Articolo 2 della Legge 12 luglio 1988, n. 270
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 luglio 1988
Art. 2. Accertamenti sanitari 1. L'attivita' medico-legale delle unita' sanitarie locali relativa agli accertamenti della idoneita' tecnica del personale delle aziende di trasporto pubblico locale, da accertare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' essere espletata dal Servizio sanitario dell'Ente ferrovie dello Stato in base a convenzioni tra l'ente predetto e le unita' sanitarie locali.
2. Al fine di unificare l'istruttoria per i conseguenti trattamenti previdenziali, alle predette convenzioni puo' partecipare, ai sensi dell' articolo 75, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate sulla base di uno schema tipo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
4. Gli oneri per gli accertamenti restano a carico delle aziende ed i relativi esiti, per il personale addetto alla guida, sono comunicati d'ufficio alle prefetture per eventuali provvedimenti in ordine alla patente di guida.
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 75 della legge n. 833/1978 e' il seguente: "Art. 75 (Rapporto con gli enti previdenziali).
- Entro il 31 dicembre 1980 con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle unita' sanitarie locali ai sensi dell'articolo 14, lettera Q).
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidita', vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie professionali conservano le funzioni concernenti le attivita' medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonche' i beni, le attrezzature ed il personale strettamenti necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto disposto dal comma successivo.
Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all'art. 47".
Entrata in vigore il 31 luglio 1988
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