingresso dell'acqua in casa;
(c) n caso di individuazione di concause, provveda a ripartire in termini percentuali e su base tecnica la responsabilità tra le parti;
(d) quantifichi analiticamente il costo degli interventi necessari per risolvere le cause e le conseguenze del problema e l'importo dei danni in nesso di causa con i sinistri;
(e) omissis”.
Sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
Le conclusioni della consulenza, riportate in modo sintetico ma con richiamo per relationem a tutte le argomentazioni tecniche riportate nella relazione, sono le seguenti.
Sul punto b)
pagina 4 di 9 Sul sinistro dell'8.6. 2020 (pagg. da 27 a 32 della relazione peritale), il consulente ha evidenziato che “I violenti nubifragi, hanno peggiorato una situazione alquanto delicata, legata alla vetustà e mancanza di manutenzione del sistema tetto. Si può supporre, che il tetto, seppur in precarie condizioni, poteva probabilmente funzionare con eventi atmosferici di normale intensità; tuttavia, nel momento in cui è stato aggredito da forti piogge e nubifragi, ha manifestato tutta la sua fragilità, mandando in crisi il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (probabilmente anche parzialmente occluso per mancanza di manutenzione). I problemi di allontanamento delle acque metereologiche hanno generato così infiltrazioni sulle pareti e/o in corrispondenza della faldaleria.
A tal proposito, va fatto notare come, il filo esterno del cornicione è ad un livello superiore dell'attacco del tetto pertanto, in caso di tracimazione, l'acqua riversa all'interno dello stabile.. .Per quanto attiene la precisazione richiesta nel quesito … quanto al primo sinistro, se l'evento atmosferico abbia provocato nell'immobile attoreo “brecce o lesioni [al tetto o alle pareti]” responsabili (in tutto
o in parte) dell'ingresso dell'acqua in casa …, durante il sopralluogo, non si sono riscontrate brecce significative sulla copertura e/o sulle pareti;
se non delle normali piccole lesioni, che possono aver funzionato da catalizzatori per l'ingresso dell'acqua nella U.A.”
Sul sinistro del 28.8.2020, il consulente ha rilevato che “Il modo in cui è ribaltato il muro (rotazione rispetto al punto più a valle della parete), sembrerebbe confermare il mancato collegamento strutturale tra la parte di fondazione e quella in elevazione. Senza contare la totale mancanza (facilmente visibile dai fotogrammi) dei fori di drenaggio, e la totale assenza di ghiaia e/o materiale drenante che avrebbero permesso di ridurre (o perlomeno alleviare) la spinta del terreno….omissis…
A parere di chi scrive, la situazione dei luoghi ante crollo, era già di per sé critica, caratterizzata da un equilibro molto precario, anche per mancanza di progettazione dello stesso. La rottura del tubo, ed ovviamente le intense piogge verificatesi nel periodo, hanno aperto il vaso di Pandora, portando il terreno ad un elevato tenore di imbibizione, ed innescando una riduzione delle proprietà fisico- meccaniche.
Tale fattore ha fatto perdere coesione e resistenza meccanica al terreno, con conseguente mutamento dell'angolo di attrito (elemento che caratterizza la spinta del terreno) ed ha portato al collasso, il labile equilibro tra terreno/muro/fondazione..omissis”
Superando le osservazioni dei consulenti (cfr. pagg. da 51 a 76) della relazione, il consulente ha concluso come di seguito riportato.
“ …si rimanda alle pagine dalla 26 alla 45 della presente consulenza.
In sintesi, per quanto attiene il sinistro del 08/06/2020 lo scrivente ritiene che i lamentati fenomeni atmosferici, hanno solo peggiorato una situazione manutentiva precaria. Pertanto, si può sostenere la presenza di concause quali la mancata/scarsa manutenzione della copertura e l'evento eccezionale del 08/06/2020. Si precisa, che durante il sopralluogo, non si sono riscontrate brecce significative sulla copertura e/o sulle pareti;
se non delle normali piccole lesioni, che possono aver funzionato da catalizzatori per l'ingresso dell'acqua nella U.A”.
“Nel merito del sinistro del 28/08/2020, come dettagliato nella consulenza, lo scrivente ha dovuto effettuare una accurata analisi documentale del problema dacché, al momento del sopralluogo, parte attrice. aveva già ricostruito il muro oggetto di causa. Pertanto è stato necessario basare le proprie deduzioni sulla documentazione agli atti, nonché su quella reperita presso i Pubblici uffici (Comune, Ufficio Sismico del genio civile).
