TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9110 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.41140 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
c.f. in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
DO Di NN, presso il cui studio in Roma, alla in via Ottaviano n.42, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. OPPONENTE
E
DIGE. c.f. in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.to Maria Antonia Scialanga e dall'avv.to Gianluca
Graziani, presso il cui studio in Frascati (RM), in Piazza del Gesù n.9, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di noleggio.
CONCLUSIONI: come in atti.
°°°°°°
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 18.05.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA Parte La (di seguito proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n° 9028/2019 Parte_1 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 2.05.2019 nel procedimento R.G. 21234/2019, Contr con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore . (di seguito , Pt_3 Parte_2
l'importo complessivo di euro € 43.176,13, oltre interessi e spese del procedimento.
La somma oggetto di ingiunzione traeva origine dal contratto inter-partes avente ad oggetto Contr il nolo a freddo di due autoveicoli in favore della e, precisamente, dal mancato pagamento della fattura n. 54 del 31.12.208 emessa dall'opposta a titolo di saldo del corrispettivo contrattuale.
Parte A sostegno dell'opposizione eccepiva l'insussistenza del credito, la simulazione del contratto di nolo dei veicoli e deduceva comunque l'inadempimento, non avendo l'opposta dato esecuzione al contratto;
concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte opposta nel costituirsi insisteva sulla pretesa creditoria azionata in monitorio e chiedeva la conferma del decreto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Denegata dal giudice primo assegnatario della causa la provvisoria esecuzione, rigettata la Contr richiesta di CTU, dato atto della mancata comparizione del legale rappresentante della all'interpello deferito, ed espletate le prove orali ammesse, fatte precisare le conclusioni, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di parte opponente di simulazione del contratto di “nolo a freddo” sottoscritto in data 02.03.2015 (doc. 03 fascicolo opposta).
In tema di contratto simulato, se il negozio è stato redatto per iscritto, la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, essendo inammissibile la prova per testi, può essere data soltanto mediante controdichiarazione (Cass. civ. n. 471-2003; n. 13634-2015) - documento che, nel caso in esame, non è stato prodotto – o mediante altra dimostrazione dell'accordo simulatorio tra le parti.
Manca la prova di un accordo diretto a celare la vera causa sottesa al noleggio dei mezzi in Parte favore della ossia, nella prospettazione di parte opponente, consentire agli operatori distaccati di accedere al cantiere.
Venendo al merito va, innanzitutto, osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di dimostrare la fondatezza del fatto costitutivo del credito, che deve essere verificato in tutti i suoi elementi, mentre grava sulla parte opponente, convenuta sostanziale, la prova dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi dell'altrui pretesa. Facendo applicazione di tali principi, considerato che è pacifica, l'esistenza tra le parti in contesa dei rapporti commerciali dedotti – contratto di noleggio a freddo di autoveicoli da Contr Parte parte della in favore della – gravava sull'opponente la prova di fatti- portati dalle eccezioni formulate – idonei a paralizzare la richiesta azionata in monitorio.
Prova che il processo ha fornito.
L'opponente ha eccepito la mancata esecuzione del contratto di noleggio, non avendo l'opposta effettuato alcuna consegna dei veicoli.
Il contratto di noleggio è disciplinato dalle norme sulla locazione contenute nell'art 1571 e ss. del Codice civile, fattispecie di cui assorbe tutti i tratti essenziali, anche in relazione alle obbligazioni gravanti sulle parti, gravando sul noleggiatore, ai sensi dell'art 1575 c.c.. la consegna al noleggiante, tenuto al pagamento del corrispettivo, del bene oggetto del contratto.
