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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 640/2020 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 in data 28/02/2020 al numero 640/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 631/2019 del Giudice di Pace di Potenza, pubblicata in data 11/09/2019 a definizione del giudizio n. 1164/2017 R.G.
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Favale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Banzi alla Via D'Annunzio n. 36;
APPELLANTE
E
, (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Luigi Claps, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza in Via Livorno n.105;
APPELLATO
NONCHÉ
P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in primo grado presso lo studio dell'Avv. Carmen De Paola;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 05/03/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano
1 Proc. n. 640/2020 R.G.
come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la società
[...] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
e la società al fine di Controparte_1 Controparte_2
conseguire la riforma della sentenza n. 631/2019 del Giudice di Pace di
Potenza, pubblicata in data 11/09/2019 a definizione del giudizio n.
1164/2017 R.G., con la quale il primo giudice, nell'affermare la pari responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. dei conducenti dei veicoli coinvolti, accoglieva parzialmente la domanda proposta da e per Controparte_1
l'effetto condannava l'appellante e l'appellata società Controparte_2
al risarcimento dei danni materiali occorsi al veicolo attoreo.
[...]
1.1. In particolare, in primo grado aveva rappresentato Controparte_1
che, in data 20/02/2017, alle ore 06:00, mentre si trovava sulla strada statale
Basentana in direzione Metaponto, alla guida della propria autovettura Golf
Part tg. EY206NG, assicurata con nei pressi dello svincolo per Vaglio
Basilicata, prima del restringimento della carreggiata, mentre sorpassava l'autocarro IVECO tg. EH836CX di proprietà della società CP_2
veniva urtato sullo specchietto laterale destro, andando ad
[...]
impattare il guard-rail di sinistra.
Part 1.2. Con l'odierno appello la società contestava l'inoperatività dell'art. 2054 c.c., per non essere stata offerta idonea prova dello scontro tra i veicoli, e dunque deduceva l'infondatezza della domanda articolata in primo grado, chiedendone – previa riforma della sentenza impugnata – il rigetto.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato avversando nel merito l'appello, di cui chiedeva il Controparte_1
rigetto.
Rimaneva, invece, contumace l'appellata società Controparte_2
nonostante la ritualità della notifica dell'appello.
[...]
3 Stante l'insussistenza di attività istruttoria ad espletarsi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 05/03/2025
2 Proc. n. 640/2020 R.G.
veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, preliminarmente occorre ribadire la declaratoria di contumacia dell'appellata società la Controparte_2
quale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
5. Venendo al merito dell'odierno gravame, lo stesso si palesa fondato e, dunque, meritevole di accoglimento per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
6. La fattispecie posta all'attenzione del giudicante involge la richiesta di risarcimento di danni provocati da veicoli in circolazione, e pertanto viene in rilievo la norma di cui all'art. 2054 c.c.
Nell'ambito di tale disposizione, il primo comma stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il secondo comma, dipoi, pone una presunzione legale nello stabilire che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
6.1. Orbene, la deduzione dell'appellante – secondo cui in primo grado non si sarebbe raggiunta una valida prova dello scontro tra i veicoli – impedisce, in linea di principio, l'applicazione della presunzione di uguale concorso di colpa, ma non la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, 1° co.
c.c. (v. Cass. civ., Sez. III, 20/08/1998, n. 8249): anche in caso di mancata collisione di veicoli può, infatti, configurarsi la responsabilità di uno dei conducenti, qualora venga provato il nesso di causalità tra la condotta di guida di detto conducente e l'evento dannoso, ovvero qualora risulti che la circolazione del veicolo di quest'ultimo conducente abbia costituito la causa materiale dell'evento, cioè un antecedente necessario, diretto o indiretto, dell'evento medesimo (si veda Pretura Salerno, sentenza
28/11/1995, reperibile su con sottolineatura Email_1
aggiunta).
6.2. Sicché, nel caso di specie occorre verificare se l'attore in primo grado abbia effettivamente offerto idonea prova del nesso di causalità, prova che
3 Proc. n. 640/2020 R.G.
si risolve nella dimostrazione di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda.
Infatti, la presunzione di colpa del conducente, prevista dal primo comma dell'art. 2054 c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana – ovvero tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo, e l'evento – sicché la responsabilità deve escludersi allorché non sussista (recte, non venga dimostrato dall'attore, a ciò onerato) alcun rapporto di causalità con il comportamento accertato di uno dei conducenti (Cass. n. 3958/1994); pertanto, incombe al danneggiato l'onere di provare che l'evento dannoso
è stato cagionato dall'urto contro un altro veicolo o, comunque, se urto non v'è stato, che l'evento è avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto posta in essere dalla condotta del conducente del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (Cass. n. 124/1967).
7. Tanto chiarito, è da rilevarsi come il materiale istruttorio raccolto in primo grado non abbia, in effetti, consentito un sufficiente accertamento circa l'effettiva sussistenza di uno scontro né del nesso causale tra la condotta imputata (dall'attore in primo grado) al conducente del veicolo antagonista e il fatto.