Dall'analisi dei fotogrammi agli atti, lo scrivente ha dedotto che la problematica possa essere ricercata in una carenza di ferri di armatura (in particolare nel nodo di raccordo tra la parte verticale del muro e la fondazione) e la mancanza di idonei drenaggi.
pagina 5 di 9 Dalle analisi geologiche esperite in loco, l'ausiliario del C.T.U. Dottor Geologo , autorizzato a Per_2 suo tempo dal Giudice Incaricato, ha dedotto che la rottura del tubo in pvc arancione e la pioggia, sono state le cause innescanti il fenomeno del crollo, mentre le scarse proprietà geotecniche del terreno di riporto retrostante il muro, la sua probabile scarsa o comunque non adeguata compattazione, la mancanza di un sistema drenante e i difetti costruttivi possono essere considerati come cause predisponenti.
Le ricerche documentali presso il Comune, hanno invece posto in emersione come l'elemento di contenimento non sia mai stato autorizzato e, quindi, men che meno progettato. Situazione confermata sia dai titoli autorizzativi dello stabile, sia dai disegni allegati alla convenzione per l'edificazione di un pec limitrofo all'area oggetto di perizia, ed ulteriormente, per l'assenza di progetti strutturali depositati presso il Genio Civile.
Pertanto, ciò posto, lo scrivente ed il Geologo, hanno potuto dedurre che la situazione dei luoghi ante crollo, era già di per sé critica, caratterizzata da un equilibro molto precario, soprattutto per mancanza di progettazione dello stesso. La rottura del tubo, ed ovviamente le intense piogge verificatesi nel periodo, hanno solo dato il via ad una situazione che, inesorabilmente, si sarebbe potuta verificare nel tempo.” (cfr. pagg. 78-79 relazione).
Sul punto c).
Conseguentemente – individuate le concause – il consulente, come richiesto nel quesito, ha provveduto a ripartire in termini percentuali e su base tecnica la responsabilità tra le parti.
Rimandando alle pagine dalla 45 alla 47 ha come di seguito sinteticamente concluso.
1. per quanto attiene alle lamentate infiltrazioni:
Manutenzione tetto 80%
Piogge 20%
2. per quanto attiene al crollo del muro:
Mancata progettazione del muro e cattiva realizzazione dello stesso, che può essere suddivisa:
• Realizzazione errata di muro di contenimento, con l'aggiunta di mancanza di ferri nella parete e nella fondazione 55%
• Mancanza di tubi dreni all'interno della parete 20%
• Mancanza di ghiaia e acciottolati drenanti a ridosso del muro 12%
• Carico acqua proveniente dal cortile 5%
• Rottura della condotta di scarico 8%
Sulle conseguenze delle valutazioni tecniche in relazione all'operatività della garanzia assicurativa e sulle osservazioni di parte attrice di cui alla nota scritta in data 26.5.2025, ribadite in memoria conclusionale.
Alla luce dei rilievi e delle valutazioni tecniche sopra esposte nonché di quanto già esposto ai punti A) e B) delle premesse, ritiene questo giudicante che entrambi i sinistri rientrino nell'operatività della polizza in base alle seguenti considerazioni.
-Per il primo evento (8.6.2020), poiché soltanto l'80% è attribuibile alla cattiva manutenzione del tetto (n.d.r. situazione che ha consentito alla pioggia di infiltrarsi in occasione dell'evento atmosferico), il restante 20% è indicato come attribuibile alla “pioggia”, indicazione da considerarsi unitamente alla constatazione da parte del geom. dell'esistenza di “normali piccole lesioni, che possono aver CP_3
pagina 6 di 9 funzionato da catalizzatori per l'ingresso dell'acqua nella U.A” posto che, diversamente, non si comprenderebbe la differenza con la prima concausa.
Poiché, come già evidenziato, le precipitazioni atmosferiche hanno comportato non soltanto pioggia intensa ma anche grandine, i danni di bagnatura verificatisi all'interno del fabbricato - nella misura del 20% -, in base a tutto quanto esposto, non possono che ritenersi “causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, etc”.
Per il secondo evento, il rigurgito fognario (che ha causato la rottura della condotta di scarico e lo sversamento del contenuto) ha comportato, nella misura dell'8%, il crollo del muro.
In relazione alle osservazioni di parte ricorrente contenute sia nelle note del 19.6.2025 che nella memoria conclusionale, è sufficiente rilevare che le argomentazioni e conclusioni del consulente d'ufficio in relazione al crollo del muro si sono basate sulle conformi argomentazioni e conclusioni contenute nella relazione geologica all. G e in essa si indicano le seguenti misure: altezza di Per_2 circa 2,60 m (e non già 4 mt) ed una lunghezza di 25,7 m;
è su tali misure che la parte, tramite il suo consulente avrebbe dovuto confrontarsi, per cui nulla avendo argomentato in precedenza, la contestazione di cui trattasi deve ritenersi irrilevante, oltretutto considerato che non è stato specificato, dal punto di vista tecnico, quale alternativa conclusione sarebbe derivata dal riconoscere altezze differenti.