Dai carteggi prodotti, non emerge alcuna evidenza documentale idonea a provare l'adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sull'opposta, la quale si è limitata a produrre esclusivamente la fattura attivata in monitorio, le lettere di messa in mora ed i solleciti di pagamento (cfr. doc, 11-13 fascicolo parte opposta), tutte contestate da controparte laddove si legge: “Con riferimento al contratto di noleggio c.d. "a freddo" è Parte nella Vostra piena conoscenza che la non ha mai avuto in consegna neppure un veicolo dalla Quanto alle spese di ufficio e segreteria ed a quelle definite Controparte_2 apoditticamente generali e gestionali, in primo luogo Vi invito a fornire il dettaglio delle stesse non avendo alcun valore probatorio né la Vostra Missiva né il prospetto da Voi predisposto in maniera del tutto unilaterale”. (cfr. doc 12 fascicolo di parte opposta)
Va poi osservato che le fatture commerciali, costituiscono prova scritta idonea a legittimare l'emanazione di un decreto ingiuntivo, ma non hanno valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, in merito all'avvenuta esecuzione della prestazione posta a fondamento dell'emissione delle fatture ingiunte.
Per la specialità del rito nella presente fase colui su cui incombe il maggior onere probatorio
è il creditore-attore-opposto rispetto al debitore-convenuto-opponente e questo in perfetta linea con il processo ordinario, laddove grava sull'attore l'onere maggiore di provare il suo diritto.
Va poi accolta la contestazione relativa alla insussistenza del credito, non trovando giustificazione le voci riportate in fattura quali “rimborso spese autoveicoli dei responsabili, rimborso spese di ufficio e segreteria, rimborso spese generali di gestione”, poiché relative a prestazioni non oggetto del contratto e la cui esecuzione non è in alcun modo provata. Privo di valore probatorio è inoltre il prospetto analitico allegato alla fattura n. 54/2018 essendo un documento di formazione unilaterale avendo in calce la sola sottoscrizione della società opposta. (cfr. doc 10 fascicolo parte opposta)
Né l'esecuzione del contratto ha trovato conferma durante le prove orali. Parte L'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della non ha provocato la confessione giudiziale alla quale era diretto, mentre il legale rappresentante di parte opposta non si è presentato all'interpello.
Quanto alle prove testimoniali, tutte assunte in assenza dei legali di parte opposta, il teste Contr Parte
, operaio distaccato in favore della all'udienza del 13.06.2023, Testimone_1 sull'esecuzione delle prestazioni indicate in fattura, ha precisato: “Non ho mai visto nell'area Parte cantiere i mezzi a noleggio, noi raggiungiamo l'area cantiere con i mezzi della .
Circostanza avvalorata dal teste , anch'egli operaio distaccato in favore Testimone_2
Parte della il quale deponendo in merito alla consegna dei veicoli ed al loro utilizzo nel cantiere, ha dichiarato: “non è vero quanto mi si legge, gli operai non hanno mai utilizzato queste macchine fiat punto e volkswagen…no né io né il mio collega abbiamo mai utilizzato macchine a noleggio, io arrivavo con la mia macchina”.
Fatti ulteriormente confermati all'udienza del 19.12.2023 dai testi di parte opponente,
il quale ha affermato: “Nulla so di quanto mi si legge, questi mezzi non li Testimone_3
Parte abbiamo mai visti…Io ho sempre raggiunto il punto di lavoro con i mezzi della e che alla predetta udienza ha dichiarato: “Non è vero quanto mi si legge, Testimone_4 questi mezzi non li ho mai visti…io ho sempre raggiunto il sedime aeroportuale con i mezzi Parte
. (cfr. verbali di udienza)
A fronte di tali risultanze, parte opposta non ha fornito la prova di avere eseguito le prestazioni contrattuali poste a suo carico e non ha specificamente contestato le testimonianze acquisite neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non depositando note né memorie conclusive.
Non vi è prova, pertanto, dell'avvenuta esecuzione della prestazione posta a fondamento dell'emissione delle fatture ingiunte.
Tanto basta per l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 9082/2019, emesso dal Tribunale di
Roma in data 01.05.2019 nella causa R.G. N. 21234/2019; - condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Pt_3 Parte_2 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in euro 3.809,00 oltre spese generali e oneri come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.41140 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
c.f. in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 P.IVA_1
DO Di NN, presso il cui studio in Roma, alla in via Ottaviano n.42, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. OPPONENTE
E
DIGE. c.f. in persona del suo l.r.p.t. rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.to Maria Antonia Scialanga e dall'avv.to Gianluca
Graziani, presso il cui studio in Frascati (RM), in Piazza del Gesù n.9, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti. OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di noleggio.