Il Giudice di prime cure da testualmente atto che “l'istruttoria svolta (…) non ha consentito (…) di determinare la misura dell'incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso”, dando, inoltre, conto della sostanziale assenza di elementi istruttori utili a ricostruire la dinamica del sinistro.
Se così è, il giudice avrebbe dovuto ritenere infondata la domanda attorea, per insufficiente prova in ordine al nesso di causa tra l'evento e i danni lamentati.
A ciò non ostano le considerazioni spese dall'appellato, in quanto: a) le dichiarazioni del conducente dell'autocarro hanno, al più, confermato la sua presenza sul luogo del sinistro, ma tanto non offre alcun ausilio alla ricostruzione dell'evento, necessaria a verificare il nesso di causa;
b) le dichiarazioni testimoniali rese dai genitori dell'attore non offrono spunti
4 Proc. n. 640/2020 R.G.
utili, per essere questi ultimi intervenuti soltanto in seguito al sinistro;
c) le valutazioni operate dal CTP non consentono di ricostruire, con efficacia probante, la dinamica del sinistro.
8. In ragione di tutto quanto precede, deve ritenersi che la domanda attorea articolata in primo grado fosse infondata, in quanto non sufficientemente provata, e pertanto l'appello va accolto e la sentenza va riformata nel senso del rigetto della domanda azionata da CP_1
[...]
9. Alla riforma, anche parziale, della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019) talché le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellato nella misura liquidata in Controparte_1
dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al disputatum (valore da € 1.101 a € 5.200) escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il secondo grado di giudizio, perché non svolta.
Con la precisazione che, quanto al presente grado d'appello, non sarà liquidata alcuna somma in favore dell'appellata contumace in applicazione del Controparte_2 principio per cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (da ultimo Cass.
Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
640/2020 R.G., ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
5 Proc. n. 640/2020 R.G.
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda introdotta in primo grado da Controparte_1
2. condanna l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, che si liquidano in € 1.265,00 per onorari per il primo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, ed € 1.701,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, nonché € 174,00 per spese vive per il grado di appello;
3. condanna l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellato delle Controparte_2 spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.265,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, lì 16/06/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020 in data 28/02/2020 al numero 640/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 631/2019 del Giudice di Pace di Potenza, pubblicata in data 11/09/2019 a definizione del giudizio n. 1164/2017 R.G.
TRA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Favale, presso il cui studio elettivamente domicilia in Banzi alla Via D'Annunzio n. 36;
APPELLANTE
E
, (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Luigi Claps, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza in Via Livorno n.105;
APPELLATO
NONCHÉ
P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in primo grado presso lo studio dell'Avv. Carmen De Paola;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 05/03/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano
1 Proc. n. 640/2020 R.G.
come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la società
[...] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
e la società al fine di Controparte_1 Controparte_2
conseguire la riforma della sentenza n. 631/2019 del Giudice di Pace di
Potenza, pubblicata in data 11/09/2019 a definizione del giudizio n.
1164/2017 R.G., con la quale il primo giudice, nell'affermare la pari responsabilità ex art. 2054 co. 2 c.c. dei conducenti dei veicoli coinvolti, accoglieva parzialmente la domanda proposta da e per Controparte_1
l'effetto condannava l'appellante e l'appellata società Controparte_2
al risarcimento dei danni materiali occorsi al veicolo attoreo.
[...]
1.1. In particolare, in primo grado aveva rappresentato Controparte_1
che, in data 20/02/2017, alle ore 06:00, mentre si trovava sulla strada statale
Basentana in direzione Metaponto, alla guida della propria autovettura Golf
Part tg. EY206NG, assicurata con nei pressi dello svincolo per Vaglio
Basilicata, prima del restringimento della carreggiata, mentre sorpassava l'autocarro IVECO tg. EH836CX di proprietà della società CP_2
veniva urtato sullo specchietto laterale destro, andando ad
[...]
impattare il guard-rail di sinistra.
Part 1.2. Con l'odierno appello la società contestava l'inoperatività dell'art. 2054 c.c., per non essere stata offerta idonea prova dello scontro tra i veicoli, e dunque deduceva l'infondatezza della domanda articolata in primo grado, chiedendone – previa riforma della sentenza impugnata – il rigetto.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'appellato avversando nel merito l'appello, di cui chiedeva il Controparte_1
rigetto.
Rimaneva, invece, contumace l'appellata società Controparte_2
nonostante la ritualità della notifica dell'appello.
[...]
3 Stante l'insussistenza di attività istruttoria ad espletarsi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 05/03/2025
2 Proc. n. 640/2020 R.G.
veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, preliminarmente occorre ribadire la declaratoria di contumacia dell'appellata società la Controparte_2
quale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
5. Venendo al merito dell'odierno gravame, lo stesso si palesa fondato e, dunque, meritevole di accoglimento per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
6. La fattispecie posta all'attenzione del giudicante involge la richiesta di risarcimento di danni provocati da veicoli in circolazione, e pertanto viene in rilievo la norma di cui all'art. 2054 c.c.
Nell'ambito di tale disposizione, il primo comma stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il secondo comma, dipoi, pone una presunzione legale nello stabilire che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
6.1. Orbene, la deduzione dell'appellante – secondo cui in primo grado non si sarebbe raggiunta una valida prova dello scontro tra i veicoli – impedisce, in linea di principio, l'applicazione della presunzione di uguale concorso di colpa, ma non la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, 1° co.
c.c. (v. Cass. civ., Sez. III, 20/08/1998, n. 8249): anche in caso di mancata collisione di veicoli può, infatti, configurarsi la responsabilità di uno dei conducenti, qualora venga provato il nesso di causalità tra la condotta di guida di detto conducente e l'evento dannoso, ovvero qualora risulti che la circolazione del veicolo di quest'ultimo conducente abbia costituito la causa materiale dell'evento, cioè un antecedente necessario, diretto o indiretto, dell'evento medesimo (si veda Pretura Salerno, sentenza
28/11/1995, reperibile su con sottolineatura Email_1
aggiunta).
6.2. Sicché, nel caso di specie occorre verificare se l'attore in primo grado abbia effettivamente offerto idonea prova del nesso di causalità, prova che
3 Proc. n. 640/2020 R.G.
si risolve nella dimostrazione di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda.
Infatti, la presunzione di colpa del conducente, prevista dal primo comma dell'art. 2054 c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana – ovvero tra la circolazione, o le particolari modalità della circolazione accertate per ciascun veicolo, e l'evento – sicché la responsabilità deve escludersi allorché non sussista (recte, non venga dimostrato dall'attore, a ciò onerato) alcun rapporto di causalità con il comportamento accertato di uno dei conducenti (Cass. n. 3958/1994); pertanto, incombe al danneggiato l'onere di provare che l'evento dannoso
è stato cagionato dall'urto contro un altro veicolo o, comunque, se urto non v'è stato, che l'evento è avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto posta in essere dalla condotta del conducente del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (Cass. n. 124/1967).
7. Tanto chiarito, è da rilevarsi come il materiale istruttorio raccolto in primo grado non abbia, in effetti, consentito un sufficiente accertamento circa l'effettiva sussistenza di uno scontro né del nesso causale tra la condotta imputata (dall'attore in primo grado) al conducente del veicolo antagonista e il fatto.
Il Giudice di prime cure da testualmente atto che “l'istruttoria svolta (…) non ha consentito (…) di determinare la misura dell'incidenza causale nella produzione dell'evento dannoso”, dando, inoltre, conto della sostanziale assenza di elementi istruttori utili a ricostruire la dinamica del sinistro.
Se così è, il giudice avrebbe dovuto ritenere infondata la domanda attorea, per insufficiente prova in ordine al nesso di causa tra l'evento e i danni lamentati.
A ciò non ostano le considerazioni spese dall'appellato, in quanto: a) le dichiarazioni del conducente dell'autocarro hanno, al più, confermato la sua presenza sul luogo del sinistro, ma tanto non offre alcun ausilio alla ricostruzione dell'evento, necessaria a verificare il nesso di causa;
b) le dichiarazioni testimoniali rese dai genitori dell'attore non offrono spunti
4 Proc. n. 640/2020 R.G.
utili, per essere questi ultimi intervenuti soltanto in seguito al sinistro;
c) le valutazioni operate dal CTP non consentono di ricostruire, con efficacia probante, la dinamica del sinistro.
8. In ragione di tutto quanto precede, deve ritenersi che la domanda attorea articolata in primo grado fosse infondata, in quanto non sufficientemente provata, e pertanto l'appello va accolto e la sentenza va riformata nel senso del rigetto della domanda azionata da CP_1
[...]
9. Alla riforma, anche parziale, della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019) talché le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellato nella misura liquidata in Controparte_1
dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al disputatum (valore da € 1.101 a € 5.200) escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il secondo grado di giudizio, perché non svolta.
Con la precisazione che, quanto al presente grado d'appello, non sarà liquidata alcuna somma in favore dell'appellata contumace in applicazione del Controparte_2 principio per cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91
c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (da ultimo Cass.
Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
640/2020 R.G., ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
5 Proc. n. 640/2020 R.G.
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda introdotta in primo grado da Controparte_1
2. condanna l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante delle spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, che si liquidano in € 1.265,00 per onorari per il primo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, ed € 1.701,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, nonché € 174,00 per spese vive per il grado di appello;
3. condanna l'appellato al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellato delle Controparte_2 spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 1.265,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Potenza, lì 16/06/2025
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Dott. Generoso Valitutti
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