Quanto alle osservazioni dei consulenti di parte contenute nelle memorie allegate alla CTU, il geom. ha risposto in modo condivisibile ed esauriente alle stesse, superando i rilievi critici, essendo CP_3 sufficiente il richiamo alle argomentazioni di cui alle pagg. da 51 a 76 della relazione. Si richiamano, a tale proposito, i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - esaurisce l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento: senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte” cfr. Cass n. 8355/2007; n. 282/2009 n. 12080/2000 e, più recentemente, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
Sulla quantificazione dell'indennizzo
Tanto premesso e richiamate le condivisibili argomentazioni e conclusioni in risposta al punto d) dei quesiti peritali nonché i principi giurisprudenziali esposti nel precedente paragrafo, occorre quantificare l'indennizzo da corrispondere all'attrice da parte della compagnia assicuratrice tenendo conto del danno immediato e diretto, come da previsione contrattuale.
Sul punto, si precisa che non è tale, con riferimento all'evento del 28.8.2020, i costi per l'acquisto di una striscia di terreno sul quale è stato costruito il nuovo muro in quanto esborsi conseguiti a una scelta attorea, mentre, correttamente, il consulente ha proceduto alla stima del più probabile valore di costo di ricostruzione a mezzo di tariffari ufficiali (Regione Piemonte, Collegio Costruttori, etc), cfr. Computo metrico allegato;
nessuna contestazione sul punto è stata avanzata dal consulente di parte convenuta mentre, quanto alle considerazioni del consulente di parte attrice, si evidenzia che sul computo metrico non è stata fatta alcuna specifica censura e per i pretesi costi aggiuntivi, oltre a quanto già esposto, si richiamano per relationem le risposte del consulente d'ufficio ( cfr. pagg. 75 e 76).
Gli importi dovuti all'attrice sono, pertanto, i seguenti.
➢ 20% di:
€ 5230 – sul punto c'è accordo tra le parti - oltre onere di legge, quindi, IVA 10% riguardando abitazione, per complessivi € 5753 = € 1150,60 – 200 di franchigia= € 950,60 rivalutato sino alla data pagina 7 di 9 odierna in € € 1.129,31;
➢ 8% di:
- 57367,78 oltre IVA 10% riguardando abitazione, quindi, € 63.104,548 = € 5048,36;
- 9500 per oneri progettuali (compresa progettazione architettonica e strutturale, nonché coordinamento per la sicurezza) oltre cassa di previdenza e IVA 22% e, quindi, € 12.053,60= € 964,29, complessivamente € 6.012,65 -200 di franchigia= 5.812,65 rivalutato sino alla data odierna a € 6.899,62
Non si ritiene, invece, di dovere procedere alla liquidazione degli interessi c.d. compensativi.
Invero, si è recentemente chiarito che la determinazione degli stessi non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. n. 22607/2016; Cass. 19063/2023; Cass. 36878/2021); successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e accessori maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, c.c.
È dunque onere del creditore, anche in base a criteri presuntivi, dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, parte attrice nulla ha allegato e provato in merito e deve, pertanto, escludersi la debenza degli interessi compensativi.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come segue in base al decisum e tenuto conto del d.m. 147/2022 (in G.U. 8.10.2022), entrato in vigore il 23.10.2022, laddove si prevede che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”:
(parametri medi, scaglione di valore da € 5200,01 a € 26000, tenuto conto di quanto riconosciuto dovuto)
Fase studio € 919 pagina 8 di 9 Fase introduttiva € 777
Fase istruttoria € 1680
Fase decisionale € 1701
Fase mediazione € 441 (attivazione della mediazione obbligatoria)
Totale € 5518
Gli esborsi documentati sono pari a € 759 per c.u., 27 per marca, 13,23 per spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attorea, così dispone:
- CONDANNA al pagamento, a favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1 8.028,93, già comprensivi della rivalutazione monetaria, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. dalla data della presente sentenza al saldo;
CONDANNA al pagamento, a favore di dell'importo di € 5518 per Controparte_1 Parte_1 compensi e € 799,23 per esposti, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A., se non detraibile, sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.
Torino, 25 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Domenica Maria Tiziana Latella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenica Latella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1525/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IULIO GIANLUCA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. FUSCO FRANCESCO ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI MASSIMO e dell'avv. Controparte_1 FOSSATI DANIEL SERGIO GIUSEPPE ( ) C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
In via istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 c.p.c. disporre la rinnovazione della CTU;
Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che i fatti descritti in narrativa verificatisi in data 28 agosto 2020 rientrano nella copertura assicurativa prestata da in forza Controparte_2 e virtù del contratto di assicurazione sottoscritto, e per l'effetto condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto ed immediato pagamento in favore della conchiudente dell'importo di € 103.040,0 o in quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
nel merito, sempre in via principale, accertare e dichiarare che i fatti descritti in narrativa verificatisi in data 8 giugno 2020 rientrano nella copertura assicurativa prestata da in Controparte_2 forza e virtù del contratto di assicurazione sottoscritto, e per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pronto ed immediato pagamento in favore
[...] della conchiudente dell'importo di € 5.230,0 o in quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre Iva e CPA come per legge.