CONCLUSIONI: come in atti.
°°°°°°
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 18.05.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA Parte La (di seguito proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n° 9028/2019 Parte_1 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma il 2.05.2019 nel procedimento R.G. 21234/2019, Contr con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore . (di seguito , Pt_3 Parte_2
l'importo complessivo di euro € 43.176,13, oltre interessi e spese del procedimento.
La somma oggetto di ingiunzione traeva origine dal contratto inter-partes avente ad oggetto Contr il nolo a freddo di due autoveicoli in favore della e, precisamente, dal mancato pagamento della fattura n. 54 del 31.12.208 emessa dall'opposta a titolo di saldo del corrispettivo contrattuale.
Parte A sostegno dell'opposizione eccepiva l'insussistenza del credito, la simulazione del contratto di nolo dei veicoli e deduceva comunque l'inadempimento, non avendo l'opposta dato esecuzione al contratto;
concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte opposta nel costituirsi insisteva sulla pretesa creditoria azionata in monitorio e chiedeva la conferma del decreto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Denegata dal giudice primo assegnatario della causa la provvisoria esecuzione, rigettata la Contr richiesta di CTU, dato atto della mancata comparizione del legale rappresentante della all'interpello deferito, ed espletate le prove orali ammesse, fatte precisare le conclusioni, previa concessione dei termini ex art. 190, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta.
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di parte opponente di simulazione del contratto di “nolo a freddo” sottoscritto in data 02.03.2015 (doc. 03 fascicolo opposta).
In tema di contratto simulato, se il negozio è stato redatto per iscritto, la prova della simulazione, sia essa assoluta o relativa, essendo inammissibile la prova per testi, può essere data soltanto mediante controdichiarazione (Cass. civ. n. 471-2003; n. 13634-2015) - documento che, nel caso in esame, non è stato prodotto – o mediante altra dimostrazione dell'accordo simulatorio tra le parti.
Manca la prova di un accordo diretto a celare la vera causa sottesa al noleggio dei mezzi in Parte favore della ossia, nella prospettazione di parte opponente, consentire agli operatori distaccati di accedere al cantiere.
Venendo al merito va, innanzitutto, osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di dimostrare la fondatezza del fatto costitutivo del credito, che deve essere verificato in tutti i suoi elementi, mentre grava sulla parte opponente, convenuta sostanziale, la prova dei fatti estintivi, impeditivi e modificativi dell'altrui pretesa. Facendo applicazione di tali principi, considerato che è pacifica, l'esistenza tra le parti in contesa dei rapporti commerciali dedotti – contratto di noleggio a freddo di autoveicoli da Contr Parte parte della in favore della – gravava sull'opponente la prova di fatti- portati dalle eccezioni formulate – idonei a paralizzare la richiesta azionata in monitorio.
Prova che il processo ha fornito.
L'opponente ha eccepito la mancata esecuzione del contratto di noleggio, non avendo l'opposta effettuato alcuna consegna dei veicoli.
Il contratto di noleggio è disciplinato dalle norme sulla locazione contenute nell'art 1571 e ss. del Codice civile, fattispecie di cui assorbe tutti i tratti essenziali, anche in relazione alle obbligazioni gravanti sulle parti, gravando sul noleggiatore, ai sensi dell'art 1575 c.c.. la consegna al noleggiante, tenuto al pagamento del corrispettivo, del bene oggetto del contratto.