Per parte convenuta Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nel merito pagina 1 di 9 in via principale Dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata da parte attrice in relazione ad entrambi i sinistri per cui è causa e, per l'effetto Respingere le domande di indennizzo avanzate dalla OR , nei confronti di Parte_1 [...]
mandando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa. CP_1 Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge. in via subordinata Contenere l'indennizzo a carico di nei limiti del giusto e del provato e, in ogni Controparte_1 caso, tenendo conto delle condizioni di polizza e delle risultanze istruttorie;
Con vittoria di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.1.2022 ha evocato in giudizio la Parte_1 per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 103.040,0 o in Controparte_1 quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i fatti verificatisi in data 28 agosto 2020 e dell'importo di € 5.230,0 o in quella diversa somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i fatti verificatisi in data 8 giugno 2020, in quanto rientranti nella copertura assicurativa prestata da Controparte_2
Parte attrice ha dedotto: - di essere proprietaria di un fabbricato nel Comune di Pavarolo, via San Sebastiano n. 13, comprensivo di una villetta ed un'autorimessa, delimitato dalle altre proprietà adiacenti da un muro di recinzione;
- che, in data 8 giugno 2020, a seguito di ingenti piogge e forte vento, si verificava la creazione di brecce tra il tetto ed il muro perimetrale ed, in conseguenza di ciò, il flusso dell'acqua piovana provocava l'allagamento di tre stanze nonché del bagno, il cedimento di due pluviali e causava altresì un corto circuito;
- che, in data 28 agosto 2020, a causa di forti piogge, avveniva il crollo parziale del muro di recinzione del fabbricato di proprietà dell'esponente;- di essere assicurata per tale tipologia di eventi con la polizza n. 360795790;- di avere Controparte_1 denunciato alla convenuta i suddetti sinistri che venivano così rubricati: sinistro n. T7G/2020/014033128 del 8 giugno 2020 e sinistro n. T7G/2020/014090895 del 28 agosto 2020;- che il perito di fiducia della convenuta quantificava i danni del primo sinistro in € 5.230,00;- di avere incaricato un consulente, con riferimento al secondo sinistro, al fine di appurare le più probabili cause che avevano determinato il crollo del muro di recinzione, risultando che le stesse erano da ricondursi a perdite di una dorsale fognaria posta a servizio dell'abitazione e corrente all'interno del sedime di proprietà, le quali avevano costituito elemento di innesco di uno smottamento del terreno con conseguente rovina del tratto della dorsale di scarico e del muro di recinzione;
- che la convenuta respingeva ingiustificatamente entrambi i sinistri e di avere, pertanto, dovuto sostenere tutti i costi di ricostruzione del muro e, al fine di non smantellare, la pavimentazione esistente, acquistare la porzione/striscia di terra adiacente alla proprietà, provvedendo al saldo del prezzo del terreno ed al pagamento dell'onorario del notaio (doc. 7); - di avere avviato un procedimento di mediazione al quale la convenuta non aveva aderito.
Con comparsa depositata in data 5.5.2022, si costituiva la contestando Controparte_1 l'operatività della garanzia rispetto ad entrambi i sinistri denunciati dall'attrice e, in via meramente subordinata, la quantificazione dell'indennizzo relativo al sinistro occorso in data 28.08.2020, ritenendo il valore a nuovo del muro pari a € 40292,36 (al netto della franchigia) e pari a € 22.206,73 (al netto della franchigia) rispetto al valore d'uso, da proporzionarsi all'incidenza minima che la fuoriuscita dell'acqua aveva determinato nella causazione del crollo, non potendosi invece tenere conto contrattualmente di ulteriori costi non direttamente collegati al danno in sé considerato, quali ad esempio, il costo per la costruzione di un muro in cemento armato ovvero, a maggior ragione, il costo per l'acquisto di terreno limitrofo.
pagina 2 di 9 L'istruttoria della controversia ha comportato l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio mentre sono state respinte le prove per interrogatorio formale e testimoniali dedotte dalla parte convenuta e, in eventuale prova contraria, dalla parte attrice.
A seguito di udienza ex art 127 ter c.p.c. per precisazione conclusioni con termine al 23.6.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 I co. c.p.c. per conclusionali e repliche.
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Premesse in fatto ed in diritto.
Risulta pacifico e documentale che tra le parti è intercorso contratto assicurativo, Polizza n. 380394182 denominata "Generali Sei a Casa" garanzia Top, avente efficacia dal 05.06.2018 (doc. 1 attoreo e 3 di parte conv.)
La compagnia assicuratrice ha negato l'indennizzabilità di entrambi i sinistri denunciati dall'attrice, in particolare e sinteticamente nonché in via assorbente, per le seguenti ragioni già comunicate in data 5.10.2021 all'attrice in occasione della risposta di non adesione al procedimento di mediazione:
- quanto al sinistro n. T7G 2020 014033128 del 08.06.2020: "In fase di accertamento dei danni da parte del nostro fiduciario non è stata accertata alcuna breccia o lesione al tetto o ai serramenti, condizione essenziale per l'operatività della garanzia…”
- quanto al sinistro n. T7G 2020 014033128 del 28.08.2020: "Gli accertamenti svolti dal nostro fiduciario hanno permesso di ricondurre l'evento ad un franamento/cedimento del terreno conseguenti alle forti precipitazioni che si sono manifestate nella zona, fattispecie questa espressamente esclusa dalla garanzia. Inoltre, la rottura di tubazione di ridotte dimensioni non ha procurato alcun danno diretto da bagnamento al fabbricato assicurato, condizione essenziale per l'operatività della garanzia Acqua condotta descritta dal contratto…”.
In sede processuale, la convenuta ha contestato l'operatività della garanzia e ha richiamato:
-rispetto all'evento dell'8.6.2020, la clausola art. 4.4., rilevando che non risultavano sussistenti le brecce o lesioni causate all'immobile dalla violenza dell'evento atmosferico denunciato, dalle quali, secondo la ricostruzione attorea, l'acqua piovana sarebbe defluita in grande quantità nell'appartamento;
- rispetto all'evento 28.8.2020, le clausole contrattuali 4.1, 4.9 e 4.11, rilevando che, da un lato, il crollo del muro non risultava essere stato "direttamente causato" della perdita di acqua (ma dallo smottamento del terreno), dall'altro lato, che la garanzia assicurativa poteva essere operante solo nella misura in cui la perdita idrica aveva causato il danno al muro di recinzione, quindi, nella specie, esclusivamente in misura minima e che, oltretutto, essendosi verificata la rottura di una tubazione, l'indennizzabilità doveva essere esclusa anche in ragione del fatto che , in base all'art. 4.9, la Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua "a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature" (e non per la rottura della tubazione;
infine, che non era applicabile la garanzia prevista dall'art.
4.4 posto che rispetto agli eventi atmosferici la garanzia opera per i danni materiali e diretti causati da vento e grandine, e non per "forti piogge", rimanendo, in ogni caso, espressamente esclusi i danni a "recinti e simili installazioni esterne" ovvero causati da "frane e cedimenti del terreno”.
A tale proposito, occorre, innanzitutto, precisare quanto segue.
A-Premesso che, in merito al primo sinistro, la clausola contrattuale da considerare è indubbiamente quella 4.4. Eventi atmosferici secondo cui “Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno del fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate pagina 3 di 9 al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti” (cioè: vento e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti), sul tipo ed entità degli eventi atmosferici verificatisi in data 8.6.2020 nella stessa relazione del perito incaricato dall'assicurazione veniva indicato che “Nel pomeriggio del 08 giugno Persona_1
2020 la zona è stata interessata da un violento nubifragio, con vento, pioggia intensa e grandine di piccole dimensioni, che ha causato danni sulla zona collinare a nord est di Torino..”.
Pertanto, il giorno del sinistro erano presenti, oltre alla pioggia intensa, sia il vento che la grandine richiamate nella clausola sopra menzionata.
B-In merito al secondo sinistro, la clausola da considerare è quella di cui all'art. 4.9- Traboccamento acqua da occlusione e rigurgito, laddove si prevede che la Compagnia risarcisce i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua "a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico- sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature".
La compagnia assicuratrice sostiene che il rigurgito di fognatura è cosa diversa dalla rottura della tubazione, verificatasi nel caso di specie.
Ritiene questo giudicante non condivisibile tale assunto in quanto, come evidenziato da parte attrice, la predetta clausola non prevede espressamente tra le esclusioni la rottura della tubazione sicché trattandosi pur sempre di rigurgito della fognatura per forte pioggia (pur se tale da avere provocato la rottura della tubazione), la polizza è comunque operativa.
Alla luce di tali premesse e tenuto conto che l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto (cfr., fra le altre, Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18742 del 12/07/2019), è stata ammessa la consulenza richiesta dall'attrice e disposta dal giudice sui seguenti quesiti:
“Il CTU, in base alla documentazione versata in atti e previo sopralluogo;
descriva lo stato dell'immobile attoreo interessato dai sinistri dell'8.6.2020 (primo sinistro) e del 28.8.2020 (secondo sinistro);
(a) descriva lo stato e quantifichi il valore dell'immobile attoreo interessato dai sinistri dell'8.6.2020 (primo sinistro) e del 28.8.2020 (secondo sinistro);
(b) individui cause/concause dei danni denunciati dall'attrice in relazione a entrambi i sinistri avendo cura di accertare, quanto al primo sinistro, se l'evento atmosferico abbia provocato nell'immobile attoreo “brecce o lesioni [al tetto o alle pareti]” responsabili (in tutto o in parte) dell'ingresso dell'acqua in casa;
(c) n caso di individuazione di concause, provveda a ripartire in termini percentuali e su base tecnica la responsabilità tra le parti;
(d) quantifichi analiticamente il costo degli interventi necessari per risolvere le cause e le conseguenze del problema e l'importo dei danni in nesso di causa con i sinistri;
(e) omissis”.
Sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio.
Le conclusioni della consulenza, riportate in modo sintetico ma con richiamo per relationem a tutte le argomentazioni tecniche riportate nella relazione, sono le seguenti.
Sul punto b)
pagina 4 di 9 Sul sinistro dell'8.6. 2020 (pagg. da 27 a 32 della relazione peritale), il consulente ha evidenziato che “I violenti nubifragi, hanno peggiorato una situazione alquanto delicata, legata alla vetustà e mancanza di manutenzione del sistema tetto. Si può supporre, che il tetto, seppur in precarie condizioni, poteva probabilmente funzionare con eventi atmosferici di normale intensità; tuttavia, nel momento in cui è stato aggredito da forti piogge e nubifragi, ha manifestato tutta la sua fragilità, mandando in crisi il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (probabilmente anche parzialmente occluso per mancanza di manutenzione). I problemi di allontanamento delle acque metereologiche hanno generato così infiltrazioni sulle pareti e/o in corrispondenza della faldaleria.
A tal proposito, va fatto notare come, il filo esterno del cornicione è ad un livello superiore dell'attacco del tetto pertanto, in caso di tracimazione, l'acqua riversa all'interno dello stabile.. .Per quanto attiene la precisazione richiesta nel quesito … quanto al primo sinistro, se l'evento atmosferico abbia provocato nell'immobile attoreo “brecce o lesioni [al tetto o alle pareti]” responsabili (in tutto
o in parte) dell'ingresso dell'acqua in casa …, durante il sopralluogo, non si sono riscontrate brecce significative sulla copertura e/o sulle pareti;
se non delle normali piccole lesioni, che possono aver funzionato da catalizzatori per l'ingresso dell'acqua nella U.A.”
Sul sinistro del 28.8.2020, il consulente ha rilevato che “Il modo in cui è ribaltato il muro (rotazione rispetto al punto più a valle della parete), sembrerebbe confermare il mancato collegamento strutturale tra la parte di fondazione e quella in elevazione. Senza contare la totale mancanza (facilmente visibile dai fotogrammi) dei fori di drenaggio, e la totale assenza di ghiaia e/o materiale drenante che avrebbero permesso di ridurre (o perlomeno alleviare) la spinta del terreno….omissis…
A parere di chi scrive, la situazione dei luoghi ante crollo, era già di per sé critica, caratterizzata da un equilibro molto precario, anche per mancanza di progettazione dello stesso. La rottura del tubo, ed ovviamente le intense piogge verificatesi nel periodo, hanno aperto il vaso di Pandora, portando il terreno ad un elevato tenore di imbibizione, ed innescando una riduzione delle proprietà fisico- meccaniche.
Tale fattore ha fatto perdere coesione e resistenza meccanica al terreno, con conseguente mutamento dell'angolo di attrito (elemento che caratterizza la spinta del terreno) ed ha portato al collasso, il labile equilibro tra terreno/muro/fondazione..omissis”
Superando le osservazioni dei consulenti (cfr. pagg. da 51 a 76) della relazione, il consulente ha concluso come di seguito riportato.
“ …si rimanda alle pagine dalla 26 alla 45 della presente consulenza.
In sintesi, per quanto attiene il sinistro del 08/06/2020 lo scrivente ritiene che i lamentati fenomeni atmosferici, hanno solo peggiorato una situazione manutentiva precaria. Pertanto, si può sostenere la presenza di concause quali la mancata/scarsa manutenzione della copertura e l'evento eccezionale del 08/06/2020. Si precisa, che durante il sopralluogo, non si sono riscontrate brecce significative sulla copertura e/o sulle pareti;
se non delle normali piccole lesioni, che possono aver funzionato da catalizzatori per l'ingresso dell'acqua nella U.A”.
“Nel merito del sinistro del 28/08/2020, come dettagliato nella consulenza, lo scrivente ha dovuto effettuare una accurata analisi documentale del problema dacché, al momento del sopralluogo, parte attrice. aveva già ricostruito il muro oggetto di causa. Pertanto è stato necessario basare le proprie deduzioni sulla documentazione agli atti, nonché su quella reperita presso i Pubblici uffici (Comune, Ufficio Sismico del genio civile).
Dall'analisi dei fotogrammi agli atti, lo scrivente ha dedotto che la problematica possa essere ricercata in una carenza di ferri di armatura (in particolare nel nodo di raccordo tra la parte verticale del muro e la fondazione) e la mancanza di idonei drenaggi.
pagina 5 di 9 Dalle analisi geologiche esperite in loco, l'ausiliario del C.T.U. Dottor Geologo , autorizzato a Per_2 suo tempo dal Giudice Incaricato, ha dedotto che la rottura del tubo in pvc arancione e la pioggia, sono state le cause innescanti il fenomeno del crollo, mentre le scarse proprietà geotecniche del terreno di riporto retrostante il muro, la sua probabile scarsa o comunque non adeguata compattazione, la mancanza di un sistema drenante e i difetti costruttivi possono essere considerati come cause predisponenti.
Le ricerche documentali presso il Comune, hanno invece posto in emersione come l'elemento di contenimento non sia mai stato autorizzato e, quindi, men che meno progettato. Situazione confermata sia dai titoli autorizzativi dello stabile, sia dai disegni allegati alla convenzione per l'edificazione di un pec limitrofo all'area oggetto di perizia, ed ulteriormente, per l'assenza di progetti strutturali depositati presso il Genio Civile.
Pertanto, ciò posto, lo scrivente ed il Geologo, hanno potuto dedurre che la situazione dei luoghi ante crollo, era già di per sé critica, caratterizzata da un equilibro molto precario, soprattutto per mancanza di progettazione dello stesso. La rottura del tubo, ed ovviamente le intense piogge verificatesi nel periodo, hanno solo dato il via ad una situazione che, inesorabilmente, si sarebbe potuta verificare nel tempo.” (cfr. pagg. 78-79 relazione).
Sul punto c).
Conseguentemente – individuate le concause – il consulente, come richiesto nel quesito, ha provveduto a ripartire in termini percentuali e su base tecnica la responsabilità tra le parti.
Rimandando alle pagine dalla 45 alla 47 ha come di seguito sinteticamente concluso.
1. per quanto attiene alle lamentate infiltrazioni:
Manutenzione tetto 80%
Piogge 20%
2. per quanto attiene al crollo del muro:
Mancata progettazione del muro e cattiva realizzazione dello stesso, che può essere suddivisa:
• Realizzazione errata di muro di contenimento, con l'aggiunta di mancanza di ferri nella parete e nella fondazione 55%
• Mancanza di tubi dreni all'interno della parete 20%
• Mancanza di ghiaia e acciottolati drenanti a ridosso del muro 12%
• Carico acqua proveniente dal cortile 5%
• Rottura della condotta di scarico 8%
Sulle conseguenze delle valutazioni tecniche in relazione all'operatività della garanzia assicurativa e sulle osservazioni di parte attrice di cui alla nota scritta in data 26.5.2025, ribadite in memoria conclusionale.
Alla luce dei rilievi e delle valutazioni tecniche sopra esposte nonché di quanto già esposto ai punti A) e B) delle premesse, ritiene questo giudicante che entrambi i sinistri rientrino nell'operatività della polizza in base alle seguenti considerazioni.
-Per il primo evento (8.6.2020), poiché soltanto l'80% è attribuibile alla cattiva manutenzione del tetto (n.d.r. situazione che ha consentito alla pioggia di infiltrarsi in occasione dell'evento atmosferico), il restante 20% è indicato come attribuibile alla “pioggia”, indicazione da considerarsi unitamente alla constatazione da parte del geom. dell'esistenza di “normali piccole lesioni, che possono aver CP_3
pagina 6 di 9 funzionato da catalizzatori per l'ingresso dell'acqua nella U.A” posto che, diversamente, non si comprenderebbe la differenza con la prima concausa.
Poiché, come già evidenziato, le precipitazioni atmosferiche hanno comportato non soltanto pioggia intensa ma anche grandine, i danni di bagnatura verificatisi all'interno del fabbricato - nella misura del 20% -, in base a tutto quanto esposto, non possono che ritenersi “causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, etc”.
Per il secondo evento, il rigurgito fognario (che ha causato la rottura della condotta di scarico e lo sversamento del contenuto) ha comportato, nella misura dell'8%, il crollo del muro.
In relazione alle osservazioni di parte ricorrente contenute sia nelle note del 19.6.2025 che nella memoria conclusionale, è sufficiente rilevare che le argomentazioni e conclusioni del consulente d'ufficio in relazione al crollo del muro si sono basate sulle conformi argomentazioni e conclusioni contenute nella relazione geologica all. G e in essa si indicano le seguenti misure: altezza di Per_2 circa 2,60 m (e non già 4 mt) ed una lunghezza di 25,7 m;
è su tali misure che la parte, tramite il suo consulente avrebbe dovuto confrontarsi, per cui nulla avendo argomentato in precedenza, la contestazione di cui trattasi deve ritenersi irrilevante, oltretutto considerato che non è stato specificato, dal punto di vista tecnico, quale alternativa conclusione sarebbe derivata dal riconoscere altezze differenti.
Quanto alle osservazioni dei consulenti di parte contenute nelle memorie allegate alla CTU, il geom. ha risposto in modo condivisibile ed esauriente alle stesse, superando i rilievi critici, essendo CP_3 sufficiente il richiamo alle argomentazioni di cui alle pagg. da 51 a 76 della relazione. Si richiamano, a tale proposito, i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui secondo cui “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - esaurisce l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento: senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte” cfr. Cass n. 8355/2007; n. 282/2009 n. 12080/2000 e, più recentemente, Sez. 1 - , Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
Sulla quantificazione dell'indennizzo
Tanto premesso e richiamate le condivisibili argomentazioni e conclusioni in risposta al punto d) dei quesiti peritali nonché i principi giurisprudenziali esposti nel precedente paragrafo, occorre quantificare l'indennizzo da corrispondere all'attrice da parte della compagnia assicuratrice tenendo conto del danno immediato e diretto, come da previsione contrattuale.
Sul punto, si precisa che non è tale, con riferimento all'evento del 28.8.2020, i costi per l'acquisto di una striscia di terreno sul quale è stato costruito il nuovo muro in quanto esborsi conseguiti a una scelta attorea, mentre, correttamente, il consulente ha proceduto alla stima del più probabile valore di costo di ricostruzione a mezzo di tariffari ufficiali (Regione Piemonte, Collegio Costruttori, etc), cfr. Computo metrico allegato;
nessuna contestazione sul punto è stata avanzata dal consulente di parte convenuta mentre, quanto alle considerazioni del consulente di parte attrice, si evidenzia che sul computo metrico non è stata fatta alcuna specifica censura e per i pretesi costi aggiuntivi, oltre a quanto già esposto, si richiamano per relationem le risposte del consulente d'ufficio ( cfr. pagg. 75 e 76).
Gli importi dovuti all'attrice sono, pertanto, i seguenti.
➢ 20% di:
€ 5230 – sul punto c'è accordo tra le parti - oltre onere di legge, quindi, IVA 10% riguardando abitazione, per complessivi € 5753 = € 1150,60 – 200 di franchigia= € 950,60 rivalutato sino alla data pagina 7 di 9 odierna in € € 1.129,31;
➢ 8% di:
- 57367,78 oltre IVA 10% riguardando abitazione, quindi, € 63.104,548 = € 5048,36;
- 9500 per oneri progettuali (compresa progettazione architettonica e strutturale, nonché coordinamento per la sicurezza) oltre cassa di previdenza e IVA 22% e, quindi, € 12.053,60= € 964,29, complessivamente € 6.012,65 -200 di franchigia= 5.812,65 rivalutato sino alla data odierna a € 6.899,62
Non si ritiene, invece, di dovere procedere alla liquidazione degli interessi c.d. compensativi.
Invero, si è recentemente chiarito che la determinazione degli stessi non è automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti (Cass. n. 22607/2016; Cass. 19063/2023; Cass. 36878/2021); successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e accessori maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, c.c.
È dunque onere del creditore, anche in base a criteri presuntivi, dimostrare che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, parte attrice nulla ha allegato e provato in merito e deve, pertanto, escludersi la debenza degli interessi compensativi.
Sulle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come segue in base al decisum e tenuto conto del d.m. 147/2022 (in G.U. 8.10.2022), entrato in vigore il 23.10.2022, laddove si prevede che “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”:
(parametri medi, scaglione di valore da € 5200,01 a € 26000, tenuto conto di quanto riconosciuto dovuto)
Fase studio € 919 pagina 8 di 9 Fase introduttiva € 777
Fase istruttoria € 1680
Fase decisionale € 1701
Fase mediazione € 441 (attivazione della mediazione obbligatoria)
Totale € 5518
Gli esborsi documentati sono pari a € 759 per c.u., 27 per marca, 13,23 per spese di notifica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda attorea, così dispone:
- CONDANNA al pagamento, a favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1 8.028,93, già comprensivi della rivalutazione monetaria, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 I co. dalla data della presente sentenza al saldo;
CONDANNA al pagamento, a favore di dell'importo di € 5518 per Controparte_1 Parte_1 compensi e € 799,23 per esposti, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre C.P.A. e I.V.A., se non detraibile, sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.
Torino, 25 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Domenica Maria Tiziana Latella
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