Dai carteggi prodotti, non emerge alcuna evidenza documentale idonea a provare l'adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sull'opposta, la quale si è limitata a produrre esclusivamente la fattura attivata in monitorio, le lettere di messa in mora ed i solleciti di pagamento (cfr. doc, 11-13 fascicolo parte opposta), tutte contestate da controparte laddove si legge: “Con riferimento al contratto di noleggio c.d. "a freddo" è Parte nella Vostra piena conoscenza che la non ha mai avuto in consegna neppure un veicolo dalla Quanto alle spese di ufficio e segreteria ed a quelle definite Controparte_2 apoditticamente generali e gestionali, in primo luogo Vi invito a fornire il dettaglio delle stesse non avendo alcun valore probatorio né la Vostra Missiva né il prospetto da Voi predisposto in maniera del tutto unilaterale”. (cfr. doc 12 fascicolo di parte opposta)
Va poi osservato che le fatture commerciali, costituiscono prova scritta idonea a legittimare l'emanazione di un decreto ingiuntivo, ma non hanno valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, in merito all'avvenuta esecuzione della prestazione posta a fondamento dell'emissione delle fatture ingiunte.
Per la specialità del rito nella presente fase colui su cui incombe il maggior onere probatorio
è il creditore-attore-opposto rispetto al debitore-convenuto-opponente e questo in perfetta linea con il processo ordinario, laddove grava sull'attore l'onere maggiore di provare il suo diritto.
Va poi accolta la contestazione relativa alla insussistenza del credito, non trovando giustificazione le voci riportate in fattura quali “rimborso spese autoveicoli dei responsabili, rimborso spese di ufficio e segreteria, rimborso spese generali di gestione”, poiché relative a prestazioni non oggetto del contratto e la cui esecuzione non è in alcun modo provata. Privo di valore probatorio è inoltre il prospetto analitico allegato alla fattura n. 54/2018 essendo un documento di formazione unilaterale avendo in calce la sola sottoscrizione della società opposta. (cfr. doc 10 fascicolo parte opposta)
Né l'esecuzione del contratto ha trovato conferma durante le prove orali. Parte L'interrogatorio formale deferito al legale rappresentante della non ha provocato la confessione giudiziale alla quale era diretto, mentre il legale rappresentante di parte opposta non si è presentato all'interpello.
Quanto alle prove testimoniali, tutte assunte in assenza dei legali di parte opposta, il teste Contr Parte
, operaio distaccato in favore della all'udienza del 13.06.2023, Testimone_1 sull'esecuzione delle prestazioni indicate in fattura, ha precisato: “Non ho mai visto nell'area Parte cantiere i mezzi a noleggio, noi raggiungiamo l'area cantiere con i mezzi della .
Circostanza avvalorata dal teste , anch'egli operaio distaccato in favore Testimone_2
Parte della il quale deponendo in merito alla consegna dei veicoli ed al loro utilizzo nel cantiere, ha dichiarato: “non è vero quanto mi si legge, gli operai non hanno mai utilizzato queste macchine fiat punto e volkswagen…no né io né il mio collega abbiamo mai utilizzato macchine a noleggio, io arrivavo con la mia macchina”.
Fatti ulteriormente confermati all'udienza del 19.12.2023 dai testi di parte opponente,
il quale ha affermato: “Nulla so di quanto mi si legge, questi mezzi non li Testimone_3
Parte abbiamo mai visti…Io ho sempre raggiunto il punto di lavoro con i mezzi della e che alla predetta udienza ha dichiarato: “Non è vero quanto mi si legge, Testimone_4 questi mezzi non li ho mai visti…io ho sempre raggiunto il sedime aeroportuale con i mezzi Parte
. (cfr. verbali di udienza)
A fronte di tali risultanze, parte opposta non ha fornito la prova di avere eseguito le prestazioni contrattuali poste a suo carico e non ha specificamente contestato le testimonianze acquisite neppure in sede di precisazione delle conclusioni, non depositando note né memorie conclusive.
Non vi è prova, pertanto, dell'avvenuta esecuzione della prestazione posta a fondamento dell'emissione delle fatture ingiunte.
Tanto basta per l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 9082/2019, emesso dal Tribunale di
Roma in data 01.05.2019 nella causa R.G. N. 21234/2019; - condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Pt_3 Parte_2 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in euro 3.809,00 oltre spese generali e oneri come per legge.